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Document 32019R1143

Regolamento delegato (UE) 2019/1143 della Commissione, del 14 marzo 2019, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda la dichiarazione di talune spedizioni di modesto valore

C/2019/1979

GU L 181 del 5.7.2019, p. 2–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1143/oj

5.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/2


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1143 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2019

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda la dichiarazione di talune spedizioni di modesto valore

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 7, lettera a) e l'articolo 160,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (UE) n. 952/2013 (il «codice»), le dichiarazioni in dogana possono, in casi specifici, essere presentate utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (2) dispone che le merci aventi un valore intrinseco non superiore a 22 EUR possono essere temporaneamente dichiarate mediante semplice presentazione in dogana anziché mediante presentazione di una dichiarazione in dogana. Uno dei motivi soggiacenti è che la maggior parte delle merci di valore non superiore a 22 EUR può ottenere un'esenzione dall'IVA da parte degli Stati membri, a norma dell'articolo 23 della direttiva 2009/132/CE del Consiglio (3). Tali merci godono altresì di una franchigia doganale a norma del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio (4).

(3)

Attualmente la possibilità di dichiarare merci aventi un valore non superiore a 22 EUR mediante presentazione in dogana è limitata al periodo precedente il potenziamento dei sistemi nazionali di importazione da parte degli Stati membri, a norma della decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione (5) Inoltre, la direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio (6) abolisce l'esenzione dall'IVA per le merci aventi un valore non superiore a 22 EUR con effetto dal 1o gennaio 2021. Di conseguenza, negli Stati membri che potenzieranno il proprio sistema nazionale di importazione prima del 1o gennaio 2021, la possibilità di dichiarare tali merci mediante presentazione in dogana sarebbe soppressa e sarebbe necessaria una dichiarazione in dogana anche in assenza dell'obbligo di riscuotere l'IVA e in presenza di una franchigia doganale. Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di garantire la possibilità di dichiarare merci aventi un valore intrinseco non superiore a 22 EUR mediante presentazione in dogana fino all'abolizione della soglia di 22 EUR ai fini dell'IVA.

(4)

L'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 definisce i requisiti in materia di dati contenuti nelle dichiarazioni doganali. L'aumento delle operazioni di commercio elettronico ha evidenziato che i requisiti standard in materia di dati non sono adeguati alle dichiarazioni di merci importate in spedizioni aventi un valore intrinseco non superiore a 150 EUR o di spedizioni aventi natura non commerciale inviate da un privato a un altro privato (spedizioni di modesto valore). In primo luogo, una parte dei dati di cui all'allegato B non è necessaria in tale contesto, in quanto, a norma degli articoli 23 e 25 del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, la maggior parte delle merci importate in spedizioni di modesto valore è esente da dazi doganali. In secondo luogo, le dichiarazioni in dogana di tali merci saranno necessarie essenzialmente per ottemperare alle norme sull'IVA per le merci importate in spedizioni aventi un valore intrinseco non superiore a 150 EUR introdotte con la direttiva (UE) 2017/2455, ossia, ai fini del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE (7), o per il prelievo dell'IVA nell'ambito del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione di cui al titolo XII, capo 7, della medesima direttiva. In terzo luogo, l'elevato volume di spedizioni di modesto valore rende necessario adattare nella maggior misura possibile l'insieme dei dati richiesti a fini doganali alle informazioni elettroniche trasmesse dall'operatore al luogo di spedizione delle merci (per esempio in un paese terzo).

(5)

È pertanto necessario modificare il regolamento delegato (UE) 2015/2446 al fine di introdurre la possibilità di dichiarare spedizioni di modesto valore a fini doganali avvalendosi di un insieme di dati diverso, ossia contenente un numero inferiore di elementi rispetto all'insieme di dati per la dichiarazione normale in dogana. Tale possibilità dovrebbe essere disponibile dalla data di applicazione delle misure per il prelievo dell'IVA sulle merci importate in spedizioni aventi un valore intrinseco non superiore a 150 EUR, stabilite nella direttiva (UE) 2017/2455.

