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Principio della parità di trattamento tra uomini e donne all'esterno del mercato del lavoro
La direttiva mira ad attuare la parità di trattamento tra uomini e donne allo scopo di estendere il principio della parità di trattamento oltre la sfera del mercato del lavoro e della vita professionale ad altre aree della vita quotidiana.
ATTO
Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che applica il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.
SINTESI
La direttiva mira ad attuare la parità di trattamento tra uomini e donne allo scopo di estendere il principio della parità di trattamento oltre la sfera del mercato del lavoro e della vita professionale ad altre aree della vita quotidiana.
QUAL È LO SCOPO DELLA PRESENTE DIRETTIVA?
La direttiva stabilisce un quadro per lottare contro qualsivoglia discriminazione di genere nell'accesso e nella fornitura di beni e servizi, sia nel settore pubblico sia in quello privato.
La direttiva si applica a beni e servizi proposti al pubblico al di fuori della sfera privata e familiare e indipendentemente dalle persone interessate (vale a dire, dalle circostanze personali del destinatario del servizio). Il termine «servizi» indica i servizi forniti in cambio di una remunerazione.
La direttiva non si applica né al contenuto dei mezzi di comunicazione né alla pubblicità né all'istruzione.
ASPETTI CHIAVE
Divieto di discriminazione nel settore dei beni e servizi. In linea di principio, la direttiva vieta:
Un trattamento differente può essere accettato esclusivamente se giustificato da un obiettivo legittimo quale, ad esempio, la protezione delle vittime di abusi sessuali (nel caso della creazione di case rifugio per le donne), libertà di associazione (nel contesto dell'appartenenza a circoli privati unisex) o di organizzazione di attività sportive unisex. Qualsiasi limitazione deve essere appropriata e necessaria.
Il principio della parità di trattamento non esclude l'adozione di provvedimenti tesi a prevenire o compensare disparità di genere nel settore dei beni e dei servizi.
La direttiva stabilisce soltanto requisiti minimi per consentire ai paesi dell'Unione europea (UE) di essere in grado di mantenere livelli di protezione più alti o maggiormente efficaci.
Applicazione al settore delle assicurazioni: la direttiva vieta di prendere in considerazione il genere nel calcolo dei premi assicurativi e delle prestazioni nel caso di contratti assicurativi firmati successivamente al 21 dicembre 2007.
Ciò nonostante, la direttiva prevede la possibilità, per i paesi dell'UE, di non applicare tale divieto nei casi in cui il genere sia un fattore determinante nella valutazione del rischio e basato su dati statistici e attuariali rilevanti. Tuttavia, la Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sua sentenza sul caso Test-Achats (C-236/09) ha dichiarato non valida la deroga dal principio della parità di trattamento che ha permesso ai paesi dell'UE di distinguere tra uomini e donne in relazione a premi assicurativi e prestazioni, con decorrenza a partire dal 21 dicembre 2012.
Da quel momento in poi, per tutti i nuovi contratti firmati da quella data, si applica il principio della tariffa unisex al settore assicurativo. Per semplificare l'attuazione della sentenza della Corte, la Commissione ha adottato delle linee guida sull'applicazione della direttiva al settore assicurativo.
In ogni caso, i costi associati alla gravidanza e alla maternità non devono dar luogo a differenze in termini di premi e prestazioni.
Organismi che promuovono la parità di trattamento: ciascun paese dell'UE affida a uno o più enti la promozione e il controllo della parità di trattamento tra uomini e donne a livello nazionale. Tali organismi sono responsabili di i) offrire assistenza individuale alle vittime; ii) portare avanti studi autonomi; iii) pubblicare relazioni e rilasciare raccomandazioni.
Difendere i diritti delle vittime: la direttiva obbliga i paesi dell'UE a garantire che le vittime abbiano accesso alla procedura giudiziaria e/o amministrativa per salvaguardare i propri diritti, e possano ottenere un indennizzo o risarcimento appropriato. Le associazioni, le organizzazioni e altri enti giuridici con un legittimo interesse sono altresì in grado di avviare procedure giudiziarie e/o amministrative per consentire alle vittime di salvaguardare i propri diritti e per ottenere indennizzi o risarcimenti.
Quando i fatti presentati davanti a un tribunale sostengono la presunzione dell'esistenza di discriminazione, spetta al convenuto provare che non vi sia stata violazione del principio della parità di trattamento (confutazione delle accuse).
Inoltre, i paesi dell'UE devono mettere in atto sanzioni in caso violazione del principio della parità di trattamento.
DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
La direttiva è entrata in vigore il 21 dicembre 2004 e deve essere recepita nella legislazione nazionale del Paese dell'UE entro e non oltre il 21 dicembre 2007.
CONTESTO
La parità tra uomini e donne è un principio fondamentale dell'Unione europea, stipulato negli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea. La discriminazione di genere può costituire un ostacolo all'integrazione completa ed efficace di uomini e donne nella vita sociale ed economica.
TERMINOLOGIA CHIAVE
Discriminazione diretta: le circostanze in cui una persona viene trattata in maniera meno favorevole a causa del genere rispetto ad un'altra persona, che per lo stesso motivo non è, non è stata o non si troverebbe in una situazione simile.
Discriminazione indiretta: circostanze in cui una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutrali possano condurre ad uno svantaggio specifico per persone del sesso opposto, a meno che tali disposizioni, criteri o prassi siano oggettivamente giustificati da un obiettivo legittimo e i mezzi per realizzare tale obiettivo siano appropriati e necessari.
Molestia: circostanze in cui si verifichi una condotta non voluta legata al genere di una persona, con lo scopo o effetto di attaccare la dignità della persona e creare un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
Molestia sessuale: circostanze in cui si verifichi una condotta sessuale non voluta, espressa verbalmente o non verbalmente, con lo scopo o effetto di attaccare la dignità della persona e creare un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
RIFERIMENTI
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
Direttiva 2004/113/CE |
21.12.2004 |
21.12.2007 |
Ultimo aggiornamento: 26.02.2015