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Document 52015DC0751

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO Valutazione REFIT della direttiva 91/477/CE del Consiglio, del 18 giugno 1991, modificata dalla direttiva 2008/51/CE, del 21 maggio 2008, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

COM/2015/0751 final

Bruxelles, 18.11.2015

COM(2015) 751 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

Valutazione REFIT della direttiva 91/477/CE del Consiglio, del 18 giugno 1991, modificata dalla direttiva 2008/51/CE, del 21 maggio 2008, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

Valutazione REFIT della direttiva 91/477/CE del Consiglio, del 18 giugno 1991, modificata dalla direttiva 2008/51/CE, del 21 maggio 2008, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

1. Introduzione

1) La direttiva 91/477/CE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi è stata adottata il 18 giugno 1991 1 e modificata dalla direttiva 2008/51/CE il 21 maggio 2008 2 (la direttiva sulle armi da fuoco).

2) A norma dell'articolo 17 della direttiva sulle armi da fuoco "Entro il 28 luglio 2015, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla situazione risultante dall'applicazione della presente direttiva, presentando eventualmente delle proposte". In vista dell'elaborazione della relazione, la Commissione ha incaricato consulenti esterni di svolgere uno studio di valutazione. Tale studio, concluso nel dicembre 2014 3 , contiene un'ampia analisi, basata su cinque criteri fondamentali di valutazione, dell'applicazione della direttiva nonché dei risultati ottenuti grazie alla legislazione derivatane. In base ai risultati, lo studio rivolge inoltre alla Commissione, oppure alle autorità degli Stati membri o a entrambi, raccomandazioni specifiche per ottenere miglioramenti. La valutazione è stata collegata al programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) della Commissione 4 .

3) Dopo la conclusione dello studio di valutazione la Commissione ha chiesto ai membri del comitato di cui all'articolo 13 bis della direttiva (comitato armi da fuoco), che rappresentano i 28 Stati membri dell'UE (SM) e i quattro paesi 5 del SEE 6 e dell'EFTA 7 , di trasmettere osservazioni e di valutare i risultati e le raccomandazioni dello studio. I membri del comitato hanno fornito un feedback orale nelle riunioni del 18 dicembre 2014 e 25 marzo 2015, alcuni SM hanno fornito un complemento scritto (Belgio, Francia, Svezia e Regno Unito).

4) La relazione finale dello studio di valutazione è stata presentata nel gennaio 2015, prima dei drammatici avvenimenti di Parigi e Copenaghen. Questi avvenimenti hanno sottolineato la presenza di problematiche urgenti connesse alla sicurezza a livello di UE. Alla riunione del comitato armi da fuoco del marzo 2015 la Commissione ha invitato i rappresentanti degli Stati membri a presentare osservazioni sulle conclusioni della valutazione, ma anche a intavolare altre eventuali problematiche connesse all'applicazione della direttiva sulle armi da fuoco e ai recenti drammatici avvenimenti che non fossero state identificate dal consulente.

5) La presente relazione intende descrivere i risultati dello studio di valutazione, completarli con il feedback ricevuto finora e presentare la valutazione critica della Commissione. Nella relazione si ricordano innanzitutto il contesto e le disposizioni principali della direttiva sulle armi da fuoco. Essa presenta la metodologia, i risultati dello studio di valutazione in base a cinque criteri di valutazione (efficacia, efficienza, coerenza, pertinenza, valore aggiunto UE) e le raccomandazioni. La relazione presenta inoltre una valutazione critica dei risultati. Essa segnala infine quali iniziative la Commissione potrebbe prendere in considerazione per affrontare le problematiche sottolineate dalla valutazione e confermate dal feedback degli Stati membri.

2. Contesto

6) La direttiva sulle armi da fuoco disciplina l'acquisizione, la detenzione e lo scambio commerciale all'interno dell'UE di armi da fuoco per uso civile (ad es. armi utilizzate per il tiro sportivo e la caccia). Essa stabilisce norme minime comuni che gli Stati membri devono recepire nelle rispettive legislazioni nazionali sulle armi e intende raggiungere un equilibrio tra gli obiettivi del mercato interno (ossia la circolazione transfrontaliera delle armi da fuoco) e gli obiettivi di sicurezza (ossia un livello elevato di sicurezza e protezione dagli atti criminali e dal traffico illecito) all'interno dell'UE.

7) La direttiva 91/477/CEE era in origine una misura di accompagnamento per il completamento del mercato interno. Con l'abolizione dei controlli sulla detenzione di armi alle frontiere intracomunitarie è sorta la necessità di adottare norme efficaci che consentano di effettuare i controlli all'interno degli Stati membri. A tal fine la direttiva contempla norme sull'acquisizione e sulla detenzione di armi da fuoco e sui trasferimenti di armi da fuoco tra Stati membri. La direttiva lascia agli Stati membri la possibilità di adottare norme più rigorose di quelle che essa stabilisce (Articolo 3).

8) Nel 2000 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una prima relazione di valutazione dell'applicazione della direttiva 91/477/CEE negli Stati membri 8 . Secondo tale relazione Stati membri e parti interessate ritenevano che il quadro normativo creato dalla direttiva fosse nel complesso sufficiente. Si erano tuttavia identificati problemi cruciali connessi all'applicazione della direttiva a livello nazionale, quali: difficoltà nello scambio di informazioni; disparità e complessità delle legislazioni nazionali, delle misure amministrative e delle procedure di autorizzazione, differenze nella classificazione delle armi da fuoco ad uso venatorio o sportivo e oneri amministrativi per le PMI. Questo aveva dimostrato la necessità di chiarire determinate disposizioni (ad esempio definendo determinati tipi di armi, in particolare le armi disattivate e antiche) al fine di garantire un'applicazione più uniforme della direttiva.

9) La suddetta relazione era stata presentata mentre la Commissione stava negoziando a nome degli Stati membri dell'UE il protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco 9 (UNFP) addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale. Il protocollo avrebbe prescritto nuove norme riguardanti in particolare la tracciabilità (ad esempio la marcatura e la registrazione delle informazioni) e la disattivazione delle armi da fuoco. La relazione giungeva quindi alla conclusione che la Commissione avrebbe presentato adeguate proposte di modifica, in funzione della situazione negoziale dell'UNFP e del feedback sulla direttiva di tutte le parti interessate.

