Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006DC0187

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sulla base dell’articolo 10 della decisione quadro del Consiglio del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani {SEC(2006) 525}

/* COM/2006/0187 def. */

52006DC0187

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla base dell’articolo 10 della decisione quadro del Consiglio del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani {SEC(2006) 525} /* COM/2006/0187 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 02.05.2006

COM(2006) 187 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

sulla base dell ’articolo 10 della decisione quadro del Consiglio del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani {SEC(2006) 525}

INDICE

1. INTRODUZIONE 3

1.1. Contesto 3

2. METODO E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA DECISIONE QUADRO 4

2.1. Decisioni quadro basate sull’articolo 34, paragrafo 2, lettera b) del trattato sull’Unione europea 4

2.2. Criteri di valutazione 4

2.3. Contesto della valutazione 5

3. VALUTAZIONE 6

4. CONCLUSION 10

INTRODUZIONE

Contesto

Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della decisione quadro del Consiglio del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani (di seguito “decisione quadro”), la Commissione è tenuta a preparare una relazione scritta sulle misure adottate dagli Stati membri per adeguarsi a tale strumento[?].

Il paragrafo 1 del citato articolo fa obbligo agli Stati membri di adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione quadro entro il 1º agosto 2004. A norma del paragrafo 2, entro gli stessi termini, gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento nel sistema giuridico nazionale degli obblighi che incombono loro in virtù della presente decisione quadro. Sulla base di tali informazioni e di una relazione scritta della Commissione, il Consiglio valuta, entro il 1º agosto 2005, in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per attuare la presente decisione quadro.

Pertanto, la qualità e la precisione della presente relazione dipendono in larga misura dalla qualità e la precisione delle informazioni che la Commissione riceve dagli Stati membri. La Commissione ha richiamato gli Stati membri al loro dovere di fornire le informazioni pertinenti con lettera del 29 luglio 2004.

Alla data del primo agosto 2004, tuttavia, solo quattro Stati membri (la Francia, la Finlandia, Cipro e l’Austria) avevano notificato alla Commissione le misure adottate per il recepimento della decisione quadro. Al febbraio 2005, quindici Stati membri (i quattro di cui sopra più la Germania, l’Estonia, la Repubblica ceca, Malta, la Spagna, la Grecia, la Lettonia, l’Ungheria, la Slovacchia, la Svezia e il Regno Unito) avevano fornito alla Commissione tali informazioni. L’Italia, i Paesi Bassi e la Slovenia hanno risposto prima del maggio 2005, la Danimarca il 13 luglio 2005 e il Belgio ha inviato la risposta definitiva il 29 settembre 2005. Anche se la Polonia ha fornito le informazioni il 4 gennaio 2006, la relazione contiene solo informazioni limitate sul recepimento in Polonia della decisione quadro.

Infine, alla fine del 2005, la Commissione non aveva ricevuto alcuna informazione o solo informazioni preliminari in relazione al recepimento della decisione quadro in quattro Stati membri: il Portogallo, il Lussemburgo, l’Irlanda e la Lituania. Pertanto, nell’analisi delle misure di recepimento, la relazione non farà riferimento a tali Stati membri.

Inoltre, benché il termine per la presentazione del testo delle disposizioni di recepimento fosse il 1º agosto 2004, la presente relazione ha tenuto conto, nella misura del possibile, delle informazioni fornite fino alla fine del gennaio 2006.

La relazione fa dunque il punto della situazione in termini di recepimento nazionale sulla base dei testi di legge trasmessi alla Commissione entro la fine del gennaio 2006. Un documento di lavoro della Commissione, allegato alla presente relazione, contiene un’analisi dettagliata delle misure adottate dagli Stati membri per conformarsi alla decisione quadro.

METODO E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA DECISIONE QUADRO

Decisioni quadro basate sull’articolo 34, paragrafo 2, lettera b) del trattato sull’Unione europea

La decisione quadro si basa sul trattato dell’Unione europea (TUE) ed in particolare sull’articolo 31, lettera e) e sull’articolo 34, paragrafo 2, lettera b) dello stesso.

