EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0035

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/35 della Commissione del 6 gennaio 2022 recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/21

GU L 8 del 13.1.2022, p. 14–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/35/oj

13.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 8/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/35 DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 2022

recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l'altro, prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, e si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Una di tali prescrizioni in materia di sanità animale prevede che tali partite debbano provenire da un paese terzo o territorio, o da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o compartimenti. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede che l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nel suo ambito di applicazione sia autorizzato solo nel caso in cui queste provengano da un paese terzo, un territorio, una loro zona o un loro compartimento elencati per le specie e le categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale stabilite in tale regolamento delegato.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o loro compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Gli elenchi e alcune norme generali riguardanti gli elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento delegato.

(4)

L'articolo 62, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2020/692, come recentemente modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/1705 (4), ha introdotto nuove norme per l'ingresso nell'Unione di colombi viaggiatori da un paese terzo, un territorio o una loro zona in cui sono abitualmente detenuti, con l'intenzione di rilasciarli immediatamente prevedendo un loro ritorno in volo in tale paese terzo, territorio o loro zona. Per tenere conto delle nuove norme è necessario modificare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che fa riferimento agli elenchi, figuranti nell'allegato VI di tale regolamento, di paesi terzi o territori, o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di volatili in cattività e materiale germinale di volatili in cattività, al fine di escludere tale categoria di volatili in cattività da tali elenchi.

(5)

Il Regno Unito ha presentato alla Commissione informazioni che dimostrano, conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692, che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per l'infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (BTV) stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (5) sono soddisfatte per tutto il suo territorio. La voce relativa al Regno Unito nell'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di ungulati (diversi dagli equini e dagli ungulati destinati a stabilimenti confinati) di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbe pertanto essere modificata in modo da includere l'intero territorio di tale paese terzo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(6)

La tabella di cui all'allegato VI, parte 1, sezione A, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di volatili in cattività e materiale germinale di volatili in cattività. Tale elenco dovrebbe essere coerente con l'elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di volatili allevati in cattività di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione (6), che si applicava fino al 20 aprile 2021. Inoltre i titoli degli elenchi di cui all'allegato VI, parte 1, sezioni A e B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero essere modificati per escludere i colombi viaggiatori, conformemente all'articolo 62, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2020/692, dagli elenchi di cui all'allegato VI, parte 1, sezioni A e B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. È pertanto opportuno rettificare e modificare di conseguenza l'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(7)

La tabella di cui all'allegato VIII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di cani, gatti e furetti. Tale elenco dovrebbe essere coerente con gli elenchi dei territori o dei paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di cani, gatti o furetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2019/294 della Commissione (7), che si applicava fino al 20 aprile 2021. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza l'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(8)

La tabella di cui all'allegato IX, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di materiale germinale di bovini. Nella sesta colonna di tale tabella, in cui sono indicate le garanzie in materia di sanità animale, le voci relative al Canada, al Regno Unito e alle dipendenze della Corona che sono l'Isola di Man e Jersey, dovrebbero essere rettificate per quanto riguarda la descrizione delle zone del Regno Unito e per quanto riguarda le pertinenti garanzie in materia di sanità animale per il Canada, il Regno Unito e tali dipendenze della Corona in modo da rispecchiare le garanzie per l'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, l'infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis), l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica e la leucosi bovina enzootica, figuranti rispettivamente nella seconda e nella settima colonna della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404; la voce relativa al Regno Unito dovrebbe anche essere modificata per quanto riguarda il riconoscimento da parte dell'Unione dell'indennità da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) di tale paese terzo. Inoltre nelle tabelle di cui all'allegato IX, parti 2 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero essere aggiunti la descrizione di tali zone, delle garanzie in materia di sanità animale e il summenzionato riconoscimento. È pertanto opportuno rettificare e modificare di conseguenza le voci relative al Canada, al Regno Unito e alle dipendenze della Corona che sono l'Isola di Man e Jersey nell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(9)

