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Document 32019R1731

    Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1731 della Commissione del 16 ottobre 2019 recante trecentoseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda

    C/2019/7520

    GU L 264 del 17.10.2019, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1731/oj

    17.10.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 264/3


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1731 DELLA COMMISSIONE

    del 16 ottobre 2019

    recante trecentoseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma del medesimo regolamento.

    (2)

    L’11 ottobre 2019 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare una voce dell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

    (3)

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2019

    Per la Commissione

    A nome del presidente

    Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


    (1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


    ALLEGATO

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio è così modificato:

    i dati identificativi della voce seguente dell’elenco «Persone fisiche» sono così modificati:

    «ANJEM CHOUDARY (alias Abu Luqman). Data di nascita: 18.1.1967. Luogo di nascita: Welling, Londra, Regno Unito. Indirizzo: carcere di Frankland, Regno Unito. Cittadinanza: britannica. N. passaporto: 516384722 (passaporto britannico rilasciato dall’ufficio passaporti di Glasgow il 6.5.2013, scade il 6.6.2023). Data di designazione di cui all’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 15.10.2018.» è sostituito dal seguente:

    «ANJEM CHOUDARY (alias Abu Luqman). Data di nascita: 18.1.1967. Luogo di nascita: Welling, Londra, Regno Unito. Indirizzo: Londra, Regno Unito. Cittadinanza: britannica. N. passaporto: 516384722 (passaporto britannico rilasciato dall’ufficio passaporti di Glasgow il 6.5.2013, scade il 6.6.2023). Altre informazioni: ha giurato fedeltà allo Stato islamico dell’Iraq e del Levante (ISIL), elencato come Al-Qaeda in Iraq nel luglio 2014. Incarcerato nel Regno Unito nel settembre 2014 e rilasciato nell’ottobre 2018 con la condizionale, che scade nel luglio 2021. Foto disponibile per l’inserimento nell’avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell’ONU. Data di designazione di cui all’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 15.10.2018.»


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