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Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013

Gli aiuti di Stato a finalità regionale hanno lo scopo di stimolare gli investimenti, la creazione di posti di lavoro e l'insediamento di nuovi stabilimenti nelle regioni europee più svantaggiate. Per stimolare lo sviluppo economico di tali regioni durante il periodo 2007-2013, i presenti orientamenti fissano i criteri per esaminare la compatibilità degli aiuti di Stato a finalità regionale con il mercato interno ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato che istituisce la Comunità europea (CE).

ATTO

Orientament in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013 [Gazzetta ufficiale C 54 del 4.3.2006].

SINTESI

Allo scopo di sostenere le sviluppo economico delle regioni europee più svantaggiate durante la periodo 2007-2013, gli aiuti di Stato a finalità regionale sono destinati a stimolare gli investimenti, la creazione di posti di lavoro e l'insediamento di nuovi stabilimenti.

Gli aiuti di Stato a finalità regionale consistono in aiuti agli investimenti * accordati alle grandi imprese e alle piccole e medie imprese (PMI) oltre che in aiuti al funzionamento (in circostanze limitate). Di regola gli aiuti a finalità regionale devono essere concessi nel contesto di un regime di aiuti multisettoriale che sia parte integrante di una strategia di sviluppo regionale.

Quadro giuridico

I presenti orientamenti contengono i criteri applicati dalla Commissione per esaminare la compatibilità degli aiuti di Stato a finalità regionale con il mercato interno ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato che istituisce la Comunità europea.

L'influenza dei vantaggi degli aiuti di Stato sulle distorsioni della concorrenza nel mercato interno riflette i diversi massimali di aiuto ammissibili in funzione della gravità relativa dei problemi di sviluppo delle regioni interessate. Nei presenti orientamenti è previsto uno strumento per favorire la creazione di piccole imprese nelle regioni.

Campo d'applicazione

Sono specificamente esclusi dal campo d'applicazione dei presenti orientamenti le attività nei settori:

Delimitazione delle regioni

Il limite per la copertura complessiva in termini di popolazione delle regioni assistite nell'UE-25 è stato fissato al 42 %. Tuttavia, per nessuno Stato membro la copertura in termini di popolazione scende al di sotto del 50 % rispetto al periodo 2000-2006.

Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)

Gli orientamenti prevedono che le condizioni citate all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) sono rispettate se il prodotto interno lordo (PIL) per abitante di una regione a livello NUTS II non supera la soglia del 75 % della media comunitaria.

Le condizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE sono rispettate anche nel caso di:

  • aiuti regionali a favore delle regioni ultraperiferiche;
  • talune regioni il cui PIL per abitante supera il 75 % della media comunitaria nell'UE-25 a causa di un effetto statistico dovuto all'allargamento del 2004. Il loro PIL per abitante era inferiore al 75 % della media comunitaria nell'UE -15. Tali regioni beneficiano di un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2010. La situazione di tali regioni sarà rivista nel 2010 e nel caso in cui si sia deteriorata continueranno a beneficiare dell'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a); nel caso contrario potranno ricevere, sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), un aiuto del 20 % a partire dal 1° gennaio 2011.

Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)

Gli aiuti a finalità regionale possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE quando sono destinati a regioni meno svantaggiate rispetto a quelle di cui alla lettera a), quindi la portata geografica e l'intensità dell'aiuto autorizzato devono essere estremamente limitate, in conformità con il principio della concentrazione geografica.