La tabella di cui all'allegato X, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di materiale germinale di ovini e caprini. Nella sesta colonna di tale tabella, in cui sono indicate le garanzie in materia di sanità animale, le voci relative al Canada, al Regno Unito e alle dipendenze della Corona che sono Guernsey e l'Isola di Man dovrebbero essere rettificate in modo da rispecchiare le garanzie in materia di sanità animale per l'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis e l'infezione da virus della malattia emorragica epizootica figuranti nella settima colonna della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404; la voce relativa al Regno Unito dovrebbe anche essere modificata per quanto riguarda il riconoscimento da parte dell'Unione dell'indennità da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) di tale paese terzo. Inoltre nella tabella di cui all'allegato X, parte 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero essere aggiunti la descrizione di tali garanzie in materia di sanità animale e il summenzionato riconoscimento. È pertanto opportuno rettificare e modificare di conseguenza le voci relative al Canada, al Regno Unito e alle dipendenze della Corona che sono Guernsey e l'Isola di Man nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(10)

La tabella di cui all'allegato XI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di materiale germinale di suini. Nella sesta colonna di tale tabella, in cui sono indicate le garanzie in materia di sanità animale, le voci relative al Regno Unito e alla dipendenza della Corona che è Guernsey dovrebbero essere rettificate in modo da rispecchiare la garanzia in materia di sanità animale per l'infezione da virus della malattia di Aujeszky (ADV) figurante nella settima colonna della tabella di cui all'allegato II, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Inoltre nella tabella di cui all'allegato XI, parte 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbe essere aggiunta la descrizione di tale garanzia in materia di sanità animale. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le voci relative al Regno Unito e alla dipendenza della Corona che è Guernsey nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(11)

Anche l'Ucraina ha presentato alla Commissione informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel suo territorio in relazione alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) confermati in aziende avicole tra il 4 dicembre 2020 e il 3 febbraio 2021 e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione di tale malattia. In particolare, a seguito della comparsa di tali focolai di HPAI, l'Ucraina ha attuato le misure di cui all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692, ossia una politica di abbattimento totale per lottare contro tale malattia e limitarne la diffusione, una pulizia e una disinfezione adeguate a seguito dell'attuazione della politica di abbattimento totale nelle aziende avicole infette e un pertinente programma di sorveglianza che dimostri l'assenza di infezione nelle popolazioni a rischio.

(12)

La Commissione ha valutato le informazioni presentate dall'Ucraina e ha concluso che tali focolai di HPAI nelle aziende avicole sono stati eliminati e che non vi è più alcun rischio legato all'ingresso nell'Unione di partite di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone dell'Ucraina dalle quali è stato vietato l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame a causa di tali focolai.

(13)

Le voci relative all'Ucraina nella tabella di cui all'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero pertanto tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(14)

La tabella di cui all'allegato XVII, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l'elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di latte, colostro, prodotti ottenuti dal colostro, prodotti lattiero-caseari a base di latte crudo e prodotti lattiero-caseari che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l'afta epizootica. Tale elenco dovrebbe tenere conto dell'elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi autorizzati per l'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro, indicante il tipo di trattamento termico prescritto per tali prodotti che figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione (8), in quanto il regolamento (UE) n. 605/2010 è stato abrogato e sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. È pertanto opportuno rettificare di conseguenza l'allegato XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per includervi il Montenegro.

(15)

È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(16)

Dato che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, ai fini della certezza del diritto le modifiche e le rettifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero avere effetto con urgenza.

(17)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è così modificato:

1)

all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

allegato VI nel caso di volatili in cattività e materiale germinale di volatili in cattività come segue:

i)

parte 1, sezione A, nel caso di volatili in cattività e materiale germinale di volatili in cattività diversi dai volatili in cattività di cui all'articolo 62 del regolamento delegato (UE) 2020/692;

ii)

parte 1, sezione B, nel caso di volatili in cattività e materiale germinale di volatili in cattività sulla base di garanzie equivalenti conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692;»;

2.

gli allegati II, VI, VIII, IX, X, XI, XIV e XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati e rettificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2021/1705 della Commissione, del 14 luglio 2021, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/692 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 339 del 24.9.2021, pag. 40).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione, del 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (GU L 47 del 20.2.2013, pag. 1).

(7)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/294 della Commissione, del 18 febbraio 2019, che stabilisce l'elenco dei territori e dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti e il modello di certificato sanitario per tali importazioni (GU L 48 del 20.2.2019, pag. 41).

