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Document 32021R1152

    Regolamento (UE) 2021/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2019/817 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi

    PE/17/2021/REV/1

    GU L 249 del 14.7.2021, p. 15–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1152/oj

    14.7.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 249/15


    REGOLAMENTO (UE) 2021/1152 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 7 luglio 2021

    che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2019/817 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere a), b) e d),

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha istituito il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo di possedere un visto al momento dell’attraversamento delle frontiere esterne dell’Unione. Tale regolamento ha stabilito le condizioni e le procedure per il rilascio o il rifiuto di un’autorizzazione ai viaggi nell’ambito dell’ETIAS.

    (2)

    L’ETIAS permette di valutare se la presenza di tali cittadini di paesi terzi sul territorio degli Stati membri può rappresentare un rischio per la sicurezza, un rischio di immigrazione illegale o un alto rischio epidemico.

    (3)

    Per consentire al sistema centrale ETIAS di trattare i fascicoli di domanda di cui al regolamento (UE) 2018/1240 è necessario realizzare l’interoperabilità tra il sistema d’informazione ETIAS, da un lato, e il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema di informazione visti (VIS), il sistema d’informazione Schengen (SIS), Eurodac e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN) («altri sistemi di informazione dell’UE»), e i dati Europol quali definiti in tale regolamento («dati Europol»), dall’altro.

    (4)

    Il presente regolamento, unitamente ai regolamenti (UE) 2021/1150 (3) e (UE) 2021/1151 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilisce le regole sull’attuazione dell’interoperabilità tra il sistema d’informazione ETIAS, da un lato, e altri sistemi di informazione dell’UE e i dati Europol, dall’altro, e le condizioni per la consultazione dei dati conservati in altri sistemi di informazione dell’UE e dei dati Europol mediante ETIAS ai fini dell’individuazione automatica di riscontri positivi. Di conseguenza, è necessario modificare i regolamenti (CE) n. 767/2008 (5), (UE) 2017/2226 (6), (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860 (7), (UE) 2018/1861 (8) e (UE) 2019/817 (9) del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di collegare il sistema centrale ETIAS agli altri sistemi di informazione dell’UE e ai dati Europol e di specificare quali dati saranno trasmessi tra tali sistemi di informazione dell’UE e i dati Europol.

    (5)

    Il portale di ricerca europeo (ESP), istituito dal regolamento (UE) 2019/817 e dal regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), consentirà di interrogare parallelamente i dati conservati nell’ETIAS e quelli conservati negli altri sistemi di informazione dell’UE.

    (6)

    È opportuno stabilire le modalità tecniche che consentono all’ETIAS di verificare regolarmente e automaticamente negli altri sistemi di informazione dell’UE se continuano ad essere soddisfatte le condizioni relative alla conservazione dei fascicoli di domanda stabilite dal regolamento (UE) 2018/1240.

    (7)

    Al fine di garantire la piena realizzazione degli obiettivi dell’ETIAS e di perseguire gli obiettivi del SIS, stabiliti nel regolamento (UE) 2018/1860, è necessario includere tra le verifiche automatizzate una nuova categoria di segnalazione introdotta da tale regolamento, più precisamente la segnalazione dei cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio.

    (8)

    Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio di uno Stato membro è, ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), un elemento essenziale dello sforzo globale per contrastare la migrazione irregolare e costituisce un importante motivo di interesse pubblico rilevante.

    (9)

    Al fine di garantire un elevato livello di accuratezza e affidabilità dei dati, è importante segnalare i falsi riscontri positivi generati a livello dell’unità centrale ETIAS.

    (10)

    Al fine di integrare alcuni aspetti tecnici dettagliati del regolamento (UE) 2018/1240, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) che riguardino la definizione delle condizioni per la corrispondenza tra i dati contenuti in una cartella, in una segnalazione o in un fascicolo degli altri sistemi di informazione dell’UE consultati e i dati contenuti in un fascicolo di domanda ETIAS. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (12). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

    (11)

    È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (UE) 2018/1240, per stabilire le modalità tecniche per l’attuazione di talune disposizioni relative alla conservazione dei dati e precisare ulteriormente le norme relative al sostegno fornito ai vettori dall’unità centrale ETIAS. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

    (12)

    È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (UE) 2017/2226 per stabilire i dettagli delle procedure sostitutive qualora sia impossibile tecnicamente per i vettori accedere ai dati e precisare ulteriormente le norme relative al sostegno da fornire ai vettori da parte dell’unità centrale ETIAS. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

    (13)

    È possibile revocare le autorizzazioni ai viaggi ETIAS a seguito dell’inserimento nel SIS di una nuova segnalazione relativa al rifiuto di ingresso e di soggiorno o di una nuova segnalazione relativa a un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato. È opportuno instaurare un processo automatizzato tra il SIS e l’ETIAS affinché il sistema centrale ETIAS sia informato automaticamente dal SIS di queste nuove segnalazioni.

    (14)

    Per razionalizzare e semplificare il lavoro delle guardie di frontiera mediante una maggiore uniformità del processo di controllo di frontiera per tutti i cittadini di paesi terzi che tentano di entrare nel territorio degli Stati membri per un soggiorno di breve durata e in seguito all’adozione dei regolamenti (UE) 2017/2226 e (UE) 2018/1240, è opportuno allineare il modo in cui l’EES e l’ETIAS interagiscono al modo in cui l’EES e il VIS sono reciprocamente integrati ai fini del controllo di frontiera e della registrazione degli attraversamenti di frontiera nell’EES.

    (15)

    È opportuno garantire le condizioni, inclusi i diritti di accesso, alle quali l’unità centrale ETIAS e le unità nazionali ETIAS possono consultare i dati conservati negli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini dell’ETIAS mediante norme chiare e precise riguardanti le modalità del loro accesso ai suddetti dati, il tipo di interrogazioni consentite e le categorie di dati consultabili, nei limiti di quanto strettamente necessario per l’assolvimento dei loro compiti. L’accesso degli Stati membri agli altri sistemi di informazione dell’UE mediante le unità nazionali ETIAS dovrebbe essere conforme alla partecipazione ai rispettivi strumenti giuridici. Analogamente, i dati conservati nei fascicoli di domanda ETIAS dovrebbero essere visibili solo per gli Stati membri che utilizzano i sistemi di informazione sottostanti secondo le modalità della loro partecipazione. A titolo d’esempio, le disposizioni del presente regolamento relative al SIS e al VIS costituiscono disposizioni basate su tutte le disposizioni dell’acquis di Schengen per le quali sono pertinenti le decisioni 2010/365/UE (14), (UE) 2017/733 (15), (UE) 2017/1908 (16) e (UE) 2018/934 (17) del Consiglio sull’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen relative al SIS e VIS.

    (16)

    Qualora difficoltà tecniche impediscano l’accesso dei vettori al sistema d’informazione ETIAS attraverso il portale per i vettori, l’unità centrale ETIAS dovrebbe fornire sostegno operativo ai vettori in modo da limitare per quanto possibile l’impatto sul traffico di viaggiatori e sui vettori. Per tale motivo è necessario allineare le procedure sostitutive da seguire in caso di impossibilità tecnica, tra cui il supporto operativo, previste nel VIS, nell’ETIAS e nell’EES.

    (17)

    A norma del regolamento (UE) 2018/1240, l’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), istituita dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), deve essere responsabile della fase di progettazione e sviluppo del sistema di informazione ETIAS.

    (18)

    Il presente regolamento non pregiudica la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19).

    (19)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

    (20)

    Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (20); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

    (21)

    Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (21), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nei settori di cui all’articolo 1, lettere A, B, C e G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (22).

    (22)

    Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (23), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nei settori di cui all’articolo 1, lettere A, B, C e G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (24).

    (23)

    Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (25), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nei settori di cui all’articolo 1, lettere A, B, C e G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (26).

    (24)

    Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria, la Romania e la Croazia, le disposizioni del presente regolamento relative al VIS, al SIS e all’EES costituiscono disposizioni basate sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesse ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003, dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005 e dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2011, in combinato disposto con le decisioni 2010/365/UE, (UE) 2017/733, (UE) 2017/1908 e (UE) 2018/934 del Consiglio.