(6)

La possibilità di dichiarare le spedizioni di modesto valore utilizzando l'insieme di dati ridotto non dovrebbe tuttavia essere applicabile alle dichiarazioni di merci soggette a divieti o restrizioni. Queste merci dovrebbero continuare a essere dichiarate per mezzo della dichiarazione normale in dogana contenente tutte le informazioni pertinenti. L'insieme di dati ridotto non dovrebbe essere utilizzato nemmeno per dichiarare merci esenti dall'IVA sulle importazioni a norma dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE (regimi doganali codici 42 e 63). L'insieme di dati ridotto è stato elaborato per i casi in cui l'IVA è già stata dichiarata a norma del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE e non è quindi necessario riscuotere l'IVA all'importazione; l'insieme di dati ridotto è stato altresì elaborato per i casi in cui lo Stato membro di importazione è anche lo Stato membri di consumo ai fini dell'IVA e quindi è lo Stato membro che preleva l'IVA. Per contro, le merci importate nell'ambito dei regimi doganali codici 42 e 63 sono importate in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che preleverà l'IVA e, in tal caso, l'insieme di dati ridotto non contiene informazioni sufficienti per soddisfare tutti i requisiti relativi all'IVA applicabili in questi casi.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/2446,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:

1)

l'articolo 141, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:

«5.   Fino alla data precedente la data stabilita all'articolo 4, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva (UE) 2017/2455 (*1) del Consiglio, le merci il cui valore intrinseco non superi 22 EUR si considerano dichiarate per l'immissione in libera pratica alla loro presentazione in dogana, conformemente all'articolo 139 del codice, a condizione che i dati richiesti siano accettati dalle autorità doganali.

(*1)  Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7).»;"

2)

è inserito il seguente articolo 143 bis:

«Articolo 143 bis

Dichiarazione doganale per spedizioni di modesto valore

(articolo 6, paragrafo 2, del codice).

1.   Dalla data stabilita all'articolo 4, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, è possibile presentare una dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica contenente l'insieme di dati specifico di cui all'allegato B per una spedizione che beneficia di una franchigia dal dazio all'importazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, o dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009, a condizione che le merci contenute in tale spedizione non siano soggette a divieti e restrizioni.

2.   In deroga al paragrafo 1, l'insieme di dati specifico per le spedizioni di modesto valore non è utilizzato per quanto segue:

a)

immissione in libera pratica di merci la cui importazione è esente da IVA a norma dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE e, se del caso, che circolano in sospensione d'accisa in conformità all'articolo 17 della direttiva 2008/118/CE;

b)

reimportazione con immissione in libera pratica di merci la cui importazione è esente da IVA a norma dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE e, se del caso, che circolano in sospensione d'accisa in conformità all'articolo 17 della direttiva 2008/118/CE.»;

3.

l'allegato B è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

(3)  Direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5).

(4)  Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6).

(6)  Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 7).

(7)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

L'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:

(1)

il titolo I è così modificato:

a)

al capitolo 2, sezione 1, dopo la riga relativa alla colonna H6, è inserita la seguente riga:

«H7

Dichiarazioni in dogana per l'immissione in libera pratica di spedizioni che beneficiano di una franchigia dal dazio all'importazione a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, o dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009

Articolo 5, paragrafo 12, articolo 162 e articolo 201 del codice»

b)

nel capitolo 3, la sezione 1 è così modificata:

(1)

nel gruppo 1, fra le c44444olonne H6 e I1, è inserita la seguente colonna:

 

 

«H

Dato n.

Nome del dato

7

1/1

Tipo di dichiarazione

 

1/2

Tipo di dichiarazione supplementare

 

1/3

Dichiarazione di transito/Prova del tipo di posizione doganale

 

1/4

Formulari

 

1/5

Distinte di carico

 

1/6

Numero di articolo

A

X

1/7

Indicatore di circostanze particolari

 

1/8

Firma/Autenticazione

 

1/9

Numero totale di articoli

 

1/10

Regime

 

1/11

Procedura aggiuntiva

A

(2)

nel gruppo 2, fra le colonne H6 e I1, è inserita la seguente colonna:

 

 

«H

Dato n.

