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Document 52014DC0025
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE A vision for the internal market for industrial products
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO Una prospettiva per il mercato interno dei prodotti industriali
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO Una prospettiva per il mercato interno dei prodotti industriali
/* COM/2014/025 final */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO Una prospettiva per il mercato interno dei prodotti industriali /* COM/2014/025 final */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO Una prospettiva per il mercato interno dei
prodotti industriali (Testo rilevante ai fini del SEE) 1. Introduzione Nel 2012, l'Unione
ha celebrato il 20° anniversario del mercato unico, che garantisce la libera
circolazione di merci, servizi, persone e capitale in seno all'Unione europea
(UE). Obiettivo della presente comunicazione è formulare varie raccomandazioni
per la legislazione relativa al mercato interno dei prodotti industriali e
definire una visione più ampia per il prossimo decennio. Sarà trasmessa al
Consiglio europeo come richiesto nella sua riunione del 14 e 15 marzo 2013. Il rafforzamento
dell'efficacia del mercato interno dei prodotti industriali è stato individuato
come priorità nell'aggiornamento sulla politica industriale integrata
dell'ottobre 2012[1],
che ha proposto la reindustrializzazione dell'UE sulla base di una strategia
fondata su quattro pilastri, uno dei quali è il miglioramento dell'accesso ai
mercati. La Commissione
europea ha dunque condotto una valutazione della normativa dell'Unione nel
settore dei prodotti industriali al fine di valutare la coerenza generale e
"l'idoneità allo scopo" del quadro normativo e sviluppare una base di
dati comprovati sugli effetti normativi cumulativi secondo una prospettiva
industriale. Parallelamente, la Commissione ha organizzato una consultazione
pubblica delle parti interessate. La presente comunicazione si fonda sugli
esiti della valutazione e della consultazione pubblica e analizza l'ambiente
normativo del mercato interno dei prodotti industriali. Nel documento di lavoro
dei servizi della Commissione che accompagna la comunicazione sono riportati i
risultati dettagliati della valutazione, della consultazione pubblica e una
serie di studi di casi. Il mercato interno
dei prodotti è stato un capofila dell'integrazione economica dell'UE. Gli
ostacoli normativi all'interno dell'Unione sono proibiti dalla direttiva
98/34/CE[2],
oppure eliminati mediante il principio del reciproco riconoscimento o la
normativa di armonizzazione dell'Unione. Tale normativa persegue due obiettivi.
Da un lato, assicura che i prodotti disponibili sul mercato europeo
garantiscano alti livelli di protezione per la salute, la sicurezza e
l'ambiente. Dall'altro lato, garantisce la libera circolazione dei prodotti
sostituendo le norme nazionali con una serie unica e armonizzata di condizioni
per la commercializzazione dei prodotti sul mercato interno in modo che questi possano
circolare liberamente. L'attenzione della
presente comunicazione è rivolta ai prodotti industriali, cioè i prodotti non
alimentari realizzati mediante un processo industriale[3]. È interessata quindi
una vasta gamma di prodotti, come diversi tipi di macchine, attrezzature radio,
dispositivi elettrici ed elettronici, giocattoli e molti altri. L'acquis
dell'UE relativo ai prodotti industriali si è ampliato gradualmente e oggi
esistono più di 30 direttive e regolamenti[4],
che coprono specifici prodotti industriali (ad esempio attrezzature a
pressione, apparecchi a gas) o si applicano orizzontalmente a molti gruppi di
prodotti diversi, come il regolamento REACH (sostanze chimiche) e la direttiva
sulla progettazione ecocompatibile. La normativa
dell'Unione che è stata recentemente oggetto di un'approfondita revisione, in
particolare quella relativa ai dispositivi medici, ai cosmetici, ai prodotti da
costruzione nonché alla sicurezza dei prodotti di consumo e alla vigilanza del
mercato, non è contemplata dalla presente comunicazione. Anche i prodotti
chimici e i veicoli a motore esulano dal campo di applicazione dell'analisi,
dal momento che la legislazione dell'UE in questi settori è stata recentemente
valutata o soggetta a un controllo dell'adeguatezza della regolamentazione.
Infine, i prodotti farmaceutici sono stati tralasciati per la loro natura
estremamente specifica. 2. Quali sono i benefici del
mercato interno dei prodotti industriali? Da quando il
mercato unico è diventato realtà nel 1993, gli scambi di merci intra-UE sono
aumentati in percentuale del PIL di circa 5 punti. Il commercio intra-UE
rappresentava circa il 17% del PIL dell'UE nel 1999 ed era vicino al 22% nel
2011. Inoltre, gli scambi commerciali intra-UE rappresentano una percentuale
molto elevata del PIL nella maggior parte degli Stati membri. Figura 1– Evoluzione degli scambi intra-UE di merci in percentuale del
PIL dell'UE, 1999-2011 (media delle esportazioni e delle importazioni) - Fonte:
Eurostat L'evoluzione degli
scambi intra-UE in tre grandi categorie di prodotti industriali secondo la
classificazione CTCI (macchinari e attrezzature di trasporto, prodotti lavorati
classificati in base ai materiali e altri prodotti lavorati) ha superato il
tasso di crescita del valore aggiunto totale dell'industria manifatturiera
dell'UE tra il 2000 e il 2012 (cfr. il grafico seguente). Figura 2 – Evoluzione degli scambi intra-UE (esportazioni, 2000=100) in
settori manifatturieri selezionati in relazione al valore aggiunto lordo
dell'industria manifatturiera - Fonte: Eurostat Sebbene sussistano
differenze significative tra i settori coperti dalla normativa di
armonizzazione dell'Unione sui prodotti industriali, molti hanno registrato un
aumento del livello di scambi intra-UE, soprattutto tra il 2003 e il 2008.