10) In seguito all'entrata in vigore dell'UNFP nel 2005 10 la direttiva 91/477/CEE è stata modificata dalla direttiva 2008/51/CE al fine di potenziare gli aspetti relativi alla sicurezza allineandoli parzialmente all'UNFP. La direttiva sulle armi da fuoco rientra in una serie di iniziative adottate a livello internazionale e dell'UE per attuare l'UNFP. Le pertinenti disposizioni sono state recepite nella legislazione europea con il regolamento n. 258/2012 11 , che istituisce norme sull'autorizzazione dell'esportazione, dell'importazione e del transito di armi da fuoco non militari provenienti da paesi terzi o dirette verso paesi terzi 12 .

11) I principi che guidano l'intervento della Commissione europea per gestire e ridurre i rischi connessi alle armi da fuoco ad uso civile figurano in una strategia generale - Comunicazione "Le armi da fuoco e la sicurezza interna dell'UE: proteggere i cittadini e smantellare il traffico illecito" 13 - pubblicata nell'ottobre 2013. La comunicazione propone misure volte ad aumentare la sicurezza dei cittadini dell'UE in relazione alle armi da fuoco e a salvaguardare il mercato legale delle armi. Le iniziative successive riguardanti le armi da fuoco sono state presentate nella recente comunicazione della Commissione "Agenda europea in materia di sicurezza" 14 che sottolinea l'assoluta priorità di arrivare ad una strategia comune sulla disattivazione delle armi da fuoco per impedirne la riattivazione e l'uso da parte dei criminali. La comunicazione raccomandava anche di rivedere nel corso del 2016 la legislazione vigente sulle armi da fuoco, per migliorare la condivisione delle informazioni (ad es. caricando le informazioni sulle armi confiscate nel sistema di informazioni di Europol), potenziare la tracciabilità, standardizzare la marcatura e stabilire norme comuni per la disattivazione di tali armi. In seguito ai tragici avvenimenti di Parigi del 13 novembre 2015 la Commissione ha deciso di anticipare la revisione della suddetta direttiva, che propone di adottare unitamente alla presente relazione. La presene relazione fornisce elementi di prova a sostegno di tali iniziative.

3. Disposizioni principali della direttiva sulle armi da fuoco

12) I due obiettivi principali della direttiva sulle armi da fuoco consistono nel garantire il corretto funzionamento del mercato interno e un livello elevato di sicurezza nell'UE. La direttiva stabilisce determinate prescrizioni minime 15 sull'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco ad uso civile nell'UE e misure amministrative armonizzate per il trasferimento di armi da fuoco all'interno dell'UE.

13) Il campo d'applicazione della direttiva è descritto nel suo allegato I, in cui le categorie di armi da fuoco corrispondenti ai diversi regimi di applicazione sono definite nel modo seguente:

-"categoria A, costituita da armi da fuoco proibite - armi automatiche e armi da guerra";

-"categoria B, comprendente armi da fuoco soggette ad autorizzazione - utilizzate principalmente da tiratori sportivi e cacciatori";

-"categoria C, comprendente armi da fuoco soggette a dichiarazione - essenzialmente armi da fuoco usate dai cacciatori";

-"categoria D, per le altre armi da fuoco - riguarda prevalentemente le armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia".

14) Le disposizioni principali della direttiva sulle armi da fuoco riguardano:

-Marcatura e tracciabilità (Articolo 4) Gli Stati membri garantiscono che le armi da fuoco o le loro parti immesse sul mercato siano state provviste di marcatura e registrate. A tal fine gli SM esigono una marcatura unica o mantengono qualsiasi marcatura alternativa comprendente un numero o codice alfanumerico atto a consentire l'identificazione del paese di fabbricazione. La marcatura è apposta su una parte essenziale dell'arma da fuoco, la cui distruzione renderebbe l'arma inutilizzabile. La direttiva modificata comprende anche disposizioni sull'introduzione di archivi nazionali computerizzati al fine di migliorare la tracciabilità delle armi da fuoco. In detti archivi saranno registrate le informazioni più importanti relative a tutte le armi da fuoco che circolano negli SM; essi avrebbero dovuto essere costituiti in tutti gli SM entro il 31 dicembre 2014.

-Prescrizioni sull'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco (Articolo 5) Gli Stati membri autorizzano l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco soltanto a persone che abbiano un motivo valido e che:

oabbiano almeno 18 anni, tranne che per l'acquisizione, con mezzi diversi dall'acquisto, e la detenzione di armi da fuoco per la pratica della caccia e del tiro sportivo, purché i minori di 18 anni abbiano l'autorizzazione parentale oppure siano sotto la guida parentale o di un adulto titolare di una licenza di porto d'armi o di caccia in corso di validità, oppure facciano parte di un centro di addestramento autorizzato o diversamente abilitato;

onon possano verosimilmente costituire un pericolo per sé stesse, per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza. La condanna per un reato doloso violento è considerata indicativa di un tale pericolo.

-Carta europea d'arma da fuoco (Articolo 12) La direttiva ha introdotto norme più flessibili per le armi utilizzate per la caccia e il tiro sportivo al fine di non ostacolare la loro circolazione tra gli SM. Con l'introduzione della carta europea d'arma da fuoco, i cacciatori con armi da fuoco delle categorie C e D e i tiratori sportivi con armi da fuoco delle categorie B, C, e D possono recarsi in un altro SM senza autorizzazione preventiva da parte dello SM di destinazione. La carta europea dovrebbe essere considerata il principale documento necessario per i cacciatori e i tiratori sportivi e gli SM non dovrebbero subordinarne l'accettazione al pagamento di diritti o oneri.

