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Document 52010AP0013

Cooperazione amministrativa nel settore fiscale * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 febbraio 2010 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (COM(2009)0029 – C6-0062/2009 – 2009/0004(CNS))

GU C 341E del 16.12.2010, p. 86–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 341/86


Mercoledì 10 febbraio 2010
Cooperazione amministrativa nel settore fiscale *

P7_TA(2010)0013

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 febbraio 2010 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (COM(2009)0029 – C6-0062/2009 – 2009/0004(CNS))

2010/C 341 E/20

(Procedura legislativa speciale - Consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0029),

visti gli articoli 93 e 94 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0062/2009),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

visti gli articoli 113 e 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0006/2010),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 9 bis (nuovo)

 

(9 bis)

Per la corretta applicazione e verifica dei diversi regimi fiscali degli Stati membri, è necessario poter disporre di adeguate informazioni sulle attività, soggette alla loro imposizione, svolte in altri Stati membri. Fra le varie modalità, lo scambio automatico di dati si configura come il mezzo più efficace per trasmettere le informazioni di uso corrente necessarie per un'esatta applicazione delle imposte, specialmente in situazioni transfrontaliere. Affinché tale scambio automatico di informazioni sia efficace, è necessario delimitare le categorie e definire i campi di applicazione obbligatoria. Inoltre è opportuno prevedere la possibilità di stabilire un doppio limite, per le categorie da comunicare e/o per l'ammontare a partire dal quale il meccanismo deve attivarsi.

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 10

(10)

Occorre che gli Stati membri si scambino automaticamente ogni informazione utile qualora uno Stato membro abbia motivo di ritenere che normativa fiscale non sia stata o possa non essere stata osservata nell’altro Stato membro, qualora esista un rischio di tassazione impropria nell’altro Stato membro, o qualora l’imposta sia stata o possa essere elusa per un motivo qualsiasi nell’altro Stato membro, in particolare quando viene accertato un trasferimento fittizio di utili fra imprese situate in Stati membri diversi o quando queste transazioni tra imprese situate in due Stati membri vengono effettuate tramite un paese terzo per fruire di agevolazioni fiscali.

(10)

Occorre che gli Stati membri si scambino automaticamente ogni informazione utile qualora uno Stato membro abbia motivo di ritenere che la normativa fiscale non sia stata o possa non essere stata osservata nell'altro Stato membro, qualora esista un rischio di tassazione impropria nell'altro Stato membro, o qualora l'imposta sia stata o possa essere elusa per un motivo qualsiasi nell'altro Stato membro, in particolare quando viene accertato un trasferimento fittizio di utili fra imprese situate in Stati membri diversi o quando queste transazioni tra imprese situate in due Stati membri vengono effettuate tramite un paese terzo per fruire di agevolazioni fiscali, garantendo al contempo la tutela della vita privata dei clienti.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 11 bis (nuovo)

 

(11 bis)

Ė inoltre opportuno proteggere tali informazioni a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (1) e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. (2) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero attenersi agli obblighi in materia di trasparenza e di informazione per quanto riguarda le parti interessate in caso di estrazione di dati personali. Occorre assicurare un livello adeguato di protezione, un periodo limitato di memorizzazione dei dati e la responsabilità dell'istituzione o dell'organo che detiene i dati.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Considerando 11 ter (nuovo)

 

(11 ter)

Nei casi di cui ai considerando 9, 10 e 11, la prospettiva dello scambio di informazioni non dovrebbe tradursi nell'imposizione di obblighi di dichiarazione supplementari a carico di persone ed imprese;

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 12

(12)

È importante che i funzionari dell’amministrazione fiscale di uno Stato membro siano autorizzati ad essere presenti sul territorio di un altro Stato membro e possano esercitare i poteri di controllo di cui sono titolari i funzionari dello Stato membro interpellato.

(12)

Per stimolare la cooperazione tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri, è importante che i funzionari dell’amministrazione fiscale di uno Stato membro siano autorizzati ad essere presenti sul territorio di un altro Stato membro.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Considerando 17 bis (nuovo)

 

(17 bis)

Al fine di rafforzare l’applicabilità e l'efficacia della presente direttiva, è necessario stabilire lo stesso grado di obbligatorietà sia per la comunicazione da parte dell’autorità interpellata delle informazioni già disponibili che per lo svolgimento delle indagini amministrative necessarie per ottenere tali informazioni.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Considerando 19

(19)

Tuttavia uno Stato membro non dovrebbe rifiutare di trasmettere le informazioni perché non ne trae alcun interesse o perché le informazioni relative a un residente dell’altro Stato membro sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona.

(19)

Tuttavia, uno Stato membro non dovrebbe rifiutare di trasmettere le informazioni perché non ne trae alcun interesse o perché le informazioni sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, o da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona.

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Considerando 20

(20)

Occorre inoltre precisare che quando uno Stato membro presta a un paese terzo una cooperazione più estesa di quella prevista dalla presente direttiva, esso non deve rifiutare agli altri Stati membri tale cooperazione più ampia.

