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Document 32020R0772

    Regolamento (UE) 2020/772 della Commissione dell’11 giugno 2020 che modifica gli allegati I, VII e VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei caprini e nelle razze a rischio di estinzione (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2020/3690

    GU L 184 del 12.6.2020, p. 43–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/772/oj

    12.6.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 184/43


    REGOLAMENTO (UE) 2020/772 DELLA COMMISSIONE

    dell’11 giugno 2020

    che modifica gli allegati I, VII e VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei caprini e nelle razze a rischio di estinzione

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 23 e l’articolo 23 bis, lettera m),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali.

    (2)

    L’allegato VII, capitolo B, di tale regolamento stabilisce le misure da adottare a seguito della confermata presenza di una TSE nei bovini, negli ovini e nei caprini. Se un caso di scrapie classica è confermato in un ovino o in un caprino, l’azienda deve essere soggetta alle condizioni stabilite in una delle tre opzioni indicate nell’allegato VII, capitolo B, punto 2.2.2.

    (3)

    L’opzione 2 prevede l’abbattimento e la distruzione completa di tutti gli ovini e i caprini dell’azienda, ad eccezione degli ovini aventi un genotipo della proteina prionica che è resistente alla scrapie classica.

    (4)

    Il 5 luglio 2017 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere scientifico (2) sulla resistenza genetica alle TSE nei caprini. Secondo il parere dell’EFSA, i dati raccolti sul campo e sperimentali sono abbastanza attendibili per concludere che gli alleli K222, D146 e S146 conferiscono una resistenza genetica ai ceppi di scrapie classica la cui presenza naturale è stata registrata nella popolazione caprina dell’UE. Nel parere dell’EFSA si conclude che la gestione dei focolai di scrapie classica nelle greggi caprine potrebbe essere basata sulla selezione di animali geneticamente resistenti, in modo analogo a quanto previsto attualmente dal regolamento (CE) n. 999/2001 per gli ovini.

    (5)

    È pertanto opportuno modificare l’allegato VII, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001 al fine di introdurre la possibilità di limitare l’abbattimento e la distruzione di caprini unicamente agli animali suscettibili alla scrapie classica. Gli Stati membri dovrebbero determinare caso per caso gli animali dispensati dall’abbattimento e dalla distruzione in base alla loro resistenza genetica alla malattia.

    (6)

    Il parere dell’EFSA sottolinea che, sebbene la selezione genetica per la resistenza possa essere uno strumento efficace per il controllo della scrapie classica nei caprini, dato che la frequenza di questi alleli risulta bassa nella maggior parte delle razze, l’elevata pressione selettiva avrebbe probabilmente un effetto negativo sulla diversità genetica. Il parere raccomanda quindi che le misure volte ad accrescere la resistenza genetica in una popolazione caprina siano adottate a livello degli Stati membri, a seconda della razza in questione (3). Gli Stati membri dovrebbero quindi poter elaborare una propria strategia di riproduzione in base alla frequenza degli alleli che conferiscono una resistenza genetica alla scrapie classica nelle loro popolazioni caprine.

    (7)

    Secondo la raccomandazione dell’EFSA, nel caso della comparsa di un focolaio di scrapie in un’azienda di allevamento di caprini, gli Stati membri dovrebbero decidere, in base alla strategia di riproduzione, le misure particolari da applicare al fine di accrescere la resistenza genetica nella popolazione caprina di tale azienda.

    (8)

    La direttiva 89/361/CEE del Consiglio (4) è stata abrogata dal regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) a decorrere dal 1o novembre 2018. L’articolo 2, punto 24, di tale regolamento contiene una definizione di «razza a rischio di estinzione», con cui si intende una razza locale che uno Stato membro riconosce come a rischio di estinzione, geneticamente adattata a uno o più sistemi di produzione o ambienti tradizionali in tale Stato membro, e la cui condizione a rischio è scientificamente riconosciuta da un organismo in possesso delle competenze e delle conoscenze necessarie in materia di razze a rischio di estinzione.

    (9)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 e sostituire, nell’allegato VII, capitolo B, e nell’allegato VIII, capitolo A, di detto regolamento, i riferimenti alla direttiva 89/361/CEE con riferimenti al regolamento (UE) 2016/1012 e l’espressione «razza autoctona minacciata di abbandono», figurante all’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione (6), con l’espressione «razza a rischio di estinzione», quale definita all’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012.