-Disattivazione (Allegato I, sezione III)
La direttiva sulle armi da fuoco stabilisce restrizioni minime e contempla l'obbligo, per gli SM, di adottare disposizioni che prevedano la verifica della disattivazione da parte di un'autorità competente. Tale autorità garantisce che le procedure nazionali per la disattivazione delle armi da fuoco rendano tali armi permanentemente disattivate. Come richiesto dai colegislatori al momento della modifica, l'allegato I, punto III, lettera a) recita "La Commissione [...] pubblica orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione, al fine di garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili." Finché non saranno adottati i suddetti orientamenti comuni sulla disattivazione, gli SM adottano le procedure più appropriate a questo proposito.

15) Infine, l'articolo 17 della direttiva sulle armi da fuoco prescrive che la Commissione presenti, entro il 28 luglio 2015, una relazione in merito alla situazione risultante dall'applicazione della direttiva. Nel rispetto delle disposizioni della direttiva, nel 2014 la Commissione ha avviato uno studio di 12 mesi per valutare le modalità di applicazione della direttiva sulle armi da fuoco e della successiva modifica e in che misura tale quadro normativo abbia conseguito i due obiettivi generali di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e ottenere un livello elevato di sicurezza all'interno dell'UE.

4. Metodologia della valutazione

16) Lo studio di valutazione di un anno è stato effettuato al fine di analizzare i risultati degli obiettivi della direttiva (corretto funzionamento del mercato interno e livello elevato di sicurezza) in base a cinque criteri di valutazione:

-efficacia: in che misura le disposizioni hanno contribuito al conseguimento degli obiettivi;

-efficienza: delle procedure e degli obblighi introdotti dalla direttiva, ovvero se i risultati (vantaggi) sono stati ottenuti a costi ragionevoli;

-coerenza: dell'applicazione delle disposizioni della direttiva, dell'interpretazione dei termini principali e coerenza generale della direttiva con altri atti legislativi pertinenti;

-pertinenza: delle disposizioni della direttiva rispetto alle esigenze attuali di funzionamento del mercato interno e di sicurezza dei cittadini dell'UE;

-valore aggiunto: dell'intervento dell'UE rispetto alla legislazione e agli interventi nazionali.

17) La valutazione ha riguardato tutte le disposizioni della direttiva in tutti i 28 Stati membri dell'UE dal 1991 ad oggi. Ai valutatori è stato inoltre chiesto di tenere conto di precedenti studi e iniziative della Commissione 16 , nonché di due studi che si trovavano contemporaneamente in fase conclusiva, riguardanti le procedure di disattivazione, distruzione e marcatura 17 e la lotta al traffico illecito di armi nell'UE 18 ,

18) L'analisi è stata eseguita mediante ricerche documentali, un'indagine online, colloqui e quattro studi di casi 19 (effettuati in quattro SM: Belgio, Francia, Germania e Polonia). I valutatori hanno contattato: le autorità degli SM; rappresentanti dei fabbricanti di armi, degli armaioli e degli intermediari; utilizzatori di armi da fuoco, tra cui cacciatori e tiratori sportivi; organismi, associazioni, istituti di ricerca e altri esperti internazionali. Per l'indagine online sono stati consultati 83 soggetti interessati (34 autorità di SM, 28 rappresentanti dell'industria, 16 utilizzatori, 5 esperti); i colloqui sono stati effettuati con 56 soggetti interessati (23 autorità di SM, 16 rappresentati dell'industria, 9 utilizzatori, 8 esperti) e 30 soggetti interessati sono stati sentiti per gli studi di casi (12 autorità di SM, 8 rappresentanti dell'industria, 8 utilizzatori, 2 esperti).

19) Fin dai primi mesi dello studio i valutatori hanno evidenziato la mancanza di dati cruciali riguardanti sia il mercato che la sicurezza. Per quanto riguarda il mercato, nelle statistiche disponibili a livello nazionale e dell'UE solitamente non si distinguevano le armi da fuoco ad uso civile da quelle militari (rendendo quindi difficile estrarre i dati sulle armi da fuoco ad uso civile). Anche laddove ciò risultava possibile, i dati non erano sempre disponibili a livello di Stato membro per tutti i paesi (per motivi di riservatezza), cosicché non era possibile individuare tendenze della produzione nel tempo. Infine, la principale società operante nel settore non ha fornito ampio accesso alle informazioni. Per quanto concerne la sicurezza, il problema principale era l'assenza di dati disaggregati sui tipi/sulle categorie di armi da fuoco che circolano nell'UE e/o che sono utilizzate illegalmente o oggetto di traffico illecito, nonché la mancanza di dati comparabili e dettagliati sulle tendenze dei reati e delle attività connessi ad armi da fuoco ad uso civile a livello dell'UE. Un'altra limitazione era connessa alla scarsità dei dati disponibili per quantificare l'onere amministrativo e i costi di applicazione di specifiche disposizioni.

5. Risultanze

5.1 Criteri di valutazione

5.1.1 Efficacia

20) La direttiva ha contribuito in modo positivo a porre in essere un mercato interno delle armi da fuoco ben funzionante, raggiungendo uno dei suoi obiettivi. Il contraente ha tuttavia concluso che il suo contributo potenziale potrebbe essere ulteriormente migliorato. Innanzitutto l'introduzione di categorie e dei relativi regimi normativi ha consentito di impedire potenziali distorsioni del mercato connesse all'abolizione dei controlli interni, creando in tal modo un mercato interno. Dal 2005 20 gli scambi all'interno dell'UE sono rimasti piuttosto stabili. Le diverse interpretazioni delle disposizioni delle direttive hanno tuttavia limitato la portata dei vantaggi che ci si attendeva dall'intervento dell'UE. I soggetti interessati (industria e utilizzatori) hanno sollevato una serie di preoccupazioni connesse ad ostacoli specifici e oneri procedurali, specialmente dato che essi devono sostenere costi per ottenere le informazioni che consentono loro di capire le regole e le procedure applicate negli altri SM (in particolare in riferimento alla carta europea d'arma da fuoco). Anche se, dal 2009 21 , la Commissione ha istituito un gruppo di contatto per agevolare lo scambio di informazioni, i soggetti interessati che hanno partecipato ai colloqui hanno sottolineato l'esigenza di migliorare ulteriormente la comunicazione di informazioni utili tra SM.

