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Document 52013DC0209
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the functioning of the Memorandum of Understanding on the Sale of Counterfeit Goods via the Internet
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sul funzionamento del protocollo d'intesa sulla vendita di merci contraffatte via internet
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sul funzionamento del protocollo d'intesa sulla vendita di merci contraffatte via internet
/* COM/2013/0209 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sul funzionamento del protocollo d'intesa sulla vendita di merci contraffatte via internet /* COM/2013/0209 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO sul funzionamento del
protocollo d'intesa sulla vendita di merci contraffatte via internet
(Testo rilevante ai fini del SEE) INDICE 1........... Introduzione................................................................................................................... 4 2........... Il MoU........................................................................................................................... 5 2.1........ Un nuovo approccio cooperativo.................................................................................... 5 2.2........ Ambito di applicazione e struttura del MoU..................................................................... 6 2.3........ Autoregolamentazione sulla base del MoU...................................................................... 8 3........... Funzionamento e impatto del MoU.................................................................................. 9 3.1........ Come assicurare il funzionamento del MoU..................................................................... 9 3.2........ Le procedure di segnalazione e rimozione: pietra miliare
del MoU.................................... 9 3.3........ Le misure proattive e preventive: strumento essenziale
nella lotta contro la contraffazione 11 3.4........ Trasgressori recidivi...................................................................................................... 12 3.5........ La cooperazione, compresa la condivisione di informazioni............................................ 14 3.6........ Fiducia, informazione e tutela dei consumatori................................................................ 15 3.7........ Comunicazione esterna e sensibilizzazione...................................................................... 16 3.8........ Misurare gli effetti del MoU.......................................................................................... 16 4........... Prospettive................................................................................................................... 18 Allegato: elenco dei
siti e dei nomi di marchi coperti dal MoU...................................................... 20 Marchi coperti dal MoU............................................................................................................. 20 Siti coperti dal MoU................................................................................................................... 22 1. Introduzione La presente relazione illustra gli esiti della
valutazione condotta sul funzionamento del protocollo d’intesa sulla vendita di
merci contraffatte via internet (maggio 2011), in appresso denominato “il MoU”[1]. La vendita di merci contraffatte tramite la
rete nuoce a tutti i portatori di interesse che agiscono legittimamente, fra
cui le piattaforme internet, i titolari di diritti di proprietà intellettuale
e, soprattutto, i consumatori. Si tratta di un fenomeno dinamico e in continua
evoluzione che si adatta per penetrare in nuovi modelli operativi. I
produttori illeciti di contraffazioni presentano un elevato livello di
sofisticazione e reagiscono alle strategie di contrasto loro destinate. Il MoU si prefigge di definire un codice di
prassi per la lotta contro la vendita di merci contraffatte mediante internet,
nonché di promuovere la collaborazione tra i firmatari per rispondere
efficacemente a questo pericolo costante. È
ampiamente riconosciuto che la cooperazione è di gran lunga preferibile alle
controversie legali, le quali né migliorano l’efficienza dei mercati né
accrescono la fiducia dei consumatori. Suo obiettivo centrale è infondere
fiducia nel mercato. Il MoU promuove la fiducia nel mercato online,
delineando misure dettagliate contro l’offerta in rete di prodotti
contraffatti, nonché una migliore tutela dei consumatori che li
acquistino involontariamente. Il MoU si applica alle principali piattaforme
di commercio elettronico e ai maggiori marchi operanti a livello sia mondiale sia
regionale in ambiti quali i beni di rapido consumo, l’elettronica di consumo,
la moda, i beni di lusso, quelli sportivi, il settore video, software, giochi e
giocattoli[2]. Durante il periodo di valutazione[3] i firmatari si sono riuniti a
intervalli regolari. Le sintesi degli incontri sono consultabili nel sito internet
della DG Mercato interno e servizi[4]. La presente relazione esamina i progressi,
l’attuazione e il funzionamento del MoU, soffermandosi sulla valutazione
espressa dai firmatari circa la sua efficacia nel ridurre le vendite di merci
contraffatte via internet nell’Unione europea. Si limita unicamente al MoU e
non affronta le connesse questioni di politica generale. Ne emerge che l’approccio adottato dal MoU
funziona, ma che piattaforme internet e titolari di diritti devono restare
attenti e vigili. La relazione giunge alla conclusione che occorre
prolungare il MoU di altri due anni e ampliare il numero dei firmatari. Al
momento la Commissione valuta ulteriori misure tese a condurre la lotta contro la
contraffazione con un approccio più ampio, e potrebbe proporre un’iniziativa
nel prosieguo dell’anno. 2. Il MoU 2.1. Un
nuovo approccio cooperativo Sia nella comunicazione del 2009 dal titolo “Migliorare
la tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno”[5] che in quella del 2011
intitolata “Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale”[6], la Commissione ha sottolineato
quanto sia importante che i titolari di diritti di proprietà intellettuale e
gli altri portatori di interessi (quali piattaforme internet, grossisti,
dettaglianti e consumatori nonché associazioni di categoria) adottino approcci
volontari e collaborativi nella lotta contro la contraffazione. La comunicazione del 2009 sosteneva che i portatori
di interesse operanti in un ambiente tecnologico e commerciale in rapida
evoluzione dovessero fare ricorso prevalentemente alla cooperazione, anziché
adire le vie legali. Quale modus operandi per la definizione di
eventuali accordi volontari sono stati proposti dialoghi tra le parti,
attraverso i quali intavolare un confronto costruttivo su problemi concreti e
individuare soluzioni pratiche e attuabili, che siano realistiche, equilibrate,
proporzionate ed eque per tutte le parti in causa. Un simile approccio congiunto,
inclusivo e partecipativo si inserisce bene nell’agenda per una migliore
regolamentazione della Commissione. Nel quadro del MoU la Commissione europea ha
assunto la nuova funzione di facilitatore dei dialoghi, offrendo sostegno sul
piano amministrativo e logistico e, ove necessario, garantendo un giusto equilibrio
tra i vari interessi in gioco, ossia i diritti e le attese legittimi dei
cittadini dell’Unione europea. Il ruolo di facilitatore della Commissione
assicura inoltre che i dialoghi tra le parti e gli accordi che eventualmente ne
scaturiscano siano trasparenti e del tutto conformi al quadro giuridico in vigore,
nel rispetto puntuale dei diritti e delle libertà fondamentali. Sia il Parlamento europeo[7] che il Consiglio[8] hanno avvallato l’approccio della
Commissione. Una prima applicazione dell’approccio
cooperativo è l’avvio, da parte della Commissione, di un dialogo tra le parti
sulla vendita online di merci contraffatte; il MoU che ne è derivato ha
visto l’adesione di 33 soggetti, fra imprese e associazioni di categoria, e si
applica a 39 diversi siti internet. 2.2. Ambito
di applicazione e struttura del MoU Il commercio elettronico offre a imprese e
consumatori opportunità senza precedenti per l’acquisto e la vendita di beni a
livello nazionale, nel mercato interno e a livello internazionale. Nel mercato
interno, internet riduce le barriere transfrontaliere agli scambi. Purtroppo la rete è diventata anche uno dei
principali canali dei prodotti contraffatti. Il commercio elettronico mediante
piattaforme internet è, in gran parte, perfettamente legittimo. Nondimeno anche
i rivenditori illeciti o fraudolenti di prodotti contraffatti sfruttano i
vantaggi del commercio elettronico per proporre beni contraffatti direttamente
ai consumatori. I firmatari denunciano, ad esempio, una nuova generazione di
rivenditori che operano su scala ridotta acquistando modeste quantità di
prodotti contraffatti a prezzi contenuti da siti internet o tramite canali di
distribuzione più tradizionali, per poi offrirle in vendita su siti internet.
