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Document 32018D0104

    Decisione (UE) 2017/104 del Consiglio, del 20 novembre 2017, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra

    GU L 23 del 26.1.2018, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/01/2018

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/104/oj

    Related international agreement

    26.1.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 23/1


    DECISIONE (UE) 2017/104 DEL CONSIGLIO

    del 20 novembre 2017

    relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 37,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, l’articolo 100, paragrafo 2, e gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 5 e 7, e l’articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

    vista la proposta della Commissione europea e dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 29 settembre 2015, il Consiglio ha autorizzato la Commissione e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati con la Repubblica d’Armenia su un accordo quadro.

    (2)

    Tali negoziati sono stati conclusi con successo e l’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra («accordo») è stato siglato il 21 marzo 2017.

    (3)

    L’articolo 385 dell’accordo dispone l’applicazione in via provvisoria dell’accordo, in tutto o in parte, prima della sua entrata in vigore.

    (4)

    È opportuno firmare l’accordo a nome dell’Unione e applicarlo, in parte, a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

    (5)

    La firma dell’accordo a nome dell’Unione e l’applicazione provvisoria di parti dell’accordo tra l’Unione e la Repubblica d’Armenia fa salva la ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri conformemente ai trattati,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, con riserva della conclusione di tale accordo.

    Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

    Articolo 3

    In attesa che siano espletate le procedure necessarie per l’entrata in vigore dell’accordo (1), in conformità dell’articolo 385 dell’accordo e fatte salve le notifiche ivi previste, le seguenti parti dell’accordo sono applicate a titolo provvisorio tra l’Unione e la Repubblica d’Armenia, ma solo nella misura in cui riguardino materie di competenza dell’Unione, incluse quelle di definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune:

    a)

    titolo I;

    b)

    titolo II: articoli 3, 4, 7 e 8;

    c)

    titolo III: articolo 12, articolo 14, paragrafo 1 e articolo 15;

    d)

    titolo V:

    i)

    capo 1, a eccezione dell’articolo 38, paragrafo 3, lettera a);

    ii)

    capo 2, a eccezione del riferimento alla sicurezza nucleare di cui all’articolo 42, paragrafo 2, lettere f e g;

    iii)

    capo 3, a eccezione dell’articolo 46, paragrafo 1, lettere a), c) ed e);

    iv)

    capi 7, 10, 14 e 21;

    e)

    titolo VI, a eccezione dell’articolo 205, paragrafo 2, lettere b) e c); l’articolo 203 si applica a titolo provvisorio solo nella misura in cui riguardi investimenti diretti;

    f)

    titolo VII;

    g)

    titolo VIII, a eccezione dell’articolo 380, paragrafo 1, nella misura in cui le disposizioni di tale titolo siano limitate allo scopo di assicurare l’applicazione provvisoria dell’accordo; e

    h)

    gli allegati I e II, a eccezione dei riferimenti all’Euratom relativi all’infrastruttura, ai regolamenti di esecuzione e al nucleare, gli allegati III, VI, VIII, IX, X, XI e XII nonché il protocollo I del titolo VII assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controllo capo 2: disposizioni antifrode e in materia di controllo e il protocollo II relativo all’assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

    Articolo 4

    1.   Ai fini dell’articolo 240 dell’accordo, eventuali modifiche dell’accordo adottate mediante decisioni del sottocomitato per le indicazioni geografiche sono approvate dalla Commissione a nome dell’Unione europea. In caso di mancato accordo tra le parti interessate in seguito a obiezioni relative a un’indicazione geografica, la Commissione adotta una posizione secondo la procedura di cui all’articolo 57 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

    2.   Ai fini dell’articolo 270, paragrafo 2, prima frase, dell’accordo, la Commissione è autorizzata ad approvare la posizione dell’Unione riguardo alle modifiche dell’allegato XI dell’accordo.

    Ai fini dell’articolo 270, paragrafo 2, seconda frase, dell’accordo, la Commissione è autorizzata a sollevare obiezioni a una modifica o rettifica dell’allegato XI proposta dalla Repubblica d’Armenia.

    Articolo 5

    L’accordo non può essere inteso come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione o degli Stati membri.

    Articolo 6

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2017

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. REPS


    (1)  La data a decorrere dalla quale l’accordo sarà applicato a titolo provvisorio è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).


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