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Document 52013DC0264
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Healthier Animals and Plants and a Safer Agri-Food Chain A modernised legal framework for a more competitive EU
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO Animali e piante più sani e una filiera agroalimentare più sicura Un quadro giuridico aggiornato per un'Unione europea più competitiva
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO Animali e piante più sani e una filiera agroalimentare più sicura Un quadro giuridico aggiornato per un'Unione europea più competitiva
/* COM/2013/0264 final */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO Animali e piante più sani e una filiera agroalimentare più sicura Un quadro giuridico aggiornato per un'Unione europea più competitiva /* COM/2013/0264 final */
INDICE 1........... Contesto attuale.............................................................................................................. 4 1.1........ Sanità animale................................................................................................................. 4 1.2........ Sanità vegetale................................................................................................................ 4 1.3........ Materiale riproduttivo vegetale........................................................................................ 5 1.4........ Controlli ufficiali.............................................................................................................. 5 1.5........ Gestione della spesa....................................................................................................... 6 2........... Necessità di modernizzare il quadro
giuridico dell'UE per quanto riguarda gli animali, i vegetali e la filiera
agroalimentare................................................................................................................ 6 2.1........ Sanità animale................................................................................................................. 6 2.2........ Sanità vegetale................................................................................................................ 7 2.3........ Materiale riproduttivo vegetale........................................................................................ 8 2.4........ Controlli ufficiali.............................................................................................................. 8 2.5........ Gestione delle spese....................................................................................................... 9 3........... Il "pacchetto di
revisione"................................................................................................ 9 4........... Contenuto del "pacchetto di
revisione"........................................................................... 10 4.1........ Regolamento relativo alla sanità
animale......................................................................... 10 4.1.1..... Principali modifiche....................................................................................................... 10 4.2........ Regolamento relativo alla sanità
vegetale........................................................................ 11 4.2.1..... Principali modifiche....................................................................................................... 11 4.3........ Regolamento relativo al materiale
riproduttivo vegetale................................................... 13 4.3.1..... Principali modifiche....................................................................................................... 13 4.4........ Regolamento relativo ai controlli
ufficiali......................................................................... 15 4.4.1..... Principali modifiche....................................................................................................... 15 4.5........ Gestione delle spese..................................................................................................... 17 5........... Conclusione.................................................................................................................. 17 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO Animali e piante più
sani e una filiera agroalimentare più sicura
Un quadro giuridico aggiornato per un'Unione europea più competitiva Introduzione Garantire un elevato livello di sanità umana,
animale e vegetale è uno degli obiettivi del trattato dell'UE. L'UE ha
progressivamente elaborato un quadro normativo completo in materia di
prevenzione e gestione dei rischi per la salute animale e vegetale e in materia
di sicurezza della filiera alimentare a livello europeo e nazionale.
L'applicazione della legislazione in tali ambiti è garantita da un insieme di
norme comuni relative ai controlli ufficiali che le autorità competenti sono
tenute a svolgere negli Stati membri dell'UE. Il quadro normativo sviluppato finora dall'UE
si è dimostrato nel complesso efficace per prevenire e contrastare i rischi.
Tuttavia, il mercato globale di oggi espone l'Unione europea in misura sempre
maggiore a nuovi rischi ed esige in permanenza innovazione e competitività.
Come confermato anche dall'esperienza acquisita con la legislazione europea in
materia, è quindi evidente la necessità di semplificare e aggiornare gli
strumenti esistenti e di integrare ulteriormente tale approccio nei diversi
ambiti. La Commissione ha pertanto proceduto ad una
revisione dell'attuale quadro normativo in materia di sanità animale, sanità
delle piante, materiale riproduttivo vegetale e controlli ufficiali che mira
principalmente a migliorare l'efficacia, la coerenza e la chiarezza giuridica
in tali ambiti. Gli obiettivi sono i seguenti: stimolare la produttività,
migliorare il funzionamento del mercato interno e facilitare l'accesso a tale
mercato, nonché rafforzare la competitività dell'Unione su scala mondiale. La
revisione contribuirà pertanto, in prospettiva, ad una crescita intelligente, sostenibile
e inclusiva, in linea con gli obiettivi della strategia "Europa
2020". La presente comunicazione illustra le quattro
proposte legislative nei quattro ambiti della sanità animale, della sanità
delle piante, del materiale riproduttivo vegetale e dei controlli ufficiali (il
"pacchetto di revisione") e spiega, per ciascuno di essi, il contesto
attuale, le motivazioni che ne sono alla base e i principali progressi
raggiunti. Il "pacchetto di revisione"
comprende anche una quinta proposta che istituisce un programma pluriennale di
finanziamento da parte dell'UE di azioni volte a garantire un elevato livello
di sanità umana, animale e vegetale lungo l'intera filiera agroalimentare e nei
settori correlati, consentendo alle imprese di operare in un ambiente che
favorisca la competitività e la creazione di posti di lavoro. La produzione e il consumo di alimenti rivestono la massima importanza
per ciascuna società e hanno ripercussioni economiche, sociali e, in molti
casi, ambientali. L'industria agroalimentare è il secondo comparto in ordine di
importanza dell'industria dell'UE. La sua produzione totale è di circa
750 miliardi di EUR all'anno. Il settore impiega oltre 48 milioni di
persone, dalla produzione primaria al commercio al dettaglio e alla ristorazione.
Sono circa 14 milioni i produttori agricoli primari e 25 milioni le
imprese che operano nella filiera agroalimentare dell'UE. 1. Contesto
attuale Per offrire ai cittadini un elevato livello di
sanità umana, animale e vegetale, contribuendo al contempo al buon
funzionamento del mercato interno, il diritto dell'UE prevede una serie di
norme armonizzate volte a prevenire, eliminare o ridurre i potenziali rischi
per la salute umana legati alla filiera agroalimentare e ai due ambiti ad essa
strettamente connessi, vale a dire la sanità vegetale e la sanità animale.