Né il rivenditore originario delle merci né le contraffazioni sono
necessariamente situati nel territorio dell’Unione europea. In questo modo
piattaforme internet e titolari di diritti legittimi che prestano servizi a
venditori e acquirenti possono cadere vittima di distributori di prodotti
contraffatti, a scapito dei consumatori, dei titolari di diritti, dei fornitori
di servizi di commercio elettronico, dell’economia e della società. Prima del MoU le piattaforme internet e i
titolari di diritti erano già intervenuti contro l’offerta online di
merci contraffatte, ma con l’avvio del dialogo tra le parti è emersa la
consapevolezza comune che si può fare di più. Il MoU mira principalmente a contrastare e
scoraggiare il lato dell’offerta del mercato delle contraffazioni, cercando
cioè di eliminare con la massima rapidità la disponibilità online di
merci contraffatte. Il documento prevede misure dissuasive e proporzionate contro
chi cerchi ripetutamente di vendere prodotti contraffatti; punta altresì a
conseguire una tutela migliore dei consumatori che acquistino involontariamente
un prodotto contraffatto o dei rivenditori legittimi che ritengono di subire
limitazioni o ritardi indebiti nella presentazione dei prodotti venduti online. Il MoU promuove una strategia basata su tre
linee di difesa, attraverso le quali si cerca di garantire che le offerte
illecite non appaiano in rete e, laddove ciò accada, siano rimosse il prima
possibile o, ad ogni modo, con rapidità sufficiente a evitare la conclusione di
altre transazioni. Tutte le misure si applicano contemporaneamente e in tempo
reale. In primo luogo, è
fondamentale che i clienti (ossia venditori e acquirenti) comprendano il
fenomeno della contraffazione, i rischi inerenti per i consumatori e gli
effetti nocivi per i titolari di diritti. I clienti possono svolgere un
ruolo attivo nella lotta contro la contraffazione. A tal fine, le piattaforme internet
si impegnano a mettere a disposizione di potenziali venditori e acquirenti
informazioni appropriate in maniera facilmente accessibile e, ove
appropriato, in collaborazione con i titolari di diritti. È loro compito
spiegare che l’offerta di merci contraffatte è illegale, suggerendo alcune
precauzioni da adottarsi per evitare di comprarle. I venditori beninformati
operanti sulle piattaforme internet dovrebbero impegnarsi a non proporre tali
merci. I consumatori beninformati dovrebbero conoscere gli strumenti e le
procedure cui attenersi qualora acquistino prodotti contraffatti. Il MoU è del
tutto in linea con la recente agenda dei consumatori della Commissione, che
incoraggia intermediari e rivenditori a non limitarsi alla mera osservanza
della normativa e a sviluppare misure di autoregolamentazione per migliorare la
tutela dei consumatori[9]. La seconda linea di difesa prevede misure
proattive e preventive che consentano di reagire ai tentativi di
commercializzazione di merci contraffatte in maniera tempestiva ed efficace,
prima o subito dopo che siano proposte al pubblico. Adottando tali misure, i
titolari di diritti e le piattaforme internet intendono ridurre l’offerta online
di prodotti contraffatti. Gli interventi possono avere carattere tecnico e/o
procedurale e spesso richiedono l’intervento umano. Sono di frequente specifici
ai singoli modelli operativi e all’organizzazione dei titolari di diritti e/o
di piattaforme internet. Rientrano fra le misure di questo tipo la verifica dei
venditori prima di autorizzarli a operare sulla piattaforma internet e, in
taluni casi, la valutazione continua del loro comportamento. Misure proattive e
preventive efficaci sono spesso sofisticate, perché richiedono risorse cospicue
e una cooperazione funzionante tra titolari di diritti e piattaforme internet; esse
mirano ad assicurare che l’offerta di merci contraffatte non appaia online. In terzo luogo,
malgrado l’informazione del cliente e le misure proattive e preventive,
potrebbe comunque accadere che i prodotti contraffatti vengano messi a
disposizione del pubblico su una piattaforma internet. In tali casi i titolari
di diritti e i consumatori possono segnalare alle piattaforme internet
interessate l’esistenza di tali offerte, in modo da consentirle di prendere
adeguate contromisure, fra cui rimuovere l’offerta dal sito. Le procedure di
segnalazione e rimozione intendono offrire un modo semplice, congruo e rapido
di eliminare eventuali offerte online di prodotti contraffatti. Il MoU integra tali misure assicurando una
migliore protezione dei consumatori, fra cui la possibilità di ricevere
un prodotto sostitutivo o di essere rimborsati a determinate condizioni. Il MoU
comprende altresì interventi dissuasivi contro i trasgressori recidivi.
I firmatari del MoU hanno stabilito di cooperare nell’individuazione dei
trasgressori recidivi. Le piattaforme internet si impegnano ad adottare e
applicare deterrenti secondo i rispettivi orientamenti interni. Le politiche
riguardanti i trasgressori recidivi devono essere oggettive e proporzionate e
tenere pienamente conto delle circostanze. La condivisione delle informazioni
relative ai trasgressori ai sensi del MoU ottempera pienamente alla
legislazione in materia di protezione dei dati. I consumatori dovrebbero impiegare tutte le
informazioni disponibili nell’effettuazione di acquisti online, per
evitare di acquistare merci contraffatte, ma potrebbero comunque subire un
danno. Può accadere che siano stati fuorviati e abbiano comprato prodotti
contraffatti involontariamente, incorrendo in problemi economici o di altra
natura. Il MoU include una serie di provvedimenti minimi per la tutela dei
consumatori. Il risarcimento per danni economici o di altro tipo dipende dalle
politiche applicate da ciascun firmatario. Inoltre, un consumatore che proponga
in vendita una merce sospettata di essere contraffatta e dunque rimossa
potrebbe subire un danno se l’accusa si rivela infondata. Infine, il MoU fa sì che durante il periodo di
valutazione i firmatari non avviino nuove controversie legali l’uno contro
l’altro su questioni rientranti nell’ambito di applicazione del protocollo.