21) In relazione all'obiettivo di "sicurezza" (ovvero la protezione dei cittadini e del mercato legale delle armi da fuoco), il livello di sicurezza e di protezione contro il traffico illecito di armi da fuoco e i reati connessi è stato innalzato mediante l'introduzione di:

-prescrizioni relative alla tracciabilità per le autorità degli SM (ad es. archivio computerizzato) e per gli armaioli (registro di tutte le operazioni riguardanti armi da fuoco) - Articolo 4;

-prescrizioni relative alla marcatura per i fabbricanti (anche se erano stati espressi timori in relazione a casi di marchi cancellati) - Articolo 4, paragrafo 4;

-prescrizioni minime sull'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco - Articolo 5.

Resta tuttavia spazio per ulteriori miglioramenti per quanto riguarda i casi segnalati di conversione di armi d'allarme, riattivazione di armi da fuoco disattivate, commercio illecito di parti di armi da fuoco e l'interpretazione di "componenti essenziali".

22) La mancanza di dati completi ha reso difficile per il valutatore giudicare l'efficacia della direttiva in relazione agli obiettivi di sicurezza. L'analisi è stata in particolare ostacolata dalla mancanza di una base d'informazione che include dati specifici e dettagliati sui reati commessi con armi da fuoco detenute legalmente, armi d'allarme convertite e armi riattivate negli SM dell'UE.

5.1.2 Efficienza

23) La valutazione ha identificato i costi connessi alle attività necessarie per applicare ogni disposizione della direttiva (costi diretti di messa in conformità, compresi gli oneri amministrativi, e costi delle informazioni 22 ) e ha mappato i soggetti interessati che li sostengono. I valutatori non hanno incluso i costi dovuti all'applicazione di disposizioni supplementari, né i costi derivanti da differenze di applicazione a livello nazionale.

24) Per valutare se gli obiettivi della direttiva fossero stati raggiunti a costi ragionevoli, in assenza di dati quantitativi sui costi il contraente ha valutato qualitativamente se i costi connessi a disposizioni specifiche fossero ritenuti ragionevoli nella valutazione dei soggetti interessati. Tale valutazione qualitativa è stata effettuata avvalendosi di tre criteri: obiettivi conseguiti, partecipazione dei soggetti interessati e natura dei costi. Dall'analisi si può concludere che i risultati generali sono stati raggiunti ad un costo ragionevole. Nella maggior parte dei casi i costi sono ripartiti equamente tra i vari soggetti interessati. L'armonizzazione parziale della direttiva comporta costi indiretti ed effetti negativi in relazione a specifiche disposizioni (e determinate categorie di soggetti interessati), quali: carta europea d'arma da fuoco, categorie, registro degli armaioli e degli intermediari, condivisione delle informazioni, prescrizioni sulla detenzione di armi da fuoco, disattivazione, tracciabilità, marcatura.

25) Secondo vari rappresentanti dell'industria (fabbricanti e associazioni nazionali) l'onere amministrativo è prevalentemente connesso alle inefficienze nazionali e burocratiche, piuttosto che alle disposizioni della direttiva. Alcuni esempi: tempi talvolta prolungati per il rilascio di licenze di importazione ed esportazione per trasferimenti all'interno dell'UE; prescrizioni di sicurezza introdotte a livello nazionale (ad es. ispezione obbligatoria dei sistemi d'allarme fatturata agli armaioli). I rappresentanti dell'industria hanno confermato che tali oneri amministrativi hanno rallentato la dinamica del mercato.

26) Il contraente ha concluso che i risultati generali della direttiva stessa sono stati raggiunti a costi ragionevoli. Gli oneri amministrativi e i costi percepiti dai soggetti interessati sono connessi prevalentemente alle procedure amministrative di applicazione della direttiva a livello nazionale e la riduzione di tali costi sarebbe considerata un miglioramento.

5.1.3 Coerenza

27) L'adozione di una direttiva che stabilisce prescrizioni minime ha indotto differenze di applicazione a livello degli SM che si ripercuotono o sul mercato interno, o sugli obiettivi di sicurezza.

Per quanto riguarda le differenze aventi un impatto sul mercato interno, la valutazione ha sottolineato:

-discrepanze nell'applicazione delle categorie, in particolare per le categorie C e D non è chiaro quali documenti siano necessari per l'acquisizione di un'arma da fuoco nei vari paesi, il che ostacola la circolazione delle armi da fuoco in Europa e genera costi;

-differenze nell'applicazione di disposizioni connesse alla carta europea d'arma da fuoco, ad esempio il numero di documenti richiesti. Ciò produce conseguenze negative e ostacola i trasferimenti di armi da fuoco.

Le incoerenze di applicazione aventi un impatto sulla sicurezza dei cittadini dell'UE sono:

-differenze nelle norme sulla marcatura, che limitano la possibilità di tracciare le armi da fuoco o di contrastare il traffico illecito;

-differenze nelle tecniche e nelle norme per la disattivazione nonché nella nomina dell'autorità che le esegue. Tali differenze sono preoccupanti, non solo perché l'autorità o il soggetto incaricati della disattivazione possono non disporre delle capacità tecniche necessarie, ma anche perché le norme di taluni SM non sono ritenute sufficienti;

-differenze nella categorizzazione delle armi nella normativa nazionale, che causano problemi di tracciabilità e rendono difficoltosa l'applicazione delle leggi. Questo succede in particolare quando un oggetto considerato arma da fuoco in uno SM è trasferito verso uno SM in cui non è considerato arma da fuoco e di conseguenza le autorità ne perdono le tracce;

-differenze nell'interpretazione di termini chiave usati nella direttiva (componenti essenziali, intermediari, armi d'allarme e armi antiche).

Dall'altro lato, è emerso che non sussistono problemi connessi alle prescrizioni sulla detenzione e che la direttiva ha contribuito ad armonizzarle.