Sebbene tre settori abbiano mostrato un calo del livello di scambi intra-UE dal
1999 (ossia macchine per ufficio ed elaborazione automatica dei dati,
macchinari per la lavorazione dei metalli e apparecchi fotografici), la maggior
parte di questo calo può essere probabilmente attribuito all'inizio della crisi
economica e finanziaria nel 2008, ma anche ad altre dinamiche collegate, ad
esempio, alla comparsa di smartphone e tablet. Figura 3 – Evoluzione degli scambi intra-UE in settori manifatturieri
selezionati (valore delle importazioni; 1999=100) - Fonte: Eurostat Fonte:
Eurostat Il miglioramento
dell'accesso al mercato interno e ai mercati globali ha portato a più grandi
economie di scala e di diversificazione migliorando quindi la competitività e
l'efficienza in termini di costi delle imprese attraverso la convergenza
normativa e dei prodotti a livello europeo e, in alcuni casi, globale. Prima
dell'istituzione del mercato unico, ogni Stato membro imponeva obblighi alle
imprese nell'interesse della sicurezza, della salute e della protezione del
consumatore. Ciò significa che esistevano ostacoli normativi considerevoli al
commercio dei prodotti, a causa delle diverse norme e dei diversi requisiti,
che facevano sì che le imprese dovessero trattare ogni singolo Stato membro
dell'UE come un mercato separato e offrire prodotti differenti. Lo svolgimento di
attività commerciali su base transfrontaliera in tale ambiente operativo
imponeva considerevoli costi per la conformità normativa a carico delle imprese.
L'adozione della successiva normativa di armonizzazione verticale e orizzontale
dell'Unione ha dunque risposto direttamente alle esigenze del settore
industriale europeo. In alcuni casi, non
era in vigore alcuna norma nazionale prima dell'adozione della legislazione
dell'UE che ha colmato le lacune normative, consentendo alle imprese di
sviluppare un mercato più grande per i loro prodotti e assicurando allo stesso
tempo alti livelli di sicurezza dei prodotti e di protezione. Ad esempio, fino
all'adozione della direttiva sulle macchine[5]
del 1989, molti quadri giuridici nazionali non regolamentavano adeguatamente la
sicurezza e l'uso di macchinari elettrici e meccanici, nonostante l'alto
livello di rischio associato all'uso di tali macchinari. In questi settori, la
normativa dell'UE ha preceduto di molto lo sviluppo della normativa nazionale,
prevenendo l'emanazione di regolamenti nazionali diversi che avrebbero
altrimenti portato alla frammentazione del mercato, a ostacoli alla libera
circolazione dei prodotti nonché a oneri amministrativi maggiori per
l'adeguamento alla normativa. Il ravvicinamento
della legislazione sui prodotti attraverso la legislazione relativa al mercato
interno è stato importante per la promozione della competitività industriale perché
la convergenza normativa a livello UE, sostenuta da norme tecniche facoltative,
ha promosso l'accesso a nuovi mercati nell'ambito del mercato interno e
determinato una concorrenza più leale e condizioni di parità tra gli operatori
economici. La normativa di armonizzazione dell'Unione rafforza la competitività
anche in altre modi, ad esempio mediante gli effetti sulla convergenza globale
normativa e dei prodotti, mediante una maggiore diffusione dell'innovazione e
dei risultati in materia di RST (con un approccio neutrale dal punto di vista
della tecnologia) nonché mediante la promozione del consolidamento
dell'industria, che porta a maggiori economie di scala con aziende
manifatturiere in grado di operare nell'ambito del mercato interno e oltre. 3. L'evoluzione del diritto
dell'Unione in materia di prodotti industriali 3.1. L'UE regolamenta solo gli
elementi essenziali... Dal 1985, l'Unione
applica un meccanismo unico per la legislazione armonizzata sui prodotti: il
legislatore europeo stabilisce i "requisiti essenziali" per quanto
riguarda la sicurezza, la salute e altri interessi pubblici che le imprese
devono soddisfare quando immettono i loro prodotti sul mercato dell'Unione. Il
principio di base è che le imprese devono dimostrare di aver soddisfatto i
requisiti essenziali stabiliti dalla normativa di armonizzazione dell'Unione,
eventualmente con l'aiuto di norme armonizzate sviluppate dalle organizzazioni
di normazione europee. Solo così i prodotti possono essere venduti ovunque
nell'ambito del mercato interno. Il cosiddetto
"nuovo approccio" alla legislazione sui prodotti ha diminuito
considerevolmente le divergenze nelle normative tecniche nazionali sui prodotti
e ha portato a un mercato unico e senza frontiere dei prodotti industriali
armonizzati. Ha ridotto altresì gli ostacoli all'accesso al mercato per
l'industria permettendo alle imprese di operare nei mercati paneuropei in modo
più semplice. Il mercato interno dei prodotti industriali ha apportato benefici
di tipo economico e occupazionale, tramite il suo contributo all'aumento del
commercio all'interno dell'UE. In quanto tale è dunque ampiamente riconosciuto
come uno dei maggiori successi dell'UE. 3.2. ....con e per le persone, le
imprese e gli Stati membri... La normativa
europea sui prodotti industriali può contare sul contributo inestimabile di
numerosi importanti gruppi di attori: ·
Le imprese manifatturiere e di altro tipo della catena di approvvigionamento dovrebbero adottare le misure
necessarie per permettere ai loro prodotti di soddisfare i requisiti giuridici.
Le aziende manifatturiere devono seguire le varie procedure di valutazione
della conformità e, contemporaneamente, soprattutto attraverso le associazioni
industriali, possono partecipare allo sviluppo di norme tecniche e monitorare
l'attuazione della normativa. Anche altre parti interessate, ad esempio i
consumatori, i gruppi ambientali e i sindacati, partecipano attivamente a
questo processo. ·
Diversi meccanismi e strutture che sostengono
l'attuazione della normativa di armonizzazione dell'Unione sono di competenza
degli Stati membri. Gli Stati membri sono responsabili dello sviluppo
della normativa nazionale di attuazione e della designazione degli organismi di
valutazione della conformità competenti, i cosiddetti "organismi notificati",
nonché di verificare se sussiste la necessità di adottare meccanismi di
accreditamento e di monitorare l'operato degli organismi notificati. Inoltre,
sostengono e guidano le imprese per assicurare l'effettiva attuazione, la
vigilanza del mercato e l'applicazione delle leggi. ·
A livello UE, la Commissione svolge un
importante ruolo globale nel monitoraggio e nella valutazione dell'attuazione
della normativa di armonizzazione dell'Unione sui prodotti industriali, nel
valutare la portata di possibili modifiche normative e nel perseguire eventuali
violazioni del diritto dell'UE. La Commissione si occupa inoltre di richiedere
agli organismi di normazione dell'UE di elaborare le norme tecniche a sostegno
della normativa, conformemente alle priorità individuate nel programma di
lavoro annuale dell'Unione per la normazione[6].
