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Document 32021R0166

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/166 della Commissione del 10 febbraio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 per quanto riguarda la proroga dei programmi nazionali nel settore dell’apicoltura

    C/2021/745

    GU L 48 del 11.2.2021, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022; abrog. impl. da 32022R2532

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/166/oj

    11.2.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 48/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/166 DELLA COMMISSIONE

    del 10 febbraio 2021

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 per quanto riguarda la proroga dei programmi nazionali nel settore dell’apicoltura

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 57, primo comma, lettera c), e l’articolo 223, paragrafo 3, primo comma, lettera c),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 della Commissione (2) stabilisce le norme per la notifica, l’approvazione e la modifica dei programmi apicoli nazionali.

    (2)

    A norma del regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), i programmi nazionali elaborati per il periodo dal 1o agosto 2019 al 31 luglio 2022 devono essere prorogati fino al 31 dicembre 2022.

    (3)

    Il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (4) fissa il massimale annuale per il Fondo europeo agricolo di garanzia («FEAGA»). Nei limiti di tale massimale il Fondo finanzierà il contributo dell’Unione ai programmi apicoli, con effetto a partire dal 2021. L’importo totale previsto nel quadro finanziario pluriennale per il FEAGA comprende un innalzamento a 60 milioni di EUR all’anno per i programmi apicoli.

    (4)

    Gli Stati membri dovrebbero modificare i rispettivi programmi nazionali per tener conto della proroga e dell’aumento del bilancio per il settore dell’apicoltura. Entro il 15 marzo 2021 gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione i programmi modificati che devono essere approvati.

    (5)

    Al fine di garantire la continuità dei pagamenti, i pagamenti relativi alle misure attuate dal 1o agosto 2022 al 31 dicembre 2022 dovrebbero essere versati ai beneficiari tra il 16 ottobre 2022 e il 15 ottobre 2023.

    (6)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 è così modificato:

    (1)

    all’articolo 3 è aggiunto il seguente secondo comma:

    «Entro il 15 marzo 2021 gli Stati membri notificano alla Commissione la modifica dei programmi nazionali conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tale modifica tiene conto del contributo maggiorato dell’Unione a decorrere dal 2021.»;

    (2)

    all’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il seguente secondo comma:

    «Le modifiche dei programmi apicoli conformemente all’articolo 3, secondo comma, sono approvate dalla Commissione, a norma dell’articolo 57, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, entro il 15 giugno 2021.»;

    (3)

    all’articolo 7 è aggiunto il seguente terzo comma:

    «In deroga al secondo comma, i pagamenti relativi alle misure attuate dal 1o agosto 2022 al 31 dicembre 2022 sono effettuati tra il 16 ottobre 2022 e il 15 ottobre 2023.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 della Commissione, del 6 agosto 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell’apicoltura (GU L 211 dell’8.8.2015, pag. 9).

    (3)  Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1).

    (4)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).


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