Lo strumento al quale una decisione quadro può essere più adeguatamente comparata è una direttiva[?]. Entrambi gli strumenti normativi sono vincolanti per gli Stati membri sotto il profilo dei risultati da ottenere, ma lasciano alle autorità nazionali la scelta della forma e dei mezzi. Le decisioni quadro, però, non comportano effetti diretti. La Commissione non può adire la Corte di Giustizia – per lo meno allo stato attuale dello sviluppo del diritto europeo – per imporre il recepimento a livello degli Stati membri di una decisione quadro. Tuttavia, la Corte di Giustizia è competente per le controversie tra Stati membri in materia di interpretazione e applicazione (compreso il recepimento) della decisione quadro. L’esercizio di tale diritto richiede solide basi concrete che la presente relazione della Commissione può contribuire a stabilire.

Criteri di valutazione

Per valutare sulla base di criteri oggettivi se una decisione quadro è stata pienamente attuata da uno Stato membro, si devono applicare alle decisioni quadro, mutatis mutandis , alcuni criteri generali inizialmente elaborati per le direttive. Tali criteri sono, ad esempio:

1. la forma ed i mezzi di attuazione dei risultati da conseguire devono essere scelti in modo da garantire l’effettiva efficacia della direttiva rispetto alle finalità che l’hanno ispirata[?];

2. è necessario che ciascuno Stato membro dia alle direttive un’esecuzione pienamente rispondente alle esigenze di chiarezza e certezza del diritto e trasponga quindi le direttive in norme interne di natura cogente[?];

3. il recepimento non richiede necessariamente che l’atto da applicare sia formulato in modo identico a quello della direttiva. Pertanto, ad esempio, idonee misure preesistenti possono essere sufficienti, sempre che la piena applicazione della direttiva sia garantita in maniera sufficientemente chiara e precisa[?];

4. le direttive vanno attuate entro il termine ivi prescritto[?].

Entrambi gli strumenti sono vincolanti sotto il profilo dei risultati da raggiungere. Ciò potrebbe essere definito come una situazione di fatto o di diritto che rende giustizia all’interesse che lo strumento deve garantire in conformità al trattato[?].

La valutazione generale della misura in cui gli Stati membri si sono conformati alla decisione quadro è, per quanto possibile, basata sui criteri sopra illustrati.

Contesto della valutazione

Una considerazione preliminare riguarda il contesto giuridico ed il seguito da dare alla relazione di valutazione. Come già indicato, la Commissione ha facoltà, nell’ambito del primo pilastro, di avviare una procedura per inadempimento contro gli Stati membri. Poiché non è prevista la medesima possibilità nell’ambito del trattato TUE, la natura e la finalità della presente relazione differiscono da quelle che caratterizzano una relazione sull’attuazione di una direttiva del primo pilastro da parte degli Stati membri. Tuttavia, dal momento che la Commissione è pienamente associata ai lavori del terzo pilastro[?], appare coerente conferirle il compito di effettuare una valutazione oggettiva delle misure di recepimento che consenta al Consiglio di verificare la misura in cui gli Stati membri hanno adottato i provvedimenti necessari a conformarsi alla presente decisione quadro.

Una seconda osservazione preliminare riguarda la natura specifica del settore disciplinato. L’obiettivo della decisione quadro è combattere la tratta degli esseri umani e introdurre una minima armonizzazione delle pene.

Dopo l’adozione, nel 1997, di un’azione comune del Consiglio per la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini[?], il numero delle iniziative è considerevolmente aumentato, sia a livello nazionale che a livello regionale. Sia il piano d’azione di Vienna[?] che il Consiglio europeo di Tampere[?] hanno chiesto misure supplementari per disciplinare ulteriormente alcuni aspetti del diritto penale e della procedura penale.

L’obiettivo della decisione quadro era di integrare gli strumenti attualmente utilizzati per combattere la tratta degli esseri umani.

