This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32022R0149
Council Regulation (EU) 2022/149 of 3 February 2022 amending Regulation (EU) No 101/2011 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Tunisia
Regolamento (UE) 2022/149 del Consiglio del 3 febbraio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 101/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia
Regolamento (UE) 2022/149 del Consiglio del 3 febbraio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 101/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia
ST/5360/2022/INIT
GU L 25 del 4.2.2022, p. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
4.2.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 25/7 |
REGOLAMENTO (UE) 2022/149 DEL CONSIGLIO
del 3 febbraio 2022
che modifica il regolamento (UE) n. 101/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio (2) dà attuazione al congelamento delle attività a norma della decisione 2011/72/PESC nei confronti di determinate persone ed entità identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi dello Stato tunisino. |
(2) |
Il 3 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/154 (3)che modifica la decisione 2011/72/PESC per quanto riguarda le condizioni in base alle quali i fondi di una persona deceduta possano rimanere congelati. |
(3) |
Poiché tale modifica rientra nell’ambito di applicazione del trattato, la sua attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 101/2011, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 101/2011 è così modificato:
1) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 2 bis In caso di decesso di una persona elencata nell’allegato I:
|
2) |
all’articolo 12, è aggiunto il paragrafo seguente: «5. Il Consiglio apporta le necessarie modifiche all’elenco di cui all’allegato I allorché constati che non sono più soddisfatte le condizioni stabilite all’articolo 2 bis per mantenere congelati i fondi e le risorse economiche appartenuti alla persona deceduta o da questa posseduti, detenuti o controllati.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J.-Y. LE DRIAN
(1) GU L 28 del 2.2.2011, pag. 62.
(2) Regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 31 del 5.2.2011, pag. 1).
(3) Decisione (PESC) 2022/154 del Consiglio, del 3 febbraio 2022, che modifica la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (cfr. pag. 2022/154 della presente Gazzetta ufficiale).