L'obiettivo delle norme dell'UE consiste in generale nell'affrontare i rischi
sanitari veri e propri, ossia i rischi per l'integrità delle persone, degli
animali e delle piante derivanti da una contaminazione chimica o microbica, da
malattie o da organismi nocivi, ma possono anche comprendere misure che
garantiscono la produttività e la diversità della produzione vegetale (a fini
di sicurezza alimentare) e che disciplinano metodi di produzione specifici (ad
esempio, il benessere degli animali e le indicazioni geografiche). 1.1. Sanità
animale La sanità animale interessa tutti noi. Al momento
attuale, l'intervento dell'UE mira essenzialmente alla prevenzione e alla lotta
contro le malattie trasmissibili, che possono avere ripercussioni sanitarie ed
economiche rilevanti. La comparsa di un focolaio di malattia animale può avere
conseguenze di diversa portata, ma costituisce in genere un rischio diretto per
la sanità animale e, spesso, per la sanità pubblica, che può essere indotto
anche da alimenti di origine animale. Tuttavia, essa può avere anche effetti
negativi indiretti, ad esempio effetti economici o sociali, quali i costi a
carico degli allevatori e delle industrie connesse, legati alla gestione della
malattia e alla perturbazione delle attività commerciali, i costi
dell'eradicazione e della sorveglianza della malattia per il settore pubblico,
nonché i cambiamenti nelle abitudini di consumo. Inoltre, la comparsa di tali
focolai ha spesso effetti significativi sul commercio internazionale di animali
e di prodotti di origine animale. Nell'UE il settore agricolo rappresenta il
principale utilizzatore di animali, di cui almeno 2 miliardi sono volatili
(polli, galline ovaiole, tacchini, ecc.) e 334 milioni mammiferi (suini,
ovini, caprini, bovini, animali da pelliccia, ecc.). Gli allevamenti nell'UE
sono 13,7 milioni. Il valore della loro produzione annua è di
156 miliardi di EUR. 1.2. Sanità
vegetale La sostenibilità e la competitività
dell'agricoltura, dell'orticoltura e della silvicoltura dipendono
essenzialmente dalla sanità vegetale. Il mondo vegetale fornisce larga parte
degli alimenti che consumiamo e che consumano gli animali destinati alla
produzione di alimenti. Il primo obiettivo delle norme fitosanitarie è di
proteggere i prodotti viventi (quali alberi, arbusti e piante)
dell'agricoltura, dell'orticoltura e della silvicoltura europee, il verde
pubblico e privato (ad esempio, alberi lungo le strade, piante di giardini
privati e pubblici), nonché l'ambiente, evitando l'ingresso e la diffusione di
organismi nocivi alloctoni. Le norme fitosanitarie europee garantiscono la
sicurezza degli scambi commerciali fissando prescrizioni relative
all'importazione e condizioni per gli spostamenti di piante e di prodotti
vegetali all'interno dell'UE. È necessario eradicare i focolai di organismi
nocivi contemplati dalla normativa o, se ciò è impossibile, contenerne la
diffusione al fine di proteggere il resto del territorio dell'UE. Un altro
obiettivo consiste nel garantire la qualità del materiale vegetale utilizzato
all'inizio della filiera di produzione vegetale, per impedire la diffusione di
organismi nocivi nelle sementi e nel materiale di moltiplicazione. Il valore annuo delle colture nell'UE è di
205 miliardi di EUR. Senza norme fitosanitarie a loro protezione,
l'agricoltura, l'orticoltura e la silvicoltura dell'UE subirebbero un grave
danno economico. Organismi nocivi di varia natura, oggetto di diverse normative
internazionali, minacciano la coltivazione di colture quali frumento (valore
delle esportazioni dell'UE: 9 miliardi di EUR), patate (valore della
produzione dell'UE: 9 miliardi di EUR) e pomodori (valore della
produzione: 9-12 miliardi di EUR). 1.3. Materiale
riproduttivo vegetale Il materiale riproduttivo vegetale è fondamentale
ai fini della produzione agricola, orticola e silvicola. Esso costituisce il
primo anello della filiera agroalimentare ed influisce sulla diversità, sulla
salute e sulla qualità delle piante e degli alimenti. Il controllo del materiale
riproduttivo vegetale ne assicura l'identità, la salute e la qualità a
beneficio dei suoi utilizzatori, quali agricoltori, orticoltori e silvicoltori.
Gli obiettivi della legislazione dell'UE relativa al materiale riproduttivo
vegetale consistono nel migliorare la produttività dell'agricoltura,
dell'orticoltura e della silvicoltura, nel garantire il buon funzionamento del
mercato dell'UE per quanto riguarda tali prodotti e nel favorire la
competitività del settore sulla scena mondiale. L'attuale valore del mercato di sementi commerciali
dell'UE è di circa 6,8 miliardi di EUR, che rappresenta oltre il 20% delle
vendite totali di tali prodotti a livello mondiale. L'Unione europea è un
esportatore netto di sementi. Tale settore dell'economia europea è inoltre
altamente competitivo nel commercio mondiale: è infatti il primo esportatore
mondiale di sementi, con un valore stimato in 4,4 miliardi di EUR, che
rappresenta circa il 60% del valore totale delle esportazioni mondiali di
sementi (7,7 miliardi di EUR). 1.4. Controlli
ufficiali Un elevato livello di protezione della salute ai
diversi stadi della filiera agroalimentare dipende da un'applicazione coerente,
efficace e tempestiva delle norme dell'UE da parte degli Stati membri. In tutta
l'UE deve essere garantita la corretta applicazione delle norme relative alla
filiera agroalimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità
vegetale, al materiale riproduttivo vegetale e ai prodotti fitosanitari al fine
di migliorare la sanità umana, animale e vegetale e di contribuire al buon
funzionamento e allo sviluppo del mercato interno. A tal fine, le autorità
competenti degli Stati membri devono poter disporre di un quadro giuridico
chiaro, affidabile e coerente che consenta loro di fare un uso efficace ed
efficiente degli strumenti atti a garantire il rispetto delle norme e, in
particolare, dei controlli ufficiali. Esse necessitano inoltre di risorse
appropriate per garantire la continuità e la coerenza del loro lavoro, in
funzione degli obiettivi del controllo dell'applicazione delle normative. Nell'UE sono più di 100 000 le persone deputate