    (25)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio.

    (26)

    Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire modificare i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2019/817 allo scopo di collegare il sistema centrale ETIAS agli altri sistemi di informazione dell’UE e ai dati Europol e di specificare quali dati saranno trasmessi tra tali sistemi di informazione dell’UE e i dati Europol, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (27)

    Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (27),

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    MODIFICHE DEL REGOLAMENTO (UE) 2018/1240

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento (UE) 2018/1240

    Il regolamento (UE) 2018/1240 è così modificato:

    1)

    all’articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il punto seguente:

    «28)

    “altri sistemi d’informazione dell’UE”: il sistema di ingressi/uscite (EES), istituito dal regolamento (UE) 2017/2226, il sistema di informazione visti (VIS), istituito dal regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), il sistema d’informazione Schengen (SIS), istituito dai regolamenti (UE) 2018/1860 (*2), (UE) 2018/1861 (*3) e (UE) 2018/1862 (*4) del Parlamento europeo e del Consiglio, Eurodac, istituito dal regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5) e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (sistema ECRIS-TCN), istituito dal regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6).

    (*1)  Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di informazioni tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60)."

    (*2)  Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1)."

    (*3)  Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14)."

    (*4)  Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56)."

    (*5)  Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1)."

    (*6)  Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 1).»;"

    2)

    l’articolo 4 è così modificato:

    a)

    la lettera e) è sostituita dalla seguente:

    «e)

    sostiene gli obiettivi del SIS relativi alle segnalazioni di cittadini di paesi terzi ai fini del rifiuto d’ingresso e soggiorno, segnalazioni di persone ricercate per l’arresto o a fini di consegna o di estradizione, segnalazioni di persone scomparse, segnalazioni di persone ricercate nell’ambito di un procedimento giudiziario, segnalazioni di persone da sottoporre a controllo discreto o controllo specifico e segnalazioni di cittadini di paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio;»;

    b)

    è inserita la lettera seguente:

    «e bis)

    sostiene gli obiettivi dell’EES;»;

    3)

    all’articolo 6, paragrafo 2, è inserita la lettera seguente:

    «d bis)

    un canale di comunicazione sicuro tra il sistema centrale ETIAS e il sistema centrale dell’EES;»;

    4)

    l’articolo 7 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    laddove dal trattamento automatizzato della domanda emerga un riscontro positivo, verifica a norma dell’articolo 22, se i dati personali del richiedente corrispondono ai dati personali della persona per cui è emerso tale riscontro positivo nel sistema centrale ETIAS, in uno dei sistemi d’informazione UE consultati, nei dati Europol, in una delle banche dati Interpol di cui all’articolo 12, o agli indicatori di rischio specifici di cui all’articolo 33 oggetto di consultazione e, nel caso in cui una corrispondenza sia confermata o a seguito di tale verifica persistano dubbi, avvia il trattamento manuale della domanda di cui all’articolo 26;»;

    b)

    è aggiunto il paragrafo seguente:

    «4.   L’unità centrale ETIAS presenta relazioni periodiche alla Commissione e ad eu-LISA in merito ai falsi riscontri positivi di cui all’articolo 22, paragrafo 4, generati durante le verifiche automatizzate ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2.»;

    5)

    l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 11

    Interoperabilità con gli altri sistemi d’informazione dell’UE e i dati Europol

    1.   È assicurata l’interoperabilità tra il sistema d’informazione ETIAS, da un lato, e gli altri sistemi d’informazione dell’UE e i dati Europol, dall’altro, al fine di consentire le verifiche automatizzate di cui all’articolo 20, all’articolo 23, all’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), all’articolo 41 e all’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento. Tale interoperabilità sfrutta il portale di ricerca europeo (“ESP”) istituito dall’articolo 6 del regolamento (UE) 2019/817 e dall’articolo 6 del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7), a decorrere dalla data di cui all’articolo 72, paragrafo 1 ter, del regolamento (UE) 2019/817 e di cui all’articolo 68, paragrafo 1 ter, del regolamento (UE) 2019/818.

    2.   Al fine di procedere alle verifiche di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera i), le verifiche automatizzate a norma dell’articolo 20, dell’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), e dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), consentono al sistema centrale ETIAS di interrogare il VIS con i seguenti dati forniti dai richiedenti ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, lettere a), a bis), c) e d):

    a)

    cognome;

    b)

    cognome alla nascita;

    c)

    nome o nomi;

    d)

    data di nascita;

    e)

    luogo di nascita;

    f)

    paese di nascita;

    g)

    sesso;

    h)

    attuale cittadinanza;

    i)

    altre cittadinanze eventuali;

    j)

    tipo, numero e paese di rilascio del documento di viaggio.

    3.   Al fine di procedere alle verifiche di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettere g) e h), le verifiche automatizzate a norma dell’articolo 20, dell’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), dell’articolo 41 e dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), consentono al sistema centrale ETIAS di interrogare l’EES con i seguenti dati forniti dai richiedenti ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, lettere da a) a d):

    a)

    cognome;

    b)

    cognome alla nascita;

    c)

    nome o nomi;

    d)

    data di nascita;

    e)

    sesso;

    f)

    attuale cittadinanza;

    g)

    altri nomi eventuali (pseudonimi);

    h)

    nomi d’arte;

    i)

    soprannomi;

    j)

    altre cittadinanze eventuali;

    k)

    tipo, numero e paese di rilascio del documento di viaggio.

    4.   Al fine di procedere alle verifiche di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera c), lettera m), punto ii), e lettera o), e all’articolo 23 del presente regolamento, le verifiche automatizzate a norma dell’articolo 20, dell’articolo 23, dell’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), dell’articolo 41 e dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b) consentono al sistema centrale ETIAS di interrogare il SIS, istituito dai regolamenti (UE) 2018/1860 e (UE) 2018/1861, con i dati seguenti forniti dai richiedenti ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera k), del presente regolamento:

    a)

    cognome;

    b)

    cognome alla nascita;

    c)

    nome o nomi;

    d)

    data di nascita;

    e)

    luogo di nascita;

    f)

    sesso;

    g)

    attuale cittadinanza;

    h)

    altri nomi eventuali (pseudonimi);

    i)

    nomi d’arte;

    j)

    soprannomi;

    k)

    altre cittadinanze eventuali;

    l)

    tipo, numero e paese di rilascio del documento di viaggio;

    m)

    per i minori, cognome e nome o nomi della persona che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore legale del richiedente.

    5.   Al fine di procedere alle verifiche di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettere a) e d), e lettera m), punto i), e all’articolo 23, paragrafo 1 del presente regolamento, le verifiche automatizzate a norma dell’articolo 20, dell’articolo 23, dell’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), dell’articolo 41 e dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), consentono al sistema centrale ETIAS di interrogare il SIS, istituito dal regolamento (UE) 2018/1862, con i seguenti dati forniti dai richiedenti ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera k), del presente regolamento:

    a)

    cognome;

    b)

    cognome alla nascita;

    c)

    nome o nomi;

    d)

    data di nascita;

    e)

    luogo di nascita;

    f)

    sesso;

    g)

    attuale cittadinanza;

    h)

    altri nomi eventuali (pseudonimi);

    i)

    nomi d’arte;

    j)

    soprannomi;

    k)

    altre cittadinanze eventuali;

    l)

    tipo, numero e paese di rilascio del documento di viaggio;

    m)

    per i minori, cognome e nome o nomi della persona che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore legale del richiedente.

    6.   Al fine di procedere alle verifiche di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera n), le verifiche automatizzate a norma dell’articolo 20, dell’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), e dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b) consentono al sistema centrale ETIAS di interrogare i dati ECRIS-TCN con i dati seguenti forniti dai richiedenti ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, lettere da a) a d):

    a)

    cognome;

    b)

    cognome alla nascita;

    c)

    nome o nomi;

    d)

    data di nascita;

    e)

    luogo di nascita;

    e bis)

    paese di nascita;

    f)

    sesso;

    g)

    attuale cittadinanza;

    h)

    altri nomi eventuali (pseudonimi);

    i)

    nomi d’arte;

    j)

    soprannomi;

    k)

    altre cittadinanze eventuali;

    l)

    tipo, numero e paese di rilascio del documento di viaggio.

