Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0406

    Regolamento (UE) 2021/406 del Consiglio del 5 marzo 2021 che modifica i regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca provvisorie per il 2021 nelle acque dell’Unione e in acque non dell’Unione

    ST/6207/2021/INIT

    GU L 81 del 9.3.2021, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/406/oj

    9.3.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 81/1


    REGOLAMENTO (UE) 2021/406 DEL CONSIGLIO

    del 5 marzo 2021

    che modifica i regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca provvisorie per il 2021 nelle acque dell’Unione e in acque non dell’Unione

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) impone l’adozione di misure di conservazione, tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, incluse, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi, nonché di eventuali pareri dei consigli consultivi.

    (2)

    Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. A norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca devono essere assegnate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti all’articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. Per gli stock soggetti a specifici piani pluriennali i TAC dovrebbero essere fissati conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, dello stesso regolamento, le possibilità di pesca assegnate agli Stati membri devono garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca.

    (3)

    È pertanto opportuno stabilire il totale ammissibile di catture (TAC), conformemente al regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione dei portatori di interessi, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi.

    (4)

    A seguito del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione numerosi stock sono diventati stock condivisi. La Commissione avvierà consultazioni bilaterali con il Regno Unito, consultazioni bilaterali con la Norvegia e consultazioni trilaterali con il Regno Unito e la Norvegia sulla base del progetto di posizione dell’Unione che dovrà essere approvato dal Consiglio. Poiché tali consultazioni non sono ancora state concluse, è opportuno che il Consiglio, nel pieno rispetto della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) e dei diritti e degli obblighi degli Stati costieri oltre che della loro sovranità e giurisdizione, stabilisca TAC provvisori da pescare nelle acque dell’Unione e internazionali come pure nelle acque ove i paesi terzi abbiano conferito l’accesso ai pescherecci dell’Unione.

    (5)

    Il 15 e 16 dicembre 2020 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sulle possibilità di pesca per il 2021. Il Consiglio ha convenuto che debbano essere fissati TAC provvisori per gli stock condivisi con i paesi terzi fino a quando non saranno state concluse le predette consultazioni nel rispetto del quadro giuridico dell’Unione e degli obblighi internazionali oppure, qualora non sia possibile portare a termine le consultazioni, fino a quando il Consiglio non avrà stabilito TAC unilaterali dell’Unione nel 2021.

    (6)

    I TAC provvisori stabiliti nei regolamenti (UE) 2021/91 (2) e (UE) 2021/92 (3) del Consiglio, che rispecchiano l’accordo politico raggiunto in sede di Consiglio, mirano a garantire il proseguimento di attività di pesca sostenibili nell’Unione. Tali possibilità di pesca provvisorie non dovrebbero in alcun caso ostacolare la fissazione delle possibilità di pesca definitive conformemente agli accordi internazionali e all’esito delle consultazioni, al quadro giuridico dell’Unione e ai pareri scientifici. In linea generale esse dovrebbero corrispondere al 25 % della quota dell’Unione delle possibilità di pesca fissate per il 2020. Tuttavia, in un numero limitatissimo di casi, è opportuno utilizzare un’altra percentuale laddove gli stock sono pescati prevalentemente all’inizio dell’anno. Tale approccio non pregiudica le quote dell’Unione stabilite nell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e il Regno Unito (4) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), che saranno utilizzate per fissare i TAC definitivi.

    (7)

    L’elenco degli stock ai quali è opportuno applicare una percentuale superiore al 25 % dovrebbe basarsi sull’analisi del tasso di utilizzo dei contingenti nel primo trimestre dell’ultimo triennio (2018-2020) da parte degli Stati membri che hanno chiesto un TAC provvisorio più elevato. I TAC provvisori non dovrebbero superare i potenziali TAC definitivi che, fatte salve le imminenti consultazioni con i paesi terzi, sono stati valutati conformemente ai pareri scientifici e tenendo conto delle quote dell’Unione stabilite nell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Tali aumenti dei TAC provvisori sono conformi al parere del CIEM, al quadro giuridico applicabile dell’Unione e all’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Essi consentiranno ai pescherecci dell’Unione di utilizzare le possibilità di pesca cui hanno diritto e di cui sarebbero altrimenti privati a causa della stagionalità della pesca degli stock interessati.

    (8)

    I dati sulle catture mensili degli anni precedenti comunicati alla Commissione indicano che alcuni altri stock pelagici e demersali sono pescati prevalentemente all’inizio dell’anno. Pertanto, sulla base di tali dati sulle catture e conformemente ai pareri scientifici, è opportuno stabilire per i TAC corrispondenti una percentuale più elevata rispetto alla quota dell’Unione delle possibilità di pesca fissate per il 2021, fatto salvo l’approccio che potrebbe essere adottato in futuri accordi e/o future consultazioni internazionali.