Successivi programmi quadro di ricerca europei hanno contribuito allo sviluppo
di norme per le tecnologie e i prodotti che continuerà nel programma Orizzonte
2020. 3.3. ...ma non evita profonde
riforme ove necessario La normativa
dell'Unione in materia di prodotti industriali stabilisce i principali
requisiti per le imprese. Tra gli esempi che si possono citare al riguardo
figurano la marcatura CE, che indica la conformità di un prodotto alla
normativa dell'UE e i passi obbligatori da intraprendere prima che un
determinato prodotto possa esibirla, come ad esempio la presentazione di una
dichiarazione di conformità. Sebbene in linea di
principio i requisiti amministrativi per le imprese siano chiari (marcatura CE,
dichiarazione di conformità, autocertificazione o valutazione di conformità da
parte di terzi a seconda del tipo di direttiva o regolamento e dei livelli di
sicurezza o di rischio), nella pratica sono emerse anomalie e differenze tra i
testi giuridici dell'UE. Ciò è in parte dovuto al fatto che il volume globale
della normativa è aumentato e che alcuni singoli testi legislativi si sono
sviluppati in modo indipendente. Ad esempio, i requisiti per le dichiarazioni
di conformità differivano tra le diverse direttive, sia in merito alle
informazioni da fornire, sia in relazione al fatto che le dichiarazioni di
conformità dovessero obbligatoriamente accompagnare il prodotto o fosse
sufficiente inserirle nel manuale d'accompagnamento. C'era urgente
bisogno, quindi, di standardizzare e assicurare una più ampia coerenza in
termini di requisiti per le imprese e le autorità nazionali. Dal 2009, la
legislazione dell'Unione in materia di prodotti industriali è stata oggetto di
riforme radicali per eliminare inutili incoerenze tra i vari testi della
normativa di armonizzazione dell'Unione e contribuire a ridurre al minimo gli
oneri che gravano sulle imprese. ·
Nel periodo 2009-2013 saranno state proposte e/o
adottate più di quindici diverse proposte di revisione di direttive su
una vasta gamma di prodotti industriali, che spazia dai giocattoli agli
impianti a fune[7].
La maggior parte di queste nuove direttive e regolamenti dovrà essere recepita
o applicata, al più tardi, entro il 2015. ·
Il regolamento sui prodotti da costruzione[8] è stato
adottato nel 2011 e si applica dal 2013. ·
Il regolamento sulla normazione[9] è stato
adottato nel 2012 e si applica dal 2013. ·
Sono state altresì discusse due proposte
legislative orizzontali riguardanti regolamenti in materia di vigilanza del
mercato e sicurezza dei prodotti di consumo che dovrebbero essere adottate
dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel 2014. ·
Un'analisi preliminare indica che i soggetti
interessati sembrano essere soddisfatti delle attuali norme dell'Unione sulle
macchine e sui giocattoli. La Commissione, tuttavia, avvierà una
valutazione della direttiva sulle macchine nel 2015 e, sulla base dei
contributi degli Stati membri e di tutti i soggetti interessati nel 2014,
valuterà se sia necessario rendere le norme in materia di sicurezza dei
giocattoli più efficaci. ·
Il principio del reciproco riconoscimento
costituisce uno dei pilastri del mercato interno e, nel campo dei prodotti
industriali, è disciplinato dal "regolamento sul reciproco
riconoscimento"[10].
In linea con le conclusioni del Consiglio di dicembre 2013[11], la Commissione
avvierà una valutazione del funzionamento del principio del reciproco
riconoscimento e riferirà al Consiglio nel 2015. 4. Revisione della legislazione
dell'Unione in materia di prodotti industriali Una valutazione
completa e indipendente sul funzionamento quotidiano della legislazione
dell'Unione sui prodotti industriali ha preso in esame l'impatto di
quest'ultima su imprese, amministrazioni nazionali e altre parti interessate.
Le conclusioni complessive sono che la normativa per il mercato interno è
pertinente al raggiungimento degli obiettivi dell’UE relativi alla necessità di
disporre di misure tecniche di armonizzazione che assicurino un elevato livello
di protezione della salute, della sicurezza, dei consumatori e dell'ambiente.
Il quadro legislativo in materia di mercato interno ha inoltre la capacità di
risposta necessaria per adattarsi ai cambiamenti. Tuttavia, la
valutazione e la consultazione pubblica hanno individuato una serie di problemi
o punti suscettibili di miglioramento portando a una serie di raccomandazioni.
Le raccomandazioni che riassumono i pareri dei soggetti interessati e la
valutazione indipendente della legislazione sono elencate di seguito. 4.1. Migliorare l'architettura
della normativa di armonizzazione dell'Unione (1)
I regolamenti, più che le direttive, dovrebbero essere lo strumento da privilegiare per l'attuazione della
normativa di armonizzazione dell'Unione. In questo modo sarà possibile
eliminare le differenze nella tempistica di entrata in vigore delle normative
nazionali in tutta l'Unione e ridurre il rischio di divergenze nel recepimento,
nell'interpretazione e nell'applicazione. La fattibilità di tale approccio
dovrebbe comunque essere confermata da una valutazione caso per caso che prenda
in considerazione gli obiettivi di una migliore regolamentazione nonché il
principio di sussidiarietà. Dopo un'analisi positiva, la Commissione, per
esempio, ha proposto un regolamento concernente le apparecchiature radio[12]. (2)
Dovrebbero essere svolte revisioni periodiche
della normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti industriali
al fine di assicurare che il quadro normativo sia coerente e che non vi siano
di importanti lacune, incoerenze, oneri normativi da ridurre oppure
duplicazioni sia nella legislazione stessa che tra diversi atti della normativa
di armonizzazione dell'Unione sui prodotti industriali. Tali revisioni
dovrebbero essere effettuate con regolarità al fine di assicurare che la
legislazione rimanga aggiornata, raggiunga sufficientemente i propri obiettivi
e rispecchi gli sviluppi industriali e l'innovazione dei prodotti. (3)
Dovrebbe essere preso in considerazione un
regolamento orizzontale basato sulla decisione 768/2008/CE, che stabilisca definizioni
comuni e altri elementi comuni validi per l'intera normativa di armonizzazione
dell'Unione. Tale regolamento apporterà ancora maggior coerenza alla suddetta
normativa. (4)
Dovrebbe essere effettuato un regolare
aggiornamento degli orientamenti di carattere non vincolante sul rispetto della
normativa di armonizzazione dell'Unione come la "Guida blu"
relativa all'attuazione delle norme UE sui prodotti[13]. Ove possibile, gli
orientamenti dovrebbero permettere una comprensione delle logiche che stanno
alla base di alcuni particolari requisiti o norme. (5)
In una serie di settori nell'ambito dei prodotti
professionali, la legislazione applicabile durante la fase di utilizzo (per
es. installazioni, manutenzione) stabilita a livello nazionale impone
ulteriori ostacoli che riducono i vantaggi di una normativa armonizzata.