permanentemente all'esecuzione dei controlli ufficiali, che comprendono
ispezioni e altre attività correlate. Per citare qualche esempio, oltre 270
laboratori accreditati analizzano ogni anno in media circa 70 000 campioni
per accertare la presenza di residui di antiparassitari. Nel solo 2010 sono
stati prelevati 736 806 campioni per individuare i residui di medicinali
per uso veterinario. Per la lotta contro l'influenza aviaria nel pollame
domestico e nei volatili selvatici nel 2011 sono stati analizzati circa
320 000 campioni. L'efficacia di un sistema di controlli ufficiali
su scala dell'UE è di importanza fondamentale sia per le importazioni che per
le esportazioni. La capacità dell'UE di esportare verso paesi terzi si basa sul
valore aggiunto dimostrabile dei suoi prodotti rispetto ai prodotti dei
concorrenti dei paesi non appartenenti all'UE. A tale scopo è indispensabile
disporre di un efficiente sistema di controlli ufficiali che garantisca
l'applicazione coerente di norme rigorose in materia di sicurezza e qualità e
la soddisfazione delle corrispondenti aspettative dei partner commerciali. L'UE
è inoltre il principale importatore mondiale di animali vivi e di alimenti per
il consumo umano e animale. I controlli effettuati dalle autorità competenti
degli Stati membri sui prodotti provenienti dai paesi terzi assicurano che
questi ultimi rispettino le norme dell'UE o le norme che offrono un livello di
protezione equivalente. Nel 2010 il valore delle importazioni nell'UE di
alimenti e bevande è stato di 78 miliardi di EUR e quello delle
esportazioni di 73 miliardi di EUR. Nello stesso anno l'UE ha importato
79,3 milioni di tonnellate di alimenti e animali vivi, registrando un
saldo negativo di 14 milioni di tonnellate, e 3,4 milioni di
tonnellate di bevande, registrando un saldo positivo di 6 milioni di
tonnellate. 1.5. Gestione
della spesa L'attuale base giuridica per il finanziamento
dell'UE dei programmi veterinari di eradicazione e delle misure veterinarie di
emergenza è la decisione 2009/470/CE del Consiglio, per il finanziamento
delle misure fitosanitarie, la direttiva 2000/29/CE del Consiglio e per le
misure di finanziamento dei laboratori di riferimento dell'UE, del programma
"Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti" (Better
Training for Safer Food - BTSF) e di altre misure di attuazione delle norme
in materia di controlli ufficiali il regolamento (CE) n. 882/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio. Nel 2011 sono stati stanziati 314,6 milioni di
EUR prevalentemente per programmi di eradicazione delle malattie animali. Le
spese per i laboratori, per il programma BTSF e altre misure hanno
rappresentato il 9% del totale. Il 7% è stato destinato a misure operative in
campo fitosanitario, mentre il 3% al Fondo di emergenza per le patologie
veterinarie e per altre malattie degli animali. 2. Necessità
di modernizzare il quadro giuridico dell'UE per quanto riguarda gli animali, i
vegetali e la filiera agroalimentare 2.1. Sanità
animale L'attuale quadro legislativo dell'UE in materia di
sanità animale è costituito da una cinquantina circa di direttive e regolamenti
di base, alcuni dei quali risalgono agli inizi degli anni '60. Da allora è
stato istituito un arsenale legislativo di oltre 400 atti veterinari, la
maggior parte dei quali elaborata tra il 1988 e il 1995 per una Comunità di
soli dodici Stati membri. Nel frattempo sono emerse nuove problematiche: hanno
fatto la loro comparsa malattie sconosciute un decennio prima, mentre altre,
quali l'afta epizootica, l'influenza aviaria e la febbre catarrale degli ovini,
si sono manifestate nuovamente di recente, ricordandoci le gravi minacce che
esse rappresentano. Con il significativo aumento del volume degli scambi
commerciali dei prodotti di origine animale sia all'interno dell'UE che a
livello mondiale sono inoltre cambiate radicalmente le condizioni di tali
scambi. Nel 2004 la Commissione ha avviato una valutazione
indipendente dei risultati della politica comunitaria nel settore della sanità
animale del precedente decennio. Da tale valutazione e dalle successive
consultazioni è emerso che, anche se nel complesso il sistema in atto
funzionava bene, era però necessario rivedere le norme esistenti al fine di
risolvere i seguenti problemi: –
la complessità del quadro normativo; –
la mancanza di una strategia globale in materia di
sanità animale; –
la scarsa attenzione prestata alla prevenzione
delle malattie; –
la possibilità di migliorare gli scambi intra-UE di
animali vivi. 2.2. Sanità
vegetale Dalla sua adozione nel 1977, la normativa
fitosanitaria salvaguarda l'Unione dall'introduzione e dalla diffusione di vari
organismi nocivi. Il principale strumento in materia è attualmente la
direttiva 2000/29/CE del Consiglio. Tuttavia, con la globalizzazione del
commercio e il cambiamento climatico, cresce nell'UE il rischio che nuovi
organismi nocivi entrino, si insedino e si diffondano sul suo territorio e che
gli ecosistemi agricoli e naturali diventino sempre più vulnerabili. La valutazione della normativa fitosanitaria
realizzata nel 2010 ha rivelato la necessità di adeguarla per far fronte
efficacemente ai nuovi rischi. Di fatto, nell'ultimo decennio, la comparsa con
le importazioni di gravi focolai di organismi particolarmente nocivi alla
silvicoltura (quali, ad esempio, il nematode del pino, l'Anoplophora
chinensis o tarlo asiatico e il punteruolo rosso della palma) ha
sensibilizzato i responsabili politici e l'opinione pubblica sui costi e sulle
conseguenze di una protezione inadeguata. I principali problemi evidenziati
dalla valutazione del 2010 erano i seguenti: –
l'insufficiente priorità accordata alla prevenzione
in relazione alle importazioni che presentano elevati livelli di rischio; –
la necessità di prestare la massima attenzione agli
organismi nocivi che si diffondono da uno Stato membro all'altro e che
rappresentano quindi una priorità su scala dell'UE; –
la necessità di strumenti di lotta più efficaci
contro la presenza e la diffusione naturale di organismi nocivi; –
