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Document 62000CJ0388
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 20 June 2002. # Radiosistemi Srl v Prefetto di Genova. # Reference for a preliminary ruling: Giudice di pace di Genova - Italy. # Directive 1999/5/EC - Radio equipment and telecommunications terminal equipment - Compatibility of national legislation prohibiting the marketing of radio apparatus which does not bear the national type-approval stamp - Whether penalties provided for by the national legislation are precluded. # Joined cases C-388/00 and C-429/00.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 20 giugno 2002.
Radiosistemi Srl contro Prefetto di Genova.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Giudice di pace di Genova - Italia.
Direttiva 1999/5/CE - Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione - Compatibilità di un regime nazionale recante il divieto di commercializzazione di apparecchi radio privi del contrassegno di omologazione nazionale - Ammissibilità delle sanzioni previste dalla normativa nazionale.
Cause riunite C-388/00 e C-429/00.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 20 giugno 2002.
Radiosistemi Srl contro Prefetto di Genova.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Giudice di pace di Genova - Italia.
Direttiva 1999/5/CE - Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione - Compatibilità di un regime nazionale recante il divieto di commercializzazione di apparecchi radio privi del contrassegno di omologazione nazionale - Ammissibilità delle sanzioni previste dalla normativa nazionale.
Cause riunite C-388/00 e C-429/00.
Raccolta della Giurisprudenza 2002 I-05845
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:390
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 20 giugno 2002. - Radiosistemi Srl contro Prefetto di Genova. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Giudice di pace di Genova - Italia. - Direttiva 1999/5/CE - Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione - Compatibilità di un regime nazionale recante il divieto di commercializzazione di apparecchi radio privi del contrassegno di omologazione nazionale - Ammissibilità delle sanzioni previste dalla normativa nazionale. - Cause riunite C-388/00 e C-429/00.
raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-05845
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1. Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure d'effetto equivalente - Regime nazionale recante il divieto di commercializzare apparecchi radio privi del contrassegno di omologazione nazionale - Inammissibilità
(Art. 28 CE)
2. Ravvicinamento delle legislazioni - Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione e reciproco riconoscimento della loro conformità - Direttiva 1999/5 - Artt. 6, n. 1, 7, n. 1, e 8, n. 1 - Effetto diretto - Norme o prassi di diritto nazionale che vietano la commercializzazione o la messa in servizio di apparecchiature radio prive di un contrassegno di omologazione nazionale - Inammissibilità - Presupposti
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 1999/5, artt. 6, n. 1, 7, n. 1, e 8, n. 1)
3. Libera circolazione delle merci - Deroghe - Procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci - Nozione di misura che ostacola la libera circolazione delle merci o la loro immissione in commercio - Portata - Mantenimento di un sequestro amministrativo di un certo modello o di un certo tipo di prodotto commercializzato legalmente in un altro Stato membro dopo che da parte delle autorità nazionali competenti è stato effettuato il controllo di conformità del prodotto alla normativa nazionale e comunitaria - Inclusione
(Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 3052/95/CE, art. 1)
1. L'art. 28 CE vieta norme e prassi amministrative nazionali che, demandando le procedure di valutazione della conformità al fine dell'immissione sul mercato e della messa in servizio delle apparecchiature radio alla discrezionalità amministrativa, vietino agli operatori economici, in mancanza di omologazione nazionale, di importare, commercializzare o detenere per la vendita apparecchi radio, senza la possibilità di provare in modo equipollente e meno oneroso la conformità di detti apparecchi ai requisiti riguardanti l'appropriato impiego delle radiofrequenze consentite dall'ordinamento nazionale.
( v. punto 47, dispositivo 1 )
2. Le disposizioni contenute agli artt. 6, n. 1, seconda frase, 7, n. 1, e 8, n. 1, della direttiva 1999/5, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, attribuiscono ai cittadini diritti che possono essere fatti valere dinanzi ai giudici nazionali anche se la direttiva stessa non è stata formalmente recepita nell'ordinamento nazionale entro il termine a tal fine previsto. L'art. 7, n. 2, della detta direttiva non consente il mantenimento di norme o di prassi dell'ordinamento nazionale che, dopo la scadenza del termine di trasposizione stabilito dalla detta direttiva, vietino la commercializzazione o la messa in servizio di apparecchiature radio prive di un contrassegno di omologazione nazionale, qualora sia accertato, o facilmente verificabile, l'uso efficace ed appropriato dello spettro delle radiofrequenze consentite dall'ordinamento nazionale.
( v. punto 66, dispositivo 2 )
3. La nozione di «misura» ai sensi dell'art. 1 della decisione n. 3052/95, che istituisce una procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità, comprende tutti i provvedimenti adottati da uno Stato membro, ad eccezione delle decisioni giudiziarie, che abbiano l'effetto di limitare la libera circolazione delle merci legalmente fabbricate o commercializzate in un altro Stato membro. Il mantenimento di un sequestro amministrativo di un certo modello o di un certo tipo di prodotto commercializzato legalmente in un altro Stato membro, dopo che da parte delle autorità nazionali deputate ai controlli di natura tecnica è stato effettuato il controllo di conformità del prodotto alla normativa nazionale e comunitaria rientra nella nozione di «misura» che deve essere notificata alla Commissione ai sensi della detta disposizione.
( v. punto 73, dispositivo 3 )
4. Quando una normativa nazionale è stata riconosciuta come contrastante con il diritto comunitario, infliggere sanzioni o altre misure coercitive come contravvenzioni per la violazione di detta normativa è a sua volta incompatibile con il diritto comunitario.