Sebbene tali aspetti non rientrino nel campo di applicazione della stessa
normativa di armonizzazione dell'Unione sui prodotti industriali, lo sviluppo e
le disposizioni di quest'ultima dovrebbero prendere in considerazione tali
aspetti allo scopo di ridurre al minimo, nei limiti del possibile, eventuali
ostacoli. 4.2. Rafforzare l'efficacia del
quadro normativo (6)
La Commissione dovrebbe rivolgere un'attenzione
maggiore alle modalità per rafforzare la partecipazione delle PMI e delle
parti interessate della società civile (per esempio associazioni dei
consumatori e associazioni di utenti professionali) nella preparazione di
iniziative per l'azione legislativa dell'UE e nei processi di normazione.
Una possibilità consisterà nel garantire che le associazioni industriali
incentrate sulle PMI siano meglio rappresentate all'interno dei gruppi di
lavoro sulla specifica normativa di armonizzazione dell'Unione in materia di
prodotti industriali, contribuendo, ove possibile, ai loro costi di
partecipazione. (7)
Gli organismi nazionali di normazione dovrebbero
essere incoraggiati a mettere a disposizione in maniera gratuita estratti
delle norme armonizzate nei rispettivi siti Internet. I produttori, in
particolare le PMI, potrebbero non sapere necessariamente in anticipo di quali
norme necessitano esattamente. La messa a disposizione in maniera gratuita
degli estratti ridurrà il tempo e i costi sostenuti per l'acquisto di norme
inadeguate. (8)
È necessaria una più rapida transizione verso la
"vigilanza del mercato elettronico" nella quale gli operatori
economici rendono disponibili online, per quanto possibile, informazioni
relative alla conformità. La documentazione tecnica più sensibile e i dati
richiesti dalle autorità di vigilanza del mercato possono essere trasferite in
maniera elettronica attraverso la trasmissione sicura dei dati. In questo modo
verranno promosse modalità più efficienti per assicurare la trasparenza e la
diffusione bidirezionale di informazioni sulla conformità e di dati tra le
autorità di vigilanza del mercato e le imprese. (9)
Al fine di agevolare la transizione verso un
futuro privo di supporti cartacei nella vigilanza del mercato, le autorità
preposte a questa attività (e, se del caso, le autorità doganali) dovrebbero
essere dotate di attrezzature di scansione o di lettori smartphone in grado di
collegarsi con la sezione sulla conformità nel sito dell'operatore economico o
con un sito Internet dedicato. Tutto ciò è condizionato all'identificazione delle
risorse e richiede investimenti congiunti da parte dell'industria e delle
autorità di vigilanza del mercato. (10)
Alle imprese dovrebbe essere concessa una maggiore
flessibilità nel soddisfare i requisiti di tracciabilità al fine di promuovere
un maggiore utilizzo dell'etichettatura elettronica. Ciò contribuirà ad
alleviare le più grandi preoccupazioni delle imprese riguardo agli attuali
requisiti di tracciabilità per i prodotti e gli imballaggi, che devono fornire
informazioni complete sul destinatario. Tali requisiti sono considerati non
necessari, nonché nocivi per l'estetica del prodotto e il disegno industriale.
L'etichettatura elettronica fornisce una valida via alternativa per soddisfare
gli stessi criteri. (11)
Quando un gruppo di prodotti al momento non
armonizzati diventa parte di un gruppo di prodotti armonizzati, occorre
considerare la possibilità di integrare nuovi gruppi di prodotti negli atti
esistenti della normativa di armonizzazione dell'Unione in materia di prodotti
industriali piuttosto che proporne una nuova. Un buon esempio a tal
proposito ha riguardato le macchine agricole per la distribuzione di pesticidi
che sono state integrate nella direttiva sulle macchine. 4.3. Rafforzare il regime di
attuazione della normativa di armonizzazione dell'Unione (12)
Occorre che prosegua il sostegno ai meccanismi
per agevolare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità
di vigilanza del mercato e la Commissione come RAPEX[14] e ICSMS[15]. Le azioni di
coordinamento e sostegno dell'UE relative alla vigilanza del mercato attraverso
il "pacchetto sicurezza dei prodotti e vigilanza del mercato[16]" sono
fondamentali e dovrebbero essere portate avanti in coordinamento con le
autorità di vigilanza del mercato per un uso più efficiente delle risorse. (13)
L'utilizzo dell'accreditamento dovrebbe essere
ulteriormente rafforzato attraverso un approccio
coerente nel settore regolamentato in linea con il regolamento (CE) n. 765/2008[17]. (14)
Le sinergie tra le diverse strutture dovrebbero
essere pienamente sfruttate all'interno del regime di attuazione della
normativa di armonizzazione dell'Unione sui prodotti industriali. Sono
necessarie maggiori sinergie tra SOLVIT, che si occupa della soluzione di
problemi generali relativi al non funzionamento del mercato interno, la rete Enterprise
Europe, che aiuta le PMI a beneficiare delle opportunità del mercato interno, e
i punti di contatto prodotti, che hanno una conoscenza più specializzata in
materia di legislazione sui prodotti non armonizzati. Per esempio, possono
esservi rinvii dei casi tra SOLVIT, la rete Enterprise Europe e i punti di
contatto prodotti. È necessario prendere in esame anche la possibilità di
utilizzare il sistema di informazione del mercato interno[18] per raccordare i punti
di contatto prodotti nazionali. Il personale che opera nelle diverse strutture
può essere meglio informato circa i meccanismi di coordinamento e i punti di
contatto per l'industria specializzata in questioni relative al mercato interno
dei prodotti industriali. (15)
Il ruolo dei punti di contatto prodotti
istituiti dal regolamento sul reciproco riconoscimento[19] dovrebbe essere esteso
ai prodotti armonizzati per fornire alle imprese un primo punto di contatto.