La moratoria sulle controversie legali costituisce un importante provvedimento
che sottolinea il reciproco impegno dei firmatari a collaborare in buona fede. 2.3. Autoregolamentazione
sulla base del MoU Spesso è difficile ottenere una cooperazione
volontaria che coinvolga un gran numero di soggetti con interessi e modelli
operativi differenti. Occorre tempo per costruire la fiducia necessaria
affinché tale cooperazione funzioni. Il processo che ha portato alla conclusione
del MoU e la stessa firma si sono dimostrati tappe essenziali verso la
creazione di un clima di fiducia reciproca tra i firmatari. Il dialogo
strutturato ha consentito ai portatori di interesse di comprendere meglio i
timori e i limiti tecnici, organizzativi e commerciali di ciascuno. La
fiducia reciproca rappresenta il fattore unificante. Senza di essa la
cooperazione volontaria è destinata a fallire. Rientrano tra i fattori essenziali al successo
anche: · un chiaro incentivo per ciascun firmatario risultante dall'accordo
volontario; · l’esistenza nell’accordo di salvaguardie tese a tutelare gli interessi
fondamentali di ciascun firmatario, a tener contro dei diversi modelli
operativi e delle diverse politiche commerciali e ad assicurare la certezza del
diritto, onde superare le resistenze all’interno delle rispettive
organizzazioni; · l’inserimento nell’accordo di finalità chiare, tra cui un obiettivo ben
definito insieme a obblighi formulati in modo chiaro e realistici e assegnati
alle parti in maniera proporzionale (applicazione intelligente); · un elevato livello di consenso e di impegno nelle società aderenti
all’accordo; · la previsione di una flessibilità adeguata che consenta gli adattamenti
necessari al mutare delle circostanze, senza che occorra rinegoziare l’accordo. Inoltre, l’intervento della Commissione
europea nel suo ruolo di “facilitatore” ha strutturato e promosso il dialogo
e i negoziati, oltre a incoraggiare i portatori di interesse a superare gli
ostacoli. Non va inoltre sottovalutata l’importanza del sostegno politico delle
autorità e dei parlamenti nazionali. La trasparenza esterna accresce la
credibilità e assicura la responsabilità nei confronti dei portatori di
interesse, delle autorità e dei parlamenti nazionali e della società nel suo
complesso. Può altresì incoraggiare i nuovi portatori di interesse ad firmare
l’accordo volontario e ad adottare le migliori prassi che esso promuove. 3. Funzionamento e
impatto del MoU 3.1. Come
assicurare il funzionamento del MoU Il MoU si applica limitatamente ai firmatari
che forniscono servizi e beni nell’UE e nel SEE. Per chiarire l’ambito di
applicazione del protocollo, i firmatari hanno definito i siti internet e i
marchi coperti dal MoU (cfr. allegato). È stato stilato un elenco dei punti di
contatto al fine di facilitare la comunicazione tra i firmatari su aspetti
di politica riguardanti il MoU nonché di consentire i contatti diretti su
questioni operative tra i responsabili della tutela del marchio presso i
titolari di diritti dei diversi Stati membri e i siti gestiti dalle piattaforme
internet. Il fatto che queste informazioni di base siano
facilmente disponibili e siano aggiornate regolarmente ha aiutato i firmatari
ad applicare il protocollo in circostanze operative. Ha inoltre consentito di
informare le strutture locali dei firmatari sull’esistenza del MoU e di
sensibilizzare sulle sue potenzialità. Allo scopo di stabilire contatti, scambiare
informazioni e discutere questioni operative, le piattaforme internet e i
titolari di diritti hanno preso parte a incontri bilaterali che, insieme
a un uso sistematico dei programmi per la tutela dei diritti di ciascuna
piattaforma internet, hanno consentito ai firmatari di condividere le
conoscenze, individuare gli andamenti tendenziali e, di conseguenza, accelerare
la rimozione di offerte sospette, accrescendo così la prevenzione. In generale, le parti del MoU hanno segnalato
un significativo miglioramento della comunicazione tra i firmatari, che
ha reso più agevole la collaborazione. In casi specifici sono stati messi in
atto interventi concertati, ad esempio contromisure immediate all’aumento
improvviso di talune contraffazioni. 3.2. Le
procedure di segnalazione e rimozione: pietra miliare del MoU Tutti i firmatari concordano sul fatto che le
procedure di segnalazione e rimozione sono misure indispensabili di lotta contro
la vendita di merci contraffatte online. Ai fini del protocollo, le
norme relative alle procedure di segnalazione e rimozione prevedono: a) un meccanismo per rimuovere dai siti delle
piattaforme internet le offerte di presunte merci contraffatte; b) un meccanismo per segnalare alle
piattaforme internet la presenza di utenti che vendono prodotti contraffatti (segnalazione
relativa al venditore). Si tratta dello strumento principale da
impiegare quando diventano disponibili in rete offerte che si sospettano
illecite. I firmatari hanno inoltre osservato che il protocollo ne ha
dimostrato l’utilità; le norme in materia di procedure di segnalazione e
rimozione non dovrebbero essere troppo prescrittive e devono includere
meccanismi volti ad affrontare eventuali abusi del sistema. Le imprese hanno
messo a punto metodi propri per contrastare le trasgressioni commesse sui
rispettivi siti online. I firmatari hanno riferito che le piattaforme
internet ricevono ogni anno migliaia di richieste di procedure di segnalazione
e rimozione, con motivazioni di ogni genere. Nel quadro del MoU, in linea con
l’acquis dell’UE[10],
le procedure di segnalazione e rimozione sono finalizzate a eliminare dai siti
delle piattaforme internet in modo tempestivo, efficiente ed efficace eventuali
offerte di presunti prodotti contraffatti. Tutte le piattaforme internet ricorrevano a un
qualche meccanismo del genere già prima del protocollo, per consentire ai
titolari di diritti nonché ad altre persone e organizzazioni interessate di
segnalare le presunte merci contraffatte. Mentre alcuni erano facilmente
individuabili sui siti internet, il funzionamento di molti altri sistemi per la
procedura di segnalazione e rimozione è stato giudicato insoddisfacente.
Peraltro, non tutti i titolari di diritti utilizzavano le procedure di segnalazione
e rimozione disponibili. Le segnalazioni erano incomplete, non sufficientemente
specifiche e di difficile elaborazione; alle volte, potevano riguardare singoli
articoli ma anche interi cataloghi di prodotti. Il seguito dato alle segnalazioni
variava a seconda della piattaforma internet e non sempre era considerato
sufficiente dai titolari di diritti che se ne erano fatti promotori. Le offerte
non erano rimosse affatto o con un ritardo eccessivo oppure riapparivano poco
dopo la rimozione. Dopo l’introduzione del MoU, alcune
piattaforme internet hanno dichiarato di impiegare fino a 24 ore, ma
occasionalmente un massimo di 48, per la rimozione di offerte online
(anche nota come listing); altre impiegano tra le 2 e le 5 ore; altre
ancora affermano che le offerte contestate sono eliminate il giorno stesso o
nelle prime ore del successivo. Nondimeno, i titolari di diritti hanno indicato
tempi di elaborazione diversi della stessa piattaforma internet da uno Stato
membro all’altro. Le piattaforme internet hanno altresì rilevato
ampie oscillazioni nel numero mensile medio delle segnalazioni dei prodotti
contraffatti (da una a svariate centinaia) effettuate da determinati titolari
di diritti. Dopo l’entrata in vigore del MoU respingono molto raramente le richieste
di rimozione e accade di rado che debbano chiedere informazioni aggiuntive per
elaborare una segnalazione; laddove ciò accade, la richiesta riguarda segnalazioni
di nuovi titolari di diritti aventi poca dimestichezza con la procedura di segnalazione
e rimozione. Alcuni titolari di diritti ritengono che in alcuni casi sono state
chieste informazioni non necessarie. Tra l’altro, una volta rimossa la presunta
offerta illecita la piattaforma internet informa il venditore interessato motivando
la rimozione. Le segnalazioni di utenti che vendono
contraffazioni (da distinguersi da quelle riguardanti offerte specifiche) sono
state relativamente rare. In genere le segnalazioni relative al venditore sono
considerate onerose, poiché richiedono quasi sempre un’ulteriore indagine sulla
singola offerta prima di assumere una decisione. Giacché i trasgressori
recidivi (i venditori in cattiva fede individuati) vengono comunque sanzionati,
a seguito di segnalazioni basate sull’offerta, le segnalazioni relative al
venditore non sono giudicate particolarmente utili. Per contro, un titolare di
diritti ha dichiarato che, mentre la cooperazione sulle procedure di segnalazione
e rimozione risulta efficiente nel caso di singoli articoli, non è chiaro in
quale misura le piattaforme internet intervengano in risposta a segnalazioni relative
a venditori coinvolti nella vendita di merci contraffatte. I termini e le condizioni applicati dalle
diverse piattaforme internet vietano espressamente l’offerta di prodotti che
ledano diritti di terzi, oltre a specificare che eventuali violazioni sono
passibili di rimozione. Alcune piattaforme internet mettono a disposizione dei
titolari di diritti moduli per le segnalazioni che sono però destinati
principalmente a quanti non aderiscono al MoU. Benché l’effettiva elaborazione
delle segnalazioni avvenga internamente, le maggiori piattaforme internet pubblicano
in rete chiarimenti sulla procedura di segnalazione e rimozione, che fungono da
riferimento, soprattutto per i titolari di diritti non firmatari del
protocollo. Tali chiarimenti possono anche essere inseriti nello specifico
programma per la tutela dei diritti della piattaforma internet o essere
pubblicati nella sezione “assistenza” del sito. Dopo l’entrata in vigore del MoU tutti i
firmatari hanno riferito miglioramenti in ogni campo afferente le procedure di segnalazione
e rimozione. Diverse piattaforme internet hanno riesaminato e in molti casi snellito
i relativi strumenti e le relative procedure. Una di esse ha ripensato l’iter
di segnalazione e rimozione, attuando in tutti i siti europei una procedura
comune[11]. I titolari di diritti hanno dichiarato che
ora il sistema di segnalazione e rimozione funziona complessivamente bene nei
siti delle piattaforme internet coperte dal MoU[12].
