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Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento stabilisce le norme per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)* nell’Unione europea (Unione).
  • Riguarda la produzione, l’immissione sul mercato e, in alcuni casi, l’esportazione di animali e prodotti di origine animale.

PUNTI CHIAVE

La Commissione europea classifica gli Stati membri o le regioni dell’Unione a seconda del loro livello di rischio di encefalopatie spongiformi bovine (BSE):

  • livello 1: rischio trascurabile;
  • livello 2: rischio controllato;
  • livello 3: rischio indeterminato.

Gli Stati membri devono mettere in atto un programma di sorveglianza, con una procedura di screening per gli animali sospettati di avere contratto BSE o scrapie. Occorre inoltre eseguire una rapida procedura di screening post mortem.

Gli animali sospetti e tutti gli altri ruminanti presenti nell’azienda non possono essere spostati fino a quando i risultati dei test non sono noti. Qualora gli animali siano stati esposti altrove, le altre aziende dovranno parimenti essere monitorate.

Quando un caso di BSE in forma classica è stato ufficialmente confermato, si applicano le seguenti misure:

  • esecuzione di un’indagine sull’origine della malattia e su tutti gli animali o prodotti potenzialmente interessati;
  • l’azienda interessata è posta sotto sorveglianza ufficiale. Qualsiasi movimento di animale (o prodotto di origine animale) esposto al rischio deve essere autorizzato;
  • abbattimento e completa distruzione dei bovini a rischio. Norme differenti si applicano a pecore e capre.

Viene versato un indennizzo senza indugio per la perdita di animali o prodotti di origine animale.

Misure di riduzione del rischio

  • È vietata la somministrazione ai ruminanti di proteine animali, a eccezione delle proteine idrolizzate provenienti da non ruminanti o da cuoio e pelli di ruminanti, gelatina e collagene da non ruminanti e di uova, ovoprodotti, latte, prodotti lattiero-caseari e colostro.
  • È vietata la somministrazione di proteine animali trasformate provenienti da ruminanti, gelatina o emoderivati da ruminanti a qualsiasi animale da allevamento (a eccezione di carnivori da pelliccia, come i visoni).
  • Alla luce dei pareri favorevoli risalenti al 2015 (proteine animali trasformate ricavate da insetti), al 2018 (proteine animali trasformate ricavate da suini e pollame) e al 2020 (collagene e gelatina derivati dai ruminanti) dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), determinati divieti non più giustificati sono stati abrogati dal regolamento (UE) 2021/1372 del 17 agosto 2021. Da allora è consentito:
    • somministrare ad animali non ruminanti da allevamento (ad es. suini e pollame) collagene e gelatina provenienti da ruminanti;
    • somministrare ai suini proteine animali trasformate ricavate da pollame e al pollame proteine animali trasformate ricavate da suini;
    • somministrare a suini e pollame proteine animali trasformate ricavate da insetti.
  • È necessario rimuovere il materiale specifico a rischio dalle carcasse, anche in zone in cui vi è un rischio trascurabile di BSE. Nelle zone di rischio controllato o indeterminato, le ossa di bovini, ovini o caprini non possono essere utilizzate per carni separate meccanicamente. Sono previsti metodi specifici per talune parti del corpo, tra cui la carne della testa e la lingua.
  • Gli animali destinati all’esportazione o all’importazione devono essere accompagnati da certificati sanitari. Simili norme si applicano alle importazioni provenienti da paesi terzi, a eccezione di quelli con un rischio di BSE trascurabile.

Gli operatori addetti alla produzione e all’ispezione devono avere una formazione di base sulle TSE.

Per garantire l’uniformità dell’analisi scientifica e risultati affidabili, devono essere designati laboratori nazionali ed europei di riferimento.

Gli Stati membri devono garantire che gli animali sospetti di TSE siano notificati alle autorità, nonché informare regolarmente gli altri Stati e la Commissione di tali casi. Devono inoltre effettuare ispezioni ufficiali frequenti per verificare che le norme siano rispettate.

Possono essere concesse deroghe alle presenti norme al fine di riflettere le nuove conoscenze scientifiche.

Modifiche al regolamento (CE) n. 999/2001

  • Il regolamento è stato più volte oggetto di modifica, principalmente per apportare modifiche agli allegati. Tali modifiche sono state integrate nella versione consolidata del regolamento.
  • Il regolamento di modifica (UE) 2017/625 ha introdotto un sistema più armonizzato e coerente di controlli ufficiali e misure esecutive lungo la filiera agroalimentare, rafforzando il principio dei controlli basati sul rischio (si veda la sintesi). Il regolamento di modifica ha eliminato l’articolo 19, relativo ai laboratori di riferimento, e l’articolo 21 relativo ai controlli sul posto del regolamento (CE) n. 999/2001 e i capi A e B dell’allegato X, concernente i laboratori di riferimento, e ha stabilito le norme sulla designazione e sui compiti dei laboratori di riferimento dell’Unione e dei centri di riferimento.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 1o luglio 2001.

CONTESTO

TERMINI CHIAVE

Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE). Le encefalopatie spongiformi trasmissibili sono malattie mortali in cui il tessuto cerebrale degenera, presentandosi con un aspetto spugnoso.

Includono:

  • la malattia di Creutzfeldt-Jakob negli esseri umani;
  • l’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nel bestiame;
  • la malattia del dimagrimento cronico nei cervidi (cervi);
  • lo scrapie nei piccoli ruminanti, quali pecore e capre.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 999/2001 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Piano per le TSE — 2a edizione — Documento di strategia sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili per il periodo 2010-2015 [COM(2010) 384 def. del 16 luglio 2010].

Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

Si veda la versione consolidata.

Comunicazione della Commissione: un piano per le TSE [COM(2005) 322 def. del 15 luglio 2005].

Decisione 2002/1003/CE della Commissione, del 18 dicembre 2002, che fissa requisiti minimi per uno studio dei genotipi della proteina prionica delle razze ovine (GU L 349 del 24.12.2002, pag. 105).

Ultimo aggiornamento: 01.01.2023

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