( v. punto 80, dispositivo 4 )
Nei procedimenti riuniti C-388/00 e C-429/00,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Giudice di pace di Genova nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Radiosistemi S.r.l.
e
Prefetto di Genova,
domande vertenti sull'interpretazione dell'art. 28 CE, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 9 marzo 1999, 1999/5/CE, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 91, pag. 10), nonché della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 13 dicembre 1995, n. 3052/95/CE, che istituisce una procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità (GU L 321, pag. 1),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric e dai sigg. J.-P. Puissochet, V. Skouris e J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici,
avvocato generale: L.A. Geelhoed
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Radiosistemi Srl, dagli avv.ti G. Conte e S. Cavanna;
- per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra R. Magrill, in qualità di agente, assistita dal sig. C. Lewis, barrister;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. H. Støvlbæk e R. Amorosi, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Radiosistemi Srl, rappresentata dagli avv.ti G. Conte e S. Cavanna, del governo del Regno Unito, rappresentato dalla sig.ra G. Amodeo, in qualità di agente, assistita dal signor C. Lewis, e della Commissione, rappresentata dai sigg. H. Støvlbæk e R. Amorosi, all'udienza del 28 novembre 2001,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 21 febbraio 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanze 16 ottobre e 11 novembre 2000, pervenute alla Corte rispettivamente il 23 ottobre ed il 20 novembre successivi, il Giudice di pace di Genova ha posto, ai sensi dell'art. 234 CE, quattro questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 28 CE, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 9 marzo 1999, 1999/5/CE, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 91, pag. 10, in prosieguo: la «direttiva»), nonché della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 13 dicembre 1995, n. 3052/95/CE, che istituisce una procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità (GU L 321, pag. 1).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la Radiosistemi S.r.l. (in prosieguo: la «Radiosistemi») e il Prefetto di Genova, relativa al sequestro di un certo numero di radiocomandi commercializzati in Italia da parte della Radiosistemi.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 Secondo il suo art. 1, la direttiva istituisce un quadro normativo per l'immissione sul mercato, la libera circolazione e la messa in servizio nella Comunità delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione.
4 L'art. 2, lett. c), della direttiva definisce un'apparecchiatura radio come «il prodotto, o un suo componente essenziale, in grado di comunicare mediante l'emissione e/o la ricezione di onde radio impiegando lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni terrestri/spaziali».
5 L'art. 3, n. 1, della direttiva, dispone che determinati requisiti essenziali sono applicabili a tutti gli apparecchi. Inoltre il n. 2 della detta disposizione prevede che le apparecchiature radio sono costruite in modo da utilizzare efficacemente lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni, evitando interferenze dannose.
6 L'art. 5 della direttiva prevede che gli apparecchi conformi alle norme armonizzate si presumono conformi ai requisiti essenziali elencati nell'art. 3.
7 Ai sensi dell'art. 6, n. 1, della direttiva:
«Gli Stati membri provvedono affinché gli apparecchi siano immessi sul mercato soltanto se rispettano gli opportuni requisiti essenziali di cui all'articolo 3, nonché le altre disposizioni pertinenti della presente direttiva, quando sono adeguatamente installati, sottoposti a manutenzione e utilizzati ai fini previsti. Essi non sono soggetti ad ulteriori disposizioni nazionali per quanto riguarda l'immissione sul mercato».
8 Ai sensi dell'art. 6, n. 4, della direttiva:
«Nel caso di un'apparecchiatura radio che utilizzi bande di frequenza la cui utilizzazione non è armonizzata nella Comunità, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità o la persona responsabile dell'immissione dell'apparecchiatura sul mercato notifica la propria intenzione di immettere l'apparecchiatura sul mercato all'autorità nazionale che, nello Stato membro in questione, è responsabile della gestione dello spettro delle radiofrequenze.
Questa notifica è fatta non meno di quattro settimane prima dell'inizio dell'immissione sul mercato e fornisce informazioni circa le caratteristiche radio dell'apparecchiatura (in particolare banda di frequenza, spaziatura tra i canali, tipo di modulazione e potenza RF) e il numero d'identificazione dell'organismo notificato di cui all'allegato IV o all'allegato V».
9 L'art. 7, nn. 1 e 2, della direttiva, dispone:
«1. Gli Stati membri autorizzano la messa in servizio degli apparecchi per lo scopo cui sono destinati se essi sono conformi ai pertinenti requisiti essenziali di cui all'articolo 3 e alle altre disposizioni pertinenti della presente direttiva.
2. Fatto salvo il paragrafo 1 ed eventuali condizioni connesse all'autorizzazione per la fornitura del servizio in questione ai sensi della normativa comunitaria, gli Stati membri possono limitare la messa in servizio di apparecchiature radio solo per motivi connessi all'uso efficace ed appropriato dello spettro delle radiofrequenze, per evitare interferenze dannose o per questioni di sanità pubblica».
10 L'art. 8, n. 1, della direttiva, così recita:
«Gli Stati membri non vietano, limitano o impediscono l'immissione sul mercato e la messa in servizio sul loro territorio di apparecchi recanti la marcatura "CE" di cui all'allegato VII che ne indica la conformità con tutte le disposizioni della presente direttiva, comprese le procedure di valutazione della conformità di cui al capo II. Ciò non pregiudica gli articoli 6, paragrafo 4, 7, paragrafo 2, e 9, paragrafo 5».
11 L'art. 9, n. 1, della direttiva, dispone:
«Qualora uno Stato membro accerti che un apparecchio contemplato dalla presente direttiva non è conforme ai requisiti della stessa, esso adotta tutti i provvedimenti necessari nel proprio territorio per ritirare detto apparecchio dal mercato o dal servizio, proibirne l'immissione sul mercato o la messa in servizio o limitarne la libera circolazione».
12 Ai sensi dell'art. 9, n. 5, della direttiva:
«a) Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, uno Stato membro può, a norma del trattato e, in particolare, dei suoi articoli 30 e 36, adottare misure appropriate allo scopo di:
i) vietare o limitare l'immissione sul suo mercato; e/o
ii) esigere il ritiro dal suo mercato
di apparecchiature radio, compresi tipi di apparecchiature radio, che hanno causato o che si presume ragionevolmente causeranno in futuro interferenze dannose, comprese interferenze con i servizi esistenti o programmati sulle bande di frequenza nazionali assegnate.
b) Allorché uno Stato membro adotta misure ai sensi della lettera a), ne informa immediatamente la Commissione, precisando le ragioni della loro adozione».
13 L'art. 12, n. 1, della direttiva, così recita:
«L'apparecchio conforme a tutti i requisiti essenziali pertinenti è contraddistinto dalla marcatura CE di conformità prevista nell'allegato VII (...)»
14 Ai sensi dell'art. 19, n. 1, della direttiva:
«Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 7 aprile 2000 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano queste disposizioni a decorrere dall'8 aprile 2000.
(...)».
