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Document 32018R0561
Commission Delegated Regulation (EU) 2018/561 of 29 January 2018 amending Delegated Regulation (EU) 2016/127 with regard to protein requirements for follow-on formula (Text with EEA relevance. )
Regolamento delegato (UE) 2018/561 della Commissione, del 29 gennaio 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/127 per quanto concerne le prescrizioni in materia di proteine per le formule di proseguimento (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento delegato (UE) 2018/561 della Commissione, del 29 gennaio 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/127 per quanto concerne le prescrizioni in materia di proteine per le formule di proseguimento (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2018/0438
GU L 94 del 12.4.2018, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
12.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 94/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/561 DELLA COMMISSIONE
del 29 gennaio 2018
che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/127 per quanto concerne le prescrizioni in materia di proteine per le formule di proseguimento
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione (2) stabilisce, tra l'altro, norme in materia di composizione e di etichettatura per le formule per lattanti e le formule di proseguimento. |
(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2016/127 prevede in modo specifico che le formule di proseguimento a base di proteine di latte vaccino o caprino contengano almeno 1,8 g di proteine/100 kcal (0,43 g/100 kJ). |
(3) |
Un operatore del settore alimentare ha presentato alla Commissione una richiesta di immissione sul mercato di una formula di proseguimento a base di proteine intatte di latte vaccino con un tenore proteico di almeno 1,61 g/100 kcal, che è inferiore ai livelli consentiti dalla direttiva 2006/141/CE della Commissione (3) e dal regolamento delegato (UE) 2016/127. |
(4) |
Su richiesta della Commissione, il 5 aprile 2017 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha espresso un parere scientifico sulla sicurezza e sull'idoneità per i lattanti delle formule di proseguimento con un tenore proteico di almeno 1,6 g/100 kcal (4). L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che l'uso di formule di proseguimento a base di proteine intatte di latte vaccino o caprino con un tenore proteico di 1,6 g/100 kcal (0,38 g/100 kJ) e conformi, per il resto, alle prescrizioni della pertinente normativa dell'Unione, è sicuro e idoneo per i lattanti in buona salute che vivono in Europa e ricevono un'alimentazione complementare di qualità sufficiente. In base a tale parere e al fine di promuovere lo sviluppo di prodotti innovativi, il tenore proteico minimo prescritto dal regolamento delegato (UE) 2016/127 per le formule di proseguimento a base di latte vaccino o caprino dovrebbe essere ridotto a 1,6 g/100 kcal. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento delegato (UE) 2016/127, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento delegato (UE) 2016/127 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35.
(2) Regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche di composizione e di informazione per le formule per lattanti e le formule di proseguimento e per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni sull'alimentazione del lattante e del bambino nella prima infanzia (GU L 25 del 2.2.2016, pag. 1).
(3) Direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante abrogazione della direttiva 1999/21/CE (GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1).
(4) EFSA Journal 2017;15(5):4781.
ALLEGATO
Nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2016/127, la tabella al punto 2.1 (Formule di proseguimento a base di proteine di latte vaccino o caprino) è sostituita dalla seguente:
Minimo |
Massimo |
0,38 g/100 kJ (1,6 g/100 kcal) |
0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal) |