la necessità di modernizzare gli strumenti
esistenti che disciplinano gli spostamenti all'interno dell'UE (quali i
passaporti delle piante e le zone protette). 2.3. Materiale
riproduttivo vegetale L'elaborazione del quadro giuridico dell'UE
applicabile al materiale riproduttivo vegetale è iniziata negli anni '60. Esso
è costituito da 12 direttive di base del Consiglio e da circa 90 atti
derivati che contengono elenchi di varietà ai fini dell'autorizzazione
all'immissione in commercio, nonché prescrizioni specifiche in materia di
commercializzazione delle diverse specie. La legislazione dell'UE ha conseguito gli
obiettivi iniziali di garantire la libera commercializzazione e la sicurezza e
la qualità del materiale riproduttivo vegetale, ma è tuttavia necessario
prestare maggiore attenzione ai seguenti aspetti: –
la complessità e la
frammentazione della normativa in vigore; –
il rilevante onere amministrativo che grava sulle
autorità, in quanto la maggior parte dei compiti di iscrizione e di
certificazione ricade su di esse; –
la mancanza di coerenza con le altre politiche
dell'UE (ad esempio, la gestione sostenibile dell'agricoltura e della
silvicoltura, la protezione della biodiversità, il cambiamento climatico, la
bioeconomia); –
l'assenza di un approccio coerente nel recupero dei
costi di iscrizione delle varietà e di certificazione del materiale
riproduttivo vegetale. 2.4. Controlli
ufficiali I controlli ufficiali sono disciplinati dal
regolamento (CE) n. 882/2004. La sua applicazione è documentata essenzialmente
dai risultati dei controlli in loco realizzati dagli esperti della Commissione
europea, ma anche dal feedback sulla sua quotidiana applicazione da parte degli
Stati membri e delle parti interessate. Tali dati confermano che gli importanti
miglioramenti introdotti dal regolamento del 2004 nelle modalità di
organizzazione e di svolgimento dei controlli ufficiali da parte delle autorità
competenti nei vari stadi della filiera agroalimentare hanno posto le basi di
un approccio più integrato e più orizzontale e, quindi, più efficace del
controllo dell'applicazione. Essi evidenziano allo stesso tempo una serie di
carenze che richiedono ulteriori miglioramenti, in particolare: –
una semplificazione del quadro giuridico generale,
che soffre del persistere della frammentazione, delle sovrapposizioni e delle
lacune e, di conseguenza, di divergenze di interpretazione e di applicazione a
livello nazionale; –
un uso più coerente del principio dei
"controlli proporzionati ai rischi"; –
un uso più sistematico e coerente degli strumenti
di cooperazione amministrativa e dei sistemi informatici di gestione
dell'informazione; –
la soppressione di disposizioni regolamentari
inutili. Per quanto riguarda il finanziamento dei controlli
ufficiali e la necessità di garantire un finanziamento regolare e coerente del
lavoro delle autorità competenti, i dati sottolineano inoltre le attuali
incertezze circa la sostenibilità a lungo termine dei controlli ufficiali. Uno
studio esterno realizzato nel 2011 ha concluso che le disposizioni del regolamento
relative al finanziamento dei controlli ufficiali con le tariffe non hanno
raggiunto pienamente l'obiettivo di garantire un adeguato livello di risorse
per l'effettuazione di tali controlli. È altresì provato che le norme attuali non sono in
grado di assicurare un approccio equo e coerente in tutti i settori: soltanto
alcuni di essi infatti sono soggetti ad oneri e le tariffe non sono calcolate
in maniera uniforme e trasparente in tutti gli Stati membri o in modo da
premiare gli operatori che rispettano le norme. 2.5. Gestione
delle spese L'attuale quadro giuridico deve essere adeguato in
funzione delle modifiche proposte nei diversi ambiti di intervento, al fine di
assicurare il conseguimento degli obiettivi attesi. Inoltre, la gestione delle
spese è attualmente complessa e deve essere allineata con il quadro finanziario
pluriennale. È pertanto necessaria una nuova base giuridica. 3. Il
"pacchetto di revisione" Al fine di rafforzare, modernizzare e semplificare
l'attuale contesto normativo e di garantire un elevato livello di protezione
della salute umana, animale e vegetale, la Commissione propone un pacchetto di
cinque proposte intese a modificare le norme dell'UE nei seguenti ambiti: –
fissazione delle prescrizioni in materia di sanità
animale (regolamento relativo alla sanità animale); –
definizione delle misure di protezione contro gli
organismi nocivi per le piante (regolamento relativo alla sanità vegetale); –
regolamentazione della produzione e dell'immissione
sul mercato del materiale riproduttivo vegetale (regolamento relativo al
materiale riproduttivo vegetale); –
regolamentazione dei controlli ufficiali e di altre
attività ufficiali, volti a garantire il rispetto dell'insieme delle norme
relative alla filiera agroalimentare, comprese le norme di cui sopra
(regolamento relativo ai controlli ufficiali); e –
regolamentazione della gestione delle spese dell'UE
nei principali settori della filiera agroalimentare. Le cinque proposte legislative contenute nel
pacchetto devono essere presentate al Parlamento europeo e al Consiglio per
essere adottate, secondo la procedura legislativa ordinaria (conformemente
all'articolo 289, paragrafo 1, e all'articolo 294 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea). Al Comitato economico e sociale europeo
e al Comitato delle regioni sarà chiesto di esprimere un parere. 4. Contenuto
del "pacchetto di revisione" 4.1. Regolamento
relativo alla sanità animale La strategia per la salute degli animali
nell'Unione europea (2007-2013) è stata adottata nel 2007[1]. Essa si basa sul principio che
"prevenire è meglio che curare". I suoi obiettivi sono garantire un
livello elevato di sanità pubblica e di sicurezza alimentare, sostenere
l'allevamento e l'economia rurale, rafforzare la crescita economica, la
coesione e la competitività e promuovere le pratiche di allevamento e il
benessere degli animali limitando il più possibile l'impatto sull'ambiente. Il
successivo piano d'azione per l'attuazione della strategia[2] faceva riferimento