Molte di esse non sanno a chi rivolgersi e alcune delle imprese più piccole e
delle microimprese non sono adeguatamente informate sulla legislazione del
mercato interno né sanno, addirittura, se si applichi ai loro prodotti una
normativa armonizzata o non armonizzata. In questo modo sarà possibile
rafforzare la visibilità dei punti di contatto prodotti e fornire alle PMI una
fonte di informazioni chiara. 4.4. Ridurre gli oneri
amministrativi per le imprese (16)
Dal momento che tutti i prodotti devono rispettare
i requisiti normativi riguardanti sicurezza, salute e altri interessi pubblici,
le deroghe per le PMI alle disposizioni della normativa di armonizzazione
dell'Unione sui prodotti industriali sono possibili solo in misura limitata.
Tuttavia, il test PMI[20]
dovrebbe essere sempre applicato per assicurare che i requisiti amministrativi
non impongano oneri sproporzionati alle PMI, garantendo al contempo il
raggiungimento degli obiettivi da parte della legislazione. (17)
Dovrebbe essere messa a disposizione di tutte le
imprese un'unica fonte di riferimento relativa alle modifiche apportate alla
normativa di armonizzazione dell'Unione sui prodotti industriali nonché
agli aggiornamenti delle norme e ai relativi tempi di entrata in vigore. Tali
informazioni permetteranno al settore industriale, e in particolare alle PMI,
di risparmiare tempo e risorse. Le imprese che aderiscono al servizio potranno
pertanto ricevere tramite posta elettronica aggiornamenti sulle imminenti
modifiche e informazioni sulle relative tempistiche. Il passaggio da un
approccio legislativo a uno basato sul prodotto per informare gli operatori
economici circa la normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile ai
prodotti industriali e le norme facoltative rappresenterà, tuttavia, un
esercizio tecnicamente complesso e a forte consumo di risorse. Richiederà
altresì un'intensa cooperazione e un grande sostegno da parte delle
associazioni industriali e delle organizzazioni europee di normazione, alcune
delle quali sono già fortemente impegnate in tale settore. (18)
È opportuno che imprese possano continuare a scegliere
tra rilasciare un'unica dichiarazione di conformità o una dichiarazione di
conformità diversa per ciascun atto della normativa di armonizzazione
dell'Unione applicabile ai prodotti. (19)
È fondamentale che l'industria non sia
sovraccaricata con modifiche legislative troppo frequenti, viste le numerose modifiche dell'ultimo decennio e le altre che
entreranno in vigore nel prossimo futuro. Le azioni/misure normative dovrebbero
continuare a essere oggetto di una consultazione pubblica e sostenute da
valutazioni d'impatto. 4.5. Estendere il campo di
applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione sui prodotti (20)
La Commissione dovrebbe promuovere la convergenza
internazionale della legislazione e delle norme tecniche sui prodotti
industriali, dal momento che questo potrebbe contribuire ad abbassare i costi
di messa in conformità per le industrie, rafforzando in tal modo la
competitività industriale. Il partenariato su commercio e investimenti (TTIP)
in corso di negoziato tra l'UE e gli USA rappresenta un passo importante nella
giusta direzione e dovrebbe essere presa in esame l'ulteriore cooperazione tra
le autorità di regolamentazione e gli organismi di normazione di altri paesi
terzi, che costituiscono mercati chiave per le esportazioni europee, in
particolare quelli che spesso basano le loro norme su quelle europee o sulle
norme internazionali ISO e IEC. 5. Una prospettiva per il
futuro L'importanza di
affrontare gli ostacoli normativi non potrà che crescere con il ritmo del
progresso tecnologico e con il mondo che diventa, insieme alle catene di
approvvigionamento globali, sempre più integrato. In tale contesto e tenendo
presente la necessità imperativa di ridurre al minimo gli oneri amministrativi,
specialmente per le PMI, i seguenti settori sembrano essere quelli sui quali
concentrare l'attenzione. 5.1. Il buon funzionamento del
mercato interno dei prodotti necessita di forti meccanismi di applicazione
delle leggi Per rafforzare i
meccanismi di applicazione delle leggi è fondamentale consolidare la vigilanza
del mercato e assicurare che gli Stati Membri investano in quest'ultima le
necessarie risorse umane e finanziarie. La sfida è duplice. Da un lato, le
autorità hanno il dovere di assicurare l'applicazione della legislazione come
strumento per salvaguardare interessi pubblici importanti come la salute e la
sicurezza, la protezione dell'ambiente e la sicurezza pubblica, nonché la
protezione dei consumatori. Dall'altro lato, i meccanismi di applicazione delle
leggi aiutano a eliminare la concorrenza sleale e a creare condizioni di parità
per gli operatori economici. Sono altresì essenziali il coordinamento e la
cooperazione tra le autorità preposte all'applicazione delle leggi nel mercato
interno. Quasi la totalità
delle organizzazioni economiche ha accolto con favore il nuovo "pacchetto
vigilanza del mercato" della Commissione ma ha deplorato la mancanza di
coerenza nell'applicazione delle sanzioni per la non conformità con le norme
armonizzate. Tali sanzioni non fanno parte, in quanto tali, dell'attività di
vigilanza del mercato, ma ne sono piuttosto una conseguenza. Alcuni soggetti
interessati sostengono che un sistema disaggregato e confuso di sanzioni
economiche comporta che la non conformità con la normativa UE si sposti sempre
verso il settore in cui le sanzioni sono più lievi in un determinato momento. È
possibile prevenire tale situazione con la razionalizzazione o l'armonizzazione
delle sanzioni economiche dei diversi Stati membri, in modo da evitare almeno
grandi discrepanze e trattare tutte le violazioni della normativa in materia di
prodotti in modo simile in tutta l'UE. Pertanto, la
