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Document 32018R1628

Regolamento (UE) 2018/1628 del Consiglio, del 30 ottobre 2018, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque

ST/13230/2018/INIT

GU L 272 del 31.10.2018, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1628/oj

31.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 272/1


REGOLAMENTO (UE) 2018/1628 DEL CONSIGLIO

del 30 ottobre 2018

che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili incluse, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca e di altri organismi consultivi, nonché alla luce di eventuali pareri dei consigli consultivi istituiti per le zone geografiche o i settori di competenza pertinenti e delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri.

(2)

Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, ivi comprese talune condizioni a esse funzionalmente collegate, se del caso. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ogni Stato membro la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e tenendo in debito conto gli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce che l'obiettivo della PCP è ottenere il tasso di sfruttamento corrispondente al rendimento massimo sostenibile (MSY) entro il 2015, ove possibile, e, progressivamente, al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock.

(4)

A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, i totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero pertanto essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici e garantendo al contempo parità di trattamento ai diversi settori della pesca, nonché in conformità delle opinioni espresse in sede di consultazione delle parti interessate.

(5)

Il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock («piano»). Il piano è inteso a garantire che lo sfruttamento di risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre l'MSY. A tal fine, i tassi-obiettivo di mortalità per pesca per gli stock interessati, espressi in intervalli di valori, devono essere raggiunti quanto prima e progressivamente entro il 2020. È opportuno che i limiti di cattura applicabili nel 2019 per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico siano stabiliti conformemente agli obiettivi del piano.

(6)

Il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha indicato che la biomassa dello stock di aringa del Baltico occidentale nella sottodivisione CIEM 20-24 è al di sotto dei valori di riferimento per la conservazione della biomassa riproduttiva dello stock riportati nell'allegato II, colonna A, del regolamento (UE) 2016/1139. A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento, dovrebbero essere adottate tutte le misure correttive adeguate per assicurare il rapido ritorno dello stock in questione a livelli al di sopra del livello in grado di produrre l'MSY. A tal fine, occorre tener conto del calendario per il raggiungimento degli obiettivi della PCP in generale e del piano in particolare, considerando l'effetto previsto delle misure correttive adottate e attenendosi nel contempo all'obiettivo di conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale, secondo quanto previsto all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Di conseguenza, e conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1139, è opportuno che le possibilità di pesca dell'aringa del Baltico occidentale siano fissate al di sotto dell'intervallo di valori di mortalità per pesca di cui all'allegato I, colonna A di tale regolamento, a un livello che tenga conto della diminuzione della biomassa.

(7)

Per quanto riguarda lo stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale, i pareri scientifici indicano che la pesca ricreativa contribuisce significativamente alla mortalità complessiva per pesca di tale stock e dovrebbe essere limitata. È pertanto opportuno fissare un limite giornaliero per pescatore. Ciò fa salvo il principio di stabilità relativa applicabile alle attività di pesca commerciale.

(8)

Per quanto riguarda lo stock di merluzzo bianco del Baltico orientale, il CIEM non ha potuto stabilire valori di riferimento biologici a causa di cambiamenti nella sua biologia. È pertanto opportuno, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del piano, fissare il TAC per il merluzzo bianco del Baltico orientale conformemente all'approccio precauzionale secondo quanto stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 e disporre un fermo di pesca.

(9)

Al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca costiera, è opportuno introdurre una flessibilità all'interno della zona limitata per il salmone dalle sottodivisioni CIEM 22-31 alla sottodivisione CIEM 32 per lo Stato membro che ha chiesto tale flessibilità.

(10)

In base al parere del CIEM, il 29 % di catture nell'ambito della pesca del salmone è erroneamente dichiarato, in particolare in quanto catture di trota di mare. Dato che la maggior parte delle trote di mare del Mar Baltico sono sfruttate nelle zone costiere, è opportuno vietare la pesca della trota di mare al di là delle quattro miglia nautiche e limitare le catture accessorie di trota di mare al 3 % delle catture combinate di trota di mare e di salmone al fine di contribuire a evitare che catture di salmone siano erroneamente dichiarate come catture di trota di mare.

(11)

L'utilizzo delle possibilità di pesca stabilite dal presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (3), in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca nonché alla trasmissione alla Commissione dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. Il presente regolamento dovrebbe pertanto specificare i codici relativi agli sbarchi di stock oggetto del medesimo che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono dati alla Commissione.

(12)

Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (4) ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico a norma degli articoli 3 e 4. A norma dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock. Più recentemente, il meccanismo di flessibilità interannuale è stato introdotto dall'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di causare il deterioramento delle condizioni biologiche degli stock, dovrebbe essere stabilito che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(13)

In base a un nuovo parere scientifico è opportuno fissare un TAC preliminare per la busbana norvegese nella divisione CIEM 3a e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 per il periodo dal 1o novembre 2018 al 31 ottobre 2019.