15 Peraltro, l'art. 1, della decisione n. 3052/95 prevede quanto segue:
«Quando uno Stato membro si oppone alla libera circolazione o all'immissione in commercio di un certo modello o di un certo tipo di prodotto fabbricato o commercializzato legalmente in un altro Stato membro, esso notifica alla Commissione tale misura, qualora questa abbia, quale effetto diretto o indiretto,
- un divieto generale,
- un diniego di autorizzazione di immissione in commercio,
- la modifica del modello o del tipo di prodotto in causa ai fini dell'immissione o del mantenimento in commercio, o
- un ritiro dal commercio».
16 Ai sensi dell'art. 3 della decisione n. 3052/95:
«1. L'obbligo di notifica di cui all'articolo 1 si applica alle misure adottate dalle autorità competenti degli Stati membri abilitate ad adottare tali atti, fatta eccezione per le decisioni giudiziarie.
Qualora un certo modello o un certo tipo di prodotto costituiscano oggetto di più misure adottate in condizioni di merito e di procedure identiche, solo la prima di tali misure è soggetta all'obbligo di notifica.
2. L'articolo 1 non si applica:
- alle misure adottate esclusivamente in applicazione di disposizioni comunitarie di armonizzazione,
- alle misure che sono notificate alla Commissione in virtù di disposizioni specifiche,
- alle misure che sono state notificate alla Commissione allo stadio di progetto, in virtù di disposizioni comunitarie specifiche,
- alle misure che, come le misure conservative o istruttorie, sono intese unicamente a consentire l'adozione della misura principale di cui all'articolo 1,
- alle misure che riguardano esclusivamente la tutela della moralità pubblica o dell'ordine pubblico,
- alle misure riguardanti beni d'occasione che il tempo o l'uso hanno reso inidonei all'immissione o al mantenimento in commercio.
3. La proposizione di un ricorso giurisdizionale contro la misura principale di cui al paragrafo 1 non comporta in alcun caso la sospensione dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1».
La normativa nazionale
17 In Italia la disciplina relativa alla commercializzazione e all'utilizzo di apparecchiature radio, comprese le apparecchiature non professionali, è contenuta nel codice postale, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (GURI n. 113 del 3 maggio 1973, pag. 2), come modificato dalla legge 22 maggio 1980, n. 209 (GURI n. 155 del 7 giugno 1980, pag. 4988).
18 L'art. 398 del detto codice stabilisce alcune norme relative alla prevenzione e all'eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni e alle radioricezioni. Nella versione modificata, esso è redatto nei seguenti termini:
«E' vietato costruire od importare nel territorio nazionale, a scopo di commercio, usare od esercitare, a qualsiasi titolo, apparati od impianti elettrici, radioelettrici o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.
All'emanazione di dette norme, che determinano anche il metodo da seguire per l'accertamento della rispondenza, si provvede con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità alle direttive delle Comunità europee.
L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio dei materiali indicati nel primo comma sono subordinate al rilascio di una certificazione, di un contrassegno, di una attestazione di rispondenza ovvero alla presentazione di una dichiarazione di rispondenza nei modi da stabilire con il decreto di cui al secondo comma.
Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è effettuata la designazione degli organismi o dei soggetti che rilasciano i contrassegni o gli attestati di rispondenza previsti dal precedente comma».
19 Le norme di cui all'art. 398, secondo comma, del codice postale sono state adottate con decreto ministeriale 15 luglio 1977 (GURI n. 226 del 20 agosto 1977, pag. 6104), relativo alle frequenze riservate agli apparecchi radioelettrici di trasmissione-ricezione di debole potenza, come modificato dal decreto ministeriale 8 novembre 1996 (GURI n. 274 del 22 novembre 1996, pag. 9), il quale prevede l'obbligo di apporre un contrassegno attestante l'omologazione da parte dell'Amministrazione postale (ora, Ministero delle Comunicazioni).
20 L'art. 2 del decreto ministeriale 15 luglio 1977 dispone segnatamente:
«Gli apparati di cui all'articolo precedente debbono essere di tipo omologato dall'Amministrazione in base alle norme tecniche stabilite nell'allegato 1 al presente decreto.
L'atto di concessione indicherà gli scopi dell'uso dell'apparato e gli estremi dell'omologazione. Tali estremi dovranno essere riportati sul contrassegno previsto dall'art. 334 secondo comma, lettera c, del codice P.T. secondo il fac-simile di cui all'allegato 2.
L'utilizzazione degli apparati resta subordinata al possesso della prescritta concessione da parte del titolare».
21 L'art. 399 del codice postale, nella versione modificata, prevede le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 398 dello stesso codice. Esso dispone quanto segue:
«Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al precedente articolo 398 è punito con sanzione amministrativa da lire 15 000 a lire 300 000.
Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei costruttori o degli importatori di apparati o impianti elettrici o radioelettrici, si applica la sanzione amministrativa da lire 50 000 a lire 1 000 000, oltre alla confisca dei prodotti e delle apparecchiature non conformi alla certificazione di rispondenza di cui al precedente articolo 398».
22 Il governo italiano non ha recepito la direttiva nel proprio ordinamento nazionale entro il termine previsto. Tuttavia, la circolare del Ministero delle Comunicazioni 17 aprile 2000, n. GM/123709/4517 DL/CR (GURI n. 101 del 3 maggio 2000, pag. 67) prevede:
«1. Gli uffici del Ministero delle Comunicazioni si attengono, ai fini dell'immissione sul mercato e della messa in servizio delle apparecchiature radio, alle disposizioni della direttiva 1999/05/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999, nei limiti previsti dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva stessa.
2. Il Ministero delle Comunicazioni, in presenza di apparecchi non conformi ai requisiti prescritti, adotta i provvedimenti necessari per proibirne l'immissione sul mercato o la messa in servizio, ritirare gli apparecchi dal mercato o dal servizio o limitare la libera circolazione dei medesimi».
Cause principali e questioni pregiudiziali
Causa C-388/00
23 La Radiosistemi è una società italiana produttrice di automodelli dinamici, in scala, azionabili con motori a scoppio o elettrici, controllati a distanza mediante telecomando. Essa produce i modelli in scala, ma non i telecomandi, che vengono importati, non essendovi produttori sul mercato nazionale.