28) Per quanto riguarda la coerenza della direttiva sulle armi da fuoco con la normativa UE esistente, lo studio ha concluso che i problemi principali riguardano l'UNFP. La modifica del 2008 ha allineato solo parzialmente la terminologia della direttiva all'UNFP. La direttiva ha infatti introdotto una distinzione tra parti essenziali e componenti essenziali che non risulta nel testo delle Nazioni Unite, in cui si fa riferimento a "parti e componenti". L'UNFP 23 lascia inoltre agli Stati parti la possibilità di considerare un'arma da fuoco disattivata come un'arma da fuoco secondo la loro legislazione nazionale e di adottare le eventuali misure necessarie su tale base.

5.1.4 Pertinenza

29) La valutazione ha concluso che, in generale, la direttiva sulle armi da fuoco continua ad essere interamente pertinente per le esigenze attuali del mercato (ovvero la circolazione transfrontaliera delle armi da fuoco). I timori espressi dagli operatori economici riguardano prevalentemente le diverse misure e procedure di attuazione adottate dagli SM, che sono fonte di oneri e costi aggiuntivi aventi un impatto negativo sulla circolazione transfrontaliera delle armi da fuoco.

30) Per quanto riguarda gli obiettivi di sicurezza (ad es. i reati connessi ad armi da fuoco detenute legalmente, il furto o lo smarrimento di armi da fuoco detenute legalmente, la conversione di armi d'allarme o di armi da fuoco disattivate) i valutatori concludono che la direttiva è pertinente per la maggior parte dei rischi di sicurezza. Essi hanno elencato talune attività da tenere in considerazione ai fini dell'inclusione nel campo d'applicazione della direttiva o da descrivere in modo più accurato. Tra tali attività figurano la conversione delle armi d'allarme, la conversione delle armi semiautomatiche, la riattivazione delle armi da fuoco disattivate, la cancellazione del marchio, l'uso illecito di armi ereditate. Tutte le attività menzionate sono fonte di preoccupazione in termini di sicurezza a livello degli SM. I valutatori hanno infine osservato che i futuri sviluppi tecnologici, ad esempio le nuove tecnologie (compresa la stampa 3D) e i nuovi canali di vendita (ad es. Internet) 24 possono rivelarsi in futuro difficili da inserire nel campo d'applicazione della direttiva. .

5.1.5 Valore aggiunto UE

31) Le armi da fuoco sono articoli di natura speciale. La maggior parte delle questioni di sicurezza che la direttiva sulle armi da fuoco cerca di affrontare sono di natura transfrontaliera. Le vulnerabilità di un singolo SM nei confronti dell'attività criminale si ripercuotono sull'intera UE (ad es. casi di conversione di armi d'allarme). Le differenze tra normative nazionali rappresentano un ostacolo per le attività di controllo e la cooperazione di polizia tra gli SM (ad es. diverse prescrizioni sulla registrazione per lo stesso tipo di armi da fuoco). Lo studio ha concluso che interventi efficaci per raggiungere gli obiettivi di garantire un livello elevato di sicurezza per i cittadini dell'UE e di consentire la circolazione transfrontaliera delle armi da fuoco possono essere realizzati solo a livello di UE. L'innegabile valore aggiunto della direttiva sulle armi da fuoco risiede nell'istituzione di un quadro normativo comune per la regolamentazione delle armi da fuoco, che sarebbe stato impossibile ottenere attraverso interventi nazionali o bilaterali.

32) La possibilità di mantenere un livello elevato di sicurezza e di promuovere il mercato interno è stata consentita dalla natura flessibile della direttiva stessa. La direttiva stabilisce prescrizioni minime rispettando il principio di sussidiarietà e lasciando agli SM la possibilità di adottare norme più rigorose a seconda delle loro esigenze e del loro contesto nazionali. Inoltre è stato garantito agli SM e ai cittadini dell'UE che le misure comuni relative alla sicurezza contenute nella direttiva e riguardanti le armi da fuoco fabbricate e circolanti in Europa sono valide in tutti gli SM.

33) La soglia minima contribuisce inoltre al funzionamento del mercato interno e al rafforzamento del mercato legale delle armi da fuoco. Per quanto concerne il mercato, il maggiore contributo previsto dell'intervento UE (creazione di categorie comuni) è stato ostacolato dalle differenze di applicazione a livello degli SM. L'efficacia della carta europea d'arma da fuoco costituisce tuttavia un esempio del potenziale valore aggiunto dell'intervento UE in termini di sostegno alla circolazione transfrontaliera di cacciatori e tiratori sportivi.

5.2 Raccomandazioni

34) Basandosi sui risultati della valutazione, il contraente ha formulato una serie di raccomandazioni suddivise tra iniziative che richiedono un intervento legislativo e iniziative che non richiedono un intervento di questo tipo.

-Criteri comuni sulla convertibilità delle armi d'allarme (Legislativo)

La valutazione ha sottolineato l'importanza di chiarire la definizione della convertibilità e i criteri per definire le armi d'allarme in modo da creare un'intesa comune su quali tipi di armi d'allarme possono essere convertiti e da limitare la circolazione dei tipi per i quali è stata provata la convertibilità in armi da fuoco funzionanti. Questioni di fondo: la conversione di armi che originariamente sono armi a salve (armi d'allarme e da segnalazione) in armi atte a sparare munizioni attive è risultata costituire un grave problema in un numero elevato di Stati membri.

-Armonizzazione delle norme e dei regolamenti sulla disattivazione (Legislativo)

La valutazione ha raccomandato di proseguire l'attuale processo di definizione degli orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione delle armi da fuoco, anche in linea con le disposizioni della direttiva che prevedono esplicitamente l'elaborazione di orientamenti comuni sulla disattivazione da parte della Commissione. La portata degli orientamenti andrebbe estesa al fine di affrontare anche norme attinenti alle prescrizioni sulla detenzione, la vendita o il trasferimento di armi da fuoco disattivate. Questioni di fondo: la mancanza di orientamenti comuni sulle norme e le tecniche di disattivazione è all'origine della circolazione di armi da fuoco disattivate che presentano vari livelli di rischio di una potenziale riattivazione. Oltre alle norme tecniche sulla disattivazione, un altro aspetto importante da tenere in considerazione riguarda le prescrizioni sulla detenzione, la vendita o il trasferimento. Nella maggior parte degli SM le armi da fuoco disattivate non sono considerate più armi da fuoco. Esse sono quindi cancellate dal registro ufficiale ed è impossibile risalire al loro proprietario originario. Tali articoli possono comunque essere considerati problematici in termini di sicurezza e usati a fini di intimidazione.