all'elaborazione di un regolamento dell'UE in materia di sanità animale,
definito nel presente documento "regolamento relativo alla sanità
animale", come uno dei principali risultati tangibili della strategia
volta a creare un quadro giuridico moderno e innovativo in vista del
conseguimento degli obiettivi suindicati. Tale regolamento proposto dalla
Commissione è il risultato di ampie consultazioni delle parti interessate. 4.1.1. Principali
modifiche La semplificazione, la modernizzazione
e il rafforzamento della coerenza della legislazione dell'UE in materia
di sanità animale sono i grandi principi alla base del processo di revisione in
questo settore. In tale ottica il regolamento relativo alla sanità
animale costituisce il fondamento di un quadro legislativo ampio e completo
per la pertinente politica dell'UE. Esso definisce chiaramente i principi e gli
obiettivi generali necessari per ridurre ulteriormente le malattie animali,
mantenendo al contempo la competitività economica dell'UE. Disposizioni
dettagliate, quali misure specifiche di lotta contro le malattie, norme
relative all'identificazione e alla registrazione di talune specie e misure
specifiche concernenti gli spostamenti intra-UE di determinate specie, devono
essere adottate tramite atti delegati o atti di esecuzione. Il ricorso a tali
atti per introdurre norme o requisiti più specifici consente di disporre della
flessibilità e della rapidità necessarie per reagire a scenari in rapida
evoluzione e ad emergenze veterinarie. Il rafforzamento della sorveglianza e della notifica delle malattie, nonché delle reti di
comunicazione favorirà l'individuazione precoce e il controllo delle
malattie, comprese le malattie emergenti, come quelle associate al cambiamento
climatico, e garantirà una maggiore convergenza con le norme internazionali. Semplificazione e chiarimenti Un quadro legislativo semplificato è più
facilmente comprensibile e utilizzabile dalle autorità e dagli operatori,
garantirà che le loro azioni siano più coerenti e più mirate e fisserà i
principi generali da rispettare per promuovere la prevenzione e la lotta contro
le malattie. Potrà contribuire a ridurre l'onere amministrativo a loro
carico riducendo il tempo necessario per familiarizzarsi con la normativa
consentendo di semplificare e di rendere più coerenti alcune disposizioni
regolamentari, ad esempio un quadro giuridico più coerente e uniforme in
materia di vaccinazioni. Il nuovo regolamento proposto chiarirà le
responsabilità degli operatori, dei veterinari e di altri attori nel campo
della sanità animale, anche imponendo, per la prima volta, un livello di
conoscenze di base. Introduzione di nuove tecnologie Il regolamento in oggetto consentirà una maggiore
applicazione delle nuove tecnologie per attività di veterinaria, quali
la sorveglianza degli agenti patogeni, l'identificazione e la registrazione
elettroniche degli animali e i certificati elettronici. L'uso di nuove
tecnologie e di sistemi moderni contribuirà a ridurre l'onere amministrativo
che grava sul lavoro quotidiano delle autorità veterinarie e degli operatori
del settore. Maggiore flessibilità grazie ad un approccio
basato sui rischi Il regolamento proposto stabilisce i criteri per
la redazione di un elenco delle malattie animali, repertoriate
sistematicamente su base empirica e scientifica. Ciò consentirà all'UE di
utilizzare al meglio le risorse in funzione delle priorità, attribuendo meno
importanza alle malattie che comportano rischi minori. Il regolamento proposto prevede un maggior ricorso
alla "compartimentazione" (vedi il caso di alcune aziende
considerate sicure anche in presenza di focolai di malattia), che nella lotta
contro le malattie animali consente di seguire un approccio maggiormente basato
sui rischi e riduce le potenziali restrizioni commerciali. 4.2. Regolamento
relativo alla sanità vegetale Il regolamento concernente misure di protezione
contro gli organismi nocivi per le piante, proposto dalla Commissione e
definito nel presente documento "regolamento relativo alla sanità
vegetale", fa seguito alla richiesta del Consiglio, del 21 novembre 2008,
di procedere ad una valutazione della normativa fitosanitaria dell'UE,
considerando l'opportunità di modificare il quadro giuridico esistente e
analizzando le conseguenze di tali modifiche. Il processo di revisione ha
comportato ampie consultazioni con le parti interessate e le autorità degli
Stati membri. In tale contesto, il regolamento proposto mira a
colmare le carenze individuate dalla valutazione del 2010 della normativa
fitosanitaria e a istituire un quadro normativo solido, trasparente e
sostenibile, che sia adeguato all'obiettivo perseguito. Esso rafforza in
generale le sinergie con la regolamentazione del materiale riproduttivo
vegetale ed elimina inutili duplicazioni e oneri superflui. I controlli
ufficiali effettuati dalle autorità competenti degli Stati membri per
verificare il rispetto da parte degli operatori delle prescrizioni dell'UE in
materia di sanità vegetale sono oggetto della proposta di regolamento relativa
ai controlli ufficiali. 4.2.1. Principali
modifiche Campo d'applicazione Il campo di applicazione geografica del
regolamento proposto è limitato alla parte europea dei territori degli Stati
membri, esclusi i paesi e i territori d'oltremare e le regioni
ultraperiferiche, dove gli organismi nocivi contro i quali l'UE deve essere
protetta sono indigeni. Il regolamento proposto contempla tutti gli
organismi direttamente nocivi per le piante, quali insetti, acari, nematodi,
microrganismi patogeni e piante parassite (definiti nel presente documento
"organismi nocivi"). Esso riguarda gli organismi nocivi da
quarantena e gli organismi nocivi per la qualità, attualmente
disciplinati dalle direttive relative alla commercializzazione delle sementi e
del materiale riproduttivo vegetale. I criteri per determinare la categoria cui
appartengono gli organismi nocivi (da quarantena o per la qualità) sono
indicati negli allegati del regolamento. Negli allegati figurano anche i