    7.   Al fine di procedere alle verifiche di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera j), le verifiche automatizzate a norma dell’articolo 20, dell’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), e dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b) consentono al sistema centrale ETIAS di interrogare i dati Europol con i dati di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettere a), a bis), b), c), d), f), g), (j), k) e m), e all’articolo 17, paragrafo 8.

    8.   Qualora dalle verifiche automatizzate a norma degli articoli 20 e 23 emerga un riscontro positivo, l’ESP fornisce all’unità centrale ETIAS un accesso temporaneo, in modalità di sola lettura, ai risultati di tali verifiche automatizzate. Nel caso delle verifiche automatizzate a norma dell’articolo 20, tale accesso è garantito nel fascicolo di domanda fino alla conclusione del trattamento manuale di cui all’articolo 22, paragrafo 2. In caso di corrispondenza tra i dati messi a disposizione e quelli del richiedente o di persistenza, a seguito delle verifiche automatizzate ai sensi degli articoli 20 e 23, di dubbi, il numero di riferimento univoco, nel sistema d’informazione dell’UE interrogato, della cartella dei dati per i quali è emerso il riscontro positivo è conservato nel fascicolo di domanda.

    Qualora dalle verifiche automatizzate a norma dell’articolo 20 emerga un riscontro positivo, tali verifiche automatizzate ricevono l’opportuna notifica a norma dell’articolo 21, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) 2016/794.

    9.   Si ha un riscontro positivo qualora tutti i dati del fascicolo di domanda usati per l’interrogazione o alcuni di essi corrispondano in tutto o in parte ai dati contenuti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati negli altri sistemi d’informazione dell’UE consultati. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 89 al fine di specificare le condizioni per la corrispondenza tra i dati contenuti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati negli altri sistemi d’informazione dell’UE consultati e in un fascicolo di domanda.

    10.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione stabilisce mediante atto di esecuzione le modalità tecniche per l’attuazione dell’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), e dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), per quanto riguarda la conservazione dei dati. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 90, paragrafo 2.

    11.   Ai fini dell’articolo 25, paragrafo 2, dell’articolo 28, paragrafo 8, e dell’articolo 29, paragrafo 9, nel registrare i dati relativi a un riscontro positivo nel fascicolo di domanda la provenienza dei dati è indicata dai dati seguenti:

    a)

    il tipo di segnalazione, ad eccezione delle segnalazioni di cui all’articolo 23, paragrafo 1;

    b)

    la fonte dei dati, vale a dire l’altro sistema d’informazione dell’UE da cui provengono i dati o i dati Europol, se del caso;

    c)

    il numero di riferimento, nel sistema d’informazione dell’UE interrogato, della cartella per cui è emerso il riscontro positivo, lo Stato membro che ha inserito o fornito i dati per i quali è emerso il riscontro positivo; e

    d)

    se disponibili, la data e l’ora in cui i dati sono stati inseriti nell’altro sistema d’informazione dell’UE o nei dati Europol.

    I dati di cui al primo comma, lettere da a) a d), sono accessibili e visibili unicamente all’unità centrale ETIAS qualora il sistema centrale ETIAS non sia in grado di individuare lo Stato membro competente.

    (*7)  Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).»;"

    6)

    sono inseriti gli articoli seguenti:

    «Articolo 11 ter

    Sostegno agli obiettivi dell’EES

    Ai fini degli articoli 6, 14, 17 e 18 del regolamento (UE) 2017/2226, un processo automatizzato che utilizza il canale di comunicazione sicuro di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera d bis), del presente regolamento interroga e importa dal sistema centrale ETIAS le informazioni di cui all’articolo 47, paragrafo 2, del presente regolamento, il numero della domanda e la data di scadenza dell’autorizzazione ai viaggi ETIAS, e crea o aggiorna conseguentemente la cartella di ingresso/uscita o la cartella relativa al respingimento nell’EES.

    Articolo 11 quater

    Interoperabilità tra l’ETIAS e l’EES ai fini della revoca di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS su richiesta del richiedente

    1.   Ai fini dell’attuazione dell’articolo 41, paragrafo 8, un processo automatizzato che utilizza il canale di comunicazione sicuro di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera d bis), interroga il sistema centrale dell’EES per verificare che coloro che chiedono la revoca delle loro autorizzazioni ai viaggi non siano presenti nel territorio degli Stati membri.

    2.   Se l’esito della verifica nel sistema centrale dell’EES di cui al paragrafo 1 indica che il richiedente non è presente nel territorio degli Stati membri, la revoca ha effetto immediato.

    3.   Se l’esito della verifica di cui al paragrafo 1 de presente articolo indica che il richiedente è presente nel territorio degli Stati membri, si applica l’articolo 41, paragrafo 8. Il sistema centrale dell’EES registra che occorre trasmettere una notifica al sistema centrale ETIAS non appena è creata una cartella di ingresso/uscita ove si indichi che il richiedente la revoca dell’autorizzazione ai viaggi ha lasciato il territorio degli Stati membri.»;

    7)

    l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 12

    Interrogazione delle banche dati Interpol

    1.   Il sistema centrale ETIAS interroga la banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti (SLTD) e la banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN).

    2.   Le interrogazioni e le verifiche sono effettuate in modo che nessuna informazione sia rivelata al titolare della segnalazione Interpol.

    3.   Se l’attuazione del paragrafo 2 non è garantita, il sistema centrale ETIAS non interroga le banche dati di Interpol.»;

    8)

    all’articolo 17, paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    se è stato condannato per i reati di terrorismo nei 25 anni precedenti o, per gli altri reati elencati nell’allegato, nei e, nei 15 anni precedenti e, in tali casi, quando e in quale paese;»;

    9)

    all’articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Il sistema centrale ETIAS avvia un’interrogazione utilizzando l’ESP per confrontare i dati pertinenti di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettere a), a bis), b), c), d), f), g), j), k) e m), e paragrafo 8, con i dati contenuti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione registrati in un fascicolo di domanda memorizzato nel sistema centrale ETIAS, nel SIS, nell’EES, nel VIS, nell’Eurodac, nei dati Europol, nell’ECRIS-TCN e nelle banche dati Interpol SLTD e TDAWN. In particolare, il sistema centrale ETIAS verifica:

    a)

    se il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato nel SIS;

    b)

    se il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato o invalidato nell’SLTD;

    c)

    se il richiedente è oggetto di una segnalazione ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno inserito nel SIS;

    d)

    se il richiedente è oggetto di una segnalazione come persona ricercata per l’arresto a fini di consegna sulla base di un mandato d’arresto europeo o ricercata per l’arresto a fini di estradizione nel SIS;

    e)

    se il richiedente e il documento di viaggio corrispondono a un’autorizzazione ai viaggi rifiutata, revocata o annullata nel sistema centrale ETIAS;

    f)

    se i dati forniti nella domanda relativi al documento di viaggio corrispondono a un’altra domanda di autorizzazione ai viaggi associata a dati di identità diversi di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), nel sistema centrale ETIAS;

    g)

    se il richiedente è attualmente segnalato come soggiornante fuoritermine o se lo è stato in passato nell’EES;

    h)

    se il richiedente è registrato nell’EES per essere stato oggetto di un rifiuto di ingresso;

    i)

    se il richiedente è stato oggetto di una decisione di rifiuto, annullamento o revoca di un visto per soggiorno di breve durata registrata nel VIS;

    j)

    se i dati forniti nella domanda corrispondono a informazioni contenute nei dati Europol;

    k)

    se il richiedente è registrato nell’Eurodac;

    l)

    se il documento di viaggio usato per la domanda corrisponde a un documento di viaggio registrato in un fascicolo del TDAWN;

    m)

    nei casi in cui il richiedente sia un minore, se il titolare della responsabilità genitoriale o il tutore legale:

    i)