Commissione valuterà l'eventuale elaborazione di una proposta legislativa su
come razionalizzare e armonizzare le sanzioni economiche di natura
amministrativa o civile per la non conformità con la normativa di
armonizzazione dell'Unione, al fine di assicurare un trattamento equo a tutte
le imprese nel mercato interno dei prodotti industriali. In tal senso,
rappresenterà un valore aggiunto la creazione di una piattaforma delle autorità
responsabili dell'applicazione delle leggi che ne faciliti il lavoro e la
cooperazione reciproca. 5.2. Legislazione
"orizzontale" sui prodotti Molte parti
interessate hanno chiesto meno norme settoriali e più norme orizzontali nei
settori dei prodotti industriali al fine di evitare la sovrapposizione o il
conflitto dei requisiti. Molti dei soggetti interessati hanno auspicato una
normativa quadro orizzontale giuridicamente vincolante che stabilisca elementi
comuni nei diversi settori. Tuttavia, su tale punto sono emerse anche visioni
differenti; alcuni soggetti hanno indicato di preferire l'inserimento di tutto
il testo pertinente in ciascuna direttiva. Diverse autorità competenti,
autorità di vigilanza del mercato e associazioni industriali si sono mostrate a
favore della trasformazione della decisione 768/2008/CE in un regolamento, dal
momento che un regolamento orizzontale di questo tipo ridurrebbe il volume
della legislazione attuale, spesso considerata ripetitiva e non favorevole alle
PMI. A differenza della decisione 768/2008/CE, contenente esclusivamente
disposizioni di riferimento, il regolamento orizzontale quadro sarebbe anche
giuridicamente vincolante e direttamente applicabile. Un esempio a
livello nazionale è costituito dal regolamento nazionale orizzontale adottato
in Germania sulla base della decisione 768/2008/CE. Esso fornisce un quadro
normativo e generale nell'ambito del quale viene strutturata una legislazione
settoriale a livello nazionale derivante da quella europea sui prodotti. La proposta su
come razionalizzare e armonizzare le sanzioni economiche di natura
amministrativa o civile per la non conformità con la normativa di
armonizzazione dell'Unione dovrebbe dare anche un nuovo impulso alla
razionalizzazione e alla semplificazione dell'esistente quadro giuridico comune
per la commercializzazione dei prodotti industriali, inclusi la manutenzione e
il post-vendita. 5.3. Innovazione e futuro digitale La società digitale
evolve a un ritmo crescente. La robotica futura e le nuove tecnologie di
produzione manifatturiera come la produzione additiva, nota anche come
"stampa in tre dimensioni", potrebbero riportare una buona parte
delle produzione odierna a una dimensione locale, e forse più sostenibile. La
stampa in tre dimensioni può potenzialmente garantire condizioni eque di
concorrenza tra le PMI e le grandi industrie, riducendo i costi di sviluppo e
permettendo alle imprese di sviluppare al loro interno prototipi e progetti in
fase iniziale evitando così di dover ricorrere all'esternalizzazione con i conseguenti
costi proibitivi. Allo stesso tempo, la rivoluzione delle comunicazioni mobili
è destinata a continuare, dando origine a un’intera categoria di nuovi
dispositivi intelligenti "indossabili" come gli orologi, gli occhiali
o i tessuti intelligenti ecc. In breve, il mondo
si sta rapidamente spostando verso "l'Internet degli oggetti" in cui
ciascuno di essi sarà dotato di minuscoli dispositivi di identificazione. Se
tutti gli oggetti della vita quotidiana fossero dotati di etichette radio, potrebbero
essere identificati e inventariati dai computer. Un software gestirà tutto il
necessario per tracciare e tenere il conto dei prodotti nonché per ridurre in
maniera considerevole gli sprechi, le perdite e i costi. Si occuperà di
informare gli utenti sulla necessità di sostituire, riparare e ritirare gli
oggetti e sul loro stato di conservazione. Tuttavia, al
momento dell'adozione di gran parte della normativa di armonizzazione
dell'Unione, il numero dei dispositivi elettronici disponibili era esiguo.
L'osservanza delle norme comporta ancora delle formalità amministrative per le
imprese e le autorità di vigilanza del mercato. Per salvaguardare
la propria competitività, il mercato europeo dei prodotti industriali necessita
di un quadro normativo che faciliti l'innovazione e non crei ostacoli inutili
alla tempestiva adozione di nuove tecnologie e all'introduzione delle
innovazioni nel mercato. La legislazione e le norme UE devono permettere ai
nuovi prodotti e alle nuove tecnologie di essere disponibili rapidamente sul
mercato in maniera tale che la stessa Europa possa avvalersi del vantaggio di
aver compiuto la prima mossa sul mercato globale. Allo stesso tempo, le sfide
poste dalle nuove tecnologie dovranno sempre più essere prese in
considerazione, ad esempio il rischio di produzione non regolamentata di merci
pericolose mediante stampa in tre dimensioni o l’impatto di potenziali
apparecchi per la registrazione audiovisiva occultati nei dispositivi
intelligenti che diventano sempre più pervasivi. La Commissione
prenderà in considerazione l'innovazione e gli sviluppi tecnologici
nell'elaborazione di qualsiasi nuova proposta nel settore del mercato interno
dei prodotti. Lancerà altresì un'iniziativa sulla conformità elettronica con
cui è possibile dimostrare elettronicamente e in diverse lingue la conformità
con la normativa di armonizzazione dell'Unione, per esempio attraverso
l'etichettatura elettronica, la vigilanza del mercato digitale e le
dichiarazioni elettroniche di conformità in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. 5.4. La distinzione poco marcata
tra prodotti e servizi connessi (installazione, manutenzione, ecc.) Le imprese
manifatturiere offrono sempre più servizi insieme ai propri prodotti
tradizionali. L'interazione tra questi ultimi è diventata più complessa.