(8)  Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati II, VI, VIII, IX, X, XI, XIV e XVII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati e rettificati:

1)

nell'allegato II, parte 1, la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:

«GB

Regno Unito

GB-1

Bovini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

BOV-X, BOV-Y

 

BRU, BTV, LEB

 

 

Ovini e caprini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

OV/CAP-X, OV/CAP-Y

 

BRU, BTV

 

 

Suini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

SUI-X, SUI-Y

 

ADV

 

 

Camelidi

Animali per ulteriore detenzione (1)

CAM-CER

 

BTV

 

 

Cervidi

Animali per ulteriore detenzione (1)

CAM-CER

 

BTV

 

 

Altri ungulati

Animali per ulteriore detenzione (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

BTV2

 

 

GB-2

Bovini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

BOV-X, BOV-Y

 

BRU, TB, BTV, LEB

 

 

Ovini e caprini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

OV/CAP-X, OV/CAP-Y

 

BRU, BTV

 

 

Suini

Animali per ulteriore detenzione (1) e destinati alla macellazione

SUI-X, SUI-Y

 

ADV

 

 

Camelidi

Animali per ulteriore detenzione (1)

CAM-CER

 

BTV

 

 

Cervidi

Animali per ulteriore detenzione (1)

CAM-CER

 

BTV

 

 

Altri ungulati

Animali per ulteriore detenzione (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

BTV (2)»;

 

 

2)

l'allegato VI è così rettificato e modificato:

a)

nella parte 1, la sezione A è così rettificata e modificata:

i)

il titolo è sostituito dal seguente:

«SEZIONE A

Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di volatili in cattività e materiale germinale di volatili in cattività. diversi dai volatili in cattività conformemente all'articolo 62 del regolamento delegato (UE) 2020/692, richiamato all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto i), del presente regolamento»;

ii)

tra la voce relativa al Regno Unito e la voce relativa a Israele è inserita la seguente voce relativa a Guernsey:

«GG

Guernsey

GG-0

Volatili in cattività

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Uova da cova di volatili in cattività

HE-CAPTIVE-BIRDS»;

 

 

 

 

b)

nella parte 1, il titolo della sezione B è sostituito dal seguente:

«SEZIONE B

Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di volatili in cattività e materiale germinale di volatili in cattività sulla base di garanzie equivalenti conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692, richiamato all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del presente regolamento»;

3)

nell'allegato VIII, la parte 1 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 1

— Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di cani, gatti e furetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g)

Codice ISO e nome

del paese terzo o territorio

Codice della zona

di cui alla parte 2

Specie e categorie

il cui ingresso nell'Unione è autorizzato

Certificati sanitari

Condizioni specifiche

di cui alla parte 3

Garanzie in materia di sanità animale

di cui alla parte 4

Termine finale

Termine iniziale

1

2

3

4

5

6

7

8

AC

Isola dell'Ascensione

AC-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AD

Andorra

AD-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AE

Emirati arabi uniti

AE-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AG

Antigua e Barbuda

AG-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AL

Albania

AL-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

AR

Argentina

AR-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AU

Australia

AU-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AW

Aruba

AW-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BA

Bosnia-Erzegovina

BA-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BB

Barbados

BB-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BH

Bahrein

BH-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BM

Bermuda

BM-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BO

Bolivia

BO-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius e Saba (Isole BES)

BQ-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BR

Brasile

BR-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

BW

Botswana

BW-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

BY

Bielorussia

BY-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BZ

Belize

BZ-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

CA

Canada

CA-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

CH

Svizzera

CH-0

Fatto salvo l'accordo di cui all'allegato I, punto 7

 

 

 

 

