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Document 32022D0627

Decisione (PESC) 2022/627 del Consiglio del 13 aprile 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

ST/8101/2022/INIT

GU L 116 del 13.4.2022, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/627/oj

13.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 116/6


DECISIONE (PESC) 2022/627 DEL CONSIGLIO

del 13 aprile 2022

che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC (1).

(2)

Il 21 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha firmato un decreto che riconosce la «indipendenza e sovranità» delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e ha ordinato l'invio delle forze armate russe in tali zone.

(3)

Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un'operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno iniziato un attacco contro l'Ucraina.

(4)

Con le sue azioni militari illegali la Russia viola palesemente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, nonché il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite.

(5)

In considerazione della crisi umanitaria derivante dall'invasione non provocata dell'Ucraina da parte delle forze armate della Federazione russa, il Consiglio ritiene che, in linea con il diritto internazionale umanitario, nel paese debba proseguire l'azione umanitaria basata su principi da parte di attori umanitari imparziali che rispondono alle esigenze umanitarie della popolazione civile ucraina.

(6)

Il Consiglio ritiene pertanto che determinate organizzazioni e agenzie che agiscono da partner umanitari dell'Unione debbano essere esentate dal divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione di persone, entità e organismi designati, per scopi esclusivamente umanitari in Ucraina.

(7)

Inoltre, il Consiglio considera che debba essere introdotto un meccanismo di deroga per scopi esclusivamente umanitari in Ucraina in relazione al congelamento dei beni delle persone ed entità designate e alle restrizioni alla messa a disposizione di fondi e risorse economiche alle persone ed entità designate.

(8)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/145/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2 della decisione 2014/145/PESC sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«11.   Il divieto sancito al paragrafo 2 non si applica alle organizzazioni e agenzie che l'Unione sottopone a valutazione per pilastro e con le quali ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale l'organizzazione o l'agenzia agisce da partner umanitario dell'Unione, purché la fornitura dei fondi o delle risorse economiche di cui al paragrafo 2 sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari in Ucraina.

12.   In casi non contemplati dal paragrafo 11 e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono concedere autorizzazioni specifiche o generali, alle condizioni generali o specifiche che ritengono appropriate, per lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, purché la fornitura di tali fondi o risorse economiche sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari in Ucraina.

In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte dell'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione, l'autorizzazione si considera concessa.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo entro due settimane dalla concessione.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16).


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