Servizi e prodotti vengono utilizzati come fattori produttivi intermedi per
realizzare un numero maggiore di prodotti e servizi finali. L'apporto dei
servizi alla produzione manifatturiera è aumentato nell'UE e nel resto del
mondo. Nel 2011, i servizi hanno rappresentato più di un terzo del valore
aggiunto legato al risultato finale della produzione. Sebbene i prodotti
del settore manifatturiero siano anche utilizzati per produrre servizi, il loro
contributo ai servizi è di circa tre volte inferiore all'apporto dei servizi
nel settore manifatturiero ed è aumentato molto meno nel tempo. In media,
l'apporto del settore manifatturiero ai servizi all'interno dell'UE è pari
circa al 10%. Vi è un alto grado
di complementarità tra i prodotti del settore manifatturiero e i servizi[21]. Alcuni di questi,
come la manutenzione e la formazione, rappresentano elementi molto importanti
nella fornitura di prodotti complessi. Altri servizi, come il trasporto, sono
essenziali per la realizzazione dei prodotti, ma sono ancora soggetti ad alcune
restrizioni del mercato. Allo stesso tempo, i servizi specializzati come
l'intermediazione finanziaria, le comunicazioni, l'assicurazione e i servizi
specializzati alle imprese a elevata intensità di conoscenze (KIBS) stanno diventando
fattori importanti nella produzione manifatturiera sofisticata. Tale processo
spiega in parte il crescente contributo dei servizi al risultato globale di
un'economia[22]. La questione
della complementarità di prodotti e servizi ha un importanza crescente per
l'economia. La Commissione prenderà in esame come migliorare i collegamenti tra
i prodotti manifatturieri e i servizi nel mercato interno. 5.5. Più regolamenti, meno
direttive... Le direttive sono
state lo strumento preferito per l'armonizzazione della normativa sui prodotti
e hanno reso il mercato interno dei prodotti industriali una realtà. Oggi, pur
considerando l'alto livello di integrazione del mercato, le sfide sono nuove e
gli obiettivi relativi alle politiche ancora più ambiziosi. In un mondo sempre
più complesso, l'accesso alle informazioni sulle norme per i prodotti è molto
importante. I costi legati al reperimento delle giuste informazioni possono
essere considerevoli. Ciò vale anche per il commercio transfrontaliero.
L'accesso alle informazioni può ancora rappresentare un problema nel mercato
unico dei prodotti in cui le direttive sono vincolanti per quanto riguarda i
risultati da raggiungere, ma lasciano agli Stati membri la scelta in relazione
a forma e metodi. Come conseguenza di questa flessibilità, il recepimento delle
disposizioni UE e la loro attuazione può variare da uno Stato all'altro
mettendo a repentaglio la coerenza di tutto il quadro normativo per i prodotti.
Il rischio è particolarmente elevato quando i concetti sono vaghi o le
disposizioni imprecise, come spesso accade quando si devono conciliare gli
interessi di 28 o più Stati. In realtà, la mancanza di informazioni o le
differenze normative possono rappresentare un ostacolo non indifferente agli
scambi intra-UE, soprattutto, ovviamente, per le PMI. La situazione non si
semplifica di certo se le imprese devono comunicare con un gran numero di
autorità governative in molte lingue diverse. Il passaggio
dalle direttive ai regolamenti garantisce una minore burocrazia e più certezze
per le imprese. Svolgendo una valutazione caso per caso, la Commissione darà di
conseguenza priorità ai regolamenti come risorsa principale del diritto
dell'Unione per le imprese e le autorità in modo da evitare il problema della
sovraregolamentazione (il cosiddetto "gold plating"). Anche il numero
di casi di violazione sarà ridotto al minimo. 5.6. ....e un approccio alla
normativa relativa ai prodotti favorevole alle imprese Bisognerebbe fare
di più per aiutare le imprese a uniformarsi al diritto dell'UE sui prodotti
industriali. È fondamentale riuscire a mantenere il giusto equilibrio tra i
costi della regolamentazione e gli obiettivi che essa persegue. Al momento, le
imprese si trovano ad avere a che fare con molteplici atti legislativi che si
applicano agli stessi prodotti/imprese manifatturiere e i confini tra molti di
questi atti sono, a volte, poco chiari. La normativa relativa al mercato
interno è ripartita in centinaia di direttive che possono avere diversi ambiti
di applicazione, procedure, approcci, ecc. e richiedere ulteriori misure di
recepimento. Dunque, la
semplificazione e il chiarimento della normativa riguardante i prodotti sono al
centro delle priorità della Commissione. È necessaria una più profonda
integrazione normativa del mercato interno dei prodotti. L'ideale sarebbe che
l'approccio normativo in base al quale i prodotti sono disciplinati da numerose
direttive, che perseguono interessi pubblici simili o diversi e vengono
recepite in maniera diversa negli Stati membri, possa essere ridotto con la
creazione di "sportelli unici" legislativi per le imprese
manifatturiere di una determinata categoria di prodotti. Conseguentemente,
diversi requisiti applicabili a un gruppo di prodotti potrebbero essere coperti
da un approccio normativo unico e coerente. Importanti semplificazioni
normative dovrebbero essere un obiettivo a medio o lungo termine. Tali
semplificazioni dovrebbero essere oggetto di valutazioni d'impatto approfondite
ed essere sincronizzate con le periodiche revisioni della normativa. La
Commissione riconosce quindi sia l'effetto cumulativo della frequenza con cui
avvengono i cambiamenti nella normativa europea, sia la richiesta esplicita da
parte dell'industria di periodi di stabilità normativa in cui i cambiamenti
avvengano in modo progressivo evitando così le importanti e frequenti revisioni
della normativa armonizzata per i prodotti. Oltre a una
normativa favorevole alle imprese, è altresì importante che le norme non creino
una frammentazione del mercato. Data la limitata possibilità per la Commissione
di intervenire nel processo di normazione, le autorità degli Stati membri sono
incoraggiate a impegnarsi attivamente nello sviluppo delle norme in modo da
evitare casi in cui queste siano messe in discussione solo alla fine del processo. In occasione
delle revisioni periodiche della normativa settoriale, la Commissione
considererà la possibilità di raggrupparla con altre normative applicabili alla
stessa categoria di prodotti. 5.7. Il mercato globale L'importanza di
affrontare gli ostacoli normativi sarà sempre più rilevante per il fatto che il
mondo sta diventando sempre più multipolare e nuovi centri per lo sviluppo
economico e gli scambi, con il loro ambiente normativo, stanno nascendo nei
paesi in via di sviluppo in rapida crescita. Prima, l'UE era
sicura dell'attrattiva esercitata dal suo modello normativo, dal momento che
uniformarsi alla normativa UE significava per i partner commerciali ottenere
l'accesso all'importatore di merci più importante del mondo. Grazie alla dimensione
del mercato interno, l'UE rappresentava un "modello" per la
definizione delle norme in campo internazionale. Tuttavia, per rimanere
competitiva e assicurare alle imprese dell'Unione le migliori opportunità, l'UE
deve riconoscere che questa situazione sta cambiando e adattarsi alla nuova
realtà. La competitività internazionale delle imprese dell'Unione deve giocare
un ruolo più forte nella valutazione della normativa UE esistente e
nell'analisi delle opzioni per nuove iniziative. L'approccio dell'UE
verso i suoi partner commerciali è variabile. Da un lato, l'obiettivo nei
confronti dei paesi che aspirano all'adesione all'UE e altri partner confinanti
è di raggiungere un pieno allineamento al modello normativo dell'UE.
