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Document 32022R1478R(01)
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1478 della Commissione, del 6 settembre 2022, che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 233 dell’8 settembre 2022)
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1478 della Commissione, del 6 settembre 2022, che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 233 dell’8 settembre 2022)
C/2023/4290
GU L 163 del 29.6.2023, p. 111–111
(IT)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1478/corrigendum/2023-06-29/oj
29.6.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 163/111 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1478 della Commissione, del 6 settembre 2022, che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 233 dell’8 settembre 2022 )
Pagina 19, considerando 7, prima frase,
anziché:
«Il prodotto in esame è costituito da tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 con i codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 e 7019900080), originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (“prodotto in esame”).»,
leggasi:
«Il prodotto in esame è costituito da stoffe di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessute e/o cucite, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e le stoffe a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, classificate alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 con i codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 e 7019900080), originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (“prodotto in esame”).».
Pagina 34, articolo 1, paragrafo 1, parte introduttiva,
anziché:
«Il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto, è esteso alle importazioni di tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90 ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019 61 00 81, 7019 61 00 84, 7019 62 00 81, 7019 62 00 84, 7019 63 00 81, 7019 63 00 84, 7019 64 00 81, 7019 64 00 84, 7019 65 00 81, 7019 65 00 84, 7019 66 00 81, 7019 66 00 84, 7019 69 10 81, 7019 69 10 84, 7019 69 90 81, 7019 69 90 84, 7019900081 e 7019900084) spediti dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Turchia (codici TARIC 7019 61 00 83, 7019 62 00 83, 7019 63 00 83, 7019 64 00 83, 7019 65 00 83, 7019 66 00 83, 7019 69 10 83, 7019 69 90 83 e 7019900083), ad eccezione di quelli prodotti dalle società elencate di seguito:»,
leggasi:
«Il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/776, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto, è esteso alle importazioni di stoffe di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessute e/o cucite, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e le stoffe a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m2, attualmente classificate con i codici NC ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90 ed ex 7019 90 00(codici TARIC 7019 61 00 81, 7019 61 00 84, 7019 62 00 81, 7019 62 00 84, 7019 63 00 81, 7019 63 00 84, 7019 64 00 81, 7019 64 00 84, 7019 65 00 81, 7019 65 00 84, 7019 66 00 81, 7019 66 00 84, 7019 69 10 81, 7019 69 10 84, 7019 69 90 81, 7019 69 90 84, 7019900081 e 7019900084) spedite dalla Turchia, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della Turchia (codici TARIC 7019 61 00 83, 7019 62 00 83, 7019 63 00 83, 7019 64 00 83, 7019 65 00 83, 7019 66 00 83, 7019 69 10 83, 7019 69 90 83 e 7019900083), ad eccezione di quelle prodotte dalle società elencate di seguito:».