    (9)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92.

    (10)

    I limiti di cattura previsti dai regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 si applicano dal 1o gennaio 2021. Le disposizioni introdotte dal presente regolamento relative ai limiti di cattura dovrebbero pertanto entrare in vigore quanto prima e applicarsi retroattivamente a decorrere dal 1o gennaio 2021. L’applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione sono aumentate e non sono state ancora esaurite. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifica del regolamento (UE) 2021/91

    L’allegato del regolamento (UE) 2021/91 è modificato in conformità della parte A dell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Modifica del regolamento (UE) 2021/92

    Il regolamento (UE) 2021/92 è così modificato:

    1)

    l’allegato IA è modificato conformemente alla parte B dell’allegato del presente regolamento;

    2)

    l’allegato IB è modificato conformemente alla parte C dell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dall’1 gennaio 2021.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2021

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. P. ZACARIAS


    (1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

    (2)  Regolamento (UE) 2021/91 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per gli anni 2021 e 2022, le possibilità di pesca dei pescherecci dell’Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 20).

    (3)  Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31).

    (4)  Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (GU L 444 del 31.12.2020, pag. 14).


    ALLEGATO

    PARTE A

    Nell’allegato del regolamento (UE) 2021/91 la tabella relativa alle possibilità di pesca per i berici nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Berici

    Beryx spp.

    Zona:

    Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14

    (ALF/3X14-)

    Anno

    2021

     

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento

    Irlanda

    4

    (1)

    Spagna

    29

    (1)

    Francia

    8

    (1)

    Portogallo

    82

    (1)

    Unione

    123

    (1)

    Regno Unito

    4

    (1)

    TAC

    127

    (1)

    (1)

    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta».

    PARTE B

    L’allegato IA del regolamento (UE) 2021/92 è così modificato:

    1)

    la tabella relativa alle possibilità di pesca per i pesci tamburo nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone 6, 7 e 8 è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Pesci tamburo

    Caproidae

    Zona:

    Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8

    (BOR/678-)

    Danimarca

    1 645

     

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento»

    Irlanda

    4 632

     

    Unione

    6 277

     

    Regno Unito

    426

     

     

    TAC

    6 703

     

    2)

    la tabella relativa alle possibilità di pesca per le rane pescatrici nella zona 7 è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Rane pescatrici

    Lophiidae

    Zona:

    7

    (ANF/07.)

    Belgio

    1 468

    (1)

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento

    Germania

    164

    (1)

    Spagna

    583

    (1)

    Francia

    9 419

    (1)

    Irlanda

    1 204

    (1)

    Paesi Bassi

    190

    (1)

    Unione

    13 028

    (1)

    Regno Unito

    2 857

    (1)

     

    TAC

    15 885

     

    (1)

    Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (ANF/*8ABDE).»

    3)

    la tabella relativa alle possibilità di pesca per il merlano nelle zone 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7 h, 7 j e 7k è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Merlano

    Merlangius merlangus

    Zona:

    7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7 h, 7 j e 7k

    (WHG/7X7 A-C)

    Belgio

    37

     

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento»

    Francia

    2 258

     

    Irlanda

    1 629

     

    Paesi Bassi

    18

     

    Unione

    3 942

     

    Regno Unito

    404

     

     

    TAC

    4 346

     

    4)

    la tabella relativa alle possibilità di pesca per il melù nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona:

    Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14

    (WHB/1X14)

    Danimarca

    34 892

    (1)

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Germania

    13 566

    (1)

    Spagna

    29 581

    (1)(2)

    Francia

    24 282

    (1)

    Irlanda

    27 019

    (1)

    Paesi Bassi

    42 546

    (1)

    Portogallo

    2 748

    (1)(2)

    Svezia

    8 631

    (1)

    Unione

    183 265

    (1) (3)

    Norvegia

    69 930

     

    Isole Fær Øer

    7 000

     

    Regno Unito

    45 274

    (1)

     

    TAC

    Non pertinente

    (1)

    Condizione speciale: entro il limite di accesso totale di 24 375 tonnellate per l’Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Fær Øer (WHB/*05-F.): 14,3 %.

    (2)

    Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone 8c, 9 e 10 e le acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente comunicati alla Commissione.

