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Document 32017R1398

    Regolamento (UE) 2017/1398 del Consiglio, del 25 luglio 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

    GU L 199 del 29.7.2017, p. 2–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1398/oj

    29.7.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 199/2


    REGOLAMENTO (UE) 2017/1398 DEL CONSIGLIO

    del 25 luglio 2017

    che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio (1) stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.

    (2)

    La deroga che autorizza la cattura della spigola con determinate categorie di attrezzi è legata alla documentazione storica delle catture praticate con tali attrezzi. Si dovrebbe chiarire che la deroga è mantenuta in caso di sostituzione dei pescherecci, garantendo nel contempo che il numero di imbarcazioni soggette alla deroga e la loro capacità di pesca complessiva non aumenti.

    (3)

    Nel 2017 il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha modificato nel suo parere le zone di gestione del cicerello sulla base del valore di riferimento relativo al 2016. Benché principalmente situata nelle acque norvegesi, la zona di gestione 3r del cicerello copre in parte anche le acque dell'Unione, con alcuni importanti banchi di pesca transzonali tra le zone di gestione 2r e 3r. È opportuno garantire che i pescherecci dell'Unione possano avere accesso ai banchi di cicerello presenti nelle acque dell'Unione della zona di gestione 3r. Le possibilità di pesca stabilite per la zona di gestione 2r dovrebbero pertanto includere anche le acque dell'Unione della zona di gestione 3r.

    (4)

    Il 27 marzo 2017 il CIEM ha emesso il proprio parere sulle catture di gamberello boreale (Pandalus borealis) nella divisione CIEM IVa est e nella sottodivisione 20 (Mare del Nord settentrionale, nella fossa norvegese e nello Skagerrak). Sulla base di tale parere e a seguito di consultazioni con la Norvegia, è opportuno fissare a 3 856 tonnellate la quota di gamberello boreale spettante all'Unione nello Skagerrak e modificare il contingente dell'Unione nella fossa norvegese.

    (5)

    Negli anni precedenti il totale ammissibile di cattura (TAC) per lo spratto (Sprattus sprattus) nel Mare del Nord è stato stabilito per anno civile, mentre il CIEM emette il suo parere per il periodo dal 1o luglio dell'anno in corso fino al 30 giugno dell'anno successivo. Tali periodi dovrebbero essere allineati in modo da far coincidere il periodo del TAC con quello del parere del CIEM. In via eccezionale, e solo a causa della transizione, il TAC per lo spratto dovrebbe essere modificato in modo da coprire il periodo di diciotto mesi che termina il 30 giugno 2018. Qualsiasi successiva possibilità di pesca dovrebbe essere fissata in linea con il periodo per il quale il CIEM emette il suo parere.

    (6)

    Nel regolamento (UE) 2017/127, il TAC per lo spratto è stato fissato a 33 830 tonnellate per coprire le catture di spratto nel primo semestre del 2017. Il CIEM ha consigliato che le catture effettuate tra il 1o luglio 2017 e il 30 giugno 2018 non superino 170 387 tonnellate. Pertanto, il TAC per lo spratto per diciotto mesi dovrebbe essere fissato in maniera da coprire le catture effettive che hanno avuto luogo nella prima metà del 2017 nei limiti del TAC fissato nel regolamento (UE) 2017/127 e il livello delle catture previsto nel parere del CIEM per i rimanenti dodici mesi, vale a dire dal 1o luglio 2017 al 30 giugno 2018.

    (7)

    Il regolamento (UE) 2017/595 del Consiglio (2) ha soppresso la tabella relativa alle possibilità di pesca per la limanda (Limanda limanda) e la passera pianuzza (Platichthys flesus) per le acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV, che figurava nell'allegato IA del regolamento (UE) 2017/127. È opportuno pertanto eliminare la limanda dalle note a piè di pagina dell'allegato IA del regolamento (UE) 2017/127 in cui tale specie figura come cattura accessoria connessa.

    (8)

    Nella raccomandazione della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (CPANE) 1:2014 è stata vietata la pesca dello scorfano (Sebastes mentella) nelle acque internazionali delle sottozone CIEM I e II dal 1o gennaio al 30 giugno 2014. Il divieto ai sensi di tale raccomandazione non è più di applicazione al termine di tale periodo. Le possibilità di pesca dovrebbero pertanto essere modificate al fine di consentire l'avvio delle attività di pesca dello scorfano per tutto il 2017.