Nome del dato

7

2/1

Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti

A

[7]

XY

2/2

Informazioni supplementari

C

XY

2/3

Documenti prodotti, certificati, autorizzazioni, riferimenti aggiuntivi

A

[7]

X

2/4

Numero di riferimento/UCR

C

XY

2/5

LRN

 

2/6

Dilazione di pagamento

B

[53]

S

2/7

Identificazione del deposito»

 

(3)

nel gruppo 3, fra le colonne H6 e I1, è inserita la seguente colonna:

 

 

«H

Dato n.

Nome del dato

7

3/1

Esportatore

A

XY

3/2

N. di identificazione dell'esportatore

 

3/3

Speditore - Contratto di trasporto di livello master

 

3/4

N. di identificazione dello speditore – Contratto di trasporto di livello master

 

3/5

Speditore - Contratto di trasporto di livello house

 

3/6

N. di identificazione dello speditore – Contratto di trasporto di livello house

 

3/7

Speditore

 

3/8

N. di identificazione dello speditore

 

3/9

Destinatario

 

3/10

N. di identificazione del destinatario

 

3/11

Destinatario - Contratto di trasporto di livello master

 

3/12

N. di identificazione del destinatario – Contratto di trasporto di livello master

 

3/13

Destinatario - Contratto di trasporto di livello house

 

3/14

N. di identificazione del destinatario – Contratto di trasporto di livello house

 

3/15

Importatore

A

[12]

S

3/16

N. di identificazione dell'importatore

A

[14]

S

3/17

Dichiarante

A

[12]

S

3/18

N. di identificazione del dichiarante

A

S

3/19

Rappresentante

A

[12]

S

3/20

N. di identificazione del rappresentante

A

S

3/21

Codice di qualifica del rappresentante

A

S

3/22

Titolare del regime di transito

 

3/23

N. di identificazione del titolare del regime di transito

 

3/24

Venditore

 

3/25

N. di identificazione del venditore

 

3/26

Acquirente

 

3/27

N. di identificazione dell'acquirente

 

3/28

N. di identificazione della persona che notifica l'arrivo

 

3/29

N. di identificazione della persona che notifica la deviazione

 

3/30

N. di identificazione della persona che presenta le merci in dogana

 

3/31

Vettore

 

3/32

N. di identificazione del vettore

 

3/33

Parte destinataria della notifica - Contratto di trasporto di livello master

 

3/34

N. di identificazione della parte destinataria della notifica – Contratto di trasporto di livello master

 

3/35

Parte destinataria della notifica - Contratto di trasporto di livello house

 

3/36

N. di identificazione della parte destinataria della notifica – Contratto di trasporto di livello house

 

3/37

N. di identificazione del o degli altri attori della catena di approvvigionamento

 

3/38

N. di identificazione della persona che presenta le indicazioni complementari ENS

 

3/39

N. di identificazione del titolare dell'autorizzazione

 

3/40

N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi

A

[54]

XY

3/41

N. di identificazione della persona che presenta in dogana le merci in caso di iscrizione nelle scritture del dichiarante o di dichiarazioni in dogana inoltrate prima della presentazione delle merci

 

3/42

N. di identificazione della persona che presenta il manifesto doganale delle merci

 

3/43

N. di identificazione della persona che chiede una prova della posizione doganale delle merci unionali

 

3/44

N. di identificazione della persona che notifica l'arrivo delle merci a seguito del movimento in custodia temporanea

 

3/45

N. di identificazione della persona che presta la garanzia

 

3/46

N. di identificazione della persona che paga il dazio doganale»

 

(4)

nel gruppo 3, nella riga relativa al dato 3/1, nelle colonne H1, H3, H4, H5, H6 e I1, la lettera «B» è sostituita da «A[12]»;

(5)

nel gruppo 3, nella riga relativa al dato 3/2, nelle colonne H1, H3, H4, H5, H6 e I1, la lettera «B» è sostituita da «A[14]»;

(6)

nel gruppo 4, fra le colonne H6 e I1, è inserita la seguente colonna:

 

 

«H

Dato n.

