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Trasporti effettuati in regime TIR o ATA
Quando le merci sono trasportate da un punto del territorio comunitario ad un altro in virtù di un carnet TIR (convenzione TIR) o ATA (convenzione ATA), i dazi di importazione o esportazione e le imposizioni fiscali sono sospesi, a condizione che non siano terminati gli accordi o sia stato contratto un debito. Le disposizioni di attuazione del codice doganale comunitario contengono norme specifiche per l'adeguamento dell'acquis in modo da tenere conto delle disposizioni degli accordi inerenti ai due regimi summenzionati.
ATTO
Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.
SINTESI
Il presente regolamento riunisce le disposizioni d’applicazione del codice doganale comunitario in un unico testo. Il capitolo 9, titolo II, parte II del presente regolamento contiene disposizioni che si applicano ai trasporti con regime TIR o ATA. Qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento può essere esaminata dal comitato del codice doganale comunitario previsto dal regolamento del Consiglio sul codice doganale.
Disposizioni generali
Quando le merci vengono trasportate all'interno della Comunità seguendo regimi TIR o ATA, la Comunità è considerata come un unico territorio ai fini delle operazioni di trasporto. Ai fini dell'utilizzo di carnet ATA come documenti di transito, per «transito» si intende il trasporto di merci da un ufficio doganale situato nel territorio doganale comunitario ad un altro ufficio doganale situato nello stesso territorio.
Qualora, nel corso del trasporto da un punto del territorio doganale comunitario ad un altro, le merci passino attraverso il territorio di un paese terzo, i controlli e le formalità relativi ai regimi TIR e ATA sono effettuati nel punto in cui le merci escono temporaneamente dal territorio doganale comunitario e nel punto in cui vi rientrano. Le merci trasportate sotto la copertura del carnet TIR o ATA all’interno del territorio comunitario sono considerate merci non comunitarie * a meno che il loro carattere comunitario sia debitamente accertato.
Il regime TIR
Il regime TIR è un sistema di transito doganale internazionale applicato al trasporto di merci, senza ricarico intermedio, tra un ufficio doganale di partenza e un ufficio doganale di destinazione, a condizione che parte del viaggio avvenga su strada. Il regime consente il trasporto di merci attraverso i confini internazionali senza il pagamento dei dazi e delle imposte che normalmente sarebbero dovuti per l'importazione o l'esportazione. Poiché la Comunità è considerata come un unico territorio, il regime TIR può essere utilizzato solo all'interno della Comunità nel caso in cui il transito inizi o si concluda in un paese terzo, ovvero nel caso in cui le merci siano trasportate tra due o più paesi della Comunità passando attraverso il territorio di un paese terzo.
I destinatari delle merci spedite sotto la copertura di un carnet TIR, se hanno sede all’interno della Comunità, possono ricevere su specifica richiesta lo status di destinatario autorizzato, qualora ricevano regolarmente merci con il regime TIR, a condizione che non abbiano commesso gravi o ripetute violazioni della legislazione doganale o fiscale.
Applicazione della Convenzione TIR nella Comunità
Dal 1º gennaio 2009, il regime TIR è trattato elettronicamente all’interno della Comunità. L’appuramento del regime TIR nella Comunità deve essere effettuato dall'ufficio doganale di entrata o di partenza dopo aver ricevuto conferma dall'ufficio di destinazione o di uscita che l'operazione è stata conclusa entro il termine stabilito dall'ufficio doganale di entrata o di partenza. Se, dopo la scadenza del termine di fornitura delle informazioni da parte dell'ufficio di uscita o di destinazione indicanti che l’operazione è stata conclusa, le autorità competenti per l’appuramento non hanno ancora ricevuto alcuna prova che l'operazione TIR si è conclusa, danno avvio ad una procedura di indagine.
La procedura è avviata immediatamente se le autorità di appuramento sono informate in anticipo che l'operazione TIR non è stata conclusa o se si sospetta un simile esito. La procedura di indagine è inoltre avviata qualora emerga a posteriori che la prova della conclusione dell'operazione TIR sia stata falsificata. Qualora l’ufficio competente non riceva le informazioni necessarie che consentono di appurare l'operazione, ne informa l'associazione garante interessata e il titolare del carnet TIR entro 28 giorni dopo l’avvio della procedura di indagine presso l'ufficio doganale di destinazione o di uscita quando l’operazione TIR non può essere appurata.
Quando violazioni o irregolarità commesse durante il trasporto con copertura di carnet TIR risultino in un'obbligazione doganale comunitaria, lo Stato membro individuato come competente alla riscossione dei dazi o all’imposizione delle sanzioni avvia la procedura per il recupero nei confronti del debitore.
Quando un'operazione TIR avviene nel territorio doganale comunitario, l'associazione garante con sede all’interno della Comunità può diventare responsabile per il pagamento dell'importo garantito dell'obbligazione doganale relativa alle merci interessate nell’operazione TIR, fino ad un limite per carnet TIR pari a 60.000 euro o l'equivalente nella valuta nazionale. L'associazione garante avente sede nello Stato membro competente per il recupero è debitrice per il pagamento dell'importo garantito dell'obbligazione doganale.
Quando le autorità doganali di uno Stato membro decidono di escludere un soggetto dal regime TIR, in applicazione dell'articolo 38 della convenzione TIR, tale decisione si applica a tutto il territorio doganale comunitario.
Il regime ATA
Il carnet ATA è utilizzato per l'importazione, il transito e l’ammissione temporanea di merci concepite per scopi specifici che beneficiano dell’esenzione doganale e fiscale (come ad esempio le attrezzature professionali per presentazioni o fiere).
Quando vengono commesse violazioni o irregolarità durante il trasporto con copertura di carnet ATA in un determinato Stato membro, tale Stato membro è individuato come competente alla riscossione dei dazi o all’imposizione delle sanzioni. Qualora non sia possibile determinare il territorio in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa, la stessa si considera commessa nello Stato membro in cui è rilevata, salvo prova contraria.
Gli accertamenti effettuati dalle autorità competenti degli Stati membri, in applicazione del presente regolamento, sono validi su tutto il territorio doganale comunitario. Se necessario, le autorità competenti sono tenute a comunicare tra loro tutte le informazioni concernenti le spedizioni TIR o ATA e qualsiasi reato o irregolarità accertati.
Termini chiave dell'atto
Riferimenti
Atto |
Data di entrata in vigore |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Regolamento (CEE) n. 2454/93 |
14.10.1993 |
- |
GU L 253, 11.10.1993 |
Le modifiche e correzioni successive al regolamento (CE) n. 2454/93 sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata ha solo valore documentale.
Ultima modifica: 12.04.2011