    (9)

    Nella sua riunione annuale del 2016 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato la raccomandazione 16-05 («raccomandazione 16-05») che fissa a 10 500 tonnellate il TAC per il pesce spada del Mediterraneo (Xiphias gladius) e istituisce un gruppo di lavoro al fine di definire un sistema di ripartizione corretto ed equo del TAC per il pesce spada del Mediterraneo, stabilire il contingente assegnato alle parti contraenti e alle parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti per il 2017 e definire il meccanismo per la gestione del TAC.

    (10)

    L'Unione, con lettera indirizzata al segretariato dell'ICCAT il 23 dicembre 2016, ha confermato che avrebbe attuato la raccomandazione 16-05 a decorrere dal 1o gennaio 2017. In particolare, l'Unione ha confermato che a partire dal 2017 avrebbe attuato il fermo per il pesce spada del Mediterraneo di cui al paragrafo 11 della raccomandazione 16-05 nel periodo dal 1o gennaio al 31 marzo. È pertanto opportuno introdurre tale fermo come condizione funzionalmente collegata alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per il pesce spada del Mediterraneo.

    (11)

    Il gruppo di lavoro istituito dalla raccomandazione 16-05 si è riunito dal 20 al 22 febbraio 2017 e ha proposto un criterio di ripartizione nonché un compromesso per la gestione dell'uso del contingente per il 2017. Nell'ambito di tale compromesso, la quota dell'Unione è stata fissata al 70,756 % del TAC dell'ICCAT, pari a 7 410,48 tonnellate per il 2017. È pertanto opportuno recepire nel diritto dell'Unione la quota dell'Unione e definire i contingenti assegnati agli Stati membri. La ripartizione dovrebbe essere basata sulle catture storiche praticate nel periodo di riferimento 2012-2015.

    (12)

    I limiti di cattura di cui al regolamento (UE) 2017/127 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2017. È pertanto opportuno chele disposizioni introdotte dal presente regolamento modificativo relative ai limiti di cattura si applichino anche a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite.

    (13)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/127,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento (UE) 2017/127

    Il regolamento (UE) 2017/127 è così modificato:

    1)

    all'articolo 9, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

    «Le suddette deroghe si applicano ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola nel periodo dal 1o luglio 2015 al 30 settembre 2016: alla lettera b) le catture registrate effettuate con ami e palangari e alla lettera c) le catture registrate effettuate con reti da posta fisse. In caso di sostituzione di un peschereccio dell'Unione, gli Stati membri possono consentire che la deroga sia applicata a un altro peschereccio, a condizione che il numero dei pescherecci dell'Unione soggetti alla deroga e la loro capacità di pesca complessiva non aumentino.»;

    2)

    gli allegati IA e ID del regolamento (UE) 2017/127 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2017

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. MAASIKAS


    (1)  Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).

    (2)  Regolamento (UE) 2017/595 del Consiglio, del 27 marzo 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca (GU L 81 del 28.3.2017, pag. 6).


    ALLEGATO

    1.

    L'allegato IA del regolamento (UE) 2017/127 è così modificato:

    a)

    la tabella relativa alle possibilità di pesca per il cicerello e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Cicerello e catture accessorie connesse

    Ammodytes spp.

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV (1)

    Danimarca

    458 552  (2)

     

     

    Regno Unito

    10 024  (2)

     

     

    Germania

    701 (2)

     

     

    Svezia

    16 838  (2)

     

     

    Unione

    486 115

     

     

    TAC

    486 115

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    b)

    la tabella relativa alle possibilità di pesca per il gamberello boreale nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    IIIa

    (PRA/03 A.)

    Danimarca

    2 506

     

     

    Svezia

    1 350

     

     

    Unione

    3 856

     

     

    TAC

    7 221

     

    TAC precauzionale

    Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.»;

    c)

    la tabella relativa alle possibilità di pesca per il gamberello boreale nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Gamberello boreale

    Pandalus borealis

    Zona:

    Acque norvegesi a sud di 62° N

    (PRA/04-N.)