    (10)

    Gli allegati I, VII e VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

    (11)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati I, VII e VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

    (2)  EFSA Journal 2017;15(8):4962.

    (3)  EFSA Journal 2017;15(8):4962, pag. 4.

    (4)  Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30).

    (5)  Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66).

    (6)  Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 1).


    ALLEGATO

    Gli allegati I, VII e VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 sono così modificati:

    1)

    nell’allegato I, il punto 1 è così modificato:

    a)

    la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:

    «1.

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), nel regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (*2), nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), nel regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), nella direttiva 2006/88/CE del Consiglio (*5) e nel regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6):

    (*1)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1)."

    (*2)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1)."

    (*3)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1)."

    (*4)  Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (GU L 229 dell’1.9.2009, pag. 1)."

    (*5)  Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14)."

    (*6)  Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66).»;"

    b)

    è aggiunta la seguente lettera f):

    «f)

    regolamento (UE) 2016/1012: «razza a rischio di estinzione», articolo 2, punto 24.»;

    2)

    nell’allegato VII, il capitolo B è così modificato:

    a)

    al punto 2.2.2, il comma introduttivo è sostituito dal seguente:

    «Se la BSE e la scrapie atipica vengono escluse conformemente ai metodi e ai protocolli di laboratorio descritti nell’allegato X, capitolo C, parte 3, punto 3.2, l’azienda è soggetta alle condizioni stabilite alla lettera a). In forza della decisione dello Stato membro responsabile dell’azienda, essa è inoltre soggetta alle condizioni stabilite alla lettera b) (opzione 1) o alla lettera c) (opzione 2) o alla lettera d) (opzione 3). Nel caso di un’azienda con un allevamento misto di ovini e caprini, lo Stato membro responsabile dell’azienda può decidere di applicare le condizioni di una delle opzioni agli ovini dell’azienda e quelle di un’altra opzione ai caprini dell’azienda:»;

    b)

    al punto 2.2.2, lettera b), il penultimo comma è sostituito dal seguente:

    «Sono consentiti gli spostamenti degli animali menzionati ai punti i) e ii) dall’azienda verso il macello.»;

    c)

    al punto 2.2.2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    Opzione 2 – Abbattimento e distruzione completa esclusivamente degli animali suscettibili

    Genotipizzazione della proteina prionica di tutti gli ovini e i caprini presenti nell’azienda, ad eccezione degli agnelli e dei capretti di età inferiore a tre mesi purché siano macellati per il consumo umano entro i tre mesi di età.

    Abbattimento e distruzione completa, senza indugio, di tutti gli ovini e/o i caprini, gli embrioni e gli ovuli individuati dall’indagine di cui al punto 1, lettera b), secondo e terzo trattino, eccetto:

    i montoni da riproduzione del genotipo ARR/ARR,

    le pecore da riproduzione portatrici di almeno un allele ARR e di nessun allele VRQ e, nel caso in cui tali pecore siano gravide al momento dell’indagine, gli agnelli successivamente partoriti, se il loro genotipo corrisponde alle prescrizioni del presente comma,

    gli ovini portatori di almeno un allele ARR destinati unicamente al consumo umano,

    i caprini portatori di almeno uno dei seguenti alleli: K222, D146 e S146,

    gli agnelli e i capretti di età inferiore a tre mesi, purché siano macellati per il consumo umano entro i tre mesi di età, se lo Stato membro responsabile dell’azienda decide in tal senso.

    Gli animali di età superiore a 18 mesi abbattuti ai fini della distruzione sono sottoposti a test per individuare la presenza di TSE conformemente ai metodi e ai protocolli di laboratorio descritti nell’allegato X, capitolo C, parte 3, punto 3.2, come stabilito nell’allegato III, capitolo A, parte II, punto 5.