Anche se la valutazione può e deve far riferimento a ciascuno degli articoli, è evidente che è impossibile esaminarli gli uni indipendentemente dagli altri. L’attuazione incompleta o la non attuazione di un articolo o parte di esso avrà ripercussioni su delle disposizioni connesse che, prese di per sé, potrebbero apparire conformi con i requisiti della decisione quadro, incidendo così sull’intero sistema. La valutazione terrà conto, ove necessario, del contesto giuridico penale dei singoli Stati membri.

VALUTAZIONE

La decisione quadro si pone l’obiettivo di ravvicinare le disposizioni legislative degli Stati membri nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale per quanto riguarda la lotta contro la tratta degli esseri umani. Inoltre, la decisione quadro istituisce un quadro comune di disposizioni a livello europeo per affrontare problemi come l’incriminazione, le pene e altre sanzioni, le circostanze aggravanti, la giurisdizione, l’azione penale nonché la protezione delle vittime e la loro assistenza.

Non tutti gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione tutti i testi delle disposizioni di recepimento pertinenti. La valutazione concreta e le conclusioni che ne conseguono si basano quindi, talvolta, su informazioni incomplete. Per esempio, la Commissione non ha ricevuto informazioni riguardo al recepimento della decisione quadro da parte dell’Irlanda, del Lussemburgo, del Portogallo e della Lituania.

Occorre inoltre ricordare che i sistemi giuridici nazionali possono variare considerevolmente da uno Stato membro all’altro e che, in numerosi casi, è difficile comparare concetti ed espressioni giuridiche. Inoltre, l’esistenza di misure legislative non è sempre una garanzia del loro completo recepimento dal momento che esso dipende anche dal rigore e dallo spirito con cui tali misure vengono applicate dalle giurisdizioni e dalle amministrazioni nazionali. Considerata la natura delle informazioni presentate, la Commissione non dispone necessariamente delle informazioni utili per valutare tale applicazione.

Articolo 1

L’articolo 1 definisce la tratta degli esseri umani sottolineandone le finalità di sfruttamento di manodopera e di sfruttamento e sessuale. Gli Stati membri devono punire come reato qualsiasi forma di reclutamento, trasporto, trasferimento, ospitalità o qualsiasi altro trattamento nei confronti di una persona che rientra in tale definizione. Deve essere pertanto punibile come reato qualsiasi comportamento criminale in cui si ravvisi un abuso di una posizione di vulnerabilità fisica o mentale di una persona.

Su questo punto la legislazione di quasi tutti gli Stati membri sembra rispecchiare le disposizioni della decisione quadro. La maggior parte degli Stati membri sembra essersi conformata all’articolo 1 e soddisfare, pertanto, quanto richiesto dalla decisione quadro in materia. Tutti gli Stati membri hanno istituito reati specificamente connessi alla tratta degli esseri umani, sia pure con alcune differenze dovute alle diverse tradizioni metodologiche. Inoltre, il consenso da parte di una vittima allo sfruttamento[?] è irrilevante qualora si sia ricorsi a mezzi come la coercizione e l’inganno. Alcuni Stati membri hanno disposizioni che si conformano esplicitamente all’articolo 1, paragrafo 2 (la Germania, il Belgio, l’Italia, la Lettonia, la Svezia, la Slovacchia, l’Austria, Malta, la Francia e i Paesi Bassi).

Tuttavia, dal documento presentato alla Commissione non risulta che la legislazione polacca e quella estone prevedano alcuna definizione specifica per tali reati conformemente a quanto previsto dalla decisione quadro.

Articolo 2

Secondo le informazioni fornite alla Commissione, la maggior parte degli Stati membri ha semplicemente fatto riferimento alle norme generali già esistenti per quanto riguarda la complicità e i reati incompiuti nell’ambito dei rispettivi sistemi penali. Alcuni Stati membri non hanno fornito informazioni dettagliate sulle disposizioni in materia di complicità. Nei documenti presentati si limitano a indicare quali siano le loro disposizioni nei confronti dei complici di reati (Danimarca, Lettonia, Slovacchia e Estonia). Cipro e la Finlandia non hanno fornito alla Commissione informazioni sull’istigazione. La Grecia e la Slovenia non hanno fornito alla Commissione informazioni in relazione all’articolo 2 della decisione quadro. In conclusione, l’obbligo della decisione quadro sembra essere rispettato in quasi tutti i casi anche se solo alcuni Stati membri possiedono disposizioni specifiche in materia. In genere, gli Stati membri prevedono disposizioni generali in materia di istigazione, favoreggiamento, complicità e tentativo che si applicano anche ai reati relativi alla tratta degli esseri umani.