24 In date 2 e 8 febbraio 2000, agenti della polizia postale per la Liguria si sono recati presso negozi di vendita al dettaglio siti in Genova e hanno sottoposto a sequestro amministrativo alcuni radiocomandi commercializzati in Italia dalla Radiosistemi e da essa acquistati in altri Stati membri, per il fatto che erano privi del contrassegno di omologazione previsto dall'art. 398 del codice postale.
25 Con verbali di accertamento 18 febbraio 2000, la polizia postale ha contestato alla Radiosistemi, in qualità di società venditrice degli apparati oggetto di sequestro, la violazione degli artt. 398 e 399 del codice postale, infliggendole una sanzione amministrativa di ITL 100 000 per ciascuna infrazione contestata.
26 Avverso tali decisioni, la Radiosistemi ha proposto un ricorso dinanzi al Prefetto di Genova, con il quale ha chiesto il dissequestro dei radiocomandi, sostenendo che dalla perizia tecnica disposta dall'autorità amministrativa che aveva effettuato i detti sequestri gli apparati in questione erano risultati tecnicamente conformi alla normativa nazionale vigente in quanto operativi solo sulle radiofrequenze autorizzate e regolarmente contrassegnati dalla marcatura «CE».
27 Con ordinanza 20 aprile 2000, il Prefetto di Genova ha respinto il ricorso nonché l'istanza di dissequestro e ha ingiunto alla Radiosistemi di pagare la somma di ITL 330 000 a titolo di sanzione pecuniaria per le infrazioni contestatele. Egli ha motivato la decisione adducendo, in particolare, che il difetto di apposizione del contrassegno di omologazione nazionale costituisce di per sé una violazione dell'art. 398 del codice postale e che tale articolo è conforme alla normativa comunitaria.
28 Il 14 giugno 2000 la Radiosistemi ha proposto ricorso giurisdizionale contro la suddetta ordinanza prefettizia dinanzi al Giudice di pace di Genova, sostenendo che il Prefetto aveva ordinato la confisca di merci già sotto sequestro, che rischiavano perciò di venire distrutte, e ha chiesto, in via preliminare e d'urgenza, la sospensione del provvedimento impugnato. Il Giudice di pace ha concesso la sospensione con ordinanza 15 giugno 2000.
29 Nel merito, ribadita la conformità degli apparati in questione con la vigente normativa sia nazionale, sia comunitaria, la Radiosistemi affermava che la sanzione, il sequestro e la conseguente confisca e distruzione degli apparati erano misure contrastanti con il principio di proporzionalità tutelato dall'ordinamento comunitario, e aggiungeva che l'ordinanza prefettizia era stata adottata il 20 aprile 2000, ossia successivamente all'8 aprile 2000, termine previsto per la trasposizione della direttiva; quindi, l'ordinanza prefettizia si poneva in contrasto anche con quest'ultima.
30 Il Prefetto di Genova, costituitosi in giudizio, ha presentato al giudice nazionale le note emesse dal Ministero delle Comunicazioni in data 24 marzo 2000 e 14 luglio 2000. Dalla nota del 24 marzo 2000 si evince «che la relazione dell'Ispettorato conferma che i radiocomandi [oggetto di sequestro] operano sulle frequenze ad essi riservate, ma non può sostituirsi all'omologazione di competenza della Direzione Generale Pianificazione e gestione Frequenze del Ministero delle Comunicazioni». Dalla nota del 14 luglio 2000 si evince che la notifica ai sensi dell'art. 6, n. 4, della direttiva per la messa in commercio del tipo di apparati oggetto di sequestro è avvenuta solo in data 26 maggio 2000 e, quindi, successivamente all'emanazione dell'ordinanza prefettizia contestata.
31 Il giudice nazionale in particolare rileva che alla Radiosistemi è stata contestata la violazione dell'art. 398 del codice postale non per aver importato ed immesso in commercio apparati oggettivamente non rispondenti alle norme tecniche stabilite per la prevenzione e per l'eliminazione dei disturbi alla ricezione delle trasmissioni radio (rispetto delle frequenze e della compatibilità elettromagnetica), ma unicamente per la mancata apposizione del contrassegno di omologazione nazionale sugli apparati in vendita. La perizia disposta dal Ministero delle Comunicazioni ha accertato che gli apparati operano su frequenze autorizzate secondo le vigenti disposizioni e sono conformi alle norme armonizzate sulla compatibilità elettromagnetica, come attestato dalla marcatura «CE».
32 Il giudice nazionale, ritenendo che la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente richiedesse l'interpretazione delle norme del diritto comunitario, ha sospeso il procedimento e ha posto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l'ordinamento comunitario, anche nei suoi principi fondamentali non scritti, sia compatibile con norme e/o prassi amministrative nazionali che, demandando le procedure di valutazione di conformità al fine dell'immissione nel mercato e di messa in servizio delle apparecchiature radio alla mera discrezionalità amministrativa, vietino agli operatori economici, in difetto dell'omologa nazionale, di importare, commercializzare, detenere per la vendita apparecchi radio, senza la possibilità di provare in modo equipollente e meno oneroso la conformità di detti apparecchi ai requisiti riguardanti l'appropriato impiego delle radiofrequenze consentite dall'ordinamento nazionale.
2) Se la direttiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, attribuisca ai singoli diritti che possono essere invocati dinanzi ai giudici nazionali, ancorché la direttiva stessa, dopo la scadenza del termine per la sua attuazione, non sia stata formalmente recepita all'interno dell'ordinamento nazionale; ed in caso di risposta positiva al quesito proposto, se l'art. 7, n. 2, della direttiva citata sia compatibile con il mantenimento di norme e/o prassi dell'ordinamento nazionale che, successivamente all'8 aprile 2000, vietino la commercializzazione e/o la messa in servizio di apparecchiature radio in difetto di apposizione di un contrassegno di omologa nazionale, qualora sia accertato, o facilmente verificabile, l'uso efficace ed appropriato dello spettro delle radiofrequenze consentite dall'ordinamento nazionale.
3) Quale sia la nozione di "misura" nell'interpretazione dell'art. 1 della Decisione n. 3052/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, e se in tale nozione possa rientrare il mantenimento di un sequestro amministrativo di un certo modello o di un certo tipo di prodotto commercializzato legalmente in altro Stato membro, dopo che sia stata accertata dalle autorità nazionali deputate ai controlli di natura tecnica la conformità del prodotto con la normativa nazionale e comunitaria, con ciò essendosi esaurita la finalità probatoria del sequestro.