(20)

Occorre inoltre precisare che quando uno Stato membro presta a un paese terzo una cooperazione più estesa di quella prevista dalla presente direttiva, esso non dovrebbe rifiutare agli altri Stati membri tale cooperazione più ampia. È opportuno che qualsiasi trasferimento di dati personali a un paese terzo avvenga in conformità della direttiva 95/46/CE.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Considerando 22

(22)

Occorre realizzare una valutazione dell’efficacia della cooperazione amministrativa, soprattutto sulla base di statistiche.

(22)

Allo scopo di rafforzare ed approfondire la cooperazione amministrativa, occorre realizzare una valutazione dell’efficacia dell'applicazione della presente direttiva, soprattutto sulla base di statistiche. Inoltre è opportuno monitorare i casi in cui gli Stati membri hanno rifiutato di trasmettere le informazioni o di effettuare un'indagine amministrativa.

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Considerando 23 bis (nuovo)

 

(23 bis)

La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda i miglioramenti tecnici alle categorie di reddito e di capitale oggetto dello scambio automatico di informazioni e le soglie di reddito e di capitale al di sopra delle quali va effettuato lo scambio di informazioni. Data la natura specifica della cooperazione amministrativa, il potere di adottare atti delegati dovrebbe essere conferito per un periodo di tempo indeterminato.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 6 – lettera d

d)

qualsiasi istituto giuridico , compresi i partenariati e i trust, il cui reddito o capitale siano soggetti a una delle imposte di cui alla presente direttiva;

d)

qualsiasi altro strumento o istituto giuridico, di qualunque natura o forma, dotato o meno di personalità giuridica, che possieda o gestisca beni - compreso il reddito da essi derivante - soggetto a una delle imposte di cui alla presente direttiva;

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Articolo 3 – punto 8

8.

«con mezzi elettronici»: mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

8.

«con mezzi elettronici»: mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, quando tali mezzi possono essere gestiti garantendo una protezione sicura delle informazioni;

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Articolo 7 bis (nuovo) (nella Sezione I «Scambio di informazioni su richiesta»)

 

Articolo 7 bis

Sistemi di controllo

Ciascuno Stato membro sviluppa, per il suo ufficio fiscale unico di collegamento, sistemi di controllo appropriati, intesi alla trasparenza e all'efficacia sotto il profilo dei costi ed elabora al riguardo, nel quadro del monitoraggio annuale, una relazione accessibile al pubblico.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1

1.   L’autorità competente di ciascuno Stato membro trasmette agli altri Stati membri, mediante scambio automatico, informazioni su categorie specifiche di reddito e di capitale.

1.   L’autorità competente di ciascuno Stato membro trasmette all’autorità competente di un altro Stato membro, mediante scambio automatico, informazioni, relative alle persone aventi residenza fiscale in tale altro Stato membro, sulle seguenti categorie specifiche di reddito e di capitale :

a)

redditi da lavoro;

b)

emolumenti dei direttori;

c)

dividendi;

d)

plusvalenze;

e)

royalties;

f)

prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati da altri strumenti giuridici dell'Unione sullo scambio di informazioni o altre misure analoghe;

g)

pensioni;

h)

proprietà immobiliari e redditi da esse derivanti.

Tali informazioni sono protette a norma della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001. Gli Stati membri e la Commissione si attengono agli obblighi in materia di trasparenza e di informazione per quanto riguarda le parti interessate in caso di estrazione di dati personali. Occorre assicurare un livello adeguato di protezione, un periodo limitato di memorizzazione dei dati e la responsabilità dell'istituzione o dell'organo che detiene i dati.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2

2.   La Commissione determina, secondo la procedura prevista dall’articolo 24, paragrafo 2, entro due anni dall’entrata in vigore della presente direttiva:

2.    Al fine di migliorare l'efficacia dell'accertamento delle imposte di cui all'articolo 2, sulla base delle esperienze raccolte dagli Stati membri, la Commissione determina, per la prima volta entro… (3) gli atti delegati in conformità degli articoli 22 bis, 22 ter e 22 quater, intesi a:

a)

le categorie di reddito e di capitale interessate;

a)

chiarire le eventuali condizioni o restrizioni specifiche relative alle categorie di cui al paragrafo 1;

b)

il tipo di informazioni da scambiare;

b)

precisare per ogni categoria di reddito e di capitale le soglie a partire dalle quali deve essere effettuato lo scambio di informazioni.

c)

le eventuali condizioni o restrizioni specifiche relative alle categorie di cui alla lettera a);

d)

la periodicità degli scambi;

e)

le modalità pratiche di scambio delle informazioni in questione.

 

 

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.     Ogni anno la Commissione valuta il funzionamento dello scambio automatico di informazioni e riferisce in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. Sulla base di tale valutazione, la Commissione propone misure volte a migliorare l'ambito di applicazione e la qualità dello scambio automatico di informazioni, onde consentire il regolare funzionamento del mercato interno.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis.     L’autorità competente di uno Stato membro può indicare all’autorità competente di un altro Stato membro che non desidera ricevere informazioni sulle categorie di reddito e di capitale di cui al paragrafo 1, o che non desidera ricevere informazioni sul reddito e sul capitale che non superino una determinata soglia. In tal caso l'autorità competente ne informa la Commissione.