Nome del dato

7

4/1

Condizioni di consegna

 

4/2

Metodo di pagamento delle spese di trasporto

 

4/3

Calcolo delle imposte — Tipo di imposta

 

4/4

Calcolo delle imposte — Base imponibile

 

4/5

Calcolo delle imposte — Aliquota

 

4/6

Calcolo delle imposte — Debito fiscale

 

4/7

Calcolo delle imposte – Totale

 

4/8

Calcolo delle imposte – Metodo di pagamento

B

[53]

X

4/9

Aggiunte e detrazioni

 

4/10

Valuta di fatturazione

 

4/11

Importo totale fatturato

 

4/12

Unità di valuta interna

 

4/13

Indicatori del valore

 

4/14

Prezzo/importo dell'articolo

 

4/15

Tasso di cambio

 

4/16

Metodo di valutazione

 

4/17

Preferenza

 

4/18

Valore

A

X

4/19

Spese di trasporto a destinazione finale

A

XY»

(7)

nel gruppo 4, nella riga relativa al dato 4/18, nella colonna «Nome del dato», i termini «Valore postale» sono sostituiti dal termine «Valore»;

(8)

nel gruppo 4, nella riga relativa al dato 4/19, nella colonna «Nome del dato», i termini «Affrancatura e spese di spedizione» sono sostituiti dai termini «Spese di trasporto a destinazione finale»;

(9)

nel gruppo 6, fra le colonne H6 e I1, è inserita la seguente colonna:

 

 

Dato n.

Nome del dato

7

6/1

Massa netta (kg)

 

6/2

Unità supplementari

A

[55]

X

6/3

Massa lorda (kg) - Contratto di trasporto di livello master

 

6/4

Massa lorda (kg) - Contratto di trasporto di livello house

 

6/5

Massa lorda (kg)

A

XY

6/6

Descrizione delle merci - Contratto di trasporto di livello master

 

6/7

Descrizione delle merci – Contratto di trasporto di livello house

 

6/8

Descrizione delle merci

A

X

6/9

Tipo di imballaggio

 

6/10

Numero di imballaggi

A

[52]

X

6/11

Marchi di spedizione

 

6/12

Codice delle merci pericolose (ONU)

 

6/13

Codice CUS

 

6/14

Codice delle merci – Codice della nomenclatura combinata

A

X

6/15

Codice della merce - Codice TARIC

 

6/16

Codice delle merci - Codice/i aggiuntivo/i TARIC

 

6/17

Codice delle merci - Codice o codici aggiuntivi nazionali

 

6/18

Totale dei colli

 

6/19

Tipo di merci»

 

c)

al capitolo 3, sezione 2, sono aggiunte le seguenti note:

«Numero della nota

Descrizione della nota

[52]

Questa informazione non viene richiesta per le spedizioni postali.

[53]

Questa informazione non viene richiesta:

a)

se le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica nell'ambito del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE; oppure

b)

se le merci hanno natura non commerciale e sono spedite da un paese terzo da privati ad altri privati in uno Stato membro e sono esenti da IVA a norma dell'articolo 1 della direttiva 2006/79/CE del Consiglio (*1).

[54]

Tali informazioni sono richieste solo se le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica nell'ambito del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE.

[55]

Tali informazioni sono richieste solo se la dichiarazione riguarda le merci di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1186/2009.