    In deroga alle condizioni stabilite al primo e secondo comma dell’opzione 2, gli Stati membri possono decidere, in alternativa, di applicare le misure indicate ai punti i), ii) e iii):

    i)

    sostituire l’abbattimento e la distruzione completa degli animali di cui al secondo comma dell’opzione 2 con la loro macellazione per il consumo umano, purché:

    gli animali siano macellati per il consumo umano all’interno del territorio dello Stato membro responsabile dell’azienda,

    tutti gli animali di età superiore a 18 mesi macellati per il consumo umano siano sottoposti a test per individuare la presenza di TSE conformemente ai metodi e ai protocolli di laboratorio descritti nell’allegato X, capitolo C, parte 3, punto 3.2;

    ii)

    differire la genotipizzazione e il successivo abbattimento e la distruzione completa o la macellazione per il consumo umano degli animali di cui al secondo comma dell’opzione 2 per un periodo non superiore a tre mesi. Questa deroga può essere applicata in situazioni in cui la conferma del caso indice avviene in una data prossima all’inizio della stagione delle nascite di agnelli e/o capretti, purché le pecore e/o le capre e i loro neonati siano tenuti isolati dagli ovini e/o dai caprini di altre aziende durante l’intero periodo;

    iii)

    differire l’abbattimento e la distruzione completa o la macellazione per il consumo umano degli animali di cui al secondo comma dell’opzione 2 per un periodo massimo di tre anni dalla data di conferma del caso indice, nelle greggi di ovini o di caprini e nelle aziende in cui ovini e caprini sono detenuti insieme. L’applicazione della deroga prevista al presente punto è limitata ai casi in cui lo Stato membro responsabile dell’azienda ritenga che la situazione epidemiologica non possa essere gestita senza l’abbattimento degli animali interessati, ma ciò non possa essere fatto immediatamente a causa del basso livello di resistenza della popolazione ovina e caprina dell’azienda nonché di altri fattori, anche di ordine economico. I montoni da riproduzione di genotipo diverso dal genotipo ARR/ARR sono abbattuti o castrati senza indugio. Vanno adottate tutte le misure possibili per accrescere rapidamente la resistenza genetica nella popolazione ovina e/o caprina dell’azienda, anche mediante la riproduzione e l’abbattimento razionale di pecore per aumentare la frequenza dell’allele ARR ed eliminare l’allele VRQ e mediante la riproduzione di caproni portatori degli alleli K222, D146 o S146. Lo Stato membro responsabile dell’azienda provvede affinché il numero di animali da abbattere alla fine del periodo di differimento non sia superiore a quello esistente immediatamente dopo la conferma del caso indice. In caso di applicazione della deroga prevista al presente punto, le misure stabilite al punto 4 devono essere applicate all’azienda fino alla distruzione completa o alla macellazione per il consumo umano degli animali indicati al secondo comma dell’opzione 2, dopodiché si applicano le restrizioni previste al punto 3.

    Dopo l’abbattimento e la distruzione completa o la macellazione per il consumo umano degli animali indicati al secondo comma dell’opzione 2 si applicano all’azienda le condizioni stabilite al punto 3.»;

    d)

    al punto 2.2.2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

    «d)

    Opzione 3 — Nessun obbligo di abbattimento e di distruzione completa degli animali

    Uno Stato membro può decidere di non procedere all’abbattimento e alla distruzione completa degli animali individuati con l’indagine di cui al punto 1, lettera b), secondo e terzo trattino, se sono soddisfatti i criteri stabiliti ad almeno uno dei quattro trattini seguenti:

    è difficile ottenere ovini maschi di rimpiazzo del genotipo ARR/ARR e ovini femmine portatrici di almeno un allele ARR e di nessun allele VRQ oppure caprini portatori di almeno uno dei seguenti alleli: K222, D146 e S146,

    la frequenza dell’allele ARR nella razza ovina o nell’azienda ovina oppure degli alleli K222, D146 o S146 nella razza caprina o nell’azienda caprina risulta bassa,

    ciò è ritenuto necessario al fine di evitare la riproduzione in consanguineità,

    ciò è ritenuto necessario dallo Stato membro in base a una considerazione ponderata tutti i fattori epidemiologici.

    Il genotipo della proteina prionica di tutti gli ovini e i caprini, fino a un massimo di 50 di ciascuna specie, è determinato entro un termine di tre mesi dalla data di conferma del caso indice di scrapie classica.