    (3)

    Condizione speciale: dei contingenti dell’Unione nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10 nonché nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen:

    133 566 »

    5)

    la tabella relativa alle possibilità di pesca per il melù nelle zone 8c, 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1, è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona:

    8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

    (WHB/8C3411)

    Spagna

    25 065

     

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Portogallo

    6 266

     

    Unione

    31 331

    (1)

     

    TAC

    Non pertinente

    (1)

    Condizione speciale: dei contingenti dell’Unione nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10 nonché nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen:

    133 566 »

    6)

    la tabella relativa alle possibilità di pesca per il melù nelle acque dell’Unione delle zone 2, 4a, 5, 6 a nord di 56° 30′ N e 7 a ovest di 12° O è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona:

    Acque dell’Unione delle zone 2, 4a, 5, 6 a nord di 56° 30′ N e 7 a ovest di 12° O

    (WHB/24A567)

    Norvegia

    133 566

    (1) (2)

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Isole Fær Øer

    26 250

    (3) (4)

     

    TAC

    Non pertinente

    (1)

    Da imputare al contingente stabilito dalla Norvegia.

    (2)

    Condizione speciale: le catture nella zona 4a non superano il quantitativo seguente (WHB/*04 A-C):

    28 000

    Tale limitazione delle catture nella zona 4a corrisponde alla seguente percentuale del limite di accesso della Norvegia:

    18 %

    (3)

    Da imputare al contingente stabilito dalle Isole Fær Øer.

    (4)

    Condizioni speciali: può essere pescato anche nella zona 6b (WHB/*06B-C). Le catture nella zona 4a non superano il quantitativo seguente (WHB/*04 A-C):

    6 563 »

    7)

    la tabella relativa alle possibilità di pesca per lo scampo nella zona 7 è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Scampo

    Nephrops norvegicus

    Zona:

    7

    (NEP/07.)

    Spagna

    252

    (1)

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Francia

    1 022

    (1)

    Irlanda

    1 550

    (1)

    Unione

    2 824

    (1)

    Regno Unito

    1 379

    (1)

     

    TAC

    4 203

    (1)

    (1)

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

    Unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 (NEP/*07U16):

    Spagna

    437

    Francia

    274

    Irlanda

    526

    Unione

    1 237

    Regno Unito

    213»

    8)

    la tabella relativa alle possibilità di pesca per la passera di mare nelle zone 7d e 7e è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Passera di mare

    Pleuronectes platessa

    Zona:

    7d e 7e

    (PLE/7DE.)

    Belgio

    674

     

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento»

    Francia

    2 247

     

    Unione

    2 921

     

    Regno Unito

    1 198

     

     

    TAC

    4 119

     

    9)

    la tabella relativa alle possibilità di pesca per la razza ondulata nelle zone 7d e 7e è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Razza ondulata

    Raja undulata

    Zona:

    7d e 7e

    (RJU/7DE.)

    Belgio

    13

    (1)

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Estonia

    0

    (1)

    Francia

    63

    (1)

    Germania

    0

    (1)

    Irlanda

    16

    (1)

    Lituania

    0

    (1)

    Paesi Bassi

    0

    (1)

    Portogallo

    0

    (1)

    Spagna

    14

    (1)

    Unione

    106

    (1)

    Regno Unito

    35

    (1)

     

    TAC

    141

    (1)

    (1)

    Questa specie non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari di questa specie possono essere sbarcati unicamente interi o eviscerati. Le suddette disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 20 e 57 del presente regolamento per le zone ivi specificate.»

    10)

    la tabella relativa alle possibilità di pesca per lo sgombro nelle zone 3a e 4; nelle acque dell’Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32 è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona:

    3a e 4; acque dell’Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32

    (MAC/2A34.)

    Belgio

    407

    (1)(2)

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Danimarca

    13 999

    (1)(2)

    Germania

    424

    (1)(2)

    Francia

    1 281

    (1)(2)

    Paesi Bassi

    1 289

    (1)(2)

    Svezia

    3 821

    (1) (2)   (3)

    Unione

    21 221

    (1) (2)

    Norvegia

    133 741

    (4)

    Regno Unito

    1 194

    (1)(2)

     

    TAC

    Non pertinente

    (1)

    Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle due zone seguenti non possono inoltre essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

     

    Acque norvegesi della zona 2a (MAC/*02AN-)

    Acque delle Isole Fær Øer (MAC/*FRO1)

    Belgio

    55

    56

    Danimarca

    1 887

    1 929

    Germania

    57

    59

    Francia

    173

    176

    Paesi Bassi

    174

    178

    Svezia

    515

    527

    Unione

    2 860

    2 925

     

     

     

    Regno Unito

    161

    165

    (2)

    Può essere prelevato anche nelle acque norvegesi della zona 4a (MAC/*4AN.).

