Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0775

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/775 della Commissione dell’11 maggio 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le deroghe alle regole sui «prodotti originari» di cui all’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

C/2021/3256

GU L 167 del 12.5.2021, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/775/oj

12.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 167/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/775 DELLA COMMISSIONE

dell’11 maggio 2021

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le deroghe alle regole sui «prodotti originari» di cui all’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 58, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (2) («l’accordo»), è stato firmato, a nome dell’Unione, il 29 dicembre 2020.

(2)

La parte seconda, titolo I, capo 2, dell’accordo riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa. L’allegato ORIG-2 (Regole di origine specifiche per prodotto) dell’accordo contiene un elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario. L’allegato ORIG-2 A stabilisce regole alternative applicabili in luogo di quelle contenute nell’allegato ORIG-2 (Regole di origine specifiche per prodotto) affinché determinati prodotti siano considerati originari del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord o dell’Unione entro i limiti del contingente annuo applicabile.

(3)

I prodotti ai quali si applicano le regole alternative di cui all’allegato ORIG-2 A possono essere importati nell’Unione purché soddisfino le condizioni in esso stabilite.

(4)

Al fine di garantirne una gestione efficace nel quadro della legislazione applicabile dell’Unione, i contingenti annuali di cui all’allegato ORIG-2 A dovrebbero essere gestiti in base all’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica, conformemente alle norme di gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (3).

(5)

A norma dell’articolo 12 della decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio (4), «l’accordo» si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2021. Al fine di garantire una gestione efficace e un’applicazione tempestiva dei contingenti di origine di cui all’allegato ORIG-2 A dell’accordo, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le deroghe di cui all’allegato ORIG-2 A dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («l’accordo»), si applicano, per i prodotti elencati nell’allegato e importati nell’Unione, entro i limiti dei contingenti ivi stabiliti.

Articolo 2

I contingenti di cui all’allegato sono gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Articolo 3

Per beneficiare dei contingenti di cui all’allegato, se il trattamento [tariffario] preferenziale è richiesto sulla base di un’attestazione di origine, tale attestazione è redatta conformemente all’articolo ORIG.19 dell’accordo e contiene la seguente dicitura supplementare in inglese: «Origin quotas — Product originating in accordance with Annex ORIG-2 A».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 maggio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)   GU L 444 del 31.12.2020, pag. 14.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

(4)  Decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio, del 29 dicembre 2020, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione a titolo provvisorio dell’accordo sugli scambi e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 444 del 31.12.2020, pag. 2).


ALLEGATO

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, l’ambito di applicazione del regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla combinazione dei codici NC di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (1), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 della Commissione (2), e della designazione delle merci riportata nella terza colonna della tabella del presente allegato.

N. d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume (peso netto)

09.6002

1604 14

Preparazioni e conserve di tonni, tonnetti striati e boniti (Sarda spp.), interi o in pezzi (esclusi quelli tritati)

Dall’1.1 al 31.12 (a partire dal 2021)

3 000 tonnellate

09.6004

1604 20 70

Altre preparazioni e conserve di tonni, tonnetti striati e altri pesci del genere Euthynnus (esclusi quelli interi o in pezzi)

Dall’1.1 al 31.12 (a partire dal 2021)

4 000 tonnellate

09.6006

7603

Prodotti e articoli di alluminio (esclusi fili di alluminio e fogli e nastri sottili di alluminio)

Dall’1.1 al 31.12 (per gli anni 2021, 2022 e 2023)

95 000 tonnellate

7604

7606

da 7608 a 7616

7605

Fili di alluminio

7607

Fogli e nastri sottili di alluminio

09.6006

7603

Prodotti e articoli di alluminio (esclusi fili di alluminio e fogli e nastri sottili di alluminio)

Dall’1.1 al 31.12 (per gli anni 2024, 2025 e 2026)

72 000 tonnellate

7604

7606

da 7608 a 7616

7605

Fili di alluminio

7607

Fogli e nastri sottili di alluminio

09.6006

7604

Barre e profilati di alluminio; Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm; Fogli e nastri sottili di alluminio

Dall’1.1 al 31.12 (a partire dal 2027)

57 500 tonnellate

7606

7607


(1)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 della Commissione, del 21 settembre 2020, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 361 del 30.10.2020, pag. 1).


Top