    Se si individuano casi supplementari di scrapie classica in un’azienda in cui si applica l’opzione 3, lo Stato membro valuta nuovamente la pertinenza dei motivi e dei criteri alla base della decisione di applicare l’opzione 3 a tale azienda. Se si conclude che l’applicazione dell’opzione 3 non garantisce un controllo adeguato del focolaio, lo Stato membro modifica la gestione dell’azienda in questione, passando dall’opzione 3 all’opzione 1 o all’opzione 2, quali descritte alle lettere b) e c).

    Le condizioni stabilite al punto 4 si applicano immediatamente a qualsiasi azienda per la quale è stata decisa l’applicazione dell’opzione 3.

    Gli Stati membri che consentono il ricorso all’opzione 3 nella gestione dei focolai di scrapie classica tengono traccia dei motivi e dei criteri alla base di ogni singola decisione di applicazione.»;

    e)

    il punto 3 è sostituito dal seguente:

    «3.

    Dopo l’abbattimento e la distruzione completa o la macellazione per il consumo umano di tutti animali identificati in un’azienda in conformità al punto 2.2.1 e al punto 2.2.2, lettere b) o c), si applicano le seguenti restrizioni:

    3.1.

    l’azienda è oggetto di un protocollo di sorveglianza intensificata delle TSE comprendente i test per individuare la presenza di TSE in animali di età superiore a 18 mesi, morti o abbattuti nell’azienda ma non nel contesto di una campagna di eradicazione della malattia. Sono esentati gli ovini del genotipo ARR/ARR e i caprini portatori di almeno uno degli alleli K222, D146 o S146. I test sono eseguiti conformemente ai metodi e ai protocolli di laboratorio descritti nell’allegato X, capitolo C, parte 3, punto 3.2.

    3.2.

    Nell’azienda possono essere introdotti soltanto i seguenti animali:

    gli ovini maschi del genotipo ARR/ARR,

    gli ovini femmine portatrici di almeno un allele ARR e di nessun allele VRQ,

    i caprini, purché dopo il depopolamento si sia proceduto alla pulizia e alla disinfezione di tutte le stalle dell’azienda.

    3.3.

    Nell’azienda possono essere utilizzati unicamente i seguenti montoni e caproni da riproduzione e il seguente materiale germinale ovino e caprino:

    gli ovini maschi del genotipo ARR/ARR,

    lo sperma di montoni del genotipo ARR/ARR,

    gli embrioni portatori di almeno un allele ARR e di nessun allele VRQ,

    i caproni da riproduzione e il materiale germinale caprino quale definito nelle misure decise dallo Stato membro per accrescere la resistenza genetica nella popolazione caprina dell’azienda.

    3.4.

    Gli spostamenti di animali dall’azienda sono consentiti ai fini della distruzione o sono soggetti alle seguenti condizioni:

    a)

    i seguenti animali possono essere spostati dall’azienda per qualsiasi fine, compresa la riproduzione:

    gli ovini del genotipo ARR/ARR,

    le pecore portatrici di un allele ARR e di nessun allele VRQ, purché siano spostate verso altre aziende sottoposte a restrizioni a seguito dell’applicazione delle misure previste al punto 2.2.2, lettera b) (opzione 1), lettera c) (opzione 2) o lettera d) (opzione 3),

    i caprini portatori di almeno uno dei seguenti alleli: K222, D146 e S146,

    i caprini, purché siano spostati verso altre aziende sottoposte a restrizioni a seguito dell’applicazione delle misure previste al punto 2.2.2, lettera b) (opzione 1), lettera c) (opzione 2) o lettera d) (opzione 3);

    b)

    i seguenti animali possono essere spostati dall’azienda per essere inviati direttamente alla macellazione per il consumo umano:

    gli ovini portatori di almeno un allele ARR,

    i caprini,

    gli agnelli e i capretti che il giorno della macellazione hanno un’età inferiore a tre mesi, se lo Stato membro decide in tal senso,

    tutti gli animali, se lo Stato membro ha deciso di applicare le deroghe previste al punto 2.2.2, lettera b), punto i), e lettera c), punto i);

    c)

    se lo Stato membro decide in tal senso, gli agnelli e i capretti possono essere spostati verso un’altra azienda situata nel suo territorio unicamente ai fini dell’ingrasso prima della macellazione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    l’azienda di destinazione non contiene ovini o caprini diversi da quelli destinati all’ingrasso prima della macellazione,

    alla fine del periodo di ingrasso gli agnelli e i capretti provenienti da aziende sottoposte a misure di eradicazione sono trasportati direttamente a un macello situato nel territorio dello stesso Stato membro per essere macellati entro i dodici mesi di età.