4) Se l'ordinamento comunitario, anche in relazione ai principi di non discriminazione e di proporzionalità, sia compatibile con un regime sanzionatorio come quello previsto dall'art. 399 del codice postale italiano (D.P.R. n. 156 del 29 marzo 1973)».
Causa C-429/00
33 Con ordinanza 11 novembre 2000, emessa nell'ambito di una controversia tra le stesse parti della causa C-388/00, il Giudice di pace di Genova ha sottoposto alla Corte quattro questioni pregiudiziali redatte in termini sostanzialmente identici a quelle poste nell'ambito di quest'ultima causa.
34 Dal fascicolo depositato presso la cancelleria della Corte emerge che questa controversia nasce da un sequestro di merci analoghe a quelle di cui si tratta nella causa C-388/00. Inoltre, con ordinanza del presidente della Corte 14 dicembre 2000, le due cause sono state riunite ai fini della fase scritta e orale del procedimento e della sentenza.
35 In tale contesto, occorre dare la medesima risposta alle due domande di pronuncia pregiudiziale.
Sulla prima questione
36 Con la prima questione il giudice nazionale chiede in sostanza se il diritto comunitario osti a norme e/o prassi amministrative nazionali che, demandando le procedure di valutazione di conformità al fine dell'immissione sul mercato e di messa in servizio delle apparecchiature radio alla discrezionalità amministrativa, vietino agli operatori economici, in difetto dell'omologa nazionale, di importare, commercializzare o detenere per la vendita apparecchi radio, senza che esista la possibilità di provare in modo equipollente e meno oneroso la conformità di detti apparecchi ai requisiti riguardanti l'appropriato impiego delle radiofrequenze consentite dall'ordinamento nazionale.
37 Dato che i fatti della controversia di cui alla causa principale si sono svolti, per lo meno in parte, prima del 7 aprile 2000, data di scadenza del termine per il recepimento della direttiva all'interno dell'ordinamento nazionale e che, al tempo, la Repubblica italiana non aveva recepito la direttiva, bisogna ritenere che la prima questione riguardi il diritto comunitario in vigore a tale data, quindi a prescindere dall'eventuale effetto della direttiva.
38 La compatibilità di una normativa come quella di cui alla causa principale deve quindi essere esaminata con riferimento all'art. 28 CE.
39 Ai sensi dell'art. 28 CE, sono vietate, nei commerci tra gli Stati membri, le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente. Secondo una costante giurisprudenza della Corte, è da considerarsi misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative qualsiasi normativa commerciale degli Stati membri atta ad ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio intracomunitario (v., in particolare, sentenze 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc. pag. 837, punto 5, e 13 marzo 2001, causa C-379/98, PreussenElektra, Racc. pag. I-2099, punto 69).
40 Tuttavia, ai sensi dell'art. 30 CE, l'art. 28 CE lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione giustificati, in particolare, da motivi di pubblica sicurezza, a condizione che tali divieti o restrizioni non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.
41 Occorre inoltre ricordare che, secondo un'altra costante giurisprudenza (v., in particolare, sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral, detta «Cassis de Dijon», Racc. pag. 649, punto 8), in mancanza di una normativa comune sui prodotti di cui trattasi, gli ostacoli alla libera circolazione intracomunitaria derivanti da disparità delle normative nazionali vanno accettati qualora una normativa di questo genere, applicabile indistintamente ai prodotti nazionali e ai prodotti importati, possa essere giustificata in quanto necessaria per rispondere ad esigenze imperative del diritto comunitario, quali quelle attinenti alla tutela degli utenti e al buon funzionamento della rete pubblica di telecomunicazioni (v. sentenza 13 dicembre 1991, causa C-18/88, GB-Inno-BM, Racc. pag. I-5941, punti 30 e 31).
42 Sia essa fondata sui casi esplicitamente previsti all'art. 30 CE o su esigenze imperative riconosciute dalla giurisprudenza, una normativa nazionale che deroga all'art. 28 CE può essere giustificata solo in quanto necessaria per il conseguimento dell'obiettivo autorizzato e se esso non può essere raggiunto con mezzi meno restrittivi della libera circolazione delle merci all'interno della Comunità (v., in particolare, sentenze 2 marzo 1983, causa 155/82, Commissione/Belgio, Racc. pag. 531, punto 12, e GB-Inno-BM, citata, punto 33).
43 A tal riguardo la Corte ha già statuito che è configurabile come misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, ai sensi dell'art. 28 CE, la normativa di uno Stato membro che vieti di importare, commercializzare o detenere a fini di vendita apparecchiature radio prive di contrassegno di omologazione nazionale, come nella normativa di cui alla causa principale (v. sentenza 24 marzo 1994, causa C-80/92, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-1019, punto 21).
44 E' sicuramente vero che l'omologazione nazionale delle apparecchiature radio è di natura tale da essere giustificata da considerazioni di pubblica sicurezza nonché da esigenze imperative attinenti al buon funzionamento della rete pubblica di telecomunicazioni. Tuttavia è certo che attrezzature quali quelle di cui alla causa principale sono in effetti conformi alle norme nazionali relative al corretto uso delle frequenze radio nello Stato membro di importazione.
45 Ciononostante, dall'ordinanza di rinvio emerge che la normativa nazionale permette all'operatore economico di dimostrare la conformità di tali attrezzature solo facendo apporre il contrassegno di omologazione nazionale. Orbene, una condizione del genere è palesemente sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito in tale normativa, in quanto non permette all'operatore economico di dimostrare in maniera meno onerosa la conformità delle dette attrezzature ai requisiti nazionali e in quanto costituisce una duplicazione di controlli già effettuati in un altro Stato membro.
46 Da quanto precede discende che una normativa nazionale come quella di cui alla causa principale non può essere giustificata né in virtù dell'art. 30 CE, né in base alle esigenze imperative riconosciute dalla giurisprudenza.