principi e le misure per la gestione dei rischi fitosanitari. Il regolamento proposto si applica anche alle esportazioni
di piante, prodotti vegetali e altri oggetti verso i paesi terzi. Le
esportazioni sono disciplinate dalle pertinenti prescrizioni dell'UE o del
paese terzo interessato, nella misura in cui lo prevedano le norme interne di
tale paese o il paese sia d'accordo. La proposta prevede inoltre un certificato
di pre-esportazione nei casi in cui il materiale vegetale sia esportato da
uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine. Tale certificato è
destinato a sostituire il documento orientativo informale utilizzato
attualmente. Rafforzamento della prevenzione
all'importazione e della reazione tempestiva ai focolai La prevenzione è rafforzata dal potere conferito
alla Commissione di adottare misure precauzionali nei confronti di una nuova
categoria di materiale di moltiplicazione ad alto rischio, importato dai
paesi terzi, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, per una
durata massima di quattro anni. Tale lasso di tempo è considerato necessario
per procedere ad un'analisi completa dei rischi e per decidere in merito
all'opportunità di adottare misure permanenti. Il regolamento proposto
stabilisce che i viaggiatori devono rispettare tutte le prescrizioni e i
divieti applicabili qualora introducano attraverso i loro bagagli nel
territorio dell'UE specie di piante regolamentate. Inoltre, il regolamento proposto impone agli Stati
membri l'obbligo di svolgere sul loro territorio attività di sorveglianza
per individuare la presenza di organismi nocivi nelle regioni in precedenza
riconosciute indenni. Qualora ne accertino la presenza, gli Stati membri
dovranno adottare misure di eradicazione, inclusa la delimitazione di una zona
soggetta a restrizioni, consistente in una zona infestata circondata da una
zona cuscinetto. Inoltre, per gli organismi nocivi da quarantena considerati organismi
nocivi prioritari è imposto un maggior livello di preparazione e di
sorveglianza. Gli obblighi di sorveglianza e di eradicazione non si
applicheranno agli organismi nocivi per la qualità. Il regolamento proposto conferisce alla
Commissione il potere di adottare atti di esecuzione per contenere (lottare
contro) gli organismi nocivi da quarantena la cui eradicazione dal territorio
dell'UE è impossibile. Rafforzamento e modernizzazione delle
disposizioni relative al mercato interno In caso di spostamenti del materiale vegetale
all'interno dell'UE, il regolamento proposto prevede l'uso obbligatorio di un
passaporto delle piante, che attesti il rispetto delle norme applicabili agli
organismi nocivi da quarantena e agli organismi nocivi per la qualità. Il passaporto,
semplificato e standardizzato in base alla proposta della Commissione, deve
essere rilasciato dagli operatori sotto la supervisione delle autorità
competenti. Gli operatori saranno tenuti a conservare le informazioni
necessarie per rintracciare partite infestate, ma potranno sostituire il numero
di lotto corrente con un altro supporto di dati (codici a barre, ecc.).
Qualora, a norma del regolamento dell'UE relativo al materiale riproduttivo
vegetale, il materiale di moltiplicazione debba essere accompagnato da un
passaporto delle piante e da un'etichetta contenente il marchio di
certificazione, questi possono essere riuniti in un documento unico, il che
riduce l'onere amministrativo per gli operatori. Il passaporto delle piante
sarà obbligatorio per tutte le piante da vivaio, ma non per le
vendite agli utilizzatori finali non professionisti. 4.3. Regolamento
relativo al materiale riproduttivo vegetale Nel 2007, gli Stati membri riuniti in sede di
Consiglio hanno chiesto che fosse semplificata la legislazione vigente sulla
commercializzazione del materiale riproduttivo vegetale. In esito ad una
valutazione esterna[3]
realizzata nel 2007-2008, nel 2009 è stato adottato un piano d'azione[4]. La proposta della Commissione
di un regolamento relativo alla commercializzazione del materiale riproduttivo
vegetale, definito nel presente documento "regolamento relativo al
materiale riproduttivo vegetale", si fonda su ampie consultazioni con gli
Stati membri, le parti interessate e l'Ufficio comunitario delle varietà
vegetali (UCVV). 4.3.1. Principali
modifiche I grandi principi di base della revisione sono la semplificazione,
la modernizzazione, la riduzione dei costi, una maggiore efficienza e una maggiore
flessibilità per gli operatori, la garanzia di un adeguato livello di
armonizzazione in tutta l'UE e il coordinamento orizzontale con altri obiettivi
strategici dell'UE, principalmente obiettivi ambientali. Semplificazione e modernizzazione Tali obiettivi sono stati raggiunti sostituendo le
12 direttive esistenti relative ai diversi tipi di materiale
riproduttivo vegetale, quali il materiale di moltiplicazione delle colture
agricole, delle piante da frutto, delle piante ornamentali, degli ortaggi e il
materiale riproduttivo forestale, con un unico regolamento. Esso
introduce norme di base armonizzate applicabili a tutti i tipi di
materiale riproduttivo vegetale (ad esempio, l'assenza di organismi nocivi e di
difetti), mantenendo nel contempo norme più rigorose per le specie rilevanti
per il mercato dell'UE (ad esempio, le specie vegetali inserite in un elenco,
le cui varietà sono soggette ad esami per verificarne la distinguibilità,
l'omogeneità e la stabilità e che, per essere commercializzate, devono essere
sottoposte a certificazione e ispezione). Inoltre, il campo di applicazione del
regolamento è esteso alle esportazioni e alle forniture destinate a trattamenti
industriali. Flessibilità,
riduzione dei costi e miglioramento dell'efficienza Per raggiungere l'obiettivo di una significativa riduzione dei costi e
degli oneri amministrativi globali, il regolamento proposto dà agli operatori e
alle autorità competenti un ampio margine di manovra nella realizzazione dei
compiti di iscrizione e di certificazione e stabilisce il principio del
recupero dei costi di iscrizione delle varietà (il recupero dei costi di
certificazione è previsto dal regolamento relativo ai controlli ufficiali).
