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Document 32021R0479

Regolamento (UE) 2021/479 del Consiglio del 22 marzo 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 401/2013, concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania

ST/6791/2021/INIT

GU L 99I del 22.3.2021, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/479/oj

22.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 99/13


REGOLAMENTO (UE) 2021/479 DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 2021

che modifica il regolamento (UE) n. 401/2013, concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania

Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2021/482 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che modifica la decisione 2013/184/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio (2) attua le misure disposte dalla decisione 2013/184/PESC (3).

(2)

Il 22 marzo 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/482, con la quale ha modificato la decisione 2013/184/PESC, compreso il titolo. Ha inoltre ampliato i criteri di designazione, consentendo di applicare misure restrittive mirate nei confronti di persone fisiche e giuridiche, entità e organismi le cui attività compromettono la democrazia e lo Stato di diritto nel Myanmar/Birmania, nonché nei confronti di persone giuridiche, entità ed organismi di proprietà o sotto il controllo delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw) che generano entrate a favore delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw), forniscono loro sostegno o ne traggono vantaggio, contribuendo in tal modo ad attività che compromettono la democrazia e lo Stato di diritto o a gravi violazioni dei diritti umani nel Myanmar/Birmania o traendone vantaggio.

(3)

Occorre un’azione normativa a livello dell’Unione per attuare le misure stabilite nella decisione (PESC) 2021/482, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 401/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 401/2013 è così modificato:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008»;

2)

all’articolo 4 bis, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nell’allegato IV figurano:

a)

le persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw), alle forze di polizia del Myanmar e alla polizia di frontiera responsabili di gravi violazioni dei diritti umani nel Myanmar/Birmania;

b)

le persone fisiche e giuridiche, le entità o gli organismi le cui azioni, politiche o attività compromettono la democrazia o lo Stato di diritto nel Myanmar/Birmania o che intraprendono o sostengono azioni che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Myanmar/Birmania;

c)

le persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw), alle forze di polizia del Myanmar e alla polizia di frontiera responsabili di ostacolare la prestazione di assistenza umanitaria ai civili bisognosi;

d)

le persone fisiche appartenenti alle forze armate del Myanmar (Tatmadaw), alle forze di polizia del Myanmar e alla polizia di frontiera responsabili di ostacolare lo svolgimento di indagini indipendenti su presunte gravi violazioni o su presunti gravi abusi dei diritti umani;

e)

le persone giuridiche, le entità o gli organismi di proprietà o sotto il controllo delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw), o che generano entrate a favore delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw), forniscono loro sostegno o ne traggono vantaggio;

f)

le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi associati a quelli di cui alle lettere da a) a e).»;

3)

è inserito l’articolo seguente:

«A rticolo 4 quinquies bis

1.   In deroga all’articolo 4 bis, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per scopi umanitari, come prestare o facilitare la prestazione di assistenza, comprese forniture mediche, e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza o per evacuazioni dal Myanmar/Birmania.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 entro quattro settimane dal loro rilascio.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Cfr. pag. 37 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  Regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio, del 2 maggio 2013, concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008 (GU L 121 del 3.5.2013, pag. 1).

(3)  Decisione 2013/184/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga la decisione 2010/232/PESC (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 75).


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