Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D2003

    Decisione (UE) 2018/2003 del Consiglio, del 20 settembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e la Repubblica delle Filippine

    ST/11260/2016/INIT

    GU L 322 del 18.12.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/12/2018

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/2003/oj

    Related international agreement

    18.12.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 322/1


    DECISIONE (UE) 2018/2003 DEL CONSIGLIO

    del 20 settembre 2016

    relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei tra l'Unione europea e la Repubblica delle Filippine

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con decisione del 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo a livello di Unione.

    (2)

    La Commissione ha pertanto negoziato, a nome dell'Unione, un accordo con il governo della Repubblica delle Filippine relativo ad alcuni aspetti dei servizi aerei («accordo»). I negoziati si sono conclusi positivamente e l'accordo è stato siglato il 10 febbraio 2016.

    (3)

    L'obiettivo dell'accordo è conformare al diritto dell'Unione gli accordi bilaterali sui servizi aerei tra dieci Stati membri e la Repubblica delle Filippine.

    (4)

    È opportuno che l'accordo sia firmato, a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva.

    (5)

    Al fine di realizzare i vantaggi dell'accordo quanto prima possibile, esso dovrebbe essere applicato in via provvisoria,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica delle Filippine su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, con riserva della conclusione di tale accordo.

    Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione.

    Articolo 3

    In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato a titolo provvisorio dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine (1).

    Articolo 4

    Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo.

    Articolo 5

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2016

    Per il Consiglio

    Il presidente

    I. KORČOK


    (1)  La data di applicazione dell'accordo in via provvisoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


    Top