Articolo 3

La tratta degli esseri umani è un reato grave, spesso perpetrato ai danni di persone particolarmente vulnerabili e deve essere punibile con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. È un problema che deve essere affrontato non solo con iniziative di singoli paesi, ma con un approccio globale, sulla base di una definizione comune degli elementi costitutivi del reato stabilita in tutti gli Stati membri. Occorre prestare particolare attenzione alle sanzioni per i reati commessi in circostanze aggravanti, per esempio quando la vita della vittima è stata messa in pericolo o quando la vittima ha subito violenze gravi. Le sanzioni penali applicabili negli Stati membri sono sufficientemente efficaci e dissuasive. Nella maggior parte dei casi, gli Stati membri hanno previsto pene massime severe per i reati concernenti la tratta degli esseri umani e in particolare, per i reati commessi in circostanze aggravanti nel cui caso le pene possono talvolta prevedere l’ergastolo. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b) della decisione quadro, gli Stati membri prevedono sanzioni diverse in funzione dell’età della vittima per i reati commessi a scopo di sfruttamento sessuale. Tuttavia, ci si può chiedere se tutti i reati connessi alla tratta degli esseri umani e commessi nei confronti dei minori (compresa la tratta per lo sfruttamento di manodopera e relativi a qualsiasi persona di età inferiore a diciotto anni e non solo a coloro che non hanno raggiunto l’età della maturità sessuale) debbano essere considerati commessi in circostanze aggravanti. Tale approccio onnicomprensivo sembra garantire una protezione più adeguata ai minori ed essere più coerente con la convenzione relativa ai diritti del fanciullo (CRC)[?] , lo strumento internazionale più importante in materia di diritti dei minori che prevede anche disposizioni relative alla tratta dei minori[?] e si applica a tutti coloro che hanno un’età inferiore a diciotto anni.

Articoli 4 e 5

La decisione quadro introduce il concetto di responsabilità delle persone giuridiche in parallelo a quello di persone fisiche. Le persone giuridiche sono ritenute responsabili dei reati commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica o, per esempio, che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica. Le sanzioni applicabili alle persone giuridiche sono “ efficaci, proporzionate e dissuasive ”; comprendono ammende penali o non penali e possono comprendere anche altre sanzioni quali l’interdizione temporanea o definitiva dall’attività commerciale, un provvedimento giudiziario di scioglimento o misure di esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico. La legislazione della maggior parte degli Stati membri prevede la possibilità di sanzionare le persone giuridiche mediante sanzioni penali o amministrative. Solo le legislazioni della Repubblica ceca, della Lettonia e della Repubblica slovacca non prevedono che le persone giuridiche possano essere considerate responsabili per reati penali. L’articolo 5 della decisione quadro prevede come sanzione minima nei confronti delle persone giuridiche l’imposizione di ammende penali o non penali. Pertanto, sembra che gli articoli 4 e 5 siano stati ampiamente recepiti.