    Danimarca

    211

     

     

    Svezia

    123 (3)

     

     

    Unione

    334

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    d)

    la tabella relativa alle possibilità di pesca per lo spratto e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Spratto e catture accessorie connesse

    Sprattus sprattus

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    (SPR/2AC4-C)

    Belgio

    1 890  (4)  (6)

     

     

    Danimarca

    149 592  (4)  (6)

     

     

    Germania

    1 890  (4)  (6)

     

     

    Francia

    1 890  (4)  (6)

     

     

    Paesi Bassi

    1 890  (4)  (6)

     

     

    Svezia

    1 995  (4)  (6)  (7)

     

     

    Regno Unito

    6 264  (4)  (6)

     

     

    Unione

    165 411  (4)

     

     

    Norvegia

    10 000  (5)

     

     

    Isole Færøer

    1 000  (5)  (8)

     

     

    TAC

    176 411  (4)

     

    TAC analitico

    e)

    nella tabella relativa alle possibilità di pesca per lo spratto e le catture accessorie connesse nella zona IIIa, la nota a piè di pagina (1) è sostituita dalla seguente:

    «(1)

    Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture accessorie di merlano ed eglefino possono arrivare fino al 5 % del contingente (OTH/*03 A.). Qualora uno Stato membro si avvalga di tale disposizione rispetto a una specie prelevata come cattura accessoria in questo tipo di pesca, detto Stato membro non può avvalersi di alcuna disposizione in materia di flessibilità interspecie rispetto alle catture accessorie di tale specie.»;

    f)

    la tabella sulle possibilità di pesca per lo scorfano nelle acque internazionali delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Scorfano

    Sebastes spp.

    Zona:

    Acque internazionali delle zone I e II

    (RED/1/2INT)

    Unione

    da fissare (9)  (10)

     

     

    TAC

    8 000  (11)

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    2.

    Nell'allegato ID del regolamento (UE) 2017/127, la tabella relativa alle possibilità di pesca per il pesce spada nel Mar Mediterraneo è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Pesce spada

    Xiphias gladius

    Zona:

    Mar Mediterraneo

    (SWO/MED)

    Croazia

    16 (12)

     

     

    Cipro

    59 (12)

     

     

    Spagna

    1 822,49  (12)

     

     

    Francia

    127,02 (12)

     

     

    Grecia

    1 206,45  (12)

     

     

    Italia

    3 736,26  (12)

     

     

    Malta

    443,26 (12)

     

     

    Unione

    7 410,48  (12)

     

     

    TAC

    10 500

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


    (1)  Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

    (2)  Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture accessorie di merlano e sgombro possono arrivare fino al 2 % del contingente (OT1/*2A3A4). Qualora uno Stato membro si avvalga di tale disposizione rispetto a una specie prelevata come cattura accessoria in questo tipo di pesca, detto Stato membro non può avvalersi di alcuna disposizione in materia di flessibilità interspecie rispetto alle catture accessorie di tale specie.

    Condizione speciale:

    nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IID:

    Zona

    :

    Acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

     

    1r

    2r e 3r

    4

    5r

    6

    7r

     

    (SAN/234_1R)

    (SAN/234_2R) per 2r; (SAN/234_3R) per 3r;

    (SAN/234_4)

    (SAN/234_5R)

    (SAN/234_6)

    (SAN/234_7R)

    Danimarca

    241 443

    165 965

    50 979

    0

    165

    0

    Regno Unito

    5 278

    3 628

    1 114

    0

    4

    0

    Germania

    369

    254

    78

    0

    0

    0

    Svezia

    8 866

    6 094

    1 872

    0

    6

    0

    Unione

    255 956

    175 941

    54 043

    0

    175

    0

    Totale

    255 956

    175 941

    54 043

    0

    175

    0»;

    (3)  Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.»;

    (4)  Il contingente può essere pescato soltanto dal 1o gennaio 2017 al 30 giugno 2018.

    (5)  Il contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2017 al 30 giugno 2018.

    (6)  Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture accessorie di merlano possono arrivare fino al 2 % del contingente (OTH/*2AC4C). Qualora uno Stato membro si avvalga di tale disposizione rispetto a una specie prelevata come cattura accessoria in questo tipo di pesca, detto Stato membro non può avvalersi di alcuna disposizione in materia di flessibilità interspecie rispetto alle catture accessorie di tale specie.

    (7)  Inclusi i cicerelli.

    (8)  Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringhe.»;

    (9)  La pesca di tale specie verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. A partire dalla data di chiusura gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.

    (10)  I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture detenute a bordo.

    (11)  Limite di cattura provvisorio a copertura delle catture di tutte le parti contraenti della NEAFC.»

    (12)  Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1o aprile 2017 al 31 dicembre 2017.»


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