    (3)

    Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo, in tonnellate, da prelevare nelle acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/*2A4AN):

    190

    Nel corso delle attività di pesca soggette a questa condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

    (4)

    Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include la seguente quota della Norvegia nel TAC del Mare del Nord:

    38 778

    Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona 4a (MAC/*04 A.), eccetto per il seguente quantitativo, in tonnellate, che può essere pescato nella zona 3a (MAC/*03 A.):

    2 100

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

     

    3a

    3a e 4bc

    4b

    4c

    6, acque internazionali della zona 2a, dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o settembre al 31 dicembre

     

    (MAC/*03 A.)

    (MAC/*3A4BC)

    (MAC/*04B.)

    (MAC/*04C.)

    (MAC/*2A6.)

    Danimarca

    0

    2891

    0

    0

    8399

    Francia

    0

    343

    0

    0

    0

    Paesi Bassi

    0

    343

    0

    0

    0

    Svezia

    0

    0

    273

    7

    2179

    Regno Unito

    0

    343

    0

    0

    0

    Norvegia

    2100

    0

    0

    0

    11)

    la tabella relativa alle possibilità di pesca per lo sgombro nelle zone 6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali della zona 5b; nelle acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14 è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona:

    6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14

    (MAC/2CX14-)

    Germania

    17 562

    (1)

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Spagna

    19

    (1)

    Estonia

    146

    (1)

    Francia

    11 709

    (1)

    Irlanda

    58 539

    (1)

    Lettonia

    108

    (1)

    Lituania

    108

    (1)

    Paesi Bassi

    25 610

    (1)

    Polonia

    1 237

    (1)

    Unione

    115 038

    (1)

    Norvegia

    12 369

    (2) (3)

    Isole Fær Øer

    26 142

    (4)

    Regno Unito

    160 985

    (1)

     

    TAC

    Non pertinente

    (1)

    Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere messo a disposizione per scambi da pescare da parte di Spagna, Francia e Portogallo nelle zone 8c, 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 (MAC/*8C910).

    (2)

    Può essere pescato nelle zone 2a, 6a a nord di 56° 30′ N, 4a, 7d, 7e, 7f e 7 h (MAC/*AX7H).

    (3)

    La Norvegia può pescare il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate, a titolo di limite di accesso (MAC/*N5630) a nord di 56° 30′ N. I quantitativi non imputati conformemente alla nota in calce 2 sono imputati al limite di cattura stabilito dalla Norvegia.

    28 659

    (4)

    Questo quantitativo è detratto dal limite di cattura (contingente di accesso) delle Isole Fær Øer. Può essere pescato solo nella zona 6a a nord di 56° 30′ N (MAC/*6AN56). Tuttavia, dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o ottobre al 31 dicembre questo contingente può essere pescato anche nelle zone 2a, 4a a nord di 59° (zona dell’UE) (MAC/*24N59).

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

     

    Acque dell’Unione della zona 2a; acque dell’Unione e acque norvegesi della zona 4a. Nei periodi dal 1o gennaio al 15 febbraio e dal 1o settembre al 31 dicembre

    Acque norvegesi della zona 2a

    Acque delle Isole Fær Øer

     

    (MAC/*4 A-EN)

    (MAC/*2AN-)

    (MAC/*FRO2)

    Germania

    10 599

    1 428

    1 461

    Francia

    7 067

    951

    974

    Irlanda

    35 330

    4 762

    4 871

    Paesi Bassi

    15 457

    2 082

    2 131

    Unione

    68 453

    9 223

    9 437

    Regno Unito

    97 162

    13 097

    13 395 »

    12)

    la tabella relativa alle possibilità di pesca per lo sgombro nelle zone 8c, 9 e 10; nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Sgombro

    Scomber scombrus

    Zona:

    8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

    (MAC/8C3411)

    Spagna

    24 990

    (1)

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Francia

    166

    (1)

    Portogallo

    5 165

    (1)

    Unione

    30 321

     

     

    TAC

    Non pertinente

    (1)

    Condizione speciale: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone 8a, 8b e 8d (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone 8a, 8b e 8d, non superano il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

    8b (MAC/*08B.)

    Spagna

    2 099

    Francia

    14

    Portogallo

    433»

    13)

    la tabella relativa alle possibilità di pesca per la sogliola nelle acque dell’Unione delle zone 2a e 4 è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    Acque dell’Unione delle zone 2a e 4

    (SOL/24-C.)

    Belgio

    731

     

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Danimarca

    334

     

    Germania

    585

     

    Francia

    146

     

    Paesi Bassi

    6 597

     

    Unione

    8 393

     

    Norvegia

    5

    (1)

    Regno Unito

    376

     

     

    TAC

    8 774

     

    (1)

    Può essere pescato solo nelle acque dell’Unione della zona 4 (SOL/*04-C.).»