Articolo 6

Tutti gli Stati membri saranno presumibilmente in grado di conformarsi con tale articolo per quanto riguarda l’applicazione del principio di territorialità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a). Con riguardo alla competenza extraterritoriale, la maggior parte degli Stati membri dispone o disporrà di regole che, in gradi diversi, ricomprendono il principio di personalità attiva e passiva, come richiesto dall’articolo 6 paragrafo 1, lettere b) e c). Sembra che la maggior parte degli Stati membri stabilisca la propria competenza giurisdizionale per quanto riguarda i reati commessi fuori dal proprio territorio dai propri cittadini conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, punto b). Ciò è particolarmente importante dal momento che la tratta degli esseri umani ha una dimensione transnazionale. La situazione generale per quanto riguarda la competenza giurisdizionale per i reati commessi a beneficio di una persona giuridica stabilita nel territorio di uno Stato membro è meno chiara. Alcuni Stati membri, per esempio il Regno Unito, hanno attuato la disposizione. Altri, per esempio la Danimarca, hanno deciso di non applicare tale norma quando il reato è commesso fuori dal proprio territorio e ne hanno informato la Commissione, conformemente all’articolo 6, paragrafi 2 e 4. Anche l’Ungheria non ha stabilito la propria giurisdizione conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c) anche se la responsabilità delle persone giuridiche è di norma regolamentata dal diritto ungherese.

Articolo 7

L’articolo 7 stabilisce norme in merito a due diverse questioni; prima di tutto, dispone che le indagini o l’azione penale relative a reati connessi alla tratta degli esseri umani non dipendano da una denuncia o accusa formulate dalla vittima. In generale, gli Stati membri sembrano aver recepito tale obbligo. In secondo luogo, l’articolo 7 impone agli Stati membri di prevedere misure specifiche di protezione e assistenza alle vittime, in particolare ai bambini. Ciò concerne principalmente l’applicazione della decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale. Tuttavia, solo pochi Stati membri hanno trasmesso alla Commissione informazioni rilevanti relative all’applicazione dell’articolo 7. Pertanto, è difficile valutare questo aspetto del recepimento.

Articolo 8

La Commissione non ha ricevuto informazioni specifiche sul recepimento a Gibilterra.

CONCLUSIONE

Va ricordato che non tutti gli Stati membri hanno trasmesso in tempo alla Commissione tutti i testi delle loro disposizioni di applicazione. La valutazione e le conclusioni della relazione si basano quindi, talvolta, su informazioni incomplete.

Sulla base delle informazioni fornite, sembra che i requisiti stabiliti dalla decisione quadro del Consiglio siano stati ampiamente soddisfatti dagli Stati membri o grazie all’applicazione di leggi nazionali già esistenti o mediante l’attuazione di misure legislative nuove e specifiche. Per i punti in cui sembra che la decisione quadro del Consiglio non sia stata recepita in disposizioni nazionali, la Commissione invita gli Stati membri a provvedere il più presto possibile mediante l’introduzione di una legislazione di attuazione.

Tuttavia, a seguito della decisione quadro del Consiglio, gli Stati membri dispongono attualmente in generale di disposizioni di diritto penale specifiche che permettono di considerare reato la tratta degli esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale e di manodopera e che prevedono sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Inoltre, sanzioni particolarmente severe sono previste per i reati commessi in circostanze aggravanti. D’altra parte, il livello delle sanzioni previste dagli Stati membri varia considerevolmente e la Commissione potrebbe dover esaminare la possibilità di un’ulteriore armonizzazione in materia. In generale, gli Stati membri non hanno avuto bisogno di modificare la loro legislazione nazionale per conformarsi all’articolo 6 della decisione quadro del Consiglio poiché disponevano già di misure adeguate. In linea di massima, gli Stati membri rispettano l’articolo 7 della decisione quadro. Tuttavia, i sistemi di protezione e di assistenza potrebbero essere oggetto di un esame ulteriore dal momento che la Commissione ha ricevuto solo informazioni limitate sull’applicazione dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3.