-Armonizzazione delle norme sulla marcatura (Legislativo)

-La valutazione ha raccomandato di allineare le attuali definizioni della direttiva riguardanti parti e componenti con le definizioni contenute nell'UNFP, di proporre l'adozione di norme sulla marcatura a livello di UE e di includere nella direttiva l'obbligo di apporre un marchio su tutte le componenti essenziali al momento della fabbricazione o dell'importazione. Questioni di fondo: il fatto che taluni Stati membri non trattino le componenti essenziali come armi da fuoco e l'obbligo di apporre il marchio unicamente sulle componenti essenziali genera differenze che creano difficoltà alle autorità preposte all'applicazione della legge che devono tracciare le armi da fuoco utilizzate in reati transfrontalieri. Questo implica inoltre potenziali ostacoli al funzionamento del mercato interno in quanto i marchi possono non essere riconosciuti in tutti gli Stati membri. Sarebbe opportuno effettuare un'analisi preliminare approfondita delle parti di armi da fuoco regolamentate e marcate nei diversi SM e trattare a livello dell'UE le differenze tra la definizione di "componenti essenziali" contenuta nella direttiva sulle armi da fuoco e di "parti e componenti" regolamentate dall'UNFP, al fine di valutare la necessità di modificare le definizioni della direttiva.

-Trasparenza e accessibilità delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (Non legislativo) 

La valutazione ha raccomandato di migliorare per tutte le parti interessate l'accessibilità a livello di UE delle informazioni raccolte a livello nazionale, specialmente in considerazione dei costi che le PMI possono essere tenute a sostenere (ad es. creando una base dati che riunisca le informazioni sulla normativa e sulle prescrizioni vigenti nei 28 Stati membri). Questioni di fondo: le differenze a livello di applicazione sono all'origine della lentezza negli scambi di armi da fuoco all'interno dell'UE, dei costi per le informazioni, soprattutto per le PMI, e degli oneri risultanti dalle differenze tra le procedure amministrative adottate.

-Definire un approccio concordato per la classificazione delle armi da fuoco da caccia e sportive e chiarire le disposizioni sulla carta europea d'arma da fuoco (Non legislativo) 

La valutazione ha raccomandato di definire ulteriormente a livello dell'UE le regole riguardanti la carta europea d'arma da fuoco (ad esempio chiarendo quanti documenti aggiuntivi sono richiesti dalle autorità nazionali e quante armi da fuoco possono essere incluse nella carta). Questioni di fondo: le differenze di classificazione delle armi da fuoco comunemente utilizzate per tali attività nei diversi SM (ad es. armi da fuoco comunemente utilizzate per il tiro sportivo possono essere vietate in taluni SM), nonché interpretazioni troppo restrittive di talune delle regole relative alla carta europea d'arma da fuoco.

-Analisi approfondita delle questioni più importanti (Non legislativo)

La valutazione ha raccomandato di effettuare un'analisi approfondita di aspetti specifici connessi alla direttiva che sono risultati problematici nello studio: 1) l'ulteriore armonizzazione delle prescrizioni sulla detenzione di armi da fuoco; 2) l'interpretazione del termine "intermediario"; 3) la valutazione delle norme applicate alle armi semiautomatiche e del loro livello di pericolosità (in relazione alla convertibilità in armi automatiche). Questioni di fondo: 1) Prescrizioni sulla detenzione di armi da fuoco: i valutatori hanno osservato un progressivo allineamento degli SM verso prescrizioni comuni e più dettagliate rispetto a quelle contenute nella direttiva; 2) Il termine "intermediario": le incoerenze nella definizione del termine possono essere fonte di rischi; 3) Armi semiautomatiche: una serie di SM ha sottolineato i rischi associati alla conversione di armi semiautomatiche in armi automatiche.

-Ampliare le conoscenze in merito alle nuove tecnologie (Non legislativo)

La valutazione ha raccomandato ulteriori misure per agevolare la condivisione delle conoscenze tra SM in merito agli sviluppi del mercato delle armi da fuoco e del traffico di armi (ad esempio il mercato online delle armi da fuoco, loro parti e altre armi) nonché all'impatto delle nuove tecnologie (stampa 3D) sul controllo e la tracciatura delle armi. Questioni di fondo: le nuove tecnologie possono compromettere la capacità delle autorità preposte all'applicazione della legge di tracciare e identificare le armi da fuoco o le loro componenti nei vari SM e in futuro renderanno probabilmente difficile tracciare e controllare i trasferimenti di armi da fuoco.

-Potenziare la raccolta di dati (Non legislativo)

La valutazione ha raccomandato di potenziare le attività di raccolta dei dati al fine di creare una solida base di informazioni sulle armi da fuoco ad uso civile e sui reati ad esse connessi per sostenere i futuri processi decisionali a livello dell'UE. Questioni di fondo: la mancanza di dati dettagliati e completi è uno dei maggiori ostacoli all'elaborazione, da parte dei responsabili politici, di politiche fondate su elementi probanti.

6. Valutazione critica e feedback del comitato armi da fuoco

35) Lo studio di valutazione ha risposto alle richieste di valutazione espresse dalla Commissione e la sua analisi si è basata su un esame approfondito dei dati raccolti. Da un punto di vista qualitativo i dati disponibili attraverso le statistiche ufficiali non erano tuttavia sufficienti. La disponibilità di dati riguardanti le questioni di sicurezza è chiaramente scarsa (ad esempio i dati sui reati non sono disaggregati per categoria di armi da fuoco, la distinzione tra armi da fuoco legali e illegali utilizzate nei reati è limitata, così come i dati sulla produzione di armi ad uso civile per SM, ecc.) e la qualità dei dati disponibili in relazione alla struttura del mercato delle armi da fuoco ad uso civile lascia a desiderare (ad es. produzione, importazione ed esportazione di armi da fuoco ad uso civile, addetti e fatturato delle imprese che operano nel settore). Mancano dati che consentano di quantificare i costi e gli oneri amministrativi connessi all'attuazione di specifiche disposizioni della direttiva.