47 Di conseguenza, occorre risolvere la prima questione nel senso che l'art. 28 CE vieta norme e prassi amministrative nazionali che, demandando le procedure di valutazione di conformità al fine dell'immissione sul mercato e della messa in servizio delle apparecchiature radio alla discrezionalità amministrativa, vietino agli operatori economici, in difetto dell'omologazione nazionale, di importare, commercializzare o detenere per la vendita apparecchi radio, senza la possibilità di provare in modo equipollente e meno oneroso la conformità di detti apparecchi ai requisiti riguardanti l'appropriato impiego delle radiofrequenze consentite dall'ordinamento nazionale.
Sulla seconda questione
48 Con la prima parte della seconda questione, il giudice nazionale domanda se la direttiva attribuisca ai singoli diritti che possono essere invocati dinanzi ai giudici nazionali, benché essa non sia stata formalmente recepita nell'ordinamento nazionale entro il termine a tal fine previsto.
49 Secondo una costante giurisprudenza, in tutti i casi in cui talune disposizioni di una direttiva appaiano, sotto il profilo sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, tali disposizioni possono essere invocate, in mancanza di provvedimenti d'attuazione adottati entro i termini, per opporsi a qualsiasi disposizione di diritto interno non conforme alla direttiva (v. sentenze 19 gennaio 1982, causa 8/81, Becker, Racc. pag. 53, punto 25, e 26 settembre 2000, causa C-134/99, IGI, Racc. pag. I-7717, punto 36).
50 Occorre quindi accertare se determinate disposizioni della direttiva abbiano il carattere incondizionato e sufficientemente preciso richiesto dalla giurisprudenza menzionata al punto precedente (v. sentenza Becker, citata, punto 29).
51 A tal riguardo, gli artt. 6, n. 1, 7, n. 1, e 8, n. 1, della direttiva sembrano particolarmente rilevanti per la soluzione della controversia di cui alla causa principale. Gli artt. 6, n. 1, e 7, n. 1, riguardano, rispettivamente, l'immissione in commercio e la messa in servizio degli apparecchi in generale. L'art. 8, n. 1, invece, riguarda specificamente l'immissione in commercio e la messa in servizio degli apparecchi recanti la marcatura «CE» prevista dalla direttiva. Considerando il dettato ed il sistema della direttiva, non sembra che queste disposizioni si escludano a vicenda. Poiché gli apparecchi di cui alla causa principale portano, secondo l'ordinanza di rinvio, la marcatura «CE», la controversia può rientrare nell'ambito di applicazione sia dell'art. 8, n. 1, sia degli artt. 6, n. 1, e 7, n. 1, della direttiva.
52 La prima frase dell'art. 6, n. 1, della direttiva impone agli Stati membri di provvedere affinché gli apparecchi siano immessi sul mercato soltanto se rispettano gli opportuni requisiti essenziali di cui all'art. 3, nonché le altre disposizioni pertinenti della detta direttiva. La seconda frase della detta disposizione prevede che tali apparecchi non sono soggetti ad ulteriori esigenze secondo la normativa nazionale per quanto riguarda l'immissione sul mercato.
53 Tale divieto, contenuto all'art. 6, n. 1, seconda frase, della direttiva, è chiaro e preciso. Quanto al suo carattere incondizionato, è vero che, nell'ambito delle apparecchiature radio che utilizzano frequenze non armonizzate, l'art. 6, n. 4, della detta direttiva impone alla persona responsabile dell'immissione di esse sul mercato l'obbligo di informare l'autorità nazionale responsabile della gestione dello spettro delle radiofrequenze della sua intenzione di immettere tali apparecchiature sul mercato nazionale. Tale norma di procedura mira ad accompagnare l'attuazione dei meccanismi della direttiva nell'ordinamento interno, ma non conferisce per nulla agli Stati membri la facoltà di assoggettare a condizioni o di restringere il divieto enunciato alla seconda frase dell'art. 6, n. 1, della direttiva.
54 Ne consegue che il divieto di cui all'art. 6, n. 1, seconda frase, della direttiva è incondizionato e sufficientemente preciso per poter essere fatto valere dai cittadini dinanzi ai giudici nazionali.
55 L'art. 7, n. 1, della direttiva impone agli Stati membri di autorizzare la messa in servizio degli apparecchi se essi sono conformi ai pertinenti requisiti essenziali di cui all'art. 3 e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva. Tale disposizione presuppone chiaramente la possibilità, da parte del cittadino interessato, di dimostrare la conformità degli apparecchi in questione alle disposizioni pertinenti della direttiva, il che implica l'obbligo, altrettanto chiaro, delle autorità nazionali competenti di esaminare gli elementi probatori presentati a tale riguardo.
56 L'art. 7, n. 2, della direttiva prevede che, «fatto salvo il paragrafo 1», gli Stati membri possono limitare la messa in servizio di apparecchiature radio per determinate ragioni tassativamente elencate, cioè per motivi connessi all'uso efficace ed appropriato dello spettro delle radiofrequenze, alla necessità di evitare interferenze dannose o a questioni di sanità pubblica. Tale deroga presuppone un esame, da parte dello Stato membro interessato, degli elementi di fatto concorrenti presenti e non dispensa quest'ultimo dall'obbligo, derivante dal n. 1 della detta disposizione, di esaminare ogni elemento probatorio relativo alla conformità degli apparecchi in questione. Essa non riguarda quindi una normativa nazionale che obbliga ad apporre un contrassegno di omologazione nazionale senza prevedere la possibilità di verificare la conformità degli apparecchi alle disposizioni sostanziali relative al loro uso.
57 Ne consegue che l'art. 7, n. 1, della direttiva è incondizionato e sufficientemente preciso per essere fatto valere dai cittadini dinanzi ai giudici nazionali, in mancanza di provvedimenti d'attuazione adottati entro i termini.
58 Quanto all'art. 8, n. 1, della direttiva, esso impone agli Stati membri di non vietare, limitare o impedire l'immissione sul mercato e la messa in servizio sul loro territorio di apparecchi recanti la marcatura «CE» prevista dalla direttiva. Il fatto di portare tale marcatura dà luogo alla presunzione che gli apparecchi in questione siano conformi a tutte le disposizioni delle direttiva. Tale disposizione prevede così un obbligo chiaro e preciso in capo agli Stati membri di ammettere l'immissione sul mercato e la messa in servizio sul loro territorio degli apparecchi che portano la detta marcatura.
