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Fondo per l'integrazione (2007-2013)

La decisione in oggetto istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013. Con una dotazione di 825 milioni di euro, il Fondo si inserisce nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori".

ATTO

Decisione n. 2007/435/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori".

SINTESI

La decisione in oggetto stabilisce gli obiettivi del Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di paesi extra UE e le norme per la sua gestione. Stabilisce inoltre la dotazione finanziaria per il Fondo e i relativi criteri di ripartizione.

Azioni ammissibili

Il Fondo finanzia azioni nazionali, transnazionali e a livello UE destinate a facilitare l’integrazione dei cittadini di paesi extra UE nella società di accoglienza, soprattutto le persone arrivate recentemente in uno Stato membro. Le azioni nazionali saranno attuate dai paesi dell’UE nell'ambito di una programmazione pluriennale conformemente agli orientamenti strategici dell’UE sulle norme d'intervento del Fondo (gestione condivisa). Il bilancio assegnato alle azioni a livello UE sarà eseguito dalla Commissione (gestione diretta).

Azioni nazionali: possono beneficiare del Fondo quelle volte a:

  • facilitare lo sviluppo e l'attuazione delle procedure d'ammissione pertinenti destinate a sostenere il processo d'integrazione;
  • sviluppare a attuare il processo d'integrazione, in particolare riguardo ai cittadini di paesi extra UE arrivati da poco nel paese ospitante;
  • aumentare la capacità dei paesi dell’UE di sviluppo, attuazione, controllo e valutazione delle politiche e delle misure d'integrazione dei cittadini di paesi extra UE;
  • favorire lo scambio di informazioni e di migliori pratiche fra i paesi dell’UE e all'interno degli stessi nel contesto dello sviluppo, dell'attuazione e della valutazione delle politiche e delle misure d'integrazione dei cittadini di paesi extra UE.

Tra le azioni di dimensione transnazionale o di interesse per l'intera UE, possono ottenere il sostegno del Fondo quelle riguardanti:

  • la realizzazione di reti di cooperazione transnazionale e di progetti pilota basati su partenariati transnazionali, allo scopo di agevolare gli scambi di buone prassi e di esperienze;
  • l'organizzazione di campagne transnazionali d'informazione e di sensibilizzazione;
  • la pubblicazione di studi comparativi e di progetti pilota comuni;
  • lo sviluppo di strumenti statistici, metodi e indicatori per misurare i livello di sviluppo delle politiche in materia di integrazione.

La Commissione adotta il programma di lavoro che stabilisce le priorità per ogni anno e pubblica gli inviti a presentare proposte riguardanti i progetti transnazionali.

Principi d'azione del Fondo

Nell'ambito delle priorità e degli obiettivi definiti dall'UE, il Fondo contribuisce, sotto forma di sovvenzioni, al finanziamento di progetti senza scopo di lucro già sostenuti da azioni pubbliche o private. Il contributo del Fondo a tali progetti non supera la metà dell'importo totale di un'azione di portata nazionale. Se il progetto si inserisce nell'ambito delle priorità specifiche degli orientamenti strategici, il massimale è del 75%. Il contributo dell’UE è aumentato al 75 % nei paesi dell’UE che beneficiano del Fondo di coesione.

La Commissione adotta gli orientamenti strategici per il periodo 2007-2013, definendo le priorità a livello di UE per ogni obiettivo del Fondo.

La Commissione approva i programmi pluriennali dei paesi dell’UE che definiscono, in base agli orientamenti strategici, una strategia e una descrizione delle azioni per raggiungere gli obiettivi, nonché indicazioni complementari quanto al finanziamento dei progetti. Adotta inoltre, ogni anno, decisioni di finanziamento che approvano i programmi annuali di attuazione del programma pluriennale.

Comitato, revisione e abrogazione

Il comitato "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" assiste la Commissione.

La decisione in oggetto sarà oggetto di una revisione da parte del Parlamento e del Consiglio entro il 30 giugno 2013.

Contesto

La decisione in oggetto si inserisce nell'ambito delle raccomandazioni del programma dell'Aia e sulla scia della comunicazione della Commissione del 1° settembre 2005 relativa a un programma comune d'integrazione e dei progetti pilota e delle azioni preparatorie nel settore dell'integrazione (programma INTI). Con una dotazione di 825 milioni di euro per il periodo 2007-2013, il Fondo è stato creato nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" istituito dalla comunicazione della Commissione del 6 aprile 2005.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Decisione n. 2007/435/CE

29.6.2007

-

GU L 168 del 28.6.2007

ATTI COLLEGATI

Decisione 2008/457/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, recante modalità di applicazione della decisione 2007/435/CE del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell’ambito del programma generale Solidarietà e gestione dei flussi migratori, relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all’ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo [Gazzetta ufficiale L 167 del 27.6.2008]. La presente decisione stabilisce le norme per l’applicazione delle azioni da parte dei paesi dell’UE, nell’ambito del Fondo europeo per l’integrazione. Essa contiene disposizioni sulle autorità designate e sulla delega delle funzioni a tali autorità. La decisione prevede inoltre la stesura da parte dei paesi dell’UE di un manuale di procedure e modalità pratiche riguardanti l’attuazione del Fondo da parte delle autorità designate. Inoltre, la decisione elenca le informazioni che i paesi dell’UE devono presentare alla Commissione sull’utilizzo del Fondo - in particolare la descrizione dei loro sistemi di gestione e di controllo - e al momento della notifica di irregolarità. Nel primo caso, le informazioni devono essere trasmesse, se possibile, anche per via elettronica. A tale scopo, la Commissione metterà a punto un sistema informatico. Infine, la decisione stabilisce le norme per quanto riguarda le informazioni da fornire ai beneficiari e la pubblicità generale relativa al Fondo.

Ultima modifica: 10.08.2010

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