    3.5.

    Le restrizioni indicate ai punti da 3.1 a 3.4 continuano ad applicarsi all’azienda:

    a)

    fino alla data in cui tutti gli ovini dell’azienda saranno del genotipo ARR/ARR, a condizione che nell’azienda non venga detenuto alcun caprino; oppure

    b)

    fino alla data in cui tutti i caprini dell’azienda saranno portatori di almeno uno degli alleli K222, D146 o S146, a condizione che nell’azienda non venga detenuto alcun ovino; oppure

    c)

    fino alla data in cui tutti gli ovini dell’azienda saranno del genotipo ARR/ARR e tutti i caprini dell’azienda saranno portatori di almeno uno degli alleli K222, D146 o S146; oppure

    d)

    per un periodo di due anni a partire dalla data in cui è stata completata l’attuazione di tutte le misure stabilite al punto 2.2.1 e al punto 2.2.2, lettere b) o c), a condizione che in tale periodo non si registri alcun caso di TSE diverso dalla scrapie atipica. Qualora nel corso di tale periodo biennale venga confermato un caso di scrapie atipica, l’azienda sarà sottoposta anche alle misure previste al punto 2.2.3.»;

    f)

    il punto 4 è sostituito dal seguente:

    «4.

    Dopo che è stata presa la decisione di applicare l’opzione 3 descritta al punto 2.2.2, lettera d), o la deroga prevista al punto 2.2.2, lettera c), punto iii), all’azienda si applicano immediatamente le seguenti misure:

    4.1.

    l’azienda è oggetto di un protocollo di sorveglianza intensificata delle TSE comprendente i test per individuare la presenza di TSE in animali di età superiore ai 18 mesi che:

    sono stati macellati per il consumo umano,

    sono morti o sono stati abbattuti nell’azienda, ma non nel contesto di una campagna di eradicazione della malattia.

    Sono esentati gli ovini del genotipo ARR/ARR e i caprini portatori di almeno uno degli alleli K222, D146 o S146. I test sono eseguiti conformemente ai metodi e ai protocolli di laboratorio descritti nell’allegato X, capitolo C, parte 3, punto 3.2.

    4.2.

    Si applicano le condizioni stabilite ai punti 3.2 e 3.3.

    Tuttavia, in deroga ai punti 3.2 e 3.3, uno Stato membro può consentire l’introduzione e l’utilizzo nell’azienda di

    ovini maschi, e relativo sperma, che sono portatori di almeno un allele ARR e di nessun allele VRQ, anche ai fini della riproduzione,

    ovini femmine portatrici di nessun allele VRQ,

    embrioni portatori di nessun allele VRQ,

    purché siano rispettate le seguenti condizioni:

    l’animale detenuto nell’azienda appartiene a una razza a rischio di estinzione,

    l’animale detenuto nell’azienda appartiene a una razza soggetta a un programma di riproduzione volto alla conservazione della razza, realizzato da un ente selezionatore, quale definito all’articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2016/1012, o da un’autorità competente in conformità all’articolo 38 di detto regolamento, e

    la frequenza dell’allele ARR in tale razza risulta bassa.

    4.3.

    Gli spostamenti di animali dall’azienda sono consentiti ai fini della distruzione o per l’invio diretto alla macellazione per il consumo umano oppure sono soggetti alle seguenti condizioni:

    a)

    i montoni e le pecore del genotipo ARR/ARR e i caprini portatori di almeno uno degli alleli K222, D146 o S146 possono essere spostati dall’azienda per qualsiasi fine, compresa la riproduzione, purché lo spostamento avvenga verso altre aziende sottoposte alle misure previste al punto 2.2.2, lettera c) (opzione 2) o lettera d) (opzione 3);

    b)

    se lo Stato membro decide in tal senso, gli agnelli e i capretti possono essere spostati verso un’altra azienda situata nel suo territorio unicamente ai fini dell’ingrasso prima della macellazione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    l’azienda di destinazione non contiene ovini o caprini diversi da quelli destinati all’ingrasso prima della macellazione,

    alla fine del periodo di ingrasso gli agnelli e i capretti sono trasportati direttamente a un macello situato nel territorio dello stesso Stato membro per essere macellati entro i dodici mesi di età.