59 Certo, quest'obbligo «non pregiudica gli articoli 6, paragrafo 4, 7, paragrafo 2, e 9, paragrafo 5» della direttiva. In tale contesto, si pone la questione se detta riserva abbia l'effetto di conferire carattere condizionato all'obbligo posto dall'art. 8, n. 1, prima parte, della suddetta direttiva.
60 Innanzi tutto, come emerge dal punto 53 della presente sentenza, l'art. 6, n. 4, della direttiva costituisce una norma di procedura che mira ad accompagnare l'attuazione della stessa nell'ordinamento interno. In assenza di tale attuazione nel termine previsto, detta disposizione non è atta a consentire agli Stati membri di derogare al diritto di libera circolazione degli apparecchi recanti la marcatura «CE» prevista all'art. 8, n. 1.
61 Inoltre, come risulta dal punto 56 della presente sentenza, l'art. 7, n. 2, della direttiva consente agli Stati membri di derogare alla libertà di messa in servizio delle apparecchiature radio per determinate ragioni tassativamente elencate, tra le quali non figura il requisito di un contrassegno di omologazione nazionale senza controllo materiale della conformità degli apparecchi in questione.
62 Infine, l'art. 9, n. 5, della direttiva permette ad uno Stato membro di vietare o limitare l'immissione sul suo mercato di apparecchiature radio che possano causare interferenze dannose. Questa disposizione, come l'art. 7, n. 2, della direttiva, riguarda una situazione che non corrisponde a quella di cui alla causa principale, nella quale non è affatto lamentato che gli apparecchi in questione potrebbero provocare interferenze dannose ed è al contrario accertato che essi sono conformi alle norme nazionali in materia di appropriato impiego delle radiofrequenze. In tale situazione, l'art. 9, n. 5, non ha l'effetto di conferire agli Stati membri la facoltà di vietare o limitare la libera circolazione degli apparecchi prevista all'art. 8, n. 1, della direttiva.
63 Ne consegue che la riserva relativa agli artt. 6, n. 4, 7, n. 2, e 9, n. 5, della direttiva non ha l'effetto di conferire carattere condizionato al diritto alla libera circolazione degli apparecchi previsto nell'art. 8, n. 1, della direttiva. Di conseguenza, quest'ultima disposizione è incondizionata e sufficientemente precisa per essere fatta valere dai cittadini dinanzi ai giudici nazionali, nei casi in cui la direttiva non sia stata recepita nel termine da essa fissato.
64 Nella seconda parte della seconda questione, il giudice del rinvio domanda se l'art. 7, n. 2, della direttiva consenta il mantenimento di norme e/o prassi dell'ordinamento nazionale che, successivamente all'8 aprile 2000, vietino la commercializzazione e/o la messa in servizio di apparecchiature radio in difetto di apposizione di un contrassegno di omologa nazionale, qualora sia accertato, o facilmente verificabile, l'uso efficace ed appropriato dello spettro delle radiofrequenze consentite dall'ordinamento nazionale.
65 Per le ragioni esposte ai punti 56 e 61 della presente sentenza, tale questione deve essere risolta negativamente.
66 Occorre quindi risolvere la seconda questione nel senso che le disposizioni degli artt. 6, n. 1, seconda frase, 7, n. 1, e 8, n. 1, della direttiva attribuiscono ai cittadini diritti che possono essere fatti valere dinanzi ai giudici nazionali benché la direttiva stessa non sia stata formalmente recepita nell'ordinamento nazionale entro il termine a tal fine previsto, e che l'art. 7, n. 2, della detta direttiva non consente il mantenimento di norme o di prassi dell'ordinamento nazionale che, successivamente all'8 aprile 2000, vietino la commercializzazione o la messa in servizio di apparecchiature radio in difetto di apposizione di un contrassegno di omologazione nazionale, qualora sia accertato, o facilmente verificabile, l'uso efficace ed appropriato dello spettro delle radiofrequenze consentite dall'ordinamento nazionale.
Sulla terza questione
67 Nella terza questione, il giudice del rinvio s'interroga sulla portata della nozione di «misura» ai sensi dell'art. 1 della decisione n. 3052/95. Egli domanda, in particolare, se tale nozione comprenda il mantenimento di un sequestro amministrativo di un certo modello o di un certo tipo di prodotto commercializzato legalmente in altro Stato membro, dopo che è stato effettuato il controllo di conformità del prodotto alla normativa nazionale e comunitaria da parte delle autorità nazionali deputate ai controlli di natura tecnica, con ciò essendosi esaurita la finalità probatoria del sequestro.
68 L'art. 1 della decisione n. 3052/95 riguarda i provvedimenti con cui uno Stato membro si oppone alla libera circolazione di prodotti fabbricati o commercializzati legalmente in un altro Stato membro. Conformemente all'art. 2, ultimo trattino, della detta decisione, tale nozione di misura è definita come «qualsiasi misura diversa da una decisione giudiziaria». Tale nozione comprende quindi tutti i provvedimenti adottati da uno Stato membro, ad eccezione delle decisioni giudiziarie, che abbiano l'effetto di limitare la libera circolazione delle merci legalmente fabbricate o commercializzate in un altro Stato membro, qualunque sia la loro forma o l'autorità che le ha emanate.
69 Ai sensi dell'art. 1 della decisione n. 3052/95, una misura di questo tipo che abbia, quale effetto diretto o indiretto, in particolare, un divieto generale, un diniego di autorizzazione di immissione in commercio o un ritiro dal commercio, deve essere notificata alla Commissione. Dal momento che essa vieta l'importazione o la commercializzazione di merci che non recano il contrassegno di omologazione nazionale, una disposizione di diritto interno come l'art. 398 del codice postale è soggetta a tale obbligo di notifica.
70 Per quanto concerne i sequestri effettuati sulla base di una simile disposizione, occorre rilevare che l'art. 3, n. 2, della decisione n. 3052/95, prevede, al quarto trattino, che l'art. 1 della stessa non si applica alle misure che, come le misure conservative o istruttorie, sono intese unicamente a consentire l'adozione della misura principale di cui all'art. 1.
71 Ne deriva che un provvedimento di sequestro di durata limitata al tempo necessario per verificare la conformità della merce in questione, in quanto misura conservativa o istruttoria, sarebbe esentato dall'applicazione dell'art. 1 della decisione n. 3052/95. Per contro, se il sequestro si prolunga oltre tale durata, come è avvenuto nella causa principale, esso non rientra nell'eccezione dell'art. 3, n. 2, quarto trattino, della detta decisione e deve essere notificato alla Commissione in applicazione dell'art. 1 di tale decisione.
