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Document 32020D1714

    Decisione di esecuzione (UE) 2020/1714 della Commissione del 16 novembre 2020 recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 per quanto riguarda il metodo di prova di determinati veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna e per tenere conto dell’uso di combustibili alternativi e la decisione di esecuzione (UE) 2020/1339 per quanto riguarda le luci di posizione posteriori (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2020/7900

    GU L 384 del 17.11.2020, p. 9–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1714/oj

    17.11.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 384/9


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1714 DELLA COMMISSIONE

    del 16 novembre 2020

    recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 per quanto riguarda il metodo di prova di determinati veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna e per tenere conto dell’uso di combustibili alternativi e la decisione di esecuzione (UE) 2020/1339 per quanto riguarda le luci di posizione posteriori

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 7 febbraio 2020 i costruttori Audi AG, Bayerische Motoren Werke AG, Daimler AG, FCA Italy SpA, Ford-Werke GmbH, Honda Motor Europe Ltd, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Jaguar Land Rover Ltd, OPEL Automobile GmbH-PSA, Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Renault, Škoda Auto a.s, Toyota Motor Europe e Volkswagen Nutzfahrzeuge hanno presentato congiuntamente una richiesta (la «prima richiesta») a norma dell’articolo 12 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione (2) al fine di modificare la decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 della Commissione (3) per modificare il metodo di prova di determinati veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna (NOVC-HEV) della categoria M1.

    (2)

    Il 21 aprile 2020, i costruttori FCA Italy S.p.A, Jaguar Land Rover Ltd., OPEL Automobile GmbH-PSA, Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Renault, Škoda Auto a.s e Ford-Werke GmbH hanno presentato congiuntamente una richiesta (la «seconda richiesta») a norma dell’articolo 12 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, al fine di modificare la decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 per tenere conto dell’uso del gas di petrolio liquefatto (GPL), del gas naturale compresso (GNC) e dell’etanolo (E85).

    (3)

    La Commissione ha valutato entrambe le richieste conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e alle «linee guida tecniche per la preparazione di domande di approvazione di tecnologie innovative ai sensi dei regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011» (revisione luglio 2018 (V2)] (4).

    (4)

    Nella prima richiesta i richiedenti hanno presentato domanda di modifica del metodo di prova di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 per consentire che le condizioni di prova per le autovetture con motore a combustione interna siano applicate ai veicoli NOVC-HEV per i quali, a norma dell’allegato XXI, suballegato 8, appendice 2, punto 1.1.4, del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (5), è possibile non eseguire la correzione e usare i valori non corretti per il consumo di carburante e le emissioni di CO2.

    (5)

    A sostegno della loro richiesta i richiedenti hanno fornito elementi di prova da cui emerge che, a causa del basso grado di elettrificazione della categoria specifica dei veicoli NOVC-HEV in questione, non è possibile determinare un coefficiente di correzione del CO2 statisticamente significativo, come indicato al punto 4.1.2 dell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119.

    (6)

    Tenuto conto delle argomentazioni presentate, dato il basso grado di elettrificazione, i veicoli NOVC-HEV per i quali, a norma dell’allegato XXI, suballegato 8, appendice 2, punto 1.1.4, del regolamento (UE) 2017/1151, è possibile non eseguire la correzione e usare i valori non corretti per il consumo di carburante e le emissioni di CO2, al fine di calcolare i risparmi di CO2 connessi alla tecnologia innovativa in questione, possono essere considerati equivalenti ai veicoli con motori a combustione interna. Di conseguenza, le condizioni di prova per le autovetture con motore a combustione interna, di cui all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119, dovrebbero applicarsi alla categoria specifica di veicoli NOVC-HEV in questione. Per quanto riguarda gli altri veicoli NOVC-HEV, il metodo di prova dovrebbe restare invariato.