36) I valutatori hanno cercato di ovviare alla mancanza di dati aggregati e statistiche sulle armi da fuoco ad uso civile nell'UE contattando le organizzazioni nazionali del settore e raccogliendo le informazioni utili mancanti nel corso dei colloqui. Grazie ad informazioni provenienti da varie fonti sono riusciti ad operare una verifica incrociata della qualità e dell'attendibilità delle informazioni.

37) Per poter elaborare con maggiore accuratezza il suo parere sulla validità dei risultati e delle raccomandazioni dello studio, la Commissione ha invitato i rappresentati del comitato armi da fuoco (composto dai 28 rappresentanti degli Stati membri dell'UE e da 4 rappresentanti dei paesi del SEE e dell'EFTA) ad esprimere le loro osservazioni in merito. Alla riunione del comitato del 18 dicembre 2014 sono stati presentati i risultati dello studio. I rappresentanti degli Stati membri in seno al comitato hanno concluso che le raccomandazioni erano in generale valide. In seguito ai tragici avvenimenti del gennaio 2015 gli Stati membri, alla riunione del comitato del 25 marzo 2015, hanno espresso un'opinione più informativa sulle raccomandazioni della valutazione. Gli Stati membri hanno presentato la loro valutazione dell'urgenza e della validità di ogni raccomandazione. Taluni Stati membri (Francia, Regno Unito, Svezia e Belgio) hanno inoltre completato il feedback orale con osservazioni scritte.

38) Dalle informazioni raccolte dagli Stati membri, si può concludere che:

-secondo numerosi Stati membri le raccomandazioni da considerare assolutamente prioritarie riguardano: i) criteri comuni sulla convertibilità delle armi d'allarme, ii) armonizzazione delle norme e delle regole sulla disattivazione, iii) armonizzazione delle regole sulla marcatura. La maggioranza degli Stati membri ritiene che tali questioni richiedano una revisione della direttiva. Numerosi Stati membri hanno sottolineato la necessità di proseguire i lavori in corso sugli orientamenti sulla disattivazione previsti dalla direttiva.

-Per la maggior parte degli SM occorre inoltre tenere conto delle seguenti raccomandazioni, che sono tuttavia da considerare di priorità media/bassa: i) trasparenza e accessibilità delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva; ii) ampliamento delle conoscenze sulle nuove tecnologie; iii) rafforzamento della raccolta di dati.

-Per quanto concerne la raccomandazione sull'interoperabilità tra i sistemi informativi creati a livello nazionale, i pareri degli Stati membri non erano omogenei. Diversi Stati membri ritengono che una delle questioni più urgenti riguardi la tracciabilità delle armi da fuoco. Collegando tra loro gli archivi computerizzati nazionali si potrebbero quindi aiutare le forze di polizia e le autorità nazionali a condividere meglio le informazioni. Dall'altro lato, diversi Stati membri hanno sottolineato che collegare tra loro gli archivi potrebbe richiedere molto tempo e non essere necessariamente utile a causa di problemi informatici, di compatibilità, problemi tecnici e, elemento più importante, a causa di questioni di riservatezza nello scambio di dati personali. Gli Stati membri hanno suggerito di equilibrare con attenzione da un lato i costi e gli oneri amministrativi e dall'altro i vantaggi potenziali dell'interoperabilità. Innanzitutto occorre esaminare quale tipo di informazioni devono essere oggetto di scambio, per poter poi valutare come procedere.

-Gli Stati membri non hanno raggiunto un parere comune in merito alla raccomandazione di definire un approccio concordato sulla classificazione delle armi da fuoco da caccia e sportive e chiarire le disposizioni relative alla carta europea d'arma da fuoco. Taluni Stati membri hanno affermato che non sarebbe un problema aumentare il numero di armi registrate nella carta europea, mantenendo tuttavia la possibilità di chiedere documenti aggiuntivi. Altri Stati membri ritengono che la mancanza di informazioni disponibili sulla carta europea costituisca un problema. In particolare uno Stato membro ha sottolineato la necessità di informare meglio i cacciatori che si recano in altri Stati membri in merito all'uso della carta europea. Solo pochi Stati membri hanno suggerito di rivedere la direttiva al fine di armonizzare le categorie di armi da fuoco.

-Per quanto concerne la raccomandazione di esaminare questioni quali le prescrizioni sulla detenzione, la definizione di "intermediari" e la convertibilità, gli Stati membri avevano opinioni divergenti. Molti sembravano concordi in merito alla necessità di definire più accuratamente i termini "intermediario", "componenti e parti" (e se necessario rivedere la direttiva di conseguenza) e di esaminare la questione della convertibilità delle armi semiautomatiche in armi automatiche (e viceversa). Solo pochi Stati membri hanno tuttavia sottolineato la necessità di rivedere le prescrizioni attuali sulla detenzione.

-Diversi Stati membri ritenevano inoltre che talune definizioni (intermediari, componenti essenziali di armi da fuoco, riproduzioni) dovessero essere chiarite.

39) In base all'operato dei valutatori e al feedback fornito dagli Stati membri la Commissione concorda con i risultati della valutazione. La Commissione ritiene inoltre che le raccomandazioni siano giustificate e valide sebbene alcune richiedano interventi più urgenti rispetto ad altre. Talune raccomandazioni potrebbero inoltre avere un impatto significativo in termini di costi anche per i fabbricanti e gli armaioli (in particolare le PMI) e quindi si potrebbe prendere in considerazione un'ulteriore analisi ed eventualmente studi di fattibilità (ad esempio per l'interconnessione degli archivi computerizzati).

7. La via da seguire

40) Dallo studio di valutazione è risultato che la direttiva sulle armi da fuoco ha contribuito positivamente al funzionamento del mercato interno sostenendo la circolazione transfrontaliera delle armi da fuoco e mantenendo livelli elevati di sicurezza, ha valore aggiunto UE ed è pertinente.