CL

Cile

CL-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

CN

Cina

CN-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

CO

Colombia

CO-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

CR

Costa Rica

CR-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

CU

Cuba

CU-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

CW

Curaçao

CW-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

DZ

Algeria

DZ-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

EG

Egitto

EG-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

ET

Etiopia

ET-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

FJ

Figi

FJ-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

FK

Isole Falkland

FK-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

FO

Isole Fær Øer

FO-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GB

Regno Unito

GB-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GG

Guernsey

GG-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GI

Gibilterra

GI-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GL

Groenlandia

GL-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GT

Guatemala

GT-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

HK

Hong Kong

HK-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

HN

Honduras

HN-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

IL

Israele

IL-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

IM

Isola di Man

IM-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

IN

India

IN-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

IS

Islanda

IS-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

JE

Jersey

JE-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

JM

Giamaica

JM-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

JO

Giordania

JO-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

JP

Giappone

JP-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

KE

Kenya

KE-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

KG

Kirghizistan

KG-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

KN

Saint Kitts e Nevis

KN-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

KR

Repubblica di Corea

KR-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

KW

Kuwait

KW-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

KY

Isole Cayman

KY-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

LB

Libano

LB-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

LC

Santa Lucia

LC-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

LI

Liechtenstein

LI-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MA

Marocco

MA-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

MC

Monaco

MC-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

ME

Montenegro

ME-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

MG

Madagascar

MG-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

MK

Macedonia del Nord

MK-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MO

Macao

MO-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

MS

Montserrat

MS-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MU

Maurizio

MU-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MX

Messico

MX-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MY

Malaysia

MY-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

NA

Namibia

NA-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

NC

Nuova Caledonia

NC-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

NI

Nicaragua

NI-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

NZ

Nuova Zelanda

NZ-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

OM

Oman

OM-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

PA

Panama

PA-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

PE

Perù

PE-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

PF

Polinesia francese

PF-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PM

Saint Pierre e Miquelon

PM-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PY

Paraguay

PY-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

QA

Qatar

QA-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

RS

Serbia

RS-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

RU

Russia

RU-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SA

Arabia Saudita

SA-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

SG

Singapore

SG-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SH

Sant'Elena

SH-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SM

San Marino

SM-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SV

El Salvador

SV-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

SX

Sint Maarten

SX-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SZ

Eswatini

SZ-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

TH

Thailandia

TH-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

TN

Tunisia

TN-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

TR

Turchia

TR-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

TT

Trinidad e Tobago

TT-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

TW

Taiwan

TW-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

UA

Ucraina

UA-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

US

Stati Uniti compresi Samoa americane, Guam, Isole Marianne settentrionali, Portorico e Isole Vergini americane

US-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

UY

Uruguay

UY-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

VA

Stato della Città del Vaticano

VA-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VC

Saint Vincent e Grenadine

VC-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VG

Isole Vergini britanniche

VG-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VU

Vanuatu

VU-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

WF

Wallis e Futuna

WF-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

ZA

Sud Africa

ZA-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia

 

 

 

ZW

Zimbabwe

ZW-0

Cani, gatti e furetti a fini commerciali

CANIS-FELIS-FERRETS

Prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia";

 

 

 

4)

l'allegato IX è così rettificato e modificato:

a)

la parte 1 è così rettificata e modificata:

i)

la voce relativa al Canada è sostituita dalla seguente:

«CA

Canada

CA-0

Sperma

Decisione 2005/290/CE della Commissione

 

SI-BTV

SI-EHD

EHD-test

BTV-test

Ovociti ed embrioni

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

SI-BTV

SI-EHD

EHD-test

BTV-test»;

ii)

la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:

«GB

Regno Unito

GB-1

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

BRU

BTV

LEB

Ovociti ed embrioni

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

GB-2

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

BRU

TB

BTV

LEB»;

Ovociti ed embrioni

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

iii)

le voci relative all'Isola di Man e a Jersey sono sostituite dalle seguenti:

«IM

Isola di Man

IM-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

BRU

TB

LEB

Ovociti ed embrioni

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

JE

Jersey

JE-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

LEB»;

Ovociti ed embrioni

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

b)

nella parte 2, il termine «nessuna» è soppresso e sostituito dalla seguente tabella:

«Nome del paese terzo o territorio

Codice della zona

Descrizione della zona

Regno Unito

GB-1

Inghilterra e Galles

GB-2

Scozia»;

c)

nella parte 4 la tabella è così modificata:

i)

tra la riga «TB» e la riga «SI-BTV» è inserita la seguente riga:

«BTV

L'Unione ha riconosciuto l'indennità da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) del paese terzo, del territorio o della zona per quanto riguarda le specie specifiche di animali di cui alla colonna 3 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento, conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.»;

ii)

dopo la riga «SI-BTV» sono aggiunte le seguenti righe:

«SI-EHD

L'Unione ha riconosciuto l'indennità stagionale da infezione da virus della malattia emorragica epizootica del paese terzo, del territorio o della zona per quanto riguarda le specie specifiche di animali di cui alla colonna 3 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento, conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.