Nondimeno, l’effettuazione di un programma di monitoraggio è spesso onerosa per
i titolari di diritti. 3.3. Le
misure proattive e preventive: strumento essenziale nella lotta contro la
contraffazione Le misure proattive e preventive sono
l’insieme degli interventi e delle procedure che consentono alle piattaforme internet
e ai titolari di diritti di impedire l’offerta di prodotti illeciti online
o di ridurne la disponibilità a un breve periodo di tempo. Tali interventi e
procedure differivano non soltanto da un firmatario all’altro, ma talvolta
anche tra i vari siti di una particolare piattaforma internet. Secondo i firmatari, le sole procedure di segnalazione
e rimozione reattivi appaiono insufficienti ad affrontare il problema della
vendita di merci contraffatte in rete. Salvaguardie proattive adeguate a tal
fine risultano ugualmente essenziali nella lotta contro la contraffazione online. Le misure proattive e preventive sono strettamente
collegate alle prassi e ai modelli operativi di ciascuna piattaforma internet e
di ciascun titolare di diritti. Costituiscono uno degli strumenti mediante i
quali le piattaforme internet possono differenziarsi dai concorrenti sul
mercato, oltre a influire in misura significativa sulla soddisfazione dei
clienti e sulla fiducia dei consumatori nelle offerte di un particolare sito. Diverse
piattaforme internet divulgano le misure proattive e preventive applicate con
una relativa trasparenza. Le piattaforme internet hanno inoltre rilevato che,
per restare efficaci, tali misure devono spesso essere sofisticate e adattabili
con rapidità al mutamento delle circostanze. Ne consegue che la loro attuazione
è sovente costosa. Per i titolari di diritti le misure proattive e preventive rientrano
tra gli interventi di tutela del proprio marchio e sono strettamente collegate
alle strategie e alle operazioni attuate a tale scopo. Tutti i firmatari hanno sottolineato
ripetutamente che la condivisione di informazioni tra titolari di diritti e
piattaforme internet è fondamentale per l’efficacia delle misure proattive e
preventive. Diversi firmatari hanno osservato che l’efficienza di tali
misure sembra variare nel tempo e tra i diversi siti delle piattaforme internet,
il che non sorprende se si considerano la reattività e la capacità di
adattamento di quanti vendono prodotti contraffatti. Ciò dimostra che i
firmatari devono restare sempre vigili, oltre a sottolineare la necessità di
una cooperazione continua. Uno dei firmatari ha segnalato che, grazie
alla conclusione del MoU, gli investimenti in misure proattive e preventive
sono aumentati e hanno prodotto risultati tangibili. Una piattaforma internet
ha dichiarato che adesso di rimuovere adesso più offerte potenzialmente
problematiche su base volontaria e proattiva di quanto non faccia in modo
reattivo[13]. Le misure proattive e preventive comprendono
tanto misure tecniche, come la capacità della piattaforma internet di rilevare
l’utilizzo di determinate parole chiave oppure anticipazioni di contenuti non
ancora commercializzati, quanto la condivisione di informazioni tra piattaforme
internet in merito a indicatori di merci contraffatte e al modus operandi
dei venditori. Alcune piattaforme internet hanno dichiarato di impiegare
particolari tecnologie di rilevamento e di attuare rimozioni preventive. Taluni firmatari temevano che, adottando
misure preventive per impedire la vendita di prodotti contraffatti, li si
potesse ritenere a conoscenza delle attività illecite, il che li avrebbe
esclusi dal regime di responsabilità previsto dalla direttiva sul commercio
elettronico. 3.4. Trasgressori
recidivi Ai sensi dell’articolo 35 del MoU, le
piattaforme internet sono tenute a prendere in considerazione le segnalazioni
concernenti trasgressori recidivi e ad attuare e applicare politiche deterrenti
al riguardo. Le politiche praticate in materia dalle varie
piattaforme internet prevedono in genere una misura dissuasiva (ad esempio la
temporanea sospensione dell’account) nei confronti del venditore, e non
semplicemente sull’offerta in questione, dopo la seconda violazione. Possono
essere applicate misure più dissuasive qualora il venditore sia nuovamente
scoperto a offrire merci contraffatte. Tutte le piattaforme internet si sono
dotate di misure tese a evitare che i venditori esclusi si iscrivano
nuovamente. Sebbene le azioni dissuasive siano importanti
se non fondamentali, le piattaforme internet sostengono che, oltre alla mera
sospensione dell’account dell’utente, esistono altri modi per affrontare
le trasgressioni ripetute, come misure di educazione e di sicurezza,
disincentivi o restrizioni. La politica in materia di misure dissuasive è illustrata
nelle condizioni di utilizzo della piattaforma internet pubblicate sul sito
interessato. Alcune piattaforme internet pubblicano inoltre una sintesi della
politica praticata in altre sezioni del sito, ad esempio nella sezione sulle
misure di tutela dei diritti o nella sezione assistenza. Le piattaforme internet non attuano la
politica in materia di misure dissuasive in maniera automatica. Talvolta si
rendono necessarie singole correzioni, che vengono operate come ritenuto
opportuno. Qualora un venditore agisca palesemente in cattiva fede, può essere escluso
seduta stante, mentre un trasgressore recidivo che abbia commesso la prima
violazione su piccola scala molto tempo prima può essere ammonito nuovamente
prima della sospensione dell’account. Alcune piattaforme internet infliggono
sanzioni unicamente caso per caso, anche se con risultati ed efficacia analoghi.
Per decidere quale azione dissuasiva applicare, si considerano diversi
aspetti, ad esempio la gravità della violazione commessa, il numero di
presunte violazioni, la recidività, il periodo trascorso dalla prima
violazione, le spiegazioni del venditore, l’uso di un linguaggio che rivela una
chiara intenzionalità, l’entità delle attività commerciali legittime, nonché altri
comportamenti più sospetti, quali gli sforzi per evitare di essere scoperti.
Di conseguenza non è stato possibile adottare una definizione unica e uniforme
di azione dissuasiva. Anche in questo caso, la comunicazione fra titolari
di diritti e piattaforme internet è indispensabile per l’attuazione di efficaci
politiche in materia di trasgressori recidivi. Le piattaforme internet hanno
bisogno delle informazioni fornite dai titolari di diritti interessati, pena la
minore incisività di tali politiche. Diverse piattaforme internet hanno
sviluppato specifici strumenti di segnalazione, mettendoli a disposizione dei
titolari di diritti per facilitare il reciproco scambio di informazioni, ivi
compreso il riscontro fornito ai titolari di diritti che hanno effettuato la
segnalazione, pur nel rispetto dei legittimi interessi delle persone coinvolte. Le azioni dissuasive, siano esse giustificate
o no, producono un effetto immediato sui venditori: perdita di opportunità di
vendita del prodotto interessato, investimenti in termini di tempo nella
formazione obbligatoria o in misure di sicurezza aggiuntive; perdita dello
status di venditore affidabile, con conseguente minore fiducia dei consumatori
e, pertanto, diminuzione dei prezzi medi di vendita; restrizioni delle vendite
tali da limitare l’attività, potenzialmente determinando scorte in eccesso,
investimenti improduttivi e perdite economiche; sospensioni permanenti, che
potrebbero mettere a repentaglio l’intera attività (e di conseguenza i relativi
dipendenti e partner commerciali). Di conseguenza, le piattaforme internet applicano
le misure dissuasive con riluttanza e con la dovuta cautela. Le politiche sui trasgressori recidivi sono molto
importanti per i titolari di diritti, perché è questa categoria a causare loro
i maggiori danni, soprattutto se è in grado di continuare a commercializzare
merci contraffatte tramite pratiche ingannevoli. I titolari di diritti continuano
a denunciare la presenza su varie piattaforme internet di trasgressori recidivi
che vendono da tempo prodotti contraffatti sotto nomi diversi. Sebbene i
titolari di diritti segnalino i trasgressori recidivi alle piattaforme internet
sulla base di proprie indagini, comunicando anche la ricomparsa di offerte
precedentemente rimosse, non sempre riescono a rilevare e poi a identificare i
trasgressori recidivi, ad esempio perché il sito in questione non offre
strumenti di ricerca dei dati dei venditori. Si ritiene che adesso le piattaforme internet
abbiano intensificato le misure contro i trasgressori recidivi, di propria iniziativa o su insistenza dei titolari di diritti
interessati, ma intervengono a propria discrezione e tenendo conto di tutte le
specifiche circostanze del caso[14].