Dall'altro, sebbene l'approccio verso i partner più lontani non possa essere
così ambizioso, è comunque mirato alla convergenza normativa. Dal punto di
vista degli operatori economici, la convergenza normativa presenta più vantaggi
rispetto agli accordi sul riconoscimento reciproco, in particolare in termini
di certezza del diritto. In un contesto
mondiale in cui le tariffe sono sempre più basse, gli ostacoli normativi o
"dietro le frontiere" sono la causa dei costi amministrativi
relativamente più elevati e dei significativi costi di conformità per
l'industria. L'UE dovrebbe aggiornare i suoi dialoghi strategici con i paesi
terzi più importanti come mezzo per instaurare una fiducia reciproca e
migliorare la prevedibilità degli sviluppi normativi. Si tratta di uno
strumento essenziale per la programmazione a lungo termine dell'industria. L'UE sta già
negoziando accordi di libero scambio con importanti paesi industrializzati.
Questi negoziati offrono l'opportunità di ridurre gli ostacoli normativi tra i
principali partner commerciali assicurando allo stesso tempo un alto livello di
protezione degli interessi pubblici. Essi contribuiscono a una riflessione più
ampia sulle regole comuni e globali sui prodotti. Per l'UE ciò significa un
accesso più ampio ai principali mercati emergenti in cui vi è una crescita
economica e una domanda elevata. Un accordo
commerciale transatlantico che elimini gli ostacoli commerciali tradizionali
sui prodotti e sui servizi rappresenterebbe un grande passo avanti verso tali
regole globali. Potrebbe ridurre i costi di conformità normativa per le aziende
di tutti i settori dell'economia. L'adozione di regolamenti transatlantici
comuni per nuove tecnologie potrebbe far risparmiare milioni e contribuire a
definire norme e regolamenti aperti e globali per le industrie del futuro. L'UE dovrebbe
continuare a promuovere la convergenza internazionale nell'ambito della
normativa e delle norme tecniche per i prodotti industriali assicurando al
contempo un alto livello di protezione degli interessi pubblici. Occorre che la
Commissione assicuri una maggiore attenzione all'impatto della normativa UE
sulla competitività internazionale delle imprese dell'Unione. 6. Conclusioni Nonostante il grado
di sviluppo e integrazione avanzata, il mercato interno dei prodotti deve
continuare a evolversi in modo da tenere il passo con le sfide tecnologiche e
sociali del 21° secolo. Tuttavia, tale evoluzione deve tenere conto della
richiesta dei soggetti industriali interessati di avere periodi di stabilità
normativa senza importanti revisioni delle regole. Di conseguenza, nel breve
termine, la Commissione concentrerà i suoi sforzi sul consolidamento della
normativa e sul rafforzamento dei meccanismi di applicazione delle leggi senza
gravare ulteriormente sull'industria. La Commissione lavorerà a una proposta
per un approccio armonizzato alle sanzioni economiche e un quadro comune per la
commercializzazione dei prodotti industriali ai sensi della decisione
768/2007CE. [1] COM (2012) 582 final "Un'industria europea più
forte per la crescita e la ripresa economica - Aggiornamento della
comunicazione sulla politica industriale". [2] La direttiva 98/34/CE stabilisce una procedura che
impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione e agli altri Stati
membri i progetti di regola tecnica riguardanti i prodotti e, a breve, i
servizi della società dell'informazione anteriormente alla loro adozione nella
normativa nazionale. [3] La nozione di "prodotti industriali" non va
vista in contrapposizione a "beni di consumo". Mentre la prima
definizione è basata sul processo di produzione, la seconda si basa sulla
destinazione. Molti prodotti industriali sono dunque anche beni di consumo, ma
non tutti (alcuni sono solo per uso professionale). [4] Un elenco indicativo degli atti di armonizzazione
dell'Unione è disponibile all'indirizzo: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/documents/internal-market-for-products/new-legislative-framework/index_en.htm#h2-2
[5] GU L 157/24 del 9.6.2006. [6] COM/2013/561 final. [7] La direttiva 2013/29/UE concernente gli articoli
pirotecnici è già stata adottata e il legislatore ha altresì raggiunto un
accordo sulla direttiva sulle imbarcazioni da diporto. Le proposte in materia
di apparecchiature radio, compatibilità elettromagnetica, prodotti a bassa
tensione, ascensori, apparecchi utilizzati in atmosfera potenzialmente
esplosiva (ATEX), esplosivi per uso civile, strumenti di misurazione, strumenti
di misurazione non automatici, recipienti semplici a pressione, attrezzature a
pressione, dispositivi di protezione individuale, impianti a fune e apparecchi
a gas sono ancora in sospeso. [8] GU L 88/5 del 4.4.2011. [9] GU L 316/12 del 14.11.2012. [10] Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative
all'applicazione di alcune regole tecniche nazionali a prodotti legalmente
commercializzati in un altro Stati membro e che abroga la decisione n.
3052/95/CE. [11] Conclusioni del Consiglio sulla politica del mercato unico
(16443/13). [12] COM/2012/584 final. [13] http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/documents/internal-market-for-products/new-legislative-framework/index_en.htm#h2-3 [14] Sistema di allarme rapido per i prodotti non alimentari
pericolosi. Maggiori informazioni su RAPEX sono disponibili al seguente
indirizzo: http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm
[15] Sistema di informazione e comunicazione sulla vigilanza
del mercato. Maggiori informazioni su ICSMS sono disponibili al seguente
indirizzo: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/internal-market-for-products/icsms/index_en.htm
[16] http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/internal-market-for-products/market-surveillance/index_en.htm#h2-1
[17] L 218/30 del 13.8.2008. [18] Per maggiori informazioni sul sistema di informazione del
mercato interno consultare il sito: http://ec.europa.eu/imi-net
[19] GU L 218/21 del
13.8.2008. [20] Un'analisi degli effetti di una proposta legislativa sulle
PMI. Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/sme-test/
[21] Il gruppo ad alto livello sui servizi alle imprese,
proposto nella comunicazione della Commissione "Verso un atto per il
mercato unico" (COM (2010) 608) esamina la complementarità tra prodotti e
servizi. La sua relazione finale è prevista per la primavera del 2014. [22] Relazione sulla competitività europea 2013.