(2)

il titolo II è così modificato:

a)

nelle note relative al dato 1/6 («Numero di articolo»), la dicitura «Colonne A1-A3, B1-B4, C1, D1, D2, E1, E2, da F1a a F1d, da F2a a F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5, G4, G5, da H1 a H6 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:» è sostituita dalla dicitura «Colonne A1-A3, B1-B4, C1, D1, D2, E1, E2 da F1a a F1d, da F2a a F2c, F3a, F4a, F4b, F4d, F5, G4, G5, da H1 a H7 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:»;

b)

nelle note relative al dato 2/1 («Dichiarazione semplificata/Documenti precedenti»), è aggiunto il seguente testo:

«Colonna H7 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Se la dichiarazione sommaria di entrata e la dichiarazione doganale sono presentate separatamente, utilizzando il pertinente codice unionale, inserire l'MRN della dichiarazione di entrata sommaria o di qualsiasi altro documento precedente.»;

c)

nelle note relative al dato 2/2 («Informazioni supplementari»), è aggiunto il seguente testo:

«Colonna H7 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Eventuali informazioni comunicate dal dichiarante utili per l'immissione in libera pratica dell'articolo interessato.»;

d)

nelle note relative al dato 2/4 («Numero di riferimento/UCR»), è aggiunto il seguente testo:

«Colonna H7 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Questa voce può essere usata per indicare l'identificativo dell'operazione, se le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica nell'ambito del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE.»;

e)

le note relative al dato 3/1 («Esportatore») sono modificate come segue:

(1)

la dicitura «Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:» è sostituita dalla dicitura «Colonne da B1 a B4, C1 ed E1 della tabella dei requisiti in materia di dati:»;

(2)

è aggiunto il seguente testo:

«Colonne H6 e H7 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare cognome e nome e indirizzo della persona che spedisce le merci come stipulato nel contratto di trasporto dalla persona che lo ha firmato.»;

f)

nelle note relative al dato 3/17 («Dichiarante»), la dicitura «Colonne da H1 a H6 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:» è sostituita dalla dicitura «Colonne da H1 a H7 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:»;

g)

nelle note relative al dato 3/18 («N. di identificazione del dichiarante»), la dicitura «Colonne da B1 a B4, C1, G4, da H1 a H5 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:» è sostituita dalla dicitura «Colonne da B1 a B4, C1, G4, da H1 a H7 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:»;

h)

nelle note relative al dato 3/40 («N. di identificazione dei riferimenti fiscali aggiuntivi»), è aggiunto il seguente testo:

«Se le merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica nell'ambito del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi o territori terzi di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE, si indica il codice IVA speciale attribuito per avvalersi di tale regime.»;

i)

le note relative al dato 4/18 («Valore postale») sono modificate come segue:

(1)

la dicitura «Valore postale» è sostituita da «Valore»;

(2)

la dicitura «Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:» è sostituita dalla dicitura «Colonna H6 della tabella dei requisiti in materia di dati:»;

(3)

è aggiunto il seguente testo:

«Colonna H7 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Valore intrinseco delle merci per articolo nella valuta di fatturazione.»;

j)

le note relative al dato 4/19 («Oneri postali») sono modificate come segue:

(1)

la dicitura «Oneri postali» è sostituita dalla dicitura «Spese di trasporto a destinazione finale»;

(2)

la dicitura «Sono utilizzate tutte le colonne pertinenti della tabella dei requisiti in materia di dati:» è sostituita dalla dicitura «Colonna H6 della tabella dei requisiti in materia di dati:»;

(3)

è aggiunto il seguente testo:

«Colonna H7 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Spese di trasporto a destinazione finale nella valuta di fatturazione.»;

k)

nelle note relative al dato 6/8 («Descrizione delle merci»), la dicitura «Colonne D3, G4, G5 e H6 della tabella dei requisiti in materia di dati:» è sostituita dalla dicitura «Colonne D3, G4, G5, H6 e H7 della tabella dei requisiti in materia di dati:»;

l)

nelle note relative al dato 6/14 («Codice delle merci – Codice della nomenclatura combinata»), è aggiunto il seguente testo:

«Colonna H7 della tabella dei requisiti in materia di dati:

Indicare il codice a sei cifre della nomenclatura del sistema armonizzato delle merci dichiarate.».


(*1)  Direttiva 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi (GU L 286 del 17.10.2006, pag. 15).»;


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