Pertanto, non sempre alle segnalazioni di trasgressori recidivi seguono la
sospensione o la chiusura dell’account. Dopo l’entrata in vigore del MoU
le piattaforme internet offrono ai titolari di diritti una maggiore trasparenza
circa la propria politica in materia di azioni dissuasive e la relativa
applicazione. Talvolta le piattaforme internet e i titolari di diritti si
scambiano informazioni riguardanti singoli casi su base bilaterale, ma ciò non
sembra essere la prassi comune. Tutte le piattaforme hanno introdotto misure
tecniche e procedurali volte a individuare i trasgressori recidivi e a evitare
che i trasgressori recidivi esclusi si registrino nuovamente sui loro siti. Tali
sforzi hanno un’efficacia limitata a causa delle tattiche di dissimulazione dei
venditori in cattiva fede. La situazione può migliorare solo rafforzando lo
scambio reciproco di informazioni e la cooperazione diretta fra piattaforme internet
e titolari di diritti. Al momento i firmatari investono in strumenti
e pratiche per lottare contro i trasgressori recidivi. Nell’ultimo anno la loro
azione congiunta ha portato a un progressivo miglioramento dei risultati; in
taluni casi sono stati conseguiti successi notevoli[15]. Nondimeno, per migliorare il
rendimento operativo delle misure di lotta contro i trasgressori recidivi,
potrebbero rendersi necessari maggiori chiarimenti sulla loro attuazione
pratica. 3.5. La
cooperazione, compresa la condivisione di informazioni La cooperazione e la condivisione di
informazioni costituiscono un fattore determinante per l’efficacia delle misure
proattive e preventive. Tutte le piattaforme internet hanno adottato e
pubblicato sui rispettivi siti la propria politica in materia di diritti di
proprietà intellettuale esponendola con chiarezza e in dettaglio. Tali
politiche trovano inoltre un evidente riflesso nelle condizioni d’uso dei siti
interessati, nonché nei contratti con i venditori. Tutte le piattaforme internet
vigilano sul rispetto della loro politica in materia di diritti di proprietà
intellettuale. Diverse piattaforme internet hanno
sviluppato specifici programmi di cooperazione in materia di tutela dei diritti, che costituiscono spesso la base della cooperazione rafforzata
fra le piattaforme internet interessate e i titolari di marchi in generale. La
partecipazione dei titolari di diritti a tali programmi varia da un sito
all’altro. Dopo l’entrata in vigore del MoU diversi titolari di diritti
hanno aderito a programmi di questo genere in base alle proprie specifiche
esigenze[16]. Il MoU non impedisce ai firmatari di scambiarsi
informazioni più dettagliate o di altra natura, ad esempio su base bilaterale e
nel rispetto di condizioni aggiuntive. Alcune piattaforme internet hanno
divulgato analisi statistiche delle offerte rimosse (sia proattivamente sia previa
richiesta in tal senso), che si sono rivelate utili. Le piattaforme internet
hanno deciso di pubblicare, su richiesta, l’identità e i recapiti dei presunti
trasgressori conformemente alla normativa sulla protezione dei dati vigente.
Solo in un caso i firmatari hanno denunciato problemi derivanti da questo
aspetto del MoU[17]. 3.6. Fiducia,
informazione e tutela dei consumatori La fiducia dei consumatori rappresenta un
fattore di successo determinante per tutti i firmatari.
Questi ultimi cercano pertanto di assicurare un’adeguata tutela dei consumatori
dalle contraffazioni e di trovare il modo di risarcire i consumatori che in
buona fede acquistano involontariamente merci contraffatte. Tutte le piattaforme internet informano i
consumatori sulle migliori prassi da seguire per un uso sicuro dei servizi e per
l’individuazione di offerte sospette. Tutte le principali piattaforme internet dispongono
di sistemi di risarcimento danni. Tuttavia questi programmi
di protezione dell’acquirente differiscono notevolmente fra loro per ambito di
applicazione e procedure. Ad esempio, una piattaforma internet offre una
garanzia completa contro le contraffazioni e conserva l’importo finché la
transazione non viene portata a termine con piena soddisfazione dell’acquirente.
Oltre ai rimborsi attraverso il sistema di pagamento online, le piattaforme internet
risarciscono i consumatori tramite il proprio programma di protezione
dell’acquirente o tramite un’ampia politica di restituzione del prodotto
acquistato. Diverse piattaforme aiutano gli utenti a ottenere il rimborso dal
venditore. A tale proposito va ricordato che la normativa dell’UE prevede norme
minime per la tutela dei consumatori che acquistino merci contraffatta da
venditori professionisti. Laddove la piattaforma internet operi quale venditore
professionista, la direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle
garanzie dei beni di consumo riconosce al consumatore il diritto di chiedere la
sostituzione della merce con un articolo autentico o, qualora ciò non sia
possibile, di essere rimborsati. Spesso i titolari di diritti non coinvolti in
una determinata compravendita vengono contattati da clienti insoddisfatti che
hanno comprato prodotti contraffatti[18].
È evidente che i titolari di diritti non sono soggetti ad un obbligo generale
di risarcire o di assistere il consumatore nella richiesta di risarcimento.
Ciononostante, diversi di loro si impegnano in tal senso. Numerose piattaforme internet incoraggiano
sistematicamente i consumatori a segnalare le contraffazioni alle forze
dell’ordine locali. Anche talune autorità nazionali, come le autorità di
vigilanza sulla concorrenza e le autorità di tutela dei consumatori, tendono a
segnalare presunte violazioni dei diritti dei consumatori, fra cui pubblicità
fuorviante, pratiche commerciali sleali e inottemperanza alle norme in materia
di etichettatura. Tutti i firmatari convengono sul fatto che una
delle principali finalità del MoU è il miglioramento della tutela dei
consumatori. Nessuno di essi ha riferito riscontri negativi da parte degli
utenti[19].Una
piattaforma internet ha persino dichiarato che il numero di commenti negativi
sui venditori e di reclami da parte di acquirenti insoddisfatti è diminuito del
30% dall’inizio del 2011. 3.7. Comunicazione
esterna e sensibilizzazione Le associazioni di categoria hanno un ruolo importante nel raggiungimento degli obiettivi del MoU.
Diverse fra loro hanno contribuito all’instaurazione di rapporti costruttivi
fra i titolari di diritti e le piattaforme internet. Mentre talune associazioni
garantiscono l’effettivo rispetto dei diritti per conto dei propri membri e
tutte si fanno carico, sempre per conto di questi ultimi, anche di
rappresentarne gli interessi e coordinare le posizioni comuni in relazione al
protocollo, risulta essenziale il loro ruolo nel diffondere i concetti alla
base del MoU e nell’incoraggiare i rispettivi membri a osservarne i principi.