Tuttavia, è prevista una deroga per le microimprese; potrebbero inoltre essere
ridotte le tariffe per le varietà che dispongono di una descrizione
ufficialmente riconosciuta e per l'iscrizione di materiale eterogeneo
nell'interesse della conservazione delle risorse genetiche e della
biodiversità. Il nuovo regolamento favorisce la flessibilità
nell'iscrizione delle varietà consentendo agli operatori, che lo richiedano, di
espletare la maggior parte dei compiti di iscrizione delle nuove varietà sotto
la supervisione ufficiale. L'attuale obbligo di notificare alla Commissione
una data varietà e di iscriverla nei cataloghi comuni prima della sua
commercializzazione nell'UE sarà soppresso per accelerare l'innovazione,
vale a dire l'accesso al mercato di nuove varietà vegetali. Sarà
sufficiente iscrivere una varietà vegetale in un unico Stato membro. L'UCVV assumerà un ruolo più importante nell'iscrizione
delle varietà. Esso sostituirà la Commissione nella gestione della banca
dati dell'UE delle varietà vegetali. Sarà introdotta la possibilità di
iscrivere una varietà direttamente presso l'UCVV. I centri nazionali di esame
delle varietà saranno sottoposti ad audit da parte dell'UCVV per garantire la
qualità delle procedure di iscrizione. L'UCVV continuerà inoltre ad armonizzare
i protocolli di analisi delle nuove varietà. Inoltre, secondo il principio "una
chiave apre varie porte", basterà una sola procedura per iscrivere una
nuova varietà a fini di commercializzazione e per riconoscerle la privativa per
ritrovati vegetali. Sarà inoltre resa più flessibile la
procedura di certificazione delle partite di materiale
riproduttivo vegetale prima della loro commercializzazione. La
possibilità per l'operatore di procedere alla certificazione sotto la
supervisione ufficiale dell'autorità competente di uno Stato membro sarà estesa
a tutte le specie inserite in elenco e a tutte le categorie di commercializzazione
del materiale riproduttivo vegetale. Coordinamento orizzontale con altri obiettivi
strategici dell'UE Al fine di migliorare la biodiversità e la
conservazione delle risorse fitogenetiche in azienda, i requisiti applicabili
alle varietà tradizionali e alle varietà da conservazione e a
materiale di altro tipo, ad esempio materiale eterogeneo e materiale per
mercati di nicchia, sono stati notevolmente ridotti. L'analisi e la
certificazione delle varietà non sono obbligatorie. Ciò faciliterà considerevolmente
l'accesso al mercato per tali materiali. Le varietà tradizionali e le varietà
da conservazione possono essere iscritte a basso costo, sulla base dei dati
storici, utilizzando una descrizione della varietà riconosciuta dalle autorità
competenti. Inoltre, le norme sono state modificate per tener conto della
possibilità di autorizzare le microimprese a commercializzare in piccole
quantità materiale eterogeneo (ad esempio, popolazioni) e materiale destinato a
nicchie di mercato. I protocolli di analisi
relativi ai criteri di un'agricoltura sostenibile (ad esempio resistenza
alle malattie e alla siccità) per l'iscrizione delle varietà saranno per la
prima volta armonizzati al fine di dare alla selezione delle specie vegetali
un orientamento più sostenibile. Tuttavia, gli Stati membri possono
continuare a testare nuove varietà per determinarne il valore agronomico e di
utilizzazione, sulla base delle loro condizioni agroecologiche. 4.4. Regolamento
relativo ai controlli ufficiali La proposta intesa a modificare il quadro generale
per i controlli ufficiali stabilito dal regolamento (CE) n. 882/2004
contiene i risultati di una serie di valutazioni di vari elementi di tale
quadro. Le possibilità offerte dalla revisione sono state
ampiamente discusse con gli Stati membri in seno al gruppo di lavoro
sull'applicazione generale del regolamento (CE) n. 882/2004 e nelle fasi
preparatorie di due studi realizzati nel 2009 e 2011 sull'applicazione delle
modalità di finanziamento dei controlli ufficiali. Le parti interessate sono
state consultate in seno al gruppo consultivo per la catena alimentare e per la
salute animale e vegetale. 4.4.1. Principali
modifiche Consolidamento dell'approccio integrato, con
flessibilità specifica per settore Un'importante novità è l'estensione del campo di
applicazione delle norme relative ai controlli ufficiali, in particolare ai
pertinenti controlli fitosanitari e controlli del materiale riproduttivo
vegetale e dei sottoprodotti di origine animale, regolamentati finora da
disposizioni settoriali non pienamente coerenti con la strategia del
regolamento (CE) n. 882/2004. L'attuale arsenale di norme dettagliate
applicabili ai controlli ufficiali sui residui di medicinali per uso
veterinario sarà abrogato affinché tale settore sia disciplinato dallo stesso
quadro legislativo, con una maggiore attenzione ai rischi e alla protezione
della salute. Tale revisione avrà ripercussioni rilevanti sul
quadro giuridico che disciplina i controlli ufficiali dei prodotti provenienti
dai paesi terzi. Essa prevede una serie di norme comuni per tutte le attività
di controllo esercitate presso le frontiere dell'UE sugli animali e sulle merci
provenienti dai paesi terzi e che, per ragioni sanitarie, richiedono
un'attenzione particolare. In tale contesto, essa introduce posti di controllo
frontalieri (PCF) che sostituiscono gli attuali posti d'ispezione frontalieri
(PIF, per gli animali e i prodotti derivati), i punti di entrata designati
(PED, per i mangimi e gli alimenti di origine vegetale) e i punti di entrata (per
i vegetali e i prodotti vegetali). Ai controlli effettuati presso i PCF si
applicherà un insieme uniforme di norme e, per comunicare preventivamente
l'arrivo di partite e registrare i controlli ufficiali e le decisioni sarà
utilizzato un documento sanitario comune d'entrata (DSCE)[5]che sostituirà i documenti tipo
attualmente in uso in ciascun settore. La documentazione continuerà ad essere
controllata sistematicamente per tutte le merci e tutti gli animali
regolamentati, ma criteri comuni garantiranno che non siano effettuati
controlli di identità e controlli fisici in numero maggiore di quello richiesto
dal tipo di rischio connesso con le diverse categorie di prodotti. Il regolamento proposto prevede che siano adottate
mediante atti delegati e atti di esecuzione altre norme applicabili a settori
specifici. Meccanismi più efficaci di controllo dell'applicazione Una serie di modifiche renderà più facili da utilizzare e più efficaci
i meccanismi di controllo dell'applicazione che il regolamento (CE)
n. 882/2004 mette a disposizione delle autorità nazionali a ciò preposte: –
per ciascun settore coperto dal pacchetto
legislativo gli Stati membri saranno chiamati a designare un'unica autorità
incaricata di coordinare la preparazione e di assicurare la coerenza di un
