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Document 32019R0033R(01)

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione (GU L 9 dell'11.1.2019)

GU L 15 del 17.1.2019, p. 58–58 (IT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/33/corrigendum/2019-01-17/oj

17.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 15/58


Rettifica del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 9 del 11 gennaio 2019 )

Al considerando 45,

anziché:

«Inoltre, spesso i consumatori decidono di effettuare l'acquisto di un prodotto vitivinicolo sulla base delle varietà di uve da vino utilizzate. Per evitare pratiche ingannevoli in materia di etichettatura, dovrebbero essere stabilite norme relative alle condizioni di impiego dei nomi utilizzati per indicare le varietà di uve da vino. Inoltre, in considerazione dell'importanza economica che i vini varietali rivestono per i produttori, dovrebbe essere prevista la possibilità per i produttori di prodotti vitivinicoli che non recano una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta di riportare sull'etichetta l'informazione «vino varietale», unitamente al nome del paese in cui il prodotto vitivinicolo è stato trasformato.»,

leggasi:

«Inoltre, spesso i consumatori decidono di effettuare l'acquisto di un prodotto vitivinicolo sulla base delle varietà di uve da vino utilizzate. Per evitare pratiche ingannevoli in materia di etichettatura, dovrebbero essere stabilite norme relative alle condizioni di impiego dei nomi utilizzati per indicare le varietà di uve da vino. Inoltre, in considerazione dell'importanza economica che i vini varietali rivestono per i produttori, dovrebbe essere prevista la possibilità per i produttori di prodotti vitivinicoli che non recano una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta di riportare sull'etichetta l'informazione «vino varietale», unitamente al nome del paese in cui il prodotto vitivinicolo è stato prodotto.».


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