    4.4.

    Lo Stato membro provvede affinché dall’azienda non siano spediti sperma, embrioni e ovuli.

    4.5.

    Il pascolo comune di tutti gli ovini e i caprini dell’azienda con gli ovini e i caprini di altre aziende è vietato durante il periodo delle nascite di agnelli e/o capretti.

    Al di fuori del periodo delle nascite di agnelli e/o capretti, il pascolo comune è soggetto alle restrizioni che lo Stato membro stabilisce in base a una considerazione ponderata di tutti i fattori epidemiologici.

    4.6.

    Le restrizioni stabilite ai punti da 4.1 a 4.5 si applicano per un periodo di due anni, a partire dall’individuazione dell’ultimo caso di TSE diverso dalla scrapie atipica, nelle aziende in cui è stata applicata l’opzione 3 prevista al punto 2.2.2, lettera d). Qualora nel corso di tale periodo biennale venga confermato un caso di scrapie atipica, l’azienda sarà sottoposta anche alle misure previste al punto 2.2.3.»;

    3)

    nell’allegato VIII, capitolo A, sezione A, il punto 4.1 è così modificato:

    a)

    alla lettera a), il punto iii) è sostituito dal seguente:

    «iii)

    nel caso degli ovini, sono del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e nel caso dei caprini sono portatori di almeno uno degli alleli K222, D146 o S146, purché non provengano da un’azienda sottoposta alle restrizioni stabilite nell’allegato VII, capitolo B, punti 3 e 4.»;

    b)

    alla lettera b), il punto iii) è sostituito dal seguente:

    «iii)

    nel caso degli ovini, sono del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e nel caso dei caprini sono portatori di almeno uno degli alleli K222, D146 o S146, purché non provengano da un’azienda sottoposta alle restrizioni stabilite nell’allegato VII, capitolo B, punti 3 e 4.»;

    c)

    alla lettera d), i punti i), ii) e iii) sono sostituiti dai seguenti:

    «i)

    gli animali appartengono a una razza a rischio di estinzione;

    ii)

    gli animali sono iscritti in un libro genealogico creato per tale razza nello Stato membro di spedizione. Il libro genealogico è istituito e tenuto da un ente selezionatore, riconosciuto in conformità all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1012, o da un’autorità competente di tale Stato membro in conformità all’articolo 38 di detto regolamento. Gli animali devono essere iscritti anche in un libro genealogico creato per tale razza nello Stato membro di destinazione. Tale libro genealogico è anch’esso istituito e tenuto da un ente selezionatore, riconosciuto in conformità all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1012, o da un’autorità competente di tale Stato membro in conformità all’articolo 38 di detto regolamento;

    iii)

    nello Stato membro di spedizione e nello Stato membro di destinazione gli enti selezionatori o le autorità competenti di cui al punto ii) realizzano un programma di riproduzione volto alla conservazione di tale razza;»;

    d)

    alla lettera d), punto v), il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

    «dopo l’entrata di animali che non soddisfano le prescrizioni stabilite alle lettere a) o b) nell’azienda di arrivo nello Stato membro di destinazione, gli spostamenti di tutti gli ovini e i caprini di tale azienda sono soggetti a restrizioni, in conformità all’allegato VII, capitolo B, punto 3.4, per un periodo di tre anni. Se lo Stato membro di destinazione presenta un rischio trascurabile di scrapie classica o svolge un programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie, tali restrizioni sono mantenute per un periodo di sette anni.

    In deroga al primo comma del presente punto, dette restrizioni degli scambi all’interno dell’Unione o degli spostamenti di animali all’interno dello Stato membro non si applicano agli animali appartenenti a una razza a rischio di estinzione destinati a un’azienda in cui tale razza viene allevata. Gli animali saranno soggetti a un programma di riproduzione volto alla conservazione della razza e realizzato da un ente selezionatore, quale definito all’articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2016/1012, o da un’autorità competente in conformità all’articolo 38 di detto regolamento.».


    (*1)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

    (*2)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

    (*3)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

    (*4)  Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (GU L 229 dell’1.9.2009, pag. 1).

    (*5)  Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

    (*6)  Regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all’ingresso nell’Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66).»;»


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