72 Se al sequestro facessero seguito altri provvedimenti dello stesso tipo, come una decisione di confisca definitiva, non sarebbe obbligatorio notificarli alla Commissione. In effetti, ai sensi dell'art. 3, n. 1, secondo comma, della decisione n. 3052/95, qualora un certo tipo di prodotto costituisca oggetto di più misure adottate in condizioni di merito e di procedure identiche, solo la prima di tali misure è soggetta all'obbligo di notifica.
73 Di conseguenza, occorre risolvere la terza questione dichiarando che la nozione di «misura» ai sensi dell'art. 1 della decisione n. 3052/95 comprende tutti i provvedimenti adottati da uno Stato membro, ad eccezione delle decisioni giudiziarie, che abbiano l'effetto di limitare la libera circolazione delle merci legalmente fabbricate o commercializzate in un altro Stato membro. Il mantenimento di un sequestro amministrativo di un certo modello o di un certo tipo di prodotti commercializzati legalmente in altro Stato membro, dopo che è stato effettuato il controllo di conformità del prodotto alla normativa nazionale e comunitaria da parte delle autorità nazionali deputate ai controlli di natura tecnica, rientra nella nozione di «misura» che deve essere notificata alla Commissione ai sensi della detta disposizione.
Sulla quarta questione
74 Con la quarta questione, il giudice nazionale domanda in sostanza se il diritto comunitario, in particolare i principi di non discriminazione e di proporzionalità, ostino ad un regime sanzionatorio come quello previsto dall'art. 399 del codice postale.
75 L'art. 399 del codice postale prevede, in caso di violazione delle disposizioni dell'art. 398 dello stesso codice, l'imposizione di sanzioni e la confisca delle apparecchiature non conformi al certificato di omologazione istituito da quest'ultima disposizione.
76 Occorre ricordare che la presente causa riguarda una situazione in cui la normativa nazionale vigente richiede l'apposizione di un contrassegno di omologazione nazionale senza che la conformità dei prodotti in questione possa essere dimostrata con altri metodi.
77 Come è stato accertato risolvendo la prima e la seconda questione, una normativa di questo tipo contrasta con l'art. 28 CE per quanto riguarda il periodo anteriore alla scadenza del termine per il recepimento della direttiva e, dopo tale data, dal momento che la direttiva non è stata recepita nel diritto nazionale, essa è incompatibile con varie disposizioni della direttiva aventi effetto diretto.
78 Secondo la giurisprudenza della Corte, la sanzione, penale o di altro genere, che deriva da una misura restrittiva nazionale riconosciuta come contrastante con il diritto comunitario è anch'essa incompatibile, come la restrizione stessa, con il diritto comunitario (v. sentenze 28 marzo 1979, causa 179/78, Rivoira e a., Racc. pag. 1147, punto 14, e 16 dicembre 1981, causa 269/80, Regina/Tymen, Racc. pag. 3079, punti 16 e 17).
79 Per tale ragione, un regime sanzionatorio diretto ad assicurare l'applicazione di una normativa nazionale non conforme alle norme comunitarie deve essere dichiarato in contrasto con il diritto comunitario senza che sia necessario valutare la sua conformità ai principi di non discriminazione o di proporzionalità.
80 Conseguentemente, occorre risolvere la quarta questione nel senso che, quando una normativa nazionale è stata riconosciuta come contrastante con il diritto comunitario, infliggere sanzioni o altre misure coercitive come contravvenzioni per la violazione di detta normativa è a sua volta incompatibile con il diritto comunitario.
Sulle spese
81 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Giudice di pace di Genova con ordinanze 16 ottobre e 11 novembre 2000, dichiara:
1) L'art. 28 CE vieta norme e prassi amministrative nazionali che, demandando le procedure di valutazione della conformità al fine dell'immissione sul mercato e della messa in servizio delle apparecchiature radio alla discrezionalità amministrativa, vietino agli operatori economici, in difetto dell'omologazione nazionale, di importare, commercializzare o detenere per la vendita apparecchi radio, senza la possibilità di provare in modo equipollente e meno oneroso la conformità di detti apparecchi ai requisiti riguardanti l'appropriato impiego delle radiofrequenze consentite dall'ordinamento nazionale.
2) Le disposizioni contenute agli artt. 6, n. 1, seconda frase, 7, n. 1, e 8, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 9 marzo 1999, 1999/5/CE, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, attribuiscono ai cittadini diritti che possono essere fatti valere dinanzi ai giudici nazionali benché la direttiva stessa non sia stata formalmente recepita nell'ordinamento nazionale entro il termine a tal fine previsto. L'art. 7, n. 2, della detta direttiva non consente il mantenimento di norme o di prassi dell'ordinamento nazionale che, successivamente all'8 aprile 2000, vietino la commercializzazione o la messa in servizio di apparecchiature radio in difetto di apposizione di un contrassegno di omologa nazionale, qualora sia accertato, o facilmente verificabile, l'uso efficace ed appropriato dello spettro delle radiofrequenze consentite dall'ordinamento nazionale.
3) La nozione di «misura» ai sensi dell'art. 1 della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 13 dicembre 1995, n. 3052/95/CE, che istituisce una procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità, comprende tutti i provvedimenti adottati da uno Stato membro, ad eccezione delle decisioni giudiziarie, che abbiano l'effetto di limitare la libera circolazione delle merci legalmente fabbricate o commercializzate in un altro Stato membro. Il mantenimento di un sequestro amministrativo di un certo modello o di un certo tipo di prodotto commercializzato legalmente in altro Stato membro, dopo che è stato effettuato il controllo di conformità del prodotto alla normativa nazionale e comunitaria da parte delle autorità nazionali deputate ai controlli di natura tecnica, rientra nella nozione di «misura» che deve essere notificata alla Commissione ai sensi della detta disposizione.
4) Quando una normativa nazionale è stata riconosciuta come contrastante con il diritto comunitario, infliggere sanzioni o altre misure coercitive come contravvenzioni per la violazione di detta normativa è a sua volta incompatibile con il diritto comunitario.