    (7)

    Per quanto riguarda la seconda richiesta, è giustificato chiarire il metodo di prova aggiungendo il fattore di conversione del carburante e quello del consumo di energia per i combustibili GPL e GNC. Considerata la disponibilità limitata di E85 sul mercato dell’Unione nel suo complesso, non si ritiene tuttavia giustificato operare una distinzione tra questo carburante e la benzina ai fini della metodologia di prova.

    (8)

    Tenendo conto delle nuove informazioni sui fattori di utilizzo delle luci d’angolo e delle luci di curva statica, è opportuno sostituire i fattori di utilizzazione esistenti per tali luci, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1119, con fattori più prudenti, come stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2020/1339 della Commissione (6).

    (9)

    Al fine di garantire la certezza del diritto, per un determinato periodo i costruttori dovrebbero poter presentare alle autorità di omologazione domande di certificazione dei risparmi di CO2 in conformità alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 nella versione del 28 giugno 2019. Le modifiche di cui alla presente decisione non incidono sulla validità delle certificazioni rilasciate a norma della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 in detta versione.

    (10)

    Nella domanda approvata con decisione di esecuzione (UE) 2020/1339 sono stati forniti elementi di prova da cui si evince che l’uso di luci a LED efficienti nelle luci di posizione posteriori non supera la soglia di penetrazione nel mercato di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione (7) e che tali luci avrebbero dovuto pertanto essere incluse nell’ambito di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2020/1339. È pertanto opportuno modificare tale decisione per includervi le luci di posizione posteriori.

    (11)

    Poiché i risparmi di CO2 certificati a norma della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 possono essere presi in considerazione per il calcolo delle emissioni specifiche medie di un costruttore a decorrere dall’anno civile 2021, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore quanto prima.

    (12)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni di esecuzione (UE) 2019/1119 e (UE) 2020/1339.

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119

    La decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 è modificata come segue:

    1)

    all’articolo 4 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

    «2bis

    Se la tecnologia innovativa è montata su un veicolo bicarburante o policarburante, l’autorità di omologazione registra i risparmi di CO2 come segue:

    a)

    per i veicoli bicarburante che fanno uso di benzina e gas, risparmi di CO2 con riferimento al GPL o al GNC;

    b)

    per i veicoli policarburante che fanno uso di benzina e E85, risparmi di CO2 con riferimento alla benzina.»;

    2)

    L’articolo 5 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 5

    Periodo transitorio e codici di innovazione ecocompatibile

    1)   Fino al 24 marzo 2021 il costruttore può chiedere all’autorità di omologazione di certificare i risparmi di CO2 a norma della presente decisione nella versione del 28 giugno 2019. In tal caso, nella documentazione di omologazione è inserito il codice di innovazione ecocompatibile n. 28.

    2)   Se il costruttore chiede all’autorità di omologazione di certificare i risparmi di CO2 a norma della presente decisione senza fare riferimento alla versione del 28 giugno 2019, nella documentazione di omologazione viene inserito il codice di innovazione ecocompatibile n. 37.

    3)   I risparmi di CO2 registrati in riferimento ai codici di innovazione ecocompatibile n. 28 o n. 37 possono essere presi in considerazione per il calcolo delle emissioni specifiche medie di un costruttore a partire dall’anno civile 2021.»;

    3)

    l’allegato è così modificato:

    a)

    il punto 2 è così modificato:

    i)

    la voce CF è sostituita dalla seguente:

     

    «CF — fattore di conversione come definito nella tabella 5»,

    ii)

    la voce Vpe è sostituita dalla seguente:

     

    «Vpe — consumo di energia effettiva quale definito nella tabella 4»,

    b)

    il punto 4.1.1 è così modificato:

    i)

    Il titolo è sostituito dal seguente:

    «4.1.1.