Gran parte delle associazioni di categoria ha pubblicizzato i progressi
compiuti dal protocollo, promuovendone i benefici attraverso aggiornamenti nei
rispettivi siti internet, circolari elettroniche ai membri e sessioni
informative durante le proprie conferenze. I firmatari hanno riconosciuto l’importanza di
coinvolgere le autorità nazionali nella lotta contro la vendita online
di merci contraffatte, nonché di fornire informazioni complete circa il
protocollo e i relativi sviluppi alle autorità di tutela dei diritti di
proprietà intellettuale e ai membri del Parlamento europeo. Tutti hanno
sottolineato i vantaggi che si avrebbero intensificando gli sforzi di sensibilizzazione
dopo l’adozione della presente relazione. A livello di UE sono stati inseriti
riferimenti al protocollo nelle comunicazioni afferenti le politiche in materia[20]. Anche a livello di Stati
membri sono state varate iniziative simili[21].
Su scala internazionale il MoU è promosso nell'ambito di organismi
internazionali quali l’OMPI[22]
e l’OMC, nonché nelle discussioni con i principali partner commerciali dell’UE. 3.8. Misurare
gli effetti del MoU Ai fini della presente relazione, i firmatari
hanno presentato alla Commissione un consistente volume di dati che attestano
il funzionamento del MoU e il suo impatto sulla loro attività. La maggior parte
delle informazioni è da considerarsi riservata, essendo sensibile sotto il profilo
commerciale, e non può quindi essere citata direttamente. Malgrado gli sforzi compiuti, tutte le
piattaforme internet presentano tuttora offerte di prodotti contraffatti sui
rispettivi siti. I venditori di prodotti contraffatti sono diventati più
abili a presentare le merci in modo tale che non sempre sia possibile capire
dall’offerta online se l’articolo sia falso o genuino. Le misure
proattive e preventive basate su parole chiave o su immagini e prezzi hanno
quindi dimostrato i propri limiti. Numerosi firmatari hanno investito nello
sviluppo di indicatori appropriati (i cosiddetti indicatori essenziali di
prestazione) nel tentativo di misurare i progressi, l’attuazione e il
funzionamento del MoU in maniera affidabile e trasparente. Sebbene tali indicatori
debbano tener conto delle peculiarità dei diversi modelli operativi, nonché dei
prodotti e dei settori interessati, non è stato possibile utilizzare un’unica
serie di indicatori per le misurazioni compiute dai vari firmatari. Di
conseguenza, non è ancora possibile generare dati di base quali riferimenti
quantitativi per la valutazione e la comunicazione degli effetti del
protocollo. Al fine di monitorare le tendenze dell’offerta
di prodotti contraffatti sui siti delle piattaforme internet, numerosi titolari
di diritti hanno effettuato programmi sistematici di vendite di prova che,
ripetuti diverse volte in circostanze equivalenti, hanno apportato un utile
contributo all’individuazione dei trend. Una piattaforma internet ha riferito di aver
riscontrato da metà 2011 un cospicuo calo (20%) del numero di segnalazioni e
rimozioni da parte di titolari di diritti, un dato che probabilmente
corrisponde ad una flessione del numero di offerte sospette visibili sulla
piattaforma. Nello stesso periodo, quest’ultima ha notato che le rimozioni
proattive di articoli sospetti in esito a misure proattive e preventive sono
quasi raddoppiate. Un titolare di diritti ha dichiarato che lo scorso anno i
suoi marchi hanno inviato a intermediari internet quasi 120 000
segnalazioni di contenuti illeciti, di cui solo lo 0,005% era ingiustificato. Un’altra importante piattaforma internet ha riferito
che nel terzo trimestre del 2012 sono stati bloccati o sottoposti a gravi
restrizioni gli account di oltre 8 600 venditori che avevano pubblicato
offerte di merci sospette recanti marchi di firmatari del MoU. Benché non siano
disponibili statistiche specifiche a ciascun firmatario del MoU per gli anni
precedenti, un’estrapolazione conservativa dei dati suggerisce un aumento
rispetto agli anni precedenti. Un titolare di diritti ha riferito che
dall’introduzione del MoU il numero di trasgressori recidivi si è dimezzato su
base trimestrale, mentre un altro ha menzionato anche una significativa
diminuzione dei trasgressori recidivi ancora attivi sulle stesse piattaforme internet.
Nel maggio 2012 risultava attivo il 15,7% dei trasgressori recidivi, ma
nell’agosto dello stesso anno la cifra era scesa al 5%. L’impatto del MoU sull’effettiva presenza di
offerte di merci contraffatte sui siti delle piattaforme internet non è stato
uniforme, secondo quanto riferito dai firmatari. Un titolare di diritti ha
dichiarato che il numero di prodotti contraffatti relativi a una specifica
categoria di prodotti è sceso dal 40% allo 0% su un’importante piattaforma internet;
lo stesso soggetto ha riferito una flessione generale delle merci contraffatte
disponibili sui siti di un’altra importante piattaforma. Un altro titolare di
diritti ha riferito una riduzione del 50% del numero di venditori fraudolenti e
una riduzione del 30% delle offerte illecite presentate sulla stessa
piattaforma internet; un altro ancora ha individuato in una settimana
dell’autunno 2012, su una particolare piattaforma internet, circa 12 000
venditori unici di merci recanti il proprio marchio, il 9% dei quali trattava
prodotti contraffatti in cinque fra i principali mercati dell’UE. Questi
risultati dimostrano che la vendita di prodotti contraffatti tende a spostarsi
verso piattaforme internet dove vigono controlli meno rigorosi (perlopiù non coperte
dal MoU); se ne può dedurre che il protocollo promuove buone prassi e che va
esteso a nuovi firmatari affinché mantenga la propria efficacia come misura
volontaria. Solo una piattaforma internet ha comunicato i
dati relativi alle esperienze negative segnalate dalla clientela, in
calo del 30% rispetto all’inizio del 2011. Le relazioni trasmesse dai firmatari indicano
che non tutte le società attribuiscono la stessa importanza alla lotta attiva
contro la contraffazione. Le risorse finanziarie e umane assegnate
riflettono il livello di priorità. La tutela di un marchio è costosa. Un
titolare di diritti ha riferito di destinare oltre 3 milioni di euro l’anno
alle misure di protezione dei marchi, tra cui il monitoraggio dei servizi online
e la segnalazione di offerte illecite. Una piattaforma internet ha dichiarato
costi di pari importo per il personale allocato al programma
anticontraffazione. Un altro fra i maggiori titolari di diritti ha registrato
una spesa annuale di 1 milione di euro. All’estremo opposto, un titolare di
diritti ha affermato di investire appena poche migliaia di euro l’anno per le
misure di protezione dei marchi. Le piattaforme internet sembrano destinare un ingente
volume di risorse ai provvedimenti anticontraffazione. Più di una piattaforma internet
ha riferito che circa 40 dipendenti sono impegnati in un modo o in un altro in misure
anticontraffazione. Una di esse ha istituito una squadra dedicata per le
operazioni anticontraffazione che offre sostegno operativo alla divisione incaricata
dei rapporti con i titolari di diritti. Tutte le piattaforme internet
continuano a investire in ulteriori funzionalità informatiche per ambiti quali l’informativa
sulle procedure di segnalazione e rimozione, le misure proattive e preventive,
il monitoraggio dei trasgressori recidivi e l’informativa in materia o
l’assistenza alla clientela. Ovviamente gli importi spesi sono proporzionati
alle dimensioni e alla copertura geografica della piattaforma. Ciò vale anche mutatis
mutandis per i singoli titolari di diritti. Diverse piattaforme hanno menzionato un
consistente investimento in attività di sensibilizzazione, come campagne
anticontraffazione in collaborazione con progettisti, seminari informativi per
piccole e medie imprese nonché conferenze annuali sul tema. Anche le associazioni
di categoria conducono un’attiva opera di sensibilizzazione fra i propri
membri. Alcuni titolari di diritti hanno parlato del MoU in occasione di
convegni aperti al pubblico. 4. Prospettive La vendita online di merci contraffatte
è un bersaglio mobile. Le tecnologie e i modelli operativi usati dai falsari
mutano continuamente. Le piattaforme internet e i titolari di diritti devono
pertanto rimanere attenti e vigili per essere pronti a intervenire in
maniera tempestiva e adeguata ove necessario. Il MoU ha superato il periodo di prova. Il
protocollo funziona in maniera soddisfacente grazie all’impegno dei firmatari
in tal senso. Per il momento non si avverte la necessità di modificare il
testo del documento. Le disposizioni in vigore sono state formulate in modo
tale da consentire interventi rapidi a contrasto di nuovi fenomeni. Nondimeno,
è ancora possibile migliorare l’attuazione operativa se si vuol far sì che il
protocollo assuma il rango di “migliore prassi”. Sembra che il modo migliore per conseguire
progressi nella lotta contro la vendita di prodotti contraffatti sia
consolidare i risultati finora ottenuti e perfezionare ulteriormente il
funzionamento del MoU. I firmatari prevedono quindi gli ambiti di intervento
che si illustrano di seguito. Prorogare il MoU e riesaminarlo dopo un
ulteriore periodo di due anni Sulla base della versione attuale del
protocollo, i firmatari si impegnano ad applicarlo per altri due anni[23]. In questo periodo intendono
riunirsi due volte l’anno sotto gli auspici della Commissione europea. Nella
riunione plenaria di primavera verrebbero riesaminate le questioni generali di
politica, mentre alla riunione in autunno l’accento verrà messo piuttosto sugli
aspetti operativi[24].. I firmatari del MoU e la Commissione europea
concordano sulla necessità di valutare periodicamente se il MoU sia
ancora idoneo a lottare contro l’offerta di merci contraffatte online.