41) Tuttavia sono ancora presenti ostacoli che potrebbero compromettere il suo funzionamento. I valutatori e il dibattito con gli Stati membri hanno sottolineato le seguenti questioni critiche che necessitano di ulteriori interventi: a) la questione della convertibilità delle armi a salve (ad esempio le armi d'allarme) in armi da fuoco a tutti gli effetti, b) la necessità di chiarire le prescrizioni sulla marcatura delle armi da fuoco (che ne consente la tracciabilità), c) la necessità di orientamenti comuni e rigorosi per la disattivazione delle armi da fuoco, d) la necessità di chiarire talune definizioni, e) la necessità di esaminare le modalità di vendita su Internet, f) la necessità di snellire e migliorare i sistemi di scambio di dati nazionali e di esaminare le possibilità di interoperabilità e g) la necessità di potenziare le attività di raccolta di dati sulle armi da fuoco ad uso civile e sui reati ad esse connessi per sostenere adeguatamente i futuri processi decisionali a livello dell'UE.

42) Poiché i lavori sugli orientamenti comuni sulla disattivazione sono già ben avviati, la Commissione ha deciso di anticipare la revisione della direttiva, tenendo conto dell'impatto degli attentati terroristici del 13 novembre a Parigi nonché di attentati precedenti, delle sparatorie di Parigi e Copenaghen e dell'incidente sul treno Thalys. La Commissione ha deciso di accompagnare alla presente relazione una revisione della direttiva basata sugli elementi raccolti finora, tenendo conto degli aspetti di miglioramento della legislazione.

43) In linea con la comunicazione della Commissione "Agenda europea in materia di sicurezza" 25 , in risposta alla dichiarazione comune di Riga dei ministri dell'UE 26 e alla dichiarazione dei ministri degli affari interni del 29 agosto 2015, la proposta che accompagna la presente relazione intende rafforzare il quadro normativo esistente sulle armi da fuoco, migliorare la condivisione delle informazioni, affrontare il traffico e la riattivazione delle armi, migliorare le norme sulla marcatura in vista di una migliore tracciabilità e, infine, esaminare in che modo affrontare le questioni connesse alla convertibilità delle armi o delle armi a salve (ad es. armi d'allarme).

(1)

GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51.

(2)

GU L 179 dell'8.7.2008, pag. 5.

(3)

  http://bookshop.europa.eu/en/evaluation-of-the-firearms-directive-pbNB0514159/ ; http://bookshop.europa.eu/en/evaluation-of-the-firearms-directive-pbNB0114006/

(4)

COM(2013) 685 final.

(5)

Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

(6)

Spazio economico europeo

(7)

Associazione europea di libero scambio.

(8)

Rapporto della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/477/CEE, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, COM(2000) 837 def. Bruxelles, 15.12.2000.

(9)

Protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

(10)

L'UNFP è stato ratificato dalla Commissione nel 2014. Decisione del Consiglio, dell'11 febbraio 2014, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (2014/164/UE). GU L 89 del 23.3.2014, pag. 7.

(11)

Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni.

(12)

Il principale contributo del regolamento è costituito dal principio secondo cui i trasferimenti di armi da fuoco ad uso civile tra Stati membri sono subordinati alla conoscenza e all'autorizzazione di tutti i paesi coinvolti e che l'origine delle armi da fuoco deve essere nota.

(13)

COM(2013) 716 final, Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Le armi da fuoco e la sicurezza interna dell'UE: proteggere i cittadini e smantellare il traffico illecito".

(14)

 COM(2015) 185 final, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Agenda europea in materia di sicurezza.

(15)

In conformità dell'articolo 3 della direttiva sulle armi da fuoco: "Gli Stati membri possono adottare nelle rispettive legislazioni disposizioni più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva".

(16)

Ossia: COM(2012)415 - Eventuali vantaggi e svantaggi del ridurre a due le categorie di classificazione delle armi da fuoco (armi proibite/armi autorizzate) per migliorare, se possibile semplificandolo, il funzionamento del mercato interno di tali prodotti; COM(2010)404 - La commercializzazione delle copie di armi da fuoco.

(17)

 Studio di sostegno della valutazione d'impatto relativa ad un'eventuale iniziativa volta a migliorare le norme sulla disattivazione e le procedure di distruzione e marcatura delle armi da fuoco nell'UE, nonché delle armi d'allarme e delle riproduzioni ( http://www.sipri.org/research/security/europe/publications/study-on-firearms )

(18)

Studio di sostegno della valutazione d'impatto relativa a opzioni per combattere il traffico illecito di armi nell'UE

(19)

Gli SM per gli studi di casi sono stati selezionati secondo i criteri seguenti: i) dimensione del mercato delle armi da fuoco; ii) problematiche dello SM in materia di sicurezza; iii) armi da fuoco in proporzione alla popolazione; iv) numero di casi registrati di furto o smarrimento di armi da fuoco.

(20)

Il periodo 2005-2013 è usato come riferimento, dato che allora l'UE contava già 25 SM.

(21)

L'istituzione del gruppo di contatto è presa in considerazione nell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva sulle armi da fuoco.

(22)

 Costi diretti di messa in conformità: riguardano tutte le procedure necessarie per adottare la direttiva a livello nazionale. Oneri amministrativi: sono costi che le imprese e gli utilizzatori devono sostenere per conformarsi agli obblighi di informazione derivanti dalla regolamentazione pubblica nonché costi per le autorità degli SM connessi all'applicazione di procedure supplementari. Costi delle informazioni: sono dovuti a differenze nell'applicazione della direttiva, che possono obbligare gli SM, i fabbricanti e gli utilizzatori ad informarsi in merito alle prescrizioni in vigore all'estero.

(23)

Articolo 19 dell'UNFP.

(24)

Per quanto riguarda le vendite su Internet e le nuove tecnologie lo studio, pur considerando il quadro attuale adeguato ad affrontare le sfide che esse rappresentano, mette in luce l'uso sempre più frequente di Internet come canale di vendita per armi da fuoco e le difficoltà future in termini di controllo.

(25)

COM(2015) 185 final.

(26)

 Dichiarazione comune di Riga in seguito alla riunione informale dei ministri della Giustizia e degli affari interni tenutasi il 29 e 30 gennaio.

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