(14)

Negli anni precedenti i TAC di acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della divisione Copace 34.1.1 sono stati fissati per un anno civile. Nel luglio 2018 il CIEM ha emesso il suo parere per tale stock per il periodo dal 1o luglio 2018 al 30 giugno 2019. Tali periodi dovrebbero essere allineati in modo da far coincidere il periodo del TAC con quello coperto dal parere del CIEM. In via eccezionale, e solo a causa di questa transizione, il TAC per l'acciuga dovrebbe essere modificato in modo da coprire il periodo di diciotto mesi che termina il 30 giugno 2019.

(15)

Al fine di evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2019. Tuttavia, il presente regolamento dovrebbe applicarsi all'acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della divisione Copace 34.1.1 a decorrere dal 1o gennaio 2018. Tale applicazione retroattiva lascia impregiudicati i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento poiché le possibilità di pesca per tale periodo più lungo superano quelle inizialmente fissate nel regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio (5). Inoltre, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla busbana norvegese nella divisione CIEM 3a e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 dal 1o novembre 2018 al 31 ottobre 2019. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico per il 2019 e modifica determinate possibilità di pesca in altre acque fissate dal regolamento (UE) 2018/120.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione operanti nel Mar Baltico.

2.   Il presente regolamento si applica altresì alla pesca ricreativa nei casi in cui vi viene fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

1)   «sottodivisione»: una sottodivisione CIEM del Mar Baltico quale definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (6);

2)   «totale ammissibile di catture» (TAC): il quantitativo di ciascuno stock che può essere catturato nell'arco di un anno;

3)   «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

4)   «pesca ricreativa»: le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi.

CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA

Articolo 4

TAC e loro ripartizione

I TAC, i contingenti e, se del caso, le condizioni che vi sono funzionalmente collegate sono stabiliti nell'allegato.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca a norma del presente regolamento non pregiudica:

a)

gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c)

gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 o dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

d)

i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 o i quantitativi trasferiti a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

e)

le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Gli stock di specie non bersaglio rientranti nei limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 che possono beneficiare della deroga dall'obbligo di imputare le catture al contingente pertinente, sono indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 7

Misure relative alla pesca ricreativa del merluzzo bianco nelle sottodivisioni 22-24

1.   Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa non possono essere conservati più di sette esemplari di merluzzo bianco per pescatore al giorno nelle sottodivisioni 22-24.

2.   Il paragrafo 1 fa salve misure nazionali più rigorose.

Articolo 8

Misure relative alla pesca della trota di mare nelle sottodivisioni 22-32

1.   Ai pescherecci è vietata la pesca della trota di mare al di là delle quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base nelle sottodivisioni 22-32 dal 1o gennaio al 31 dicembre 2019. Nell'ambito della pesca del salmone in queste acque, le catture accessorie di trota di mare non possono superare il 3 % delle catture totali di salmone e di trota di mare detenute a bordo in qualsiasi momento o sbarcate al termine di ciascuna bordata di pesca.

2.   Il paragrafo 1 fa salve misure nazionali più rigorose.

Articolo 9

Flessibilità

1.   Salvo se diversamente specificato nell'allegato del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.

2.   L'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 10

Trasmissione dei dati

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi ai quantitativi catturati o sbarcati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Modifiche del regolamento (UE) 2018/120

L'allegato IA del regolamento (UE) 2018/120 è così modificato:

1)

la tabella sulle possibilità di pesca per l'acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della divisione Copace 34.1.1 è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Acciuga

Engraulis encrasicolus

Zona:

9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

(ANE/9/3411)

Spagna

10 802  (7)

 

 

Portogallo

11 784  (7)

 

 

Unione

22 586  (7)

 

 

TAC

22 586  (7)

 

TAC precauzionale

2)

la tabella sulle possibilità di pesca relative alla busbana norvegese e alle catture accessorie connesse nella divisione CIEM 3a e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Busbana norvegese e catture accessorie connesse

Trisopterus esmarkii

Zona:

3a; acque dell'Unione delle zone 2a e 4

(NOP/2A3A4.)

Anno

2018

2019

 

 

Danimarca

85 186  (8)  (10)

49 953  (8)  (13)

 

 

Germania

16 (8)  (9)  (10)

10 (8)  (9)  (13)

 

 

Paesi Bassi

63 (8)  (9)  (10)

37 (8)  (9)  (13)

 

 

Unione

85 265  (8)  (10)

50 000  (8)  (13)

 

 

Norvegia

15 000  (11)

0

 

 

Isole Færøer

6 000  (12)

0

 

 

TAC

Non pertinente

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019, a eccezione dell'articolo 11, punto 2), che si applica a decorrere dal 1o novembre 2018 fino al 31 ottobre 2019 e a accezione dell'articolo 11, punto 1), che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2018

Per il Consiglio

La presidente

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(2)  Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1996/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

(5)  Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund, che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e abroga il regolamento (CE) n. 88/98 (GU L 349 del 31.12.2005, pag. 1).