    è oggetto di una segnalazione come persona ricercata per l’arresto a fini di consegna sulla base di un mandato d’arresto europeo o ricercata per l’arresto a fini di estradizione nel SIS;

    ii)

    è oggetto di una segnalazione ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno registrata nel SIS;

    n)

    se il richiedente corrisponde a una persona i cui dati sono stati registrati nel sistema ECRIS-TCN e sono provvisti di un indicatore di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/816; tali dati sono usati solo ai fini della verifica da parte dell’unità centrale ETIAS a norma dell’articolo 22 del presente regolamento e ai fini della consultazione dei casellari giudiziali nazionali da parte delle unità nazionali ETIAS a norma dell’articolo 25 bis, paragrafo 2, del presente regolamento; le unità nazionali ETIAS consultano i casellari giudiziali nazionali prima delle valutazioni e delle decisioni di cui all’articolo 26 del presente regolamento e, se del caso, prima delle verifiche e dei pareri ai sensi dell’articolo 28 del presente regolamento;

    o)

    se il richiedente è oggetto di una segnalazione di rimpatrio inserita nel SIS.»;

    10)

    l’articolo 22 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Se consultata, l’unità centrale ETIAS ha accesso al fascicolo di domanda e agli eventuali fascicoli di domanda collegati, nonché a tutti i riscontri positivi emersi dalle verifiche automatizzate ai sensi dell’articolo 20, paragrafi 2, 3 e 5, nonché alle informazioni rilevate dal sistema centrale ETIAS ai sensi dell’articolo 20, paragrafi 7 e 8.»;

    b)

    al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    dati presenti nel sistema centrale ETIAS;»;

    c)

    il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    «5.   Qualora i dati corrispondano a quelli del richiedente, persistano dubbi sull’identità del richiedente o dalle verifiche automatizzate ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, emerga un riscontro positivo, la domanda è trattata manualmente secondo la procedura di cui all’articolo 26.»;

    d)

    è aggiunto il paragrafo seguente:

    «7.   Il sistema d’informazione ETIAS conserva i registri di tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate dall’unità centrale ETIAS ai fini di verifica ai sensi dei paragrafi da 2 a 6. Tali registri sono creati e inseriti automaticamente nel fascicolo di domanda. Essi indicano la data e l’ora di ciascuna operazione, i dati collegati ai riscontri positivi emersi, il membro del personale che ha effettuato il trattamento manuale ai sensi dei paragrafi da 2 a 6, il risultato della verifica e la corrispondente giustificazione.»;

    11)

    l’articolo 23 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    una segnalazione di persona da sottoporre a controllo discreto, controllo di indagine o controllo specifico.»;

    b)

    il paragrafo 2 è modificato come segue:

    i)

    il primo comma è sostituito dal seguente:

    «2.   Ove dal confronto di cui al paragrafo 1 risultino uno o più riscontri positivi, il sistema centrale ETIAS trasmette una notifica automatizzata all’unità centrale ETIAS. Una volta ricevuta la notifica, l’unità centrale ETIAS ha accesso, a norma dell’articolo 11, paragrafo 8, al fascicolo di domanda e agli eventuali fascicoli di domanda collegati al fine di verificare se i dati personali del richiedente corrispondono a quelli contenuti nella segnalazione per la quale è emerso il riscontro positivo e, nel caso in cui la corrispondenza sia confermata, il sistema centrale ETIAS trasmette una notifica automatizzata all’ufficio SIRENE dello Stato membro che ha inserito la segnalazione. L’ufficio SIRENE interessato verifica a sua volta se i dati personali del richiedente corrispondono a quelli contenuti nella segnalazione per la quale è emerso il riscontro positivo e adotta adeguate misure di follow-up.»;

    ii)

    è aggiunto il comma seguente:

    «Se il riscontro positivo riguarda una segnalazione di rimpatrio, l’ufficio SIRENE dello Stato membro che ha inserito la segnalazione, in cooperazione con l’unità nazionale ETIAS, se sia necessaria la cancellazione della segnalazione di rimpatrio a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1860 e se sia necessario l’inserimento di una segnalazione al fine di impedire l’ingresso e il soggiorno a norma dell’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1861.»;

    c)

    il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   Il sistema centrale ETIAS inserisce nel fascicolo di domanda un riferimento a eventuali riscontri positivi emersi conformemente al paragrafo 1. Tale riferimento è visibile e accessibile solo all’unità centrale ETIAS e all’ufficio SIRENE che ha ricevuto la notifica conformemente al paragrafo 3, a meno che il presente regolamento non preveda altre limitazioni.»;

    12)

    è inserito l’articolo seguente:

    «Articolo 25 bis

    Uso degli altri sistemi d’informazione dell’UE per il trattamento manuale delle domande da parte delle unità nazionali ETIAS

    1.   Fatto salvo l’articolo 13, paragrafo 1, il personale debitamente autorizzato delle unità nazionali ETIAS ha accesso diretto agli altri sistemi d’informazione dell’UE e può consultarli in modalità di sola lettura al fine di esaminare le domande di autorizzazione ai viaggi e decidere al riguardo conformemente all’articolo 26. Le unità nazionali ETIAS possono consultare:

    a)

    i dati di cui agli articoli 16, 17 e 18 del regolamento (UE) 2017/2226;

    b)

    i dati di cui agli articoli da 9 a 14 del regolamento (CE) n. 767/2008;

    c)

    i dati di cui all’articolo 20 del regolamento (UE) 2018/1861 trattati ai fini degli articoli 24, 25 e 26 di tale regolamento;

    d)

    i dati di cui all’articolo 20 del regolamento (UE) 2018/1862 trattati ai fini dell’articolo 26 e dell’articolo 38, paragrafo 2, lettere k) e l), di tale regolamento;

    e)

    i dati di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2018/1860 trattati ai fini dell’articolo 3 di tale regolamento.

    2.   Nella misura in cui un riscontro positivo è il risultato di una verifica a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera n), ai fini di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il personale debitamente autorizzato delle unità nazionali ETIAS ha altresì accesso, direttamente o indirettamente e in conformità del diritto nazionale, ai dati pertinenti contenuti nei casellari giudiziali nazionali del proprio Stato membro per ottenere informazioni sui cittadini di paesi terzi, quali definiti nel regolamento (UE) 2019/816, i condannati per reati di terrorismo o altri eventuali reati di cui all’allegato del presente regolamento.»;

    13)

    l’articolo 26 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    valuta il rischio per la sicurezza o di immigrazione illegale e decide se rilasciare o rifiutare l’autorizzazione ai viaggi se il riscontro positivo corrisponde a una delle verifiche di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e lettere da d) a o).»;

    b)

    è inserito il paragrafo seguente:

    «3 bis.   Qualora dal trattamento automatizzato di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera o), emerga un riscontro positivo, l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente:

    a)

    rifiuta l’autorizzazione ai viaggi del richiedente se la verifica ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, ha determinato la cancellazione della segnalazione di rimpatrio e l’inserimento di una segnalazione ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno;

    b)

    valuta il rischio per la sicurezza o di immigrazione illegale e decide se rilasciare o rifiutare l’autorizzazione ai viaggi in tutti gli altri casi.