La Commissione programmerà dunque un secondo riesame, sulla falsa riga del
presente, alla fine del 2014. Entro quella data dovrebbe essere pronto un quadro
comune sugli indicatori essenziali di prestazione che consentirà di
misurare l’impegno dei firmatari. La presente valutazione ha dimostrato che è
possibile migliorare ulteriormente l’attuazione del MoU. Dovrebbero proseguire
gli incontri bilaterali tra i firmatari, affinché questi ultimi possano
scambiarsi informazioni su questioni specifiche e cercare insieme soluzioni
pratiche. Inoltre, ove necessario, potrebbe essere opportuno ampliare il
ruolo di facilitatore della Commissione e far sì che evolva verso una funzione
di mediazione su aspetti specifici. Tale approccio potrebbe rivelarsi utile
nel caso di questioni delicate e riguardanti un gruppo limitato di firmatari. I firmatari e la Commissione europea
svilupperanno insieme una strategia di comunicazione rafforzata che
dovrebbe consentire di sfruttare appieno i benefici del MoU come strumento per
sviluppare migliori prassi nella lotta da parte di titolari di diritti e
piattaforme internet contro le vendite online di prodotti contraffatti. Ampliare il numero dei firmatari del MoU Sulla base delle esperienze finora maturate, i
firmatari convengono sull’utilità di ampliare il numero dei firmatari del
MoU includendo altre piattaforme internet, distributori, titolari di
diritti e associazioni di categoria. Estendere la partecipazione al protocollo accettando
nuovi firmatari, soprattutto se provenienti da nuovi settori o territori e
disposti e capaci di osservarne le disposizioni è considerato il prossimo, essenziale
passo per accrescere l’efficacia del documento. L’accento andrebbe messo sulle società
e le associazioni di categoria potenzialmente determinanti per il
raggiungimento delle finalità del MoU e in grado di apportare un valore
aggiunto. Per diffondere le migliori prassi e favorire
l’adesione al protocollo, i firmatari e la Commissione europea si adopereranno
per assistere le piattaforme internet e i titolari di diritti non firmatari
nell’adeguare i rispettivi processi operativi e strumenti di sostegno, ove
appropriato. Anche l’Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di
proprietà intellettuale dovrebbe svolgere un ruolo prezioso in tal senso. Per continuare a migliorare la dimensione
del MoU relativa alla protezione dei consumatori e per assicurare che la sua
applicazione tuteli rigorosamente i diritti fondamentali, la Commissione
continuerà a cercare il coinvolgimento (e preferibilmente la piena
partecipazione) di organizzazioni dei consumatori e gruppi per i diritti civili
rappresentativi. Le piattaforme internet e i titolari di diritti dovrebbero
altresì definire nuovi modi per migliorare la tutela dei consumatori oltre
quanto già convenuto con il MoU. Allegato: elenco dei
siti e dei nomi di marchi coperti dal MoU Marchi coperti
dal MoU Gruppo Adidas 1. Adidas 2. Y-3 3. Reebok 4. Rockport 5. Taylor Made 6. CCM Gruppo Allianz Amer Sports 1. ARC’TERYX 2. MAVIC 3. SALOMON 4. SUUNTO 5. PRECOR 6. ATOMIC 7. WILSON 8. BONFIRE Burberry 1. Burberry Gant 1. GANT 2. GANT RUGGER Lacoste 1. Lacoste Lego group 1. Lego LVMH group 1. Louis Vuitton 2. Dior Couture Mattel, Inc. 1. Barbie 2. Hot Wheels 3. Fisher-Price 4. Matchbox 5. Corolle 6. UNO 7. Scrabble 8. Monster High Microsoft 1. Microsoft 2. XBOX 3. Microsoft Windows 4. Microsoft Office 5. Microsoft Windows Server Nike 1. NIKE 2. CONVERSE 3. UMBRO Nokia 1. NOKIA 2. CONNECTING PEOPLE 3. VERTU 4. V Procter & Gamble 1. Gillette 2. OralB 3. Olay Richemont 1. Alfred Dunhill 2. Azzedine Alaia 3. Baume Mercier 4. Cartier 5. Chloe 6. IWC 7. Jaeger LeCoultre 8. Lancel 9. Lange & Sohne 10. Montblanc 11. Panerai 12. Piaget 13. Purdey 14. Roger Dubuis 15. Shanghai Tang 16. Vacheron Constantin 17. Van Cleef & Arpels Unilever 1. Dove 2. Axe/Lynx 3. Sure/Rexona 4. Vaseline 5. Pond’s 6. Radox 7. Duschdas 8. St Ives 9. Persil (solo nel Regno Unito, in Irlanda e in Francia; altrove di proprietà di Henkel) 10. Surf 11. Omo 12. Comfort 13. Cif 14. Sunsilk 15. VO5 16. TRESemmé 17. Nexxus 18. Brylcreem 19. Knorr 20. Lipton 21. PG Tips 22. Slimfast 23. Signal 24. Close Up 25. Prodent 26. Mentadent 27. Pepsodent 28. Zwitsal 29. Fissan Siti coperti dal MoU Gruppo MIH 1. allegro.pl 2. aukro.bg 3. aukro.cz 4. aukro.sk 5. osta.ee 6. qxl.dk 7. qxl.no 8. ricardo.ch 9. ricardo.gr 10. teszvesz.hu 11. tuktuk.lt 12. vatera.hu eBay 1. ebay.at 2. ebay.be 3. ebay.ch 4. ebay.cz 5. ebay.de 6. eim.ebay.dk 7. eim.ebay.fi 8. ebay.fr (escl. Petites Annonces) 9. eim.ebay.gr 10. eim.ebay.hu 11. ebay.ie 12. ebay.it/classico (escl. annunci classificati) 13. ebay.nl 14. eim.ebay.no 15. ebay.pl 16. eim.ebay.pt 17. ebay.es/classico (escl. annunci classificati) 18. eim.eBay.se 19. ebay.co.uk Price Minister/ Rakuten 1. http://www.priceminister.com 2. http://www.priceminister.fr 3. http://www.priceminister.es Amazon 1. amazon.co.uk 2. amazon.fr 3. amazon.de 4. amazon.it 5. amazon.es. [1] Come previsto dall’articolo 41 del MoU, cfr. http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/memorandum_04052011_en.pdf (pagina in inglese). [2] Sono firmatari del MoU: il gruppo Adidas, l’AIM
(associazione europea dei marchi), la Allianz Deutscher Produzenten – Film
& Fernsehen e.V. (associazione dei produttori cinematografici e televisivi
tedeschi), il gruppo Amer Sports, l’Anti-Counterfeiting Group (gruppo
anticontraffazione, ACG), Amazon, l’International Bureau of Societies Managing
Recording and Mechanical Reproduction Rights (ufficio internazionale delle
società che gestiscono i diritti di registrazione e di riproduzione meccanica,
BIEM), Burberry, la Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy
(iniziativa delle imprese per arrestare la contraffazione e la pirateria,
BASCAP), eBay, la European Textile and Clothing Confederation (confederazione
europea dei produttori tessili e di abbigliamento, EURATEX), la Federation of
Sports and Play Associations (federazione delle associazioni sportive e
ludiche, FSPA), la Federazione Moda Italia, la Federation of the European
Sporting Goods Industry (federazione del settore europeo dei prodotti sportivi,
FESI), Gant AB, la Bundesverband der Schuhindustrie e.V. (associazione federale
del settore calzaturiero), la Interactive Software Federation (federazione per