Le regioni che possono beneficiare degli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) sono:

  • le regioni il cui PIL per abitante era inferiore al 75 % dell'UE-15 nel 1998, ma che non rispettavano più tale condizione per il periodo 2007-2013 («regioni a sviluppo economico»);
  • le regioni la cui densità di popolazione è inferiore a 8 abitanti per chilometro quadrato, di livello NUTS II, o a 12 abitanti per chilometro quadrato, di livello NUTS III ;
  • le regioni la cui popolazione è superiore a 100 000 abitanti e il cui PIL per abitante è inferiore alla media dell'UE-25 oppure il cui tasso di disoccupazione è superiore al 115 % della media nazionale;
  • le isole con meno di 5 000 abitanti;
  • le regioni di livello NUTS III contigue a una regione che può beneficiare di aiuti sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), o che hanno una frontiera in comune con un paese terzo;
  • le regioni che hanno una popolazione superiore a 50 000 abitanti e che subiscono un declino economico relativamente grave o una modifica strutturale importante;
  • le regioni che hanno una popolazione superiore a 20 000 abitanti che subiscono disparità regionali molto localizzate, al di sotto del livello NUTS III e che auspicano di utilizzare gli aiuti regionali a favore delle PMI.

AIUTI REGIONALI ALL'INVESTIMENTO

Massimali degli aiuti regionali all'investimento - grandi imprese

Articolo 87, paragrafo 3, lettera a)

Le intensità massime degli aiuti (limiti) per le grandi imprese delle regioni che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), non devono superare:

  • il 30 % per le regioni il cui PIL per abitante è inferiore al 75 % della media dell'UE-25;
  • il 30 % per le regioni ultraperiferiche. Tali regioni possono beneficiare di una maggiorazione supplementare del 20 % se il loro PIL per abitante è inferiore al 75 % della media dell'UE-25, e del 10 % negli altri casi;
  • il 30 % per le regioni a effetto statistico fino al 1° gennaio 2011;
  • il 40 % per le regioni il cui PIL per abitante è inferiore al 60 % della media dell'UE-25;
  • il 50 % per le regioni il cui PIL per abitante è inferiore al à 45 % della media dell'UE-25.

Articolo 87, paragrafo 3, lettera c)

I massimali degli aiuti per le grandi imprese delle regioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) non devono superare:

  • il 15 % in generale;
  • il 20 o il 30 % per le regioni a effetto statistico a partire dal 1° gennaio 2011;
  • il 10 % per le regioni il cui PIL per abitante è superiore al 100 % della media dell'UE-25 e il cui tasso di disoccupazione è inferiore alla media dell'UE-25, misurato a livello NUTS III .

Massimali degli aiuti regionali all'investimento - PMI

I massimali degli aiuti possono essere maggiorati del 20 % per gli aiuti accordati alle piccole imprese e del 10 % per gli aiuti accordati alle medie imprese;

Grandi progetti d'investimento

Per un «grande progetto d'investimento», le cui spese ammissibili superino i 50 milioni di euro, il massimale degli aiuti si colloca al 50 % del massimale regionale per gli investimenti compresi tra i 50 e i 100 milioni di euro. I massimali degli aiuti si situano al 34 % del massimale regionale per gli investimenti superiori a 100 milioni di euro.

Gli Stati membri devono notificare qualunque aiuto accordato a favore di un investimento le cui spese siano superiori ai 100 milioni di euro se l'aiuto supera l'importo massimale ammissibile. Le soglie di notifica per le regioni con le intensità di aiuto più comuni sono riassunte qui di seguito:

  • 7,5 milioni di euro se l'intensità dell'aiuto è del 10 %;
  • 11,25 milioni di euro se l'intensità dell'aiuto è del 15 %;
  • 15,0 milioni di euro se l'intensità dell'aiuto è del 20 %;
  • 22,5 milioni di euro se l'intensità dell'aiuto è del 30 %;
  • 30,0 milioni di euro se l'intensità dell'aiuto è del 40 %;
  • 37,5 milioni di euro se l'intensità dell'aiuto è del 50 %.

AIUTI REGIONALI AL FUNZIONAMENTO

Malgrado il fatto che gli aiuti al funzionamento * siano vietati per principio, tali aiuti possono essere concessi temporaneamente e in via eccezionale nelle regioni che beneficiano di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a). Essi devono essere giustificati in base alla natura, alla proporzionalità in rapporto agli svantaggi oltre che dal loro contributo allo sviluppo della regione interessata.

