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Strumento per la stabilità (2007-2013)
L'Unione europea (UE) conduce azioni di cooperazione esterna volte a sostenere la stabilità dei paesi terzi. Pertanto le misure finanziate dallo strumento per la stabilità devono contribuire alla preparazione e alla risposta alle crisi di origine naturale o umana, oltre che alla riabilitazione dei paesi in seguito ad una crisi o ad una situazione di instabilità.
ATTO
Regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità [Gazzetta ufficiale L 327 del 24.11.2006].
SINTESI
Lo strumento per la stabilità finanzia le azioni di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione finanziaria, economica e tecnica condotte dall'Unione europea (UE) in collaborazione con paesi terzi. Tali azioni mirano a:
In caso di situazione di crisi o al delinearsi di una crisi, soprattutto nelle situazioni che possono evolvere in un conflitto armato, lo strumento per la stabilità permette di contribuire alla protezione della democrazia, dell'ordine pubblico e della sicurezza delle persone, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Le azioni di cooperazione possono fornire un sostegno soprattutto:
Se la situazione del paese offre condizioni di cooperazione stabili, lo strumento per la stabilità può contribuire in particolare a:
Esecuzione dell'aiuto
L'aiuto fornito deve tenere conto delle azioni condotte a titolo degli altri strumenti europei di aiuto esterno.
La sua esecuzione si basa su documenti di strategia geografici o tematici, e su programmi indicativi pluriennali per paese. Possono anche essere adottate delle misure speciali in risposta alle crisi o alle situazioni eccezionali.
Beneficiari del finanziamento
Diversi soggetti possono beneficiare dell'aiuto finanziario dello strumento per la stabilità, sia nell'UE che nei paesi terzi; si tratta soprattutto di autorità nazionali, regionali e locali dei paesi partner, organizzazioni internazionali, organismi pubblici e privati, organizzazioni non governative e persone fisiche.
Contesto
Le disposizioni relative allo strumento per la stabilità abrogano e sostituiscono i regolamenti relativi al meccanismo di reazione rapida e i vari regolamenti relativi alla lotta contro le mine terrestri antiuomo.
Riferimenti
Atto |
Data di entrata in vigore |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Regolamento (CE) n. 1717/2006 |
14.12.2007 |
- |
GU L 327, 24.11.2006 |
ATTI COLLEGATI
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1717/2006 che istituisce uno strumento per la stabilità [COM(2009) 195 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. La presente proposta estende l’applicazione del regolamento alla lotta contro la proliferazione delle armi leggere e di piccolo calibro, conformemente agli obiettivi delle politiche comunitarie di cooperazione.
Procedura di codecisione: (COD/2009/0058)
Ultima modifica: 28.06.2011