i software interattivi, ISFE), la International Video Federation (federazione
internazionale per il settore video, IVF), l’Associazione italiana commercio
estero (AICE), Lacoste, il gruppo Lego, il gruppo LVMH, Mattel Inc, Microsoft,
il gruppo MIH, la Motion Picture Association (associazione per le pellicole
cinematografiche, MPA), l’EMA, Nike, Nokia, il gruppo Price-Minister – Rakuten,
Procter&Gamble, Richemont, lo Swedish Anti-Counterfeiting Group (gruppo
anticontraffazione svedese, SACG) e Unilever. [3] L’articolo 40 del MoU stabilisce che alla firma del
protocollo, avvenuta il 4 maggio 2011, segua un periodo di valutazione di
dodici mesi. Nonostante la durata inizialmente prevista, i firmatari hanno
deciso all’unanimità di prolungare il periodo di altri sei mesi per consentire
una verifica esaustiva di tutte le misure definite dal documento. [4] Cfr. http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/stakeholders/index_en.htm (pagina in inglese). [5] COM(2009) 467 definitivo dell’11.9.2009: Migliorare
la tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno. [6] COM(2011) 287 definitivo del 24.5.2011: Un mercato
unico dei diritti di proprietà intellettuale – Rafforzare la creatività e l'innovazione
per permettere la creazione di crescita economica, di posti di lavoro e
prodotti e servizi di prima qualità in Europa.
[7] Risoluzione del Parlamento
europeo del 22 settembre 2010 sull’applicazione dei diritti di proprietà
intellettuale nel mercato interno, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=IT&reference=P7-TA-2010-0340. [8] Risoluzione del Consiglio, del 1° marzo 2010,
sull’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno,
GU C 56 del 6.3.2010, pag. 1. [9] Comunicazione della Commissione dal titolo “Un'agenda
europea dei consumatori – Stimolare la fiducia e la crescita”,
COM(2012) 225 final. [10] Direttiva 2000/31/CE, capo II, sezione 4. GU L 178 del
17.7.2000, pag. 1. [11] Tale procedura comune ha consentito a questa piattaforma
interne di far rientrare altri siti internet nel campo di applicazione del MoU. [12] Questa conclusione riguarda esclusivamente i sistemi di
segnalazione e rimozione nel quadro del MoU, fatto salvo il funzionamento delle
corrispondenti procedure applicabili ad altri campi di contenuto illegale o a
soggetti non firmatari del protocollo. In particolare, sono fatte salve le
conclusioni della Commissione nel quadro dell’iniziativa sulle procedure di notifica
e intervento (http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/notice-and-action/index_en.htm, pagina in inglese). [13] 3°
trimestre 2011: 65/35, ossia il 65% delle offerte sospette connesse a marchi di
firmatari del MoU sono state rimosse proattivamente, a fronte del 35% di
rimozioni reattive.
3° trimestre 2012: 80/20, ossia l’80% delle offerte sospette connesse a marchi
di firmatari del MoU sono state rimosse proattivamente, a fronte del 20% di
rimozioni reattive. [14] Nella propria relazione annuale sulla lotta contro la
contraffazione una piattaforma internet ha dichiarato di aver disposto nel 2011
la chiusura di 1 715 account, che in termini numerici rappresenta
un aumento del 14% rispetto al 2010. Un’altra piattaforma internet ha bloccato
o imposto severe restrizioni a svariate migliaia di venditori di prodotti con
marchio dei firmatari del MoU nel terzo trimestre del 2012, un dato che segna
anch'esso un incremento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. [15] Diversi titolari di diritti hanno riscontrato un calo di
trasgressori recidivi su una serie di piattaforme internet. Uno di essi ha
persino riscontrato una diminuzione del 50% dei trasgressori recidivi operanti
con i suoi marchi su una delle maggiori piattaforme internet. [16] Nel caso di una piattaforma internet, attualmente
partecipano al programma di protezione tutti i titolari di diritti. In un altro
caso, diversi titolari di diritti colpiti dal fenomeno della contraffazione
hanno aderito dopo l’entrata in vigore del MoU, mentre altri seguono le
procedure di segnalazione e rimozione senza aderire formalmente al programma di
protezione dei diritti. Una minoranza non aderisce al programma né applica la
procedura. [17] Per ulteriori informazioni,
cfr. anche i commenti del Garante europeo della protezione dei dati del 13
settembre 2012 relativi alla consultazione pubblica della DG MARKT sulle
procedure di segnalazione e intervento sui contenuti illeciti ospitati da
intermediari online disponibili all’indirizzo internet: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Comments/2012/12-09-13_Comments_DG_MARKT_EN.pdf (pagina in inglese). [18] I casi più ricorrenti di reclamo degli utenti presso il
presunto produttore riguardano dispositivi elettronici di consumo mal
funzionanti o maglie sportive di fattura scadente. Dalle indagini emerge che la
merce in questione non è stata realizzata dal produttore, ma è un falso. [19] Nessuna organizzazione per la
tutela dei consumatori ha aderito al protocollo. [20] COM(2012) 537
final del 26.9.2012: Valorizzare i settori culturali e creativi per favorire la
crescita e l'occupazione nell'UE; SWD(2012) 286 final del 26.9.2012:
Competitiveness of the European High End Industries; COM(2012) 582 final
del 10.10.2012: Un'industria europea più forte per la crescita e la ripresa
economica. Aggiornamento sulla comunicazione sulla politica industriale.
COM(2012) 784 final del 18.12.2012: Agenda digitale per l’Europa – Le
tecnologie digitali come motore della crescita europea; risoluzione del
Parlamento europeo, dell’11 dicembre 2012, sul completamento del mercato unico
digitale P7-TA(2012) 0468, punto 56. [21] Ne è un esempio la carta sulla lotta contro le
contraffazioni su internet adottata dalla Francia nel 2009, integrata da carte
specifiche sui siti di piccoli annunci sugli operatori postali del 2012. [22] http://www.wipo.int/meetings/en/2012/sct_info_net_ge_12/index.html. [23] Ai sensi dell’articolo 44 del MoU ciascun firmatario può
porre fine in qualsiasi momento alla propria adesione al protocollo informando
gli altri firmatari e la Commissione europea. [24] L’articolo 42 del MoU prevede, dopo il periodo di
valutazione, una proroga del protocollo a tempo indeterminato, oltre a incontri
semestrali e a una relazione periodica della Commissione.