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Document 32017R2392R(01)

Rettifica del regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 350 del 29 dicembre 2017)

ST/11116/2022/INIT

GU L 233 del 8.9.2022, p. 91–91 (ES, IT, PT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2392/corrigendum/2022-09-08/oj

8.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 233/91


Rettifica del regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 350 del 29 dicembre 2017 )

Pagina 11, articolo 1, punto 5) (modifica dell'articolo 12 della direttiva 2003/87/CE):

anziché:

«5)

all'articolo 12, prima del paragrafo 3 bis è aggiunto il paragrafo seguente:

“3 bis.

Se del caso e per il periodo necessario, al fine di tutelare l'integrità ambientale dell'EU ETS, agli operatori aerei e altri operatori che partecipano all'EU ETS è fatto divieto di utilizzare quote di emissioni rilasciate da uno Stato membro per i cui operatori aerei e altri operatori sussistano obblighi estinti. L'atto giuridico cui fa riferimento l'articolo 19 include le misure necessarie nei casi di cui al presente paragrafo.”;»

leggasi:

«5)

all'articolo 12, prima del paragrafo 3 bis è aggiunto il paragrafo seguente:

“3 -bis.

Se del caso e per il periodo necessario, al fine di tutelare l'integrità ambientale dell'EU ETS, agli operatori aerei e altri operatori che partecipano all'EU ETS è fatto divieto di utilizzare quote di emissioni rilasciate da uno Stato membro per i cui operatori aerei e altri operatori sussistano obblighi estinti. L'atto giuridico cui fa riferimento l'articolo 19 include le misure necessarie nei casi di cui al presente paragrafo.”;».

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