    L’unità nazionale ETIAS dello Stato membro che ha inserito i dati consulta il proprio ufficio SIRENE per verificare se sia necessaria la cancellazione della segnalazione di rimpatrio a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1860 e, se del caso, se sia necessario l’inserimento di una segnalazione ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno a norma dell’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1861.»;

    c)

    al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:

    «Qualora dal trattamento automatizzato ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera n), emerga un riscontro positivo senza tuttavia che ne emerga uno ai sensi della lettera c) del predetto paragrafo, l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente tiene in particolare considerazione l’assenza di tale riscontro positivo nella sua valutazione del rischio per la sicurezza al fine di decidere se rilasciare o rifiutare l’autorizzazione ai viaggi.»;

    14)

    all’articolo 28, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

    «Ai fini del trattamento manuale di cui all’articolo 26, il parere motivato positivo o negativo è visibile unicamente all’unità nazionale ETIAS dello Stato membro consultato e all’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente.»;

    15)

    all’articolo 37, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   I richiedenti le cui domande di autorizzazione ai viaggi sono state rifiutate hanno il diritto di presentare ricorso. I ricorsi sono proposti nello Stato membro che ha adottato la decisione sulla domanda e conformemente alla sua legislazione nazionale. Durante la procedura di ricorso, il ricorrente ha accesso alle informazioni contenute nel fascicolo di domanda conformemente alle norme in materia di protezione di dati di cui all’articolo 56 del presente regolamento. L’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente fornisce ai richiedenti le informazioni sulla procedura di ricorso. Tali informazioni sono fornite in una delle lingue ufficiali dei paesi che figurano nell’elenco dell’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 di cui il richiedente è cittadino.»;

    16)

    all’articolo 41, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Fatto salvo il paragrafo 2, qualora sia inserita una nuova segnalazione nel SIS relativa a un rifiuto d’ingresso e di soggiorno o relativa ad un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato, il SIS ne informa il sistema centrale ETIAS. Il sistema centrale ETIAS verifica se la nuova segnalazione corrisponde a un’autorizzazione ai viaggi valida. In caso affermativo, il sistema centrale ETIAS trasferisce il fascicolo di domanda all’unità nazionale ETIAS dello Stato membro che ha inserito la segnalazione. Qualora sia stata inserita una nuova segnalazione ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno, l’unità nazionale ETIAS revoca l’autorizzazione ai viaggi. Qualora l’autorizzazione ai viaggi sia collegata a un documento di viaggio segnalato come smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato nel SIS o nella banca dati Interpol SLTD, l’unità nazionale ETIAS tratta manualmente il fascicolo di domanda.»;

    17)

    l’articolo 46 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Qualora sia tecnicamente impossibile procedere all’interrogazione di cui all’articolo 45, paragrafo 1, a causa di un guasto di una parte qualsiasi del sistema d’informazione ETIAS, i vettori sono esentati dall’obbligo di verificare il possesso di un’autorizzazione ai viaggi valida. Se un tale guasto è rilevato da eu-LISA, l’unità centrale ETIAS ne informa i vettori e gli Stati membri. Informa altresì i vettori e gli Stati membri dell’avvenuta riparazione del guasto. Se un tale guasto è rilevato dai vettori, questi possono informarne l’unità centrale ETIAS. L’unità centrale ETIAS informa senza ritardo gli Stati membri in merito alle comunicazioni ricevute dal vettore.»;

    b)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   Qualora, per ragioni diverse da un guasto di una parte qualsiasi del sistema d’informazione ETIAS, sia tecnicamente impossibile per un vettore procedere all’interrogazione di cui all’articolo 45, paragrafo 1, per un periodo prolungato, il vettore ne informa l’unità centrale ETIAS. L’unità centrale ETIAS informa senza ritardo gli Stati membri in merito alle comunicazioni ricevute dal vettore.»;

    c)

    è aggiunto il paragrafo seguente:

    «5.   L’unità centrale ETIAS fornisce sostegno operativo ai vettori in relazione ai paragrafi 1 e 3. L’unità centrale ETIAS stabilisce le procedure operative standard che stabiliscono le modalità per la fornitura di tale sostegno. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, ulteriori norme dettagliate relative al sostegno da fornire e ai mezzi per fornirlo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 90, paragrafo 2.»;

    18)

    all’articolo 47, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    se la persona è in possesso o meno di un’autorizzazione ai viaggi valida, segnalando anche se lo status della persona corrisponde allo status di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e, nel caso di un’autorizzazione ai viaggi con validità territoriale limitata ai sensi dell’articolo 44, lo Stato membro o gli Stati membri per cui essa è valida;»;

    19)

    all’articolo 64 è aggiunto il paragrafo seguente:

    «7.   Il diritto di accesso ai dati personali a norma del presente articolo lascia impregiudicati l’articolo 53 del regolamento (UE) 2018/1861 e l’articolo 67 del regolamento (UE) 2018/1862.»;

    20)

    all’articolo 73, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

    «eu-LISA sviluppa e attua il sistema centrale ETIAS, compreso l’elenco di controllo ETIAS, le interfacce uniformi nazionali, l’infrastruttura di comunicazione, e il canale di comunicazione sicuro fra il sistema centrale ETIAS e quello dell’EES, non appena possibile dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e l’adozione da parte della Commissione:

    a)

    delle misure di cui all’articolo 6, paragrafo 4, all’articolo 16, paragrafo 10, all’articolo 17, paragrafo 9, all’articolo 31, all’articolo 35, paragrafo 7, all’articolo 45, paragrafo 2, all’articolo 54, paragrafo 2, all’articolo 74, paragrafo 5, all’articolo 84, paragrafo 2, e all’articolo 92, paragrafo 8; e

    b)

    delle misure adottate secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 90, paragrafo 2, necessarie per lo sviluppo e la realizzazione tecnica del sistema centrale ETIAS, delle NUI, dell’infrastruttura di comunicazione, del canale di comunicazione sicuro fra il sistema centrale ETIAS e quello dell’EES, nonché del portale per i vettori, in particolare degli atti di esecuzione riguardanti:

    i)

    l’accesso ai dati a norma degli articoli da 22 a 29 e da 33 a 53;

    ii)

    la modifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati a norma dell’articolo 55;

    iii)

    la conservazione delle registrazioni e l’accesso alle medesime a norma degli articoli 45 e 69;

    iv)

    i requisiti di prestazione;

    v)

    le specifiche relative a soluzioni tecniche per la connessione dei punti di accesso centrale a norma degli articoli 51, 52 e 53.»;

    21)

    l’articolo 88 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è così modificato:

    i)

    la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    siano entrate in vigore le necessarie modifiche agli atti giuridici che istituiscono gli altri sistemi d’informazione dell’UE, volte a realizzare l’interoperabilità, ai sensi dell’articolo 11, con il sistema d’informazione ETIAS, ad eccezione della rifusione del regolamento (UE) n. 603/2013;»;

    ii)

    la lettera d) è sostituita dalla seguente:

    «d)

    siano state adottate le misure di cui all’articolo 11, paragrafi 9 e 10, all’articolo 15, paragrafo 5, all’articolo 17, paragrafi 3, 5 e 6, all’articolo 18, paragrafo 4, all’articolo 27, paragrafi 3 e 5, all’articolo 33, paragrafi 2 e 3, all’articolo 36, paragrafo 3, all’articolo 38, paragrafo 3, all’articolo 39, paragrafo 2, all’articolo 45, paragrafo 3, all’articolo 46, paragrafo 4, all’articolo 48, paragrafo 4, all’articolo 59, paragrafo 4, all’articolo 73, paragrafo 3, lettera b), all’articolo 83, paragrafi 1, 3 e 4 e all’articolo 85, paragrafo 3;»;

    b)

    sono aggiunti i paragrafi seguenti:

    «6.   L’interoperabilità, di cui all’articolo 11, con il sistema ECRIS-TCN ha inizio con l’entrata in funzione del CIR. L’ETIAS entra in funzione indipendentemente dalla realizzazione dell’interoperabilità con il sistema ECRIS-TCN.