Aiuti alle piccole nuove imprese

Per incoraggiare la creazione e l'avviamento delle piccole imprese nelle regioni che sono ammissibili agli aiuti di Stato a finalità regionale, i presenti orientamenti autorizzano la concessione di aiuti fino a:

  • 2 milioni di euro per piccola impresa nelle regioni che beneficiano di aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a). Il massimale degli aiuti è del 35 % dei costi ammissibili nei primi tre anni che seguono la creazione dell'impresa, e del 25 % per i due anni successivi;
  • 1 milione di euro per piccola impresa nelle regioni che beneficiano degli aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Il massimale degli aiuti è del 25 % dei costi ammissibili nei primi tre anni che seguono la creazione dell'impresa e del 15 % per i due anni successivi.

Gli importi annuali di aiuti accordati non devono superare il 33 % dei totali di aiuto per impresa sopra citati.

Disposizioni finali

I presenti orientamenti si applicano a partire dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2013.

Termini chiave dell'atto

  • Aiuti all'investimento: aiuti accordati per un investimento in immobilizzazioni materiali e immateriali in relazione alla creazione di uno stabilimento, all'ampliamento di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento verso nuovi prodotti o a un cambiamento fondamentale dell'insieme del processo di produzione di uno stabilimento esistente («progetto d'investimento iniziale»);
  • Aiuti al funzionamento: aiuti regionali destinati a ridurre le spese correnti di un'impresa, ad esempio sotto forma di esenzioni fiscali o riduzioni degli oneri sociali che non sono legati ai costi d'investimento ammissibili.

ATTI COLLEGATI

Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale [Gazzetta ufficiale L 302 dell'1.11.2006].

Regolamento (CE) n. 1627/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 relativamente ai moduli standard della notifica degli aiuti [Gazzetta ufficiale L 302 dell'1.11.2006]. Il presente regolamento modifica il regolamento (CE) n.794/2004 qui recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n.659/1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 (attualmente articolo 88) del trattato CE. Modifica i moduli standard per la notifica degli aiuti di Stato in seguito all'adozione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013.

Carte degli aiuti a finalità regionale (1.1.2007 - 31.12.2013)

  • Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Polonia: Gazzetta ufficiale C 256 del 24.10.2006
  • Malta: Gazzetta ufficiale C 275 dell'11.11.2006
  • Repubblica ceca, Lussemburgo: Gazzetta ufficiale C 280 del 18.11.2006
  • Grecia, Estonia, Lituania: Gazzetta ufficiale C 286 del 23.11.2006
  • Lettonia: Gazzetta ufficiale C 287 del 24.11.2006
  • Irlanda: Gazzetta ufficiale C 292 dell'1.12.2006
  • Germania: Gazzetta ufficiale C 295 del 5.12.2006
  • Finlandia, Svezia, Austria: Gazzetta ufficiale C 34 del 16.2.2007
  • Spagna: Gazzetta ufficiale C 35 del 17.2.2007
  • Regno Unito: Gazzetta ufficiale C 55 del 10.3.2007
  • Portogallo, Cipro: Gazzetta ufficiale C 68 del 24.3.2007
  • Belgio, Bulgaria, Romania: Gazzetta ufficiale C 73 del 30.3.2007
  • Francia: Gazzetta ufficiale C 94 del 28.4.2007
  • Danimarca: Gazzetta ufficiale C 141 del 26.6.2007
  • Paesi Bassi: Gazzetta ufficiale C 176 del 28.7.2007
  • Italia: Gazzetta ufficiale C 90 dell'11.4.2008

Le carte degli aiuti a finalità regionale non determinano solo le regioni autorizzate a beneficiare degli aiuti regionali all'investimento ma anche le intensità massime degli aiuti per ciascuno Stato membro durante il periodo 2007-2013.

Ultima modifica: 28.08.2007

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