piano di controllo pluriennale e che funga da punto di contatto con la
Commissione e gli altri Stati membri per quanto riguarda i controlli ufficiali; –
sarà introdotto un trattamento elettronico dei DSCE
per tutti gli animali e tutte le merci soggetti a controlli alle frontiere; –
sarà mantenuto l'obbligo di accreditamento secondo
la norma ISO 17025 di tutti i laboratori ufficiali, ma saranno previste, a
seconda dei casi, misure transitorie e deroghe temporanee o permanenti. La proposta mira anche a facilitare
l'applicabilità delle norme in materia di "assistenza
amministrativa", vale a dire meccanismi che consentano alle autorità di
controllo nazionali di cooperare su questioni di applicazione transfrontaliera,
qualora una violazione delle norme dell'UE sia da perseguire non solo nello
Stato membro in cui è stata constatata, ma anche nello Stato membro in cui è
stata commessa. Il regolamento proposto instaurerà un meccanismo europeo per lo
scambio rapido di informazioni relative a violazioni gravi e diffuse, che
permetterà agli Stati membri di contrastare più efficacemente pratiche
fraudolente. Finanziamento
dei controlli ufficiali È essenziale destinare risorse adeguate ai
controlli ufficiali per evitare gravi perturbazioni del sistema europeo dei
controlli ufficiali nella filiera agroalimentare e garantire la capacità di
anticipare e di reagire alle emergenze sanitarie nel modo più efficace
possibile. Il regolamento proposto si basa sul sistema
attuale di tariffe obbligatorie (cui sono soggetti al momento solo determinati
operatori e/o solo per determinati controlli). Esso rafforza il principio in
base al quale le autorità competenti dovrebbero poter imporre alle imprese il
versamento di tariffe al fine di recuperare i costi sostenuti nell'espletamento
delle loro attività di controllo ufficiale lungo la filiera agroalimentare e
nei settori correlati (ad esempio, i controlli veterinari e fitosanitari, i
controlli sul materiale riproduttivo vegetale). È stato proposto un certo numero di miglioramenti
da apportare al dispositivo di norme in vigore al fine di assicurare alle
autorità competenti un flusso di risorse regolare e coerente e di colmare le
lacune del sistema esistente: –
le tariffe saranno obbligatorie per tutte le
imprese registrate del settore alimentare e dei mangimi e per gli operatori del
settore dei vegetali e del materiale riproduttivo vegetale, per far sì che i
costi dei controlli siano ripartiti lungo l'intera filiera; –
le tariffe consentiranno alle autorità competenti
di recuperare integralmente i costi sostenuti, in modo da rendere le loro
entrate meno dipendenti dalle politiche di bilancio nazionali e ridurre il
rischio che le risorse siano insufficienti a causa della loro riassegnazione a
priorità concorrenti; –
saranno raggiunte maggiore equità e correttezza
garantendo la massima trasparenza dei metodi di calcolo delle tariffe e
dell'elenco dei costi sostenuti e imponendo agli Stati membri di premiare gli
operatori rispettosi delle norme (ad esempio riducendo le aliquote tariffarie); –
in linea generale, le microimprese saranno esentate
dall'obbligo di pagamento delle tariffe. 4.5. Gestione
delle spese L'obiettivo principale della proposta della
Commissione sulla gestione delle spese è di sostenere le modifiche proposte nei
diversi settori strategici e di assicurare l'allineamento con il quadro
finanziario pluriennale dell'UE, consentendo di attingere, in determinate
circostanze, ad esempio in situazioni di crisi, alle riserve del settore
agricolo. Per quanto riguarda la sanità vegetale, al fine di
proteggere l'UE dall'introduzione e dalla diffusione di organismi nocivi, i
programmi di indagine della presenza di tali organismi e le misure
fitosanitarie di sostegno alle regioni ultraperiferiche degli Stati membri
potranno beneficiare del contributo finanziario dell'UE. Il nuovo quadro
normativo consentirà inoltre il finanziamento di iniziative volte ad aggiornare
la legislazione per adeguarla ai progressi tecnologici e scientifici e per
garantire un'applicazione efficace delle norme. In caso di misure di emergenza,
con l'entrata in vigore del regolamento relativo alla sanità vegetale sarà
possibile un cofinanziamento dell'Unione per risarcire i coltivatori delle
perdite subite a causa della distruzione di materiale vegetale. 5. Conclusione Il pacchetto legislativo proposto è il risultato
di una profonda revisione degli elementi essenziali della legislazione dell'UE
in materia di produzione e immissione sul mercato degli alimenti, di sicurezza
della filiera alimentare umana e animale, nonché di sanità vegetale e animale. Gli esperti degli Stati membri e tutte le parti
interessate hanno partecipato a tale revisione, dal 2004 per quanto riguarda la
normativa in materia di sanità animale e da più di tre anni per gli altri
settori. L'obiettivo consisteva nel valutare la pertinenza del vasto
dispositivo di norme che l'UE ha progressivamente elaborato per conseguire gli
obiettivi del trattato consistenti nell'assicurare un livello elevato di
protezione della salute dell'uomo, degli animali e delle piante in tutte le fasi
della filiera agroalimentare, dal produttore al consumatore (dalla produzione
primaria al consumo e allo smaltimento degli alimenti). I metodi e le tecniche
di produzione sono cambiati, la globalizzazione e la crescita degli scambi
commerciali moltiplicano i pericoli e i rischi, sono emersi pericoli e rischi
nuovi e sono cambiate contestualmente l'educazione e le aspettative dei
consumatori. Questo processo di revisione globale si è tradotto
nelle modifiche proposte della normativa in materia di sanità animale, di
sanità vegetale e di materiale riproduttivo vegetale, nonché delle norme
relative ai controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali lungo la filiera
agroalimentare. Tali modifiche mirano a fornire un quadro normativo più
efficace e moderno nei settori interessati, ad accrescere la flessibilità e la
proporzionalità delle norme, alcune delle quali esistono da più di
40 anni, e, in generale, a soddisfare meglio le esigenze dei cittadini e
delle imprese. [1] http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/strategy/index_en.htm. [2] COM(2008) 545 def. http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/strategy/documents_en.htm. [3] FCEC (2008), Evaluation of the
Community acquis on the marketing of seed and plant propagating material
(S&PM). Relazione finale. [4] SEC(2009) 1272 definitivo. [5] Vale a dire, il documento veterinario comune di entrata
(DVCE) nel settore dei controlli veterinari, il documento comune di entrata
(DCE) per i controlli non veterinari e il certificato fitosanitario attualmente
in uso nel settore della sanità vegetale.