    14)

    la tabella relativa alle possibilità di pesca per la sogliola nelle zone 7b e 7c è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    7b e 7c

    (SOL/7BC.)

    Francia

    6

     

    TAC precauzionale»

    Irlanda

    28

     

    Unione

    34

     

     

    TAC

    34

     

    15)

    la tabella relativa alle possibilità di pesca per la sogliola nella zona 7d è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Sogliola

    Solea solea

    Zona:

    7d

    (SOL/07D.)

    Belgio

    339

     

    TAC precauzionale

    Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento»

    Francia

    678

     

    Unione

    1 017

     

    Regno Unito

    242

     

     

    TAC

    1 259

     

    16)

    la tabella relativa alle possibilità di pesca per i suri/sugarelli e catture accessorie connesse nelle acque dell’Unione delle zone 2a, 4a, 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; nelle acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; nelle acque internazionali delle zone 12 e 14 è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

    Trachurus spp.

    Zona:

    Acque dell’Unione delle zone 2a, 4a, 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell’Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

    (JAX/2 A-14)

    Danimarca

    5 457

    (1) (3)

    TAC analitico

    Si applica l’articolo7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Germania

    4 258

    (1) (2) (3)

    Spagna

    5 808

    (3) (5)

    Francia

    2 191

    (1) (2) (3) (5)

    Irlanda

    14 181

    (1) (3)

    Paesi Bassi

    17 085

    (1) (2) (3)

    Portogallo

    559

    (3) (5)

    Svezia

    540

    (1) (3)

    Unione

    50 079

    (3

    Isole Fær Øer

    1 280

    (4)

    Regno Unito

    5 135

    (1)   (2)   (3)

     

    TAC

    56 494

     

    (1)

    Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente pescato nelle acque dell’Unione delle zone 2a o 4a prima del 30 giugno può essere imputato al contingente relativo alle acque dell’Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/*2A4AC).

    (2)

    Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona 7d (JAX/*07D.). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce (3), le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*07D.).

    (3)

    Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*2 A-14). Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

    (4)

    Limitato alle zone 4a, 6a (solo a nord di 56° 30′ N), 7e, 7f, 7 h.

    (5)

    Condizione speciale: fino all’80 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C2). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce (3), le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*08C2).»

    PARTE C

    L’allegato IB del regolamento (UE) 2021/92 è così modificato:

    1)

    la tabella relativa alle possibilità di pesca per l’aringa nelle acque dell’Unione, nelle acque delle Isole Fær Øer, nelle acque norvegesi e nelle acque internazionali delle zone 1 e 2 è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Aringa

    Clupea harengus

    Zona:

    Acque dell’Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2

    (HER/1/2-)

    Belgio

    10

    (1)

    TAC analitico

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento

    Danimarca

    9 965

    (1)

    Germania

    1 745

    (1)

    Spagna

    33

    (1)

    Francia

    430

    (1)

    Irlanda

    2 580

    (1)

    Paesi Bassi

    3 566

    (1)

    Polonia

    504

    (1)

    Portogallo

    33

    (1)

    Finlandia

    154

    (1)

    Svezia

    3 692

    (1)

    Unione

    22 713

    (1)

    Regno Unito

    6 371

    (1)

    Isole Fær Øer

    5 950

    (2)(3)

    Norvegia

    26 175

    (2)(4)

     

    TAC

    446 755

     

    (1)

    La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC e acque dell’Unione.

    (2)

    Può essere pescato nelle acque dell’Unione a nord di 62° N.

    (3)

    Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Fær Øer.

    (4)

    Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia.

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

    acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

    26 175

    2, 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Fær Øer) (HER/*25B-F)

    Belgio

    2

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento»

    Danimarca

    2 040

    Germania

    357

    Spagna

    7

    Francia

    88

    Irlanda

    528

    Paesi Bassi

    729

    Polonia

    103

    Portogallo

    7

    Finlandia

    31

    Svezia

    756

    Regno Unito

    1 303

    2)

    la tabella relativa alle possibilità di pesca per il merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone 1 e 2

    (COD/1N2AB.)

    Germania

    1 300

     

    TAC analitico

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    Si applica l’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento»

    Grecia

    161

     

    Spagna

    1 450

     

    Irlanda

    161

     

    Francia

    1 194

     

    Portogallo

    1 450

     

    Unione

    5 716

     

    Regno Unito

    5 044

     

     

    TAC

    Non pertinente

     


    Top