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Document 32020D1222(01)

    Decisione dell’ufficio di Presidenza del Parlamento Europeo del 16 dicembre 2020 recante modifica delle Misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo 2020/C 444/01

    GU C 444 del 22.12.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    22.12.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 444/1


    DECISIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO

    del 16 dicembre 2020

    recante modifica delle Misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo

    (2020/C 444/01)

    L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 223, paragrafo 2,

    visto lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (1),

    visto l’articolo 25 del regolamento del Parlamento europeo,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente all’articolo 69, paragrafo 1, delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (2) («misure di attuazione»), gli importi delle spese di viaggio rimborsabili, dell’indennità di soggiorno e dell’indennità per spese generali possono essere indicizzati annualmente dall’Ufficio di presidenza fino a un incremento massimo pari al tasso annuo di inflazione dell’Unione europea corrispondente al mese di ottobre dell’anno precedente e pubblicato da Eurostat.

    (2)

    Il tasso di inflazione nell’Unione europea per il periodo dall’ottobre 2019 all’ottobre 2020, quale notificato da Eurostat il 18 novembre 2020, è pari allo 0,3 %. I nuovi importi risultanti dall’adeguamento necessario per tener conto di tale tasso di inflazione dovrebbero applicarsi dal 1° gennaio 2021 e le misure di attuazione dovrebbero essere modificate di conseguenza.

    (3)

    Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, delle misure di attuazione, l’importo massimo delle spese di assistenza parlamentare rimborsabili per tutti i collaboratori di cui all’articolo 33, paragrafo 4, delle misure di attuazione è, se del caso, indicizzato ogni anno sulla base di dati stabiliti a norma dell’articolo 65 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (3).

    (4)

    A tale riguardo, la Commissione ha fissato il tasso di adeguamento per l’anno 2020 allo 0,7 %. Pertanto, l’importo mensile massimo delle spese di assistenza parlamentare rimborsabili dovrebbe essere aumentato a 25 620 EUR, con effetto dal 1o luglio 2020.

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Le misure di attuazione sono così modificate :

    (1)

    all’articolo 20, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    per la parte di tragitto tra 0 e 50 km: 23,96 EUR;»;

    (2)

    L’articolo 22 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   L’importo massimo del rimborso annuale a titolo delle spese di viaggio sostenute nei casi previsti all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), è fissato a 4 517 EUR.»;

    b)

    al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «3.   L’importo massimo del rimborso annuale a titolo di spese di viaggio effettivamente sostenute in occasione di viaggi effettuati dai presidenti di commissione o di sottocommissione per partecipare a conferenze o manifestazioni riguardanti una tematica di interesse europeo rientrante nelle competenze della rispettiva commissione o sottocommissione e che hanno una dimensione parlamentare è fissato a 4 517 EUR. Tale partecipazione richiede la previa autorizzazione del Presidente del Parlamento dopo verifica della disponibilità dei fondi nei limiti dell’importo massimo summenzionato.»;

    (3)

    all’articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Qualora l’attività ufficiale abbia luogo nel territorio dell’Unione, il deputato percepisce un’indennità forfetaria fissata a 324 EUR.»;

    (4)

    all’articolo 26, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   L’importo mensile dell’indennità a titolo dell’articolo 25 è fissato a 4 576 EUR.»;

    (5)

    all’articolo 33, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   L’importo mensile massimo delle spese rimborsabili per tutti i collaboratori di cui all’articolo 34 è fissato a 25 620 EUR con effetto dal 1° luglio 2020.».

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dell’articolo 1, paragrafo 5, che si applica dal 1° luglio 2020.


    (1)  Decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1).

    (2)  Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 19 maggio e 9 luglio 2008, recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (GU C 159 del 13.7.2009, pag. 1).

    (3)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.


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