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3 ter (nuovo)

 

3 ter.     La comunicazione delle informazioni è effettuata almeno ogni anno e non oltre sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario nello Stato membro in cui le informazioni sono state raccolte.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1 – alinea

4.   Gli Stati membri che concludono accordi bilaterali o multilaterali ai fini del corretto accertamento delle imposte di cui all’articolo 2 prevedono uno scambio automatico di informazioni relative a determinate categorie di reddito e di capitale. A tale scopo essi specificano in tali accordi gli elementi seguenti:

4.   Gli Stati membri che concludono accordi bilaterali o multilaterali ai fini del corretto accertamento delle imposte di cui all’articolo 2 prevedono uno scambio automatico di informazioni relative a determinate categorie di reddito e di capitale , in conformità della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001 . A tale scopo essi specificano in tali accordi gli elementi seguenti:

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2 –comma 1

2.   I funzionari dell’autorità richiedente che sono presenti durante le indagini amministrative di cui al paragrafo 1 possono esercitare i poteri di controllo di cui sono titolari i funzionari dell’autorità interpellata, a condizione che l’esercizio di tali poteri avvenga nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro interpellato .

2.   I funzionari dell’autorità richiedente che sono presenti durante le indagini amministrative di cui al paragrafo 1 possono , di comune accordo con l’autorità interpellata nei limiti delle linee guida da questa fissate, intervenire nell'indagine.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 2

2.   L’articolo 16, paragrafi 2 e 4, non può in nessun caso essere interpretato nel senso di autorizzare l’autorità interpellata di uno Stato membro a rifiutare di fornire informazioni concernenti una persona che risiede a fini fiscali nello Stato membro dell’autorità richiedente solamente perché tali informazioni sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona.

2.   L'articolo 16, paragrafi 2 e 4, non può in nessun caso essere interpretato nel senso di autorizzare l'autorità interpellata di uno Stato membro a rifiutare di fornire informazioni pertinenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, solamente perché tali informazioni sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario, da una persona designata o che agisce in qualità di agente o fiduciario o perché si riferiscono agli interessi proprietari di una persona.

Emendamento 21

Proposta di direttiva

Articolo 22 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis.     Gli Stati membri notificano alla Commissione ogni rifiuto di comunicare le informazioni o di effettuare un'indagine amministrativa, precisandone le ragioni. La Commissione esamina le informazioni così notificate e formula raccomandazioni al fine di ridurre il numero di tali casi a norma dell'articolo 24, paragrafo 3.

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Capo V bis – titolo (nuovo)

 

CAPO V BIS

ATTI DELEGATI

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 22 bis (nuovo)

 

Articolo 22 bis

Esercizio della delega

1.     Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato.

2.     Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3.     Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli 22 ter e 22 quater.

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 22 ter (nuovo)

 

Articolo 22 ter

Revoca della delega

1.     La delega di cui all'articolo 8, paragrafo 2, può essere revocata dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

2.     L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega informa l'altro organo legislativo e la Commissione, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca.

3.     La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Questa ha effetto immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 22 quater (nuovo)

 

Articolo 22 quater

Obiezioni agli atti delegati

1.     Il Parlamento europeo o il Consiglio possono muovere obiezioni all'atto delegato entro quattro mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di due mesi.

2.     Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno mosso obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

3.     Se il Parlamento europeo o il Consiglio muovono obiezioni all'atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che muove obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1

1.   L’autorità competente di uno Stato membro che riceve da un paese terzo informazioni destinate all’accertamento corretto delle imposte di cui all’articolo 2 trasmette tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri per i quali tali informazioni potrebbero essere utili e comunque a tutti quelli che le richiedono, a condizione che gli accordi internazionali con tale paese terzo non escludano tale possibilità.

1.   L’autorità competente di uno Stato membro che riceve da un paese terzo informazioni destinate all’accertamento corretto delle imposte di cui all’articolo 2 trasmette tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri per i quali tali informazioni potrebbero essere necessarie per un esatto accertamento di dette imposte e comunque a tutti quelli che le richiedono, a condizione che gli accordi internazionali con tale paese terzo non escludano tale possibilità.

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 23 – paragrafo 2 – alinea

2.   Le autorità competenti possono trasmettere a un paese terzo, in conformità alle disposizioni di diritto interno applicabili alla comunicazione di dati personali a paesi terzi, informazioni ottenute in virtù della presente direttiva, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

2.   Le autorità competenti possono trasmettere a un paese terzo, in conformità delle disposizioni di diritto interno applicabili alla comunicazione di dati personali a paesi terzi, informazioni ottenute in virtù della presente direttiva. La trasmissione di informazioni a un paese terzo avviene a norma della direttiva 95/46/CE e purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:


(1)   GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(2)   GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(3)   GU inserire la data: due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.


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