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Procedimenti penali: garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali
SINTESI DI:
QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?
PUNTI CHIAVE
Gli elementi principali della direttiva sono che i minori hanno il diritto di avvalersi di un difensore e il diritto di essere assistiti da un difensore. L’assistenza da parte di un difensore è obbligatoria quando vengono portati davanti a un tribunale nella fase pre-processuale e quando sono in stato di detenzione. Un minore che non è stato assistito da un difensore durante le udienze non può essere condannato a una pena detentiva.
I paesi dell’UE devono inoltre garantire che la privazione della libertà, e in particolare la detenzione, sia disposta nei confronti di minori solo come misura di ultima istanza e per il più breve periodo possibile. I minori detenuti devono essere tenuti separati dagli adulti, a meno che non si ritenga preferibile non farlo nel loro interesse superiore.
La direttiva include anche altre garanzie, come il diritto a:
I giudici, i magistrati inquirenti e gli altri professionisti che si occupano di procedimenti penali che coinvolgono minori dovrebbero avere una competenza specifica o accesso a una specifica formazione.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
È in vigore dal 10 giugno 2016. I paesi dell’UE devono recepirla nel proprio diritto nazionale entro l’11 giugno 2019.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni:
* TERMINI CHIAVE
Garanzie procedurali: in questo caso, le garanzie che assicurano che i minori ricevano le necessarie informazioni per comprendere come funziona il procedimento e i loro diritti legali.
Minore: una persona di età inferiore ai 18 anni.
Rimedi efficaci: i mezzi con cui un tribunale impone una sanzione o emette un altro provvedimento per imporre la sua volontà.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pagg. 1-20)
DOCUMENTI CORRELATI
Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pagg. 1-7)
Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell’1.6.2012, pagg. 1-10)
Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, g. 1-12)
Direttiva 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell’11.3.2016, pagg. 1-11)
Ultimo aggiornamento: 28.11.2016