    7.   L’ETIAS entra in funzione indipendentemente dalla possibilità di interrogare le banche dati di Interpol di cui all’articolo 12.»;

    22)

    l’articolo 89 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 6, paragrafo 4, all’articolo 11, paragrafo 9, all’articolo 17, paragrafi 3, 5, e 6, all’articolo 18, paragrafo 4, all’articolo 27, paragrafo 3, all’articolo 31, all’articolo 33, paragrafo 2, all’articolo 36, paragrafo 4, all’articolo 39, paragrafo 2, all’articolo 54, paragrafo 2, all’articolo 83, paragrafi 1 e 3, e all’articolo 85, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 9 ottobre 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si opponga a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.»;

    b)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3.   La delega di potere di cui all’articolo 6, paragrafo 4, all’articolo11, paragrafo 9, all’articolo 17, paragrafi 3, 5 e 6, all’articolo 18, paragrafo 4, all’articolo 27, paragrafo 3, all’articolo 31, all’articolo 33, paragrafo 2, all’articolo 36, paragrafo 4, all’articolo 39, paragrafo 2, all’articolo 54, paragrafo 2, all’articolo 83, paragrafi 1 e 3, e all’articolo 85, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»;

    c)

    il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    «6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, dell’articolo 11, paragrafo 9, dell’articolo 17, paragrafi 3, 5 o 6, dell’articolo 18, paragrafo 4, dell’articolo 27, paragrafo 3, dell’articolo 31, dell’articolo 33, paragrafo 2, dell’articolo 36, paragrafo 4, dell’articolo 39, paragrafo 2, dell’articolo 54, paragrafo 2, dell’articolo 83, paragrafi 1 o 3, o dell’articolo 85, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

    23)

    all’articolo 90, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 68 del regolamento (UE) 2017/2226. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.»;

    24)

    all’articolo 92 è inserito il paragrafo seguente:

    «5 bis.   Un anno dopo la fine del periodo di transizione di cui all’articolo 83, paragrafo 1, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione valuta l’interrogazione di ECRIS-TCN attraverso il sistema centrale ETIAS. La Commissione trasmette tali valutazioni, unitamente al parere della commissione di orientamento sui diritti fondamentali dell’ETIAS e ad eventuali raccomandazioni necessarie, al Parlamento europeo e al Consiglio.

    Al fine di valutare in che misura l’interrogazione del sistema ECRIS-TCN attraverso il sistema centrale ETIAS abbia contribuito al conseguimento dell’obiettivo dell’ETIAS, le valutazioni di cui al primo comma comprendono:

    a)

    un confronto del numero di riscontri positivi simultanei, per la stessa domanda, in ECRIS-TCN relativi alle condanne per reati di terrorismo di cui all’allegato al presente regolamento e nel SIS relativamente alle segnalazioni ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno;

    b)

    un confronto del numero di riscontri positivi simultanei, per la stessa domanda, in ECRIS-TCN relativi a qualsiasi altro reato di cui all’allegato al presente regolamento e nel SIS relativamente alle segnalazioni ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno;

    c)

    per le domande il cui unico riscontro positivo è in ECRIS-TCN, un confronto tra il numero di rifiuti di autorizzazioni di viaggio e il numero totale di riscontri positivi emersi dall’interrogazione di ECRIS-TCN.

    La commissione di orientamento sui diritti fondamentali dell’ETIAS esprime pareri in merito alle valutazioni di cui al presente paragrafo.

    Le valutazioni possono, se necessario, essere corredate di proposte legislative.»;

    25)

    all’articolo 96, dopo il secondo paragrafo è aggiunto il comma seguente:

    «L’articolo 11 ter si applica a decorrere dal 3 agosto 2021.».

    CAPO II

    MODIFICHE DI ALTRI STRUMENTI DELL’UNIONE

    Articolo 2

    Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008

    Il regolamento (CE) n. 767/2008 è così modificato:

    1)

    all’articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   L’accesso al VIS per la consultazione dei dati è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato:

    a)

    delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e degli organismi dell’Unione competenti per gli scopi degli articoli da 15 a 22, agli articoli da 22 octies a 22 quaterdecies e all’articolo 45 sexies del presente regolamento;

    b)

    dell’unità centrale ETIAS e delle unità nazionali ETIAS, designate a norma degli articoli 7 e 8 del regolamento (UE) 2018/1240, ai fini degli articoli 18 quater e 18 quinquies del presente regolamento e ai fini del regolamento (UE) 2018/1240; e

    c)

    delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e degli organismi dell’Unione competenti per gli scopi degli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2019/817.

    Tale accesso è limitato nella misura in cui i dati siano necessari all’assolvimento dei compiti di tali autorità e organismi dell’Unione conformemente a detti scopi e siano proporzionati agli obiettivi perseguiti.»;

    2)

    sono inseriti gli articoli seguenti:

    «Articolo 18 ter

    Interoperabilità con l’ETIAS

    1.   A partire dalla data di entrata in funzione dell’ETIAS, quale determinata conformemente all’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, il VIS è connesso all’ESP per consentire le verifiche automatizzate ai sensi dell’articolo 20, dell’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), e dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.

    2.   Le verifiche automatizzate ai sensi dell’articolo 20, dell’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), e dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1240 consentono le verifiche previste all’articolo 20 di detto regolamento e le verifiche successive di cui agli articoli 22 e 26 del medesimo regolamento.

    Ai fini delle verifiche di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema centrale ETIAS si avvale dell’ESP per confrontare i dati contenuti nell’ETIAS con quelli contenuti nel VIS, conformemente all’articolo 11, paragrafo 8, di detto regolamento, utilizzando i dati elencati nella tabella delle corrispondenze di cui all’allegato II del presente regolamento.

    Articolo 18 quater

    Accesso dell’unità centrale ETIAS ai dati VIS

    1.   Ai fini dell’esercizio dei compiti conferitile dal regolamento (UE) 2018/1240, l’unità centrale ETIAS ha il diritto di accedere e di consultare i dati del VIS pertinenti conformemente all’articolo 11, paragrafo 8, del medesimo regolamento.

    2.   Qualora la verifica dell’unità centrale ETIAS in conformità dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2018/1240 confermi una corrispondenza tra i dati registrati nel fascicolo di domanda ETIAS e quelli VIS o qualora a seguito di tale verifica persistano dubbi, si applica la procedura di cui all’articolo 26 di tale regolamento.

    Articolo 18 quinquies

    Uso del VIS per il trattamento manuale delle richieste da parte delle unità nazionali ETIAS

    1.   Le unità nazionali ETIAS di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240 consultano il VIS usando gli stessi dati alfanumerici usati per le verifiche automatizzate ai sensi dell’articolo 20, dell’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), e dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.

    2.   Le unità nazionali ETIAS hanno temporaneamente accesso al VIS per consultarlo in modalità di sola lettura per esaminare le domande di autorizzazione ai viaggi conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240. Le unità nazionali ETIAS possono consultare i dati di cui agli articoli da 9 a 14 del presente regolamento.

    3.   Dopo la consultazione del VIS da parte delle unità nazionali ETIAS, di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, il personale debitamente autorizzato delle unità nazionali ETIAS registra l’esito della consultazione solo nel fascicolo di domanda ETIAS.»;

    3)

    è inserito l’articolo seguente:

    «Articolo 34 bis

    Tenuta dei registri ai fini dell’interoperabilità con l’ETIAS

    Le registrazioni di tutti i trattamenti di dati eseguiti nel VIS e nell’ETIAS ai sensi dell’articolo 20, dell’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), e dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1240 sono conservate in conformità dell’articolo 34 del presente regolamento e dell’articolo 69 del regolamento (UE) 2018/1240.»;

    4)

    l’allegato è numerato allegato I ed è aggiunto l’allegato seguente:

    «ALLEGATO II

    Tabella delle corrispondenze

    Dati di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 trasmessi dal sistema centrale ETIAS

    Dati corrispondenti del VIS di cui all’articolo 9, punto 4, del presente regolamento con i quali sono comparati i dati contenuti nell’ETIAS

    cognome

    cognome

    cognome alla nascita

    cognome alla nascita (precedente/i cognome/i);

    nome o nomi

    nome/i

    data di nascita

    data di nascita

    luogo di nascita

    luogo di nascita

    paese di nascita

    paese di nascita

    sesso

    sesso

    attuale cittadinanza

    cittadinanza attuale o cittadinanze e cittadinanza alla nascita

    altre cittadinanze eventuali

    cittadinanza attuale o cittadinanze e cittadinanza alla nascita

    tipo di documento di viaggio

    tipo di documento di viaggio

    numero di documento di viaggio

    numero di documento di viaggio

    paese di rilascio del documento di viaggio

    paese che ha rilasciato il documento di viaggio.