    Autovetture con motore a combustione interna o veicoli NOVC-HEV della categoria M1 per i quali, a norma dell’allegato XXI, suballegato 8, appendice 2, punto 1.1.4, del regolamento (UE) 2017/1151, è possibile non eseguire la correzione e usare i valori non corretti per il consumo di carburante e le emissioni di CO2 »,

    ii)

    La tabella 4 è sostituita dalla seguente:

    «Tabella 4

    Consumo di energia effettiva

    Tipo di motore

    Consumo di energia effettiva (Vpe) [l/kWh]

    Benzina/E85

    0,264

    Benzina/E85 turbo

    0,280

    Gasolio

    0,220

    GPL

    0,342

    GPL turbo

    0,363

     

    Consumo di energia effettiva (Vpe) [m3/kWh]

    GNC (G20)

    0,259

    GNC (G20) turbo

    0,275»

    iii)

    il termine: «CF: fattore di conversione (l/100 km) - (g CO2/km) [gCO2/l] quale definito nella tabella 5:» è sostituito dal seguente:

     

    «CF: fattore di conversione quale definito nella tabella 5.»;

    iv)

    la tabella 5 è sostituita dalla seguente:

    «Tabella 5

    Fattore di conversione dei carburanti

    Tipo di carburante

    Fattore di conversione (CF) [gCO2/l]

    Benzina/E85

    2 330

    Gasolio

    2 640

    GPL

    1 629

     

    Fattore di conversione (CF) [gCO2/m3]

    GNC (G20)

    1 795 »

    v)

    nella tabella 6 le voci relative alla luce d’angolo e alla luce di curva statica sono sostituite dalle seguenti:

    «Luce d’angolo

    0,019

    Luce di curva statica

    0,039»

    c)

    il punto 4.1.2 è così modificato:

    i)

    Il titolo è sostituito dal seguente:

    «4.1.2.

    Veicoli NOVC-HEV che non rientrano nell’ambito di applicazione del punto 4.1.1»,

    ii)

    il titolo della tabella 7 è sostituito dal seguente:

     

    «Efficienza del convertitore CC-CC per diverse architetture delle luci del veicolo»,

    d)

    il punto 4.2 è così modificato:

    i)

    il titolo del punto 4.2.1 è sostituito dal seguente:

    «4.2.1.

    Autovetture con motore a combustione interna o veicoli NOVC-HEV della categoria M1 per i quali, a norma dell’allegato XXI, suballegato 8, appendice 2, punto 1.1.4, del regolamento (UE) 2017/1151, è possibile non eseguire la correzione e usare i valori non corretti per il consumo di carburante e le emissioni di CO2 »,

    ii)

    il titolo del punto 4.2.2 è sostituito dal seguente:

    «4.2.2.

    Veicoli NOVC-HEV che non rientrano nell’ambito di applicazione del punto 4.2.1».

    Articolo 2

    Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2020/1339

    La decisione di esecuzione (UE) 2020/1339 è così modificata:

    1)

    all’articolo 1 è aggiunta la lettera n) seguente:

    «n)

    luce di posizione posteriore.»;

    2)

    L’allegato è così modificato:

    a)

    nella tabella 3 è aggiunta la voce seguente:

    «Luce di posizione posteriore

    12»,

    b)

    nella tabella 4 è aggiunta la voce seguente:

    «Luce di posizione posteriore

    0,36».

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2020

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19).

    (3)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 della Commissione, del 28 giugno 2019, relativa all’approvazione di un sistema di illuminazione esterna efficiente che si avvale di diodi a emissione di luce (LED) da utilizzare nei veicoli a combustione interna e nei veicoli elettrici ibridi non a ricarica esterna come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 176 dell’1.7.2019, pag. 67).

    (4)  https://circabc.europa.eu/sd/a/a19b42c8-8e87-4b24-a78b-9b70760f82a9/July%202018%20Technical%20Guidelines.pdf

    (5)  Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).

    (6)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/1339 della Commissione, del 23 settembre 2020, relativa all’approvazione, a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, della tecnologia di illuminazione esterna efficiente che si avvale di diodi a emissione di luce (LED) come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 di determinati veicoli commerciali leggeri in relazione alla procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (GU L 313 del 28.9.2020, pag. 4).

    (7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione, del 25 aprile 2014, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 26.4.2014, pag. 57).


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