LEB

L'Unione ha riconosciuto l'indennità da infezione da leucosi bovina enzootica del paese terzo, del territorio o della zona per quanto riguarda le specie specifiche di animali di cui alla colonna 3 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento, conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.»;

5)

l'allegato X è così rettificato e modificato:

a)

la parte 1 è così rettificata e modificata:

i)

la voce relativa al Canada è sostituita dalla seguente:

«CA

Canada

CA-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

BRU

SI-BTV

SI-EHD

EHD-test

BTV-test

Ovociti ed embrioni

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

BRU

SI-BTV

SI-EHD

EHD-test

BTV-test»;

ii)

le voci relative al Regno Unito e a Guernsey sono sostituite dalle seguenti:

«GB

Regno Unito

GB-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

BRU

BTV

Ovociti ed embrioni

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

GG

Guernsey

GG-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

BRU»;

Ovociti ed embrioni

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

iii)

la voce relativa all'Isola di Man è sostituita dalla seguente:

«IM

Isola di Man

IM-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

BRU»;

Ovociti ed embrioni

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

b)

nella parte 4 la tabella è così modificata:

i)

tra la riga «BRU» e la riga «SI-BTV» è inserita la seguente riga:

«BTV

L'Unione ha riconosciuto l'indennità da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) del paese terzo, del territorio o della zona per quanto riguarda le specie specifiche di animali di cui alla colonna 3 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento, conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.»;

ii)

dopo la riga «SI-BTV» è aggiunta la seguente riga:

«SI-EHD

L'Unione ha riconosciuto l'indennità stagionale da infezione da virus della malattia emorragica epizootica del paese terzo, del territorio o della zona per quanto riguarda le specie specifiche di animali di cui alla colonna 3 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento, conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.»;

6)

l'allegato XI è così rettificato:

a)

nella parte 1, le voci relative al Regno Unito e a Guernsey sono così modificate:

«GB

Regno Unito

GB-0

Sperma

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

ADV

Ovociti ed embrioni

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

GG

Guernsey

GG-0

Sperma

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

ADV»;

Ovociti ed embrioni

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Periodo anteriore al 1o gennaio 2021

b)

nella parte 4, il termine «nessuna» è soppresso e sostituito dalla seguente tabella:

«ADV

L'Unione ha riconosciuto l'indennità da infezione da virus della malattia di Aujeszky del paese terzo, del territorio o della zona per quanto riguarda le specie specifiche di animali di cui alla colonna 3 della tabella figurante nell'allegato II, parte 1, del presente regolamento, conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/692.»;

7)

nell'allegato XIV, parte 1, la voce relativa all'Ucraina è sostituita dalla seguente:

«UA

Ucraina

UA-0

-

-

 

 

 

 

UA-1

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

 

 

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

 

 

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

 

 

 

 

UA-2

 

 

 

 

 

 

UA-2.1.

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

P1

 

30.11.2016

7.3.2020

Carni fresche di ratiti

RAT

P1

 

30.11.2016

7.3.2020

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

30.11.2016

7.3.2020

UA-2.2.

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

Carni fresche di ratiti

RAT

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

UA-2.3.

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

Carni fresche di ratiti

RAT

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

UA-2.4.

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

P1

 

19.1.2020

20.3.2021

Carni fresche di ratiti

RAT

P1

 

19.1.2020

20.3.2021

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

19.1.2020

20.3.2021"

UA-2.5.

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

P1

 

4.12.2020

16.1.2022

Carni fresche di ratiti

RAT

P1

 

4.12.2020

16.1.2022

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

4.12.2020

16.1.2022

UA-2.6.

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

P1

 

24.12.2020

16.1.2022

Carni fresche di ratiti

RAT

P1

 

24.12.2020

16.1.2022

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

24.12.2020

16.1.2022

UA-2.7.

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

P1

 

27.12.2020

16.1.2022

Carni fresche di ratiti

RAT

P1

 

27.12.2020

16.1.2022

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

27.12.2020

16.1.2022

UA-2.8.

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

P1

 

29.12.2020

16.1.2022

Carni fresche di ratiti

RAT

P1

 

29.12.2020

16.1.2022

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

29.12.2020

16.1.2022

UA-2.9.

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

P1

 

18.1.2021

16.1.2022

Carni fresche di ratiti

RAT

P1

 

18.1.2021

16.1.2022

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

18.1.2021

16.1.2022

UA-2.10.

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

P1

 

3.2.2021

16.1.2022

Carni fresche di ratiti

RAT

P1

 

3.2.2021

16.1.2022

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

3.2.2021

16.1.2022»;

8)

nell'allegato XVII, parte 1, tra la voce relativa al Giappone e la voce relativa alla Repubblica di Macedonia del Nord è inserita la seguente voce:

«ME

Montenegro

ME-0

Ungulati

MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT».

 

 

 

 


Top