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Accordi sulla scelta del foro tra le parti coinvolte in operazioni commerciali internazionali

Le aziende dell’Unione europea (UE) coinvolte in operazioni commerciali internazionali devono essere certe che l’accordo sulla scelta del foro venga rispettato e che la decisione resa dal giudice prescelto potrà essere riconosciuta in casi internazionali.

ATTO

Decisione 2014/887/UE del Consiglio, del 4 dicembre 2014, relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, della convenzione de L’Aia del 30 giugno 2005 sugli accordi di scelta del foro.

SINTESI

Le aziende dell’Unione europea (UE) coinvolte in operazioni commerciali internazionali devono essere certe che l’accordo sulla scelta del foro venga rispettato e che la decisione resa dal giudice prescelto potrà essere riconosciuta in casi internazionali.

CHE COSA FA QUESTA CONVENZIONE?

Disciplina il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni nelle controversie legate alle transazioni commerciali in cui le parti coinvolte abbiano attribuito la competenza esclusiva a un foro di loro scelta. Le parti della convenzione comprendono stati interni ed esterni all’UE.

La convenzione sugli accordi di scelta del foro si concluse il 30 giugno 2005 nell’ambito della conferenza de L’Aia di diritto internazionale privato.

PUNTI CHIAVE

La convenzione si applica agli accordi di scelta del foro esclusivi per quanto riguarda le cause civili e commerciali transfrontaliere, ma esclude svariate questioni, tra cui:

Due o più parti possono concludere un accordo di scelta del foro esclusivo per designare quali fori (uno o più fori specifici) di uno Stato contraente saranno competenti in caso di controversie relative a un particolare rapporto giuridico. L’accordo sarà da considerarsi esclusivo salvo diversamente specificato dalle parti coinvolte.

Il foro designato sarà l’unico ad avere la competenza sulle controversie contemplate dall’accordo sulla scelta del foro, a meno che non si decida che tale accordo non risulti valido secondo la legislazione nazionale. Tutti gli altri fori di uno Stato contraente (foro non scelto) devono sospendere o dichiarare irricevibile il procedimento promosso in violazione dell’accordo sulla scelta del foro, salvo nei casi elencati di seguito:

  • secondo la legislazione dello Stato nel quale si trova il foro designato, l’accordo è nullo;
  • secondo la legislazione dello Stato dell’altra parte, quest’ultima non possa legalmente concludere l’accordo;
  • l’attuazione dell’accordo viola la politica pubblica dello Stato del foro non designato;
  • l’accordo non può essere eseguito o il foro designato decide di non giudicare il caso.

Gli altri Stati contraenti devono riconoscere ed eseguire le decisioni esecutive del foro designato.

Se la decisione è in corso di valutazione o il periodo di revisione non è ancora scaduto, l’attuazione da parte degli altri Stati può essere posticipata. La convenzione espone una serie di altre situazioni in cui il riconoscimento e l’esecuzione potrebbero essere rifiutati. Per contro, il testo elenca inoltre i documenti necessari per richiedere il riconoscimento e l’esecuzione.

La convenzione consente alle parti contraenti di escludere determinati temi dalla convenzione stessa. Quando l’UE fornì formalmente il proprio consenso, dichiarò che non avrebbe applicato la convenzione ad alcune questioni assicurative.

L’UE ha sottoscritto la convenzione nel 2009 e l’ha ratificata il 11 giugno 2015. Tutti i paesi dell’UE (eccetto la Danimarca) sono di conseguenza vincolati da questa convenzione.

Le regole interne all’UE sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni per quanto riguarda le cause civili e commerciali sono state emendate dal regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I) per garantire la coerenza con la convenzione.

Per ulteriori informazioni, consultare:

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Decisione del Consiglio 2014/887/UE

4.12.2014

-

GU L 353 del 10.12.2014, pag. 5-8

ATTI COLLEGATI

Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1-32).

Ultimo aggiornamento: 13.05.2015

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