    Articolo 3

    Modifiche del regolamento (UE) 2017/2226

    Il regolamento (UE) 2017/2226 è così modificato:

    1)

    all’articolo 6, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

    «k)

    sostenere gli obiettivi del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) istituito dal regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8).

    (*8)  Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).»;"

    2)

    sono inseriti gli articoli seguenti:

    «Articolo 8 bis

    Processo automatizzato con l’ETIAS

    1.   Un processo automatizzato che utilizza il canale di comunicazione sicuro di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera d bis), del regolamento (UE) 2018/1240 consente all’EES di creare o aggiornare nell’EES la cartella di ingresso/uscita o la cartella relativa al respingimento di un cittadino di paese terzo esente dall’obbligo del visto conformemente agli articoli 14, 17 e 18 del presente regolamento.

    Qualora sia creata una cartella di ingresso/uscita o una cartella relativa al respingimento di un cittadino di paese terzo esente dall’obbligo del visto, il processo automatizzato di cui al primo comma consente al sistema centrale dell’EES di:

    a)

    interrogare e importare dal sistema centrale ETIAS le informazioni di cui all’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240, il numero della domanda e la data di scadenza dell’autorizzazione ai viaggi ETIAS;

    b)

    aggiornare la cartella di ingresso/uscita nell’EES conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del presente regolamento; e

    c)

    aggiornare nell’EES la cartella relativa al respingimento conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.

    2.   Un processo automatizzato, che utilizza il canale di comunicazione sicuro di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera d bis), del regolamento (UE) 2018/1240 consente all’EES di trattare le interrogazioni ricevute dal sistema centrale ETIAS e di inviare le risposte corrispondenti conformemente all’articolo 11 quater e all’articolo 41, paragrafo 8, di tale regolamento. Ove necessario, il sistema centrale dell’EES registra che occorre trasmettere una notifica al sistema centrale ETIAS non appena è creata una cartella di ingresso/uscita ove si indichi che colui che ha richiesto la revoca dell’autorizzazione ai viaggi ha lasciato il territorio degli Stati membri.

    Articolo 8 ter

    Interoperabilità con l’ETIAS

    1.   A partire dalla data di entrata in funzione dell’ETIAS, come previsto all’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema centrale dell’EES è connesso all’ESP per consentire le verifiche automatizzate ai sensi dell’articolo 20, dell’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), dell’articolo 41 e dell’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.

    2.   Fatto salvo l’articolo 24 del regolamento (UE) 2018/1240, le verifiche automatizzate di cui all’articolo 20, all’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), all’articolo 41 e all’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento consente le verifiche previste all’articolo 20 di detto regolamento e le verifiche successive di cui agli articoli 22 e 26 del medesimo regolamento.

    Ai fini delle verifiche di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettere g) e h), del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema centrale ETIAS si avvale dell’ESP per confrontare i dati contenuti nell’ETIAS con quelli contenuti nell’EES, conformemente all’articolo 11, paragrafo 8, di detto regolamento, utilizzando i dati elencati nella tabella delle corrispondenze di cui all’allegato III del presente regolamento.

    Le verifiche di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettere g) e h), del regolamento (UE) 2018/1240 non pregiudicano le norme specifiche di cui all’articolo 24, paragrafo 3, di detto regolamento.»;

    3)

    all’articolo 9 è inserito il paragrafo seguente:

    «2 bis.   Il personale debitamente autorizzato delle unità nazionali ETIAS, designate a norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2018/1240, ha accesso all’EES ai fini della consultazione dei dati dell’EES in modalità di sola lettura.»;

    4)

    è inserito l’articolo seguente:

    «Articolo 13 bis

    Procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica per i vettori di accedere ai dati

    1.   Qualora sia tecnicamente impossibile procedere alla verifica di cui all’articolo 13, paragrafo 3, a causa di un guasto di una parte qualsiasi dell’EES, i vettori sono esentati dall’obbligo di verificare se i cittadini di paesi terzi titolari di un visto per un soggiorno di breve durata rilasciato per uno o due ingressi abbiano già utilizzato il numero di ingressi autorizzati dal proprio visto. Se un tale guasto è rilevato da eu-LISA, l’unità centrale ETIAS ne informa i vettori e gli Stati membri. Essa informa altresì i vettori e gli Stati membri una volta avvenuta la riparazione del guasto. Se un tale guasto è rilevato dai vettori, questi possono informarne l’unità centrale ETIAS. L’unità centrale ETIAS informa senza ritardo gli Stati membri in merito alle comunicazioni ricevute dai vettori.

    2.   Qualora, per ragioni diverse da un guasto di una parte qualsiasi dell’EES, sia tecnicamente impossibile per un vettore procedere alla verifica di cui all’articolo 13, paragrafo 3, per un periodo prolungato, tale vettore lo notifica all’unità centrale ETIAS. L’unità centrale ETIAS informa senza ritardo gli Stati membri in merito alle comunicazioni ricevute da tale vettore.

    3.   La Commissione, mediante un atto di esecuzione, specifica i dettagli delle procedure sostitutive di cui al presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all’articolo 68, paragrafo 2.

    4.   L’unità centrale ETIAS fornisce sostegno operativo ai vettori in relazione ai paragrafi 1 e 2. L’unità centrale ETIAS stabilisce le procedure operative standard che stabiliscono le modalità per la fornitura di tale sostegno. La Commissione adotta, tramite atti di esecuzione, ulteriori norme dettagliate concernenti il sostegno da fornire e i mezzi per fornirlo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 68, paragrafo 2.»;

    5)

    all’articolo 17, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

    «Nella cartella di ingresso/uscita sono inseriti anche i dati seguenti:

    a)

    il numero di domanda ETIAS;

    b)

    la data di scadenza dell’autorizzazione ai viaggi ETIAS;

    c)

    in caso di autorizzazione ai viaggi ETIAS con validità territoriale limitata, lo Stato membro o gli Stati membri per cui essa è valida.»;

    6)

    all’articolo 18, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    per i cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo del visto, i dati alfanumerici richiesti a norma dell’articolo 17, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento;»;

    7)

    sono inseriti gli articoli seguenti:

    «Articolo 25 bis

    Accesso dell’unità centrale ETIAS ai dati dell’EES

    1.   Ai fini dell’esercizio dei compiti conferitile dal regolamento (UE) 2018/1240, l’unità centrale ETIAS ha, il diritto di accedere e di consultare i dati EES conformemente all’articolo 11, paragrafo 8, del medesimo regolamento.

    2.   Qualora la verifica dell’unità centrale ETIAS conformemente all’articolo 22 del regolamento (UE) 2018/1240 confermi una corrispondenza tra i dati registrati nel fascicolo di domanda ETIAS e quelli EES o qualora a seguito di tale verifica persistano dubbi, si applica la procedura di cui all’articolo 26 di tale regolamento.

    Articolo 25 ter

    Uso dell’EES per il trattamento manuale delle richieste delle unità nazionali ETIAS

    1.   Le unità nazionali ETIAS di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240 consultano l’EES usando gli stessi dati alfanumerici usati per le verifiche automatizzate di cui all’articolo 20, all’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), all’articolo 41 e all’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.

    2.   Le unità nazionali ETIAS hanno accesso all’EES e possono consultarlo in modalità di sola lettura per esaminare le domande di autorizzazione ai viaggi conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240. Le unità nazionali ETIAS possono consultare i dati di cui agli articoli da 16 a 18 del presente regolamento, fatto salvo l’articolo 24 del regolamento (UE) 2018/1240.