Per quanto riguarda le vittime particolarmente vulnerabili, anche in questo caso la Commissione ha ricevuto solo informazioni limitate e non può quindi effettuare una valutazione esaustiva su questo punto. Conformemente al piano d’azione adottato dal Consiglio il 1º e il 2 dicembre 2005, la Commissione elaborerà ancora misure legislative per quanto riguarda le vittime vulnerabili nei procedimenti penali. A tal fine, la Commissione ha bisogno di ulteriori informazioni specifiche sulla legislazione in materia degli Stati membri. Inoltre, la Commissione potrebbe dover raccogliere informazioni sul punto di vista delle organizzazioni che si occupano di assistenza alle vittime al fine di valutare nella maniera più esaustiva e obiettiva possibile l’impatto della decisione quadro sulla pratica di assistenza e sostegno alle vittime. Infine, è opportuno ricordare che dopo la presentazione della relazione sulla decisione quadro del Consiglio relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile del 22 dicembre 2003[?], che stabiliva la data del 20 gennaio 2006 come termine per l’applicazione, la Commissione sarà in grado di presentare un quadro più completo sull’applicazione negli Stati membri della legislazione in materia di tratta degli esseri umani. Tale quadro sarà completato ulteriormente dalla relazione sull’applicazione della decisione quadro del Consiglio 2002/946/GAI relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento, dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali e della direttiva 2004/81 riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti, che la Commissione dovrà presentare entro il 6 agosto 2008 (articolo 16 della direttiva).

[1] GU L 203 del 1º agosto 2002.

[2] Articolo 249 del trattato CE.

[3] Cfr. la giurisprudenza in materia di attuazione delle direttive: causa 48/75 Royer, Raccolta 1976, 497, pag. 518.

[4] Cfr. la giurisprudenza in materia di attuazione delle direttive: causa 239/85 Commissione/Belgio, Raccolta 1986, punto 3645, pag. 3659. Si veda anche la causa 300/81 Commissione/Italia, Raccolta 1983, punto 449, pag. 456.

[5] Cfr. la giurisprudenza in materia di attuazione delle direttive, ad esempio causa 29/84 Commissione/Germania, Raccolta 1985, punto 1661, pag. 1673.

[6] Cfr. la giurisprudenza in materia di attuazione delle direttive: causa 52/75 Commissione/Italia, Raccolta 1976, punto 277, pag. 284; più in generale, si vedano le relazioni annuali della Commissione sul controllo dell’applicazione del diritto comunitario, ad esempio COM (2001) 309 def.

[7] Cfr. PJG Kapteyn e PAG. Verloren van Themaat “Introduction to the Law of the European Communities”, terza edizione, 1998, pag. 328.

[8] Articolo 36, paragrafo 2 del trattato sull’Unione europea.

[9] GU L 63 del 4.3.1997, pag. 2.

[10] GU C 19 del 23.1.1999, pag. 1.

[11] http://europa.eu.int/council/off/conclu/oct99/oct99_en.htm

[12] Articolo 1, paragrafo 2 della decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI.

[13] GU C 13 del 20.1.2004, pag. 44.

[i] In appresso indicata come CRC. Informazioni più dettagliate sul contenuto della convenzione e sulla situazione per quanto riguarda la sua ratifica si trovano sul sito Internet del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell’uomo (UNHCHR) (http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/crc/treaties/crc.htm) e sul sito dell’UNICEF (http://www.unicef.org/crc/crc.htm).

[ii] Secondo la CRC, i bambini non sono soltanto vittime (reali o potenziali) che necessitano di protezione, ma hanno anche una serie di diritti chiaramente stabiliti dalla CRC: la promozione dell’interesse superiore del fanciullo (articolo 3), il principio della tutela da qualsiasi forma di discriminazione (articolo 2), il diritto di esprimere la propria opinione e di essere presi in considerazione (articolo 12), il diritto alla sopravvivenza e allo sviluppo (articolo 6). Conformemente all’articolo 12 della CRC, occorre tenere nella dovuta considerazione le opinioni del fanciullo tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. La CRC contiene disposizioni specifiche (articoli 32, 33, 34, 35, 36) relative allo sfruttamento, a qualsiasi forma di abuso e alla tratta. Per quanto riguarda la definizione di “sfruttamento”, la CRC stabilisce il diritto del fanciullo di essere protetto dallo “sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale” nonché da qualsiasi forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale, in particolare la prostituzione e la pornografia. Altri articoli pertinenti prevedono il diritto alla protezione dei fanciulli privati della famiglia (articolo 20) e il non ricorso alla detenzione (articolo 37).

Top