(7)  Il contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2018 al 30 giugno 2019.»;

(8)  Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(9)  Contingente da prelevare solo nelle acque dell'Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4.

(10)  Il contingente dell'Unione può essere pescato soltanto dal 1o novembre 2017 al 31 ottobre 2018.

(11)  Deve essere utilizzata una rete con porta di uscita.

(12)  Deve essere utilizzata una rete con porta di uscita. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.

(13)  Il contingente dell'Unione può essere pescato dal 1o novembre 2017 al 31 ottobre 2019.»


ALLEGATO

TAC applicabili ai pescherecci dell'Unione in zone dove sono imposti TAC per specie e per zona

Nelle tabelle che seguono sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione) nonché le condizioni ad essi funzionalmente collegate.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato.

Gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie.

Ai fini del presente regolamento è prevista la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.

Nome scientifico

Codice alfa a 3 lettere

Nome comune

Clupea harengus

HER

Aringa

Gadus morhua

COD

Merluzzo bianco

Pleuronectes platessa

PLE

Passera di mare

Salmo salar

SAL

Salmone atlantico

Sprattus sprattus

SPR

Spratto


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Sottodivisioni 30-31

(HER/30/31.)

Finlandia

72 724

 

 

Svezia

15 979

 

 

Unione

88 703

 

 

TAC

88 703

 

TAC analitico


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Sottodivisioni 22-24

(HER/3BC+24)

Danimarca

1 262

 

 

Germania

4 966

 

 

Finlandia

1

 

 

Polonia

1 171

 

 

Svezia

1 601

 

 

Unione

9 001

 

 

TAC

9 001

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32

(HER/3D-R30)

Danimarca

3 748

 

 

Germania

994

 

 

Estonia

19 139

 

 

Finlandia

37 360

 

 

Lettonia

4 723

 

 

Lituania

4 973

 

 

Polonia

42 444

 

 

Svezia

56 979

 

 

Unione

170 360

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.


Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

Sottodivisione 28.1

(HER/03D.RG)

Estonia

14 336

 

 

Lettonia

16 708

 

 

Unione

31 044

 

 

TAC

31 044

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-32

(COD/3DX32.)

Danimarca

5 539  (1)

 

 

Germania

2 203  (1)

 

 

Estonia

540 (1)

 

 

Finlandia

424 (1)

 

 

Lettonia

2 060  (1)

 

 

Lituania

1 357  (1)

 

 

Polonia

6 377  (1)

 

 

Svezia

5 612  (1)

 

 

Unione

24 112  (1)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

Sottodivisioni 22-24

(COD/3BC+24)

Danimarca

4 152

 

 

Germania

2 031

 

 

Estonia

92

 

 

Finlandia

82

 

 

Lettonia

344

 

 

Lituania

223

 

 

Polonia

1 111

 

 

Svezia

1 480

 

 

Unione

9 515

 

 

TAC

9 515

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

(PLE/3BCD-C)

Danimarca

7 251

 

 

Germania

806

 

 

Polonia

1 518

 

 

Svezia

547

 

 

Unione

10 122

 

 

TAC

10 122

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.


Specie:

Salmone atlantico

Salmo salar

Zona:

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-31

(SAL/3BCD-F)

Danimarca

18 885  (2)

 

 

Germania

2 101  (2)

 

 

Estonia

1 919  (2)  (3)

 

 

Finlandia

23 548  (2)

 

 

Lettonia

12 012  (2)

 

 

Lituania

1 412  (2)

 

 

Polonia

5 729  (2)

 

 

Svezia

25 526  (2)

 

 

Unione

91 132  (2)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Salmone atlantico

Salmo salar

Zona:

Acque dell'Unione della sottodivisione 32

(SAL/3D32.)

Estonia

995 (4)

 

 

Finlandia

8 708  (4)

 

 

Unione

9 703  (4)

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC precauzionale


Specie:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona:

Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

(SPR/3BCD-C)

Danimarca

26 710

 

 

Germania

16 921

 

 

Estonia

31 016

 

 

Finlandia

13 982

 

 

Lettonia

37 460

 

 

Lituania

13 551

 

 

Polonia

79 497

 

 

Svezia

51 635

 

 

Unione

270 772

 

 

TAC

Non pertinente

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.


(1)  Nelle sottodivisioni 25 e 26 è vietata la pesca di questo contingente dal 1o al 31 luglio ai:

a)

pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri operanti con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi di tipo analogo con dimensione di maglia pari o superiore a 90 mm; e

b)

pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti e tramagli con dimensione di maglia pari o superiore a 90 mm, o con palangari di fondo e palangari, ad eccezione dei palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura da jigging.

(2)  Numero di individui.

(3)  Condizione speciale: fino a un massimo del 20 % e non più di 400 esemplari di questo contingente possono essere pescati nelle acque dell'Unione della sottodivisione 32 (SAL/*3D32).

(4)  Numero di individui.


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