    3.   Dopo consultazione dell’EES da parte delle unità nazionali dell’ETIAS di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, il personale debitamente autorizzato delle unità nazionali ETIAS registra, nel fascicolo di domanda ETIAS, solo l’esito della consultazione.»;

    8)

    l’articolo 28 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 28

    Conservazione dei dati estratti dall’EES

    I dati estratti dall’EES a norma degli articoli 24, 25, 26 e 27 possono essere conservati in archivi nazionali e i dati estratti dall’EES a norma degli articoli 25 bis e 25 ter possono essere conservati nel fascicolo di domanda ETIAS solo qualora ciò sia necessario in casi specifici, conformemente alle finalità per le quali sono stati estratti e in conformità del diritto dell’Unione applicabile, in particolare quello riguardante la protezione dei dati, e per non più di quanto strettamente necessario per il caso specifico.»;

    9)

    all’articolo 46, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

    «Per le consultazioni di cui agli articoli 8 bis, 8 ter e 25 bis del presente regolamento è Le registrazioni di tutti i trattamenti di dati effettuati nell’EES e nell’ETIAS ai sensi degli articoli 8 bis, 8 ter e 25 bis del presente regolamento sono conservate in conformità del presente articolo e dell’articolo 69 del regolamento (UE) 2018/1240.»;

    10)

    è aggiunto l’allegato seguente:

    «ALLEGATO III

    Tabella delle corrispondenze

    Dati di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 trasmessi dal sistema centrale ETIAS

    Dati corrispondenti dell’EES di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento con cui raffrontare i dati contenuti nell’ETIAS

    cognome

    cognome

    cognome alla nascita

    cognome

    nome o nomi

    nome o nomi

    altri nomi (pseudonimi, nomi d’arte, soprannomi)

    nome o nomi

    data di nascita

    data di nascita

    sesso

    sesso

    attuale cittadinanza

    cittadinanza o cittadinanze

    altre cittadinanze eventuali

    cittadinanza o cittadinanze

    tipo di documento di viaggio

    tipo di documento di viaggio

    numero di documento di viaggio

    numero di documento di viaggio

    paese di rilascio del documento di viaggio

    codice a tre lettere del paese di rilascio del documento o dei documenti di viaggio.

    Articolo 4

    Modifica del regolamento (UE) 2018/1860

    Nel regolamento (UE) 2018/1860, l’articolo 19 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 19

    Applicabilità del regolamento (UE) 2018/1861

    Nella misura in cui non siano stabiliti dal presente regolamento, l’inserimento, il trattamento e l’aggiornamento delle segnalazioni, le disposizioni riguardanti le competenze degli Stati membri e di eu-LISA, le condizioni relative all’accesso, il periodo di riesame delle segnalazioni, il trattamento dei dati, la protezione dei dati, la responsabilità, il monitoraggio e le statistiche, di cui agli articoli da 6 a 19, all’articolo 20, paragrafi 3 e 4, agli articoli 21, 23, 32 e 33, all’articolo 34, paragrafo 5, agli articoli 36 bis, 36 ter, 36 quater e agli articoli da 38 a 60 del regolamento (UE) 2018/1861, si applicano ai dati inseriti e trattati nel SIS ai sensi del presente regolamento.».

    Articolo 5

    Modifiche del regolamento (UE) 2018/1861

    Il regolamento (UE) 2018/1861 è così modificato:

    1)

    è inserito l’articolo seguente:

    «Articolo 18 ter

    Tenuta dei registri ai fini dell’interoperabilità con l’ETIAS

    Per ciascun trattamento di dati eseguito nel SIS e nell’ETIAS conformemente agli articoli 36 bis e 36 ter del presente regolamento è conservato un registro in conformità dell’articolo 18 del presente regolamento e dell’articolo 69 del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (*9).

    (*9)  Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).»;"

    2)

    all’articolo 34, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

    «h)

    del trattamento manuale delle domande ETIAS da parte dell’unità nazionale ETIAS a norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2018/1240.»;

    3)

    sono inseriti gli articoli seguenti:

    «Articolo 36 ter

    Accesso ai dati SIS da parte dell’unità centrale ETIAS

    1.   Ai fini dell’esercizio dei compiti conferitile dal regolamento (UE) 2018/1240, l’unità centrale ETIAS, istituita nell’ambito dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera a norma dell’articolo 7 di detto regolamento, ha il diritto di accedere e di consultare i dati SIS pertinenti conformemente all’articolo 11, paragrafo 8, del medesimo regolamento. All’accesso e alla consultazione si applica l’articolo 36, paragrafi da 4 a 8, del presente regolamento.

    2.   Fatto salvo l’articolo 24 del regolamento (UE) 2018/1240, qualora la verifica dell’unità centrale ETIAS in conformità dell’articolo 22 di tale regolamento confermi una corrispondenza tra i dati registrati nel fascicolo di domanda ETIAS e quelli di una segnalazione nel SIS, o qualora a seguito di tale verifica persistano dubbi, si applica la procedura di cui all’articolo 26 di tale regolamento.

    Articolo 36 quater

    Interoperabilità con l’ETIAS

    1.   A partire dalla data di entrata in funzione dell’ETIAS, come determinata in conformità dell’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, il SIS centrale è connesso all’ESP per consentire le verifiche di cui all’articolo 20, all’articolo 23, all’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), all’articolo 41 e all’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento e le successive verifiche di cui agli articoli 22 e 26 del medesimo articolo.

    2.   Ai fini delle verifiche di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera c) e lettera m), punto ii), e lettera o) del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema centrale ETIAS usa l’ESP per confrontare i dati di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del medesimo regolamento con quelli contenuti nel SIS, conformemente all’articolo 11, paragrafo 8, di detto regolamento.

    3.   Ai fini delle verifiche di cui all’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), e all’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema centrale ETIAS usa l’ESP per verificare regolarmente se è stata cancellata una segnalazione ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno inserita nel SIS, che abbia dato luogo al rifiuto, all’annullamento o alla revoca di un’autorizzazione ai viaggi.

    4.   Ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240, qualora sia inserita nel SIS una nuova segnalazione ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno, il SIS centrale trasmette i dati cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettere da a) a d), da f) a i) e da s) a v) del presente regolamento al sistema centrale ETIAS utilizzando l’ESP, ai fini della verifica dell’eventuale corrispondenza della nuova segnalazione a un’autorizzazione ai viaggi valida.».

    Articolo 6

    Modifica del regolamento (UE) 2019/817

    All’articolo 72 del regolamento (UE) 2019/817 è inserito il paragrafo seguente:

    «1 ter.   Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, l’ESP inizia le attività, ai fini delle verifiche automatizzate di cui agli articoli 20 e 23, all’articolo 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), all’articolo 41 e all’articolo 54, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1240, solo una volta che siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 88 di detto regolamento.».

    CAPO III

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 7

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

    Fatto a Strasburgo, il 7 luglio 2021

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    D. M. SASSOLI

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. LOGAR


    (1)  Posizione del Parlamento europeo dell’8 giugno 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 giugno 2021.

    (2)  Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

    (3)  Regolamento (UE) 2021/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

    (4)  Regolamento (UE) 2021/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (cfr. pag. 7 della presente Gazzetta ufficiale).

    (5)  Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di informazioni tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

    (6)  Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

    (7)  Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1).

    (8)  Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14).

    (9)  Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

    (10)  Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).

    (11)  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

    (12)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

    (13)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

    (14)  Decisione 2010/365/UE del Consiglio, del 29 giugno 2010, sull’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen relative al sistema d’informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 166 dell’1.7.2010, pag. 17).

    (15)  Decisione (UE) 2017/733 del Consiglio, del 25 aprile 2017, sull’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen relative al sistema d’informazione Schengen nella Repubblica di Croazia (GU L 108 del 26.4.2017, pag. 31).

    (16)  Decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativa all’attuazione di talune disposizioni dell’acquis di Schengen concernenti il sistema d’informazione visti nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 269 del 19.10.2017, pag. 39).

    (17)  Decisione (UE) 2018/934 del Consiglio, del 25 giugno 2018, relativa all’attuazione delle rimanenti disposizioni dell’acquis di Schengen concernenti il sistema d’informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 165 del 2.7.2018, pag. 37).

    (18)  Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

    (19)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

    (20)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

    (21)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

    (22)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

    (23)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

    (24)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

    (25)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

    (26)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

    (27)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


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