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Document 52009PC0194

    Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e del regolamento (CE) n. 1889/2006 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo

    /* COM/2009/0194 def. - COD 2009/0060 */

    52009PC0194




    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 21.4.2009

    COM(2009)194 definitivo

    2009/0060 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e del regolamento (CE) n. 1889/2006 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo

    RELAZIONE

    Sono state rilevate incoerenze tra i diversi strumenti finanziari applicabili alla cooperazione esterna della Comunità per quanto riguarda l'ammissibilità ai finanziamenti comunitari dei costi relativi a imposte, tasse, dazi o altri oneri fiscali.

    Lo strumento per la cooperazione allo sviluppo (DCI) e lo strumento relativo ai diritti dell’uomo (EIDHR) sono gli unici a non prevedere deroghe al principio della non ammissibilità ai finanziamenti comunitari. Gli altri strumenti dispongono che, in linea di massima, l’assistenza comunitaria non può essere utilizzata per finanziare questi costi, offrendo quindi una flessibilità che consente all’ordinatore competente di decidere, a seconda dei casi, di accettare di coprirli per garantire la corretta esecuzione di programmi e progetti.

    Questa flessibilità è effettivamente indispensabile a fronte di determinate situazioni di stallo che si verificano regolarmente quando i meccanismi di esenzione sono inesistenti o inattuabili (per esempio a causa dell'estrema complessità delle procedure nel paese beneficiario). In questi casi, la formulazione rigorosa degli strumenti DCI e EIDHR può rendere l’azione finanziata dall’assistenza esterna estremamente difficoltosa, specialmente nell’ambito dei progetti "EIDHR". Va sottolineato inoltre che, secondo la formulazione attuale, il divieto di finanziare il pagamento delle tasse si applica solo a quelle dovute “nei paesi beneficiari”, il che aggiunge una difficoltà interpretativa (specialmente nel caso dei progetti regionali) al problema dell’ammissibilità. Un altro caso è quello dell’applicazione di tasse locali (equivalenti all’IVA) che non possono essere recuperate per mancanza di meccanismi di esenzione e che saranno a carico del contraente a causa del divieto rigoroso di finanziarne il pagamento.

    A titolo di esempio, i problemi di ammissibilità si verificano in particolare, ma non esclusivamente, nei casi seguenti:

    - per gli acquisti locali di modesta entità e/o relativi a costi rimborsabili, per i quali i meccanismi di esenzione dall’IVA del paese beneficiario sono talvolta inesistenti o difficilmente applicabili.

    - Il pagamento delle imposte sul valore aggiunto mediante una sovvenzione comunitaria, purché tali imposte non possano essere rimborsate e l'atto di base non lo vieti, è previsto dalle modalità d'esecuzione del regolamento finanziario (articolo 172 bis, paragrafo 2, lettera c)). Le sovvenzioni assegnate in gestione centralizzata non richiedono il consenso preliminare del paese in cui viene attuato il progetto. Se la legislazione di questo paese non prevede meccanismi di esenzione, il beneficiario della sovvenzione dovrà pagare le imposte sul valore aggiunto o le tasse locali equivalenti all’IVA e non potrà ottenerne il rimborso da fondi comunitari.

    - Per quanto riguarda i progetti « EIDHR », la specificità del contesto di intervento fa sì che alcuni dei paesi interessati siano poco propensi a concedere esenzioni per progetti che non appoggiano. In mancanza di convenzioni che prevedano un’esenzione fiscale per i progetti finanziati dalla Comunità, queste tasse vengono quindi pagate dagli organismi beneficiari, che può ostacolare l'attuazione di progetti particolarmente sensibili sotto il profilo politico.

    Va infine sottolineato che, anche qualora l'azione possa essere finanziata integralmente, a determinate condizioni, nell’ambito delle azioni esterne, questo non basta necessariamente a coprire le imposte, che rimangono costi non ammissibili. In ogni caso, il finanziamento integrale si applica solo ai costi ammissibili dell'azione.

    In considerazione di quanto precede e del carattere evolutivo delle disposizioni fiscali nei paesi beneficiari, si ritiene indispensabile mantenere una flessibilità sufficiente per consentire all’ordinatore competente di valutare, a seconda dei casi, se occorra considerare le tasse ammissibili ai finanziamenti comunitari DCI e EIDHR, cosa che è autorizzato a fare per gli altri strumenti di assistenza esterna della CE, purché queste tasse siano conformi alla normativa vigente.

    Si propone pertanto di allineare le disposizioni pertinenti di questi due strumenti con quelle degli altri.

    2009/0060 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e del regolamento (CE) n. 1889/2006 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179, paragrafo 1, e l’articolo 181, primo comma,

    vista la proposta della Commissione,

    deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato[1],

    considerando quanto segue :

    (1) Per migliorare l'efficacia e la trasparenza dell'assistenza esterna della Comunità, nel 2006 è stato istituito un nuovo quadro che disciplina la programmazione e l’esecuzione dell'assistenza, in cui rientrano il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006 , che istituisce uno strumento di assistenza preadesione [2], il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato[3], il regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006 , che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito[4], il regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006 , che istituisce uno strumento per la stabilità[5], il regolamento (Euratom) n. 300/2007 del Consiglio, del 19 febbraio 2007, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare[6], il regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo[7] e il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo[8].

    (2) Dall’attuazione di questi regolamenti sono emerse incoerenze per quanto riguarda le deroghe al principio della non ammissibilità ai finanziamenti comunitari dei costi relativi a imposte, tasse, dazi o altri oneri fiscali. Si propone pertanto di modificare le disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 1905/2006 e (CE) n. 1889/2006 per allinearle con quelle degli altri strumenti.

    (3) Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, conformemente all'articolo 5, terzo comma, del trattato,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    All’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1905/2006, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

    «2. In linea di massima, l'assistenza comunitaria non viene utilizzata per pagare tasse, dazi o altri oneri nei paesi beneficiari.»

    Articolo 2

    All’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1889/2006, il paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

    «6. In linea di massima, l'assistenza comunitaria non viene utilizzata per pagare tasse, dazi o altri oneri nei paesi beneficiari.»

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, 21.4.2009

    Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

    Il presidente Il presidente

    [1] Parere del Parlamento europeo del XX (non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del XX (non ancora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale) e posizione comune del Parlamento europeo del XX (non ancora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale).

    [2] GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82

    [3] GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

    [4] GU L 405 del 30.12.2006, pag. 37.

    [5] GU L 327 del 15.11.2006, pag. 1.

    [6] GU L 81 del 22.3.2007, pag. 1.

    [7] GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1.

    [8] GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

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