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Document 32017D1504

Decisione (PESC) 2017/1504 del Consiglio, del 24 agosto 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

GU L 221 del 26.8.2017, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1504/oj

26.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 221/22


DECISIONE (PESC) 2017/1504 DEL CONSIGLIO

del 24 agosto 2017

che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849 (1) relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC»), che ha abrogato la decisione 2013/183/PESC e ha attuato, fra l'altro, le risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC).

(2)

Il 5 agosto 2017 l'UNSC ha adottato la risoluzione 2371 (2017) che prevede nuove misure nei confronti dell'RPDC che comprendono la designazione di persone ed entità, tra cui la Foreign Trade Bank e la Korean National Insurance Company («KNIC»), quali destinatarie di un congelamento dei beni.

(3)

Il punto 26 dell'UNSCR 2371 (2017) prevede una specifica deroga dalle disposizioni relative a un congelamento dei beni per le transazioni finanziarie con la Foreign Trade Bank o la KNIC in determinate circostanze.

(4)

Il 10 agosto 2017 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (PESC) 2017/1459 (2) che aggiunge la Foreign Trade Bank e la KNIC all'allegato I della decisione (PESC) 2016/849. È inoltre opportuno dare attuazione alle deroghe previste al punto 26 dell'UNSCR 2371 (2017).

(5)

La voce relativa alla KNIC dovrebbe essere rimossa dall'allegato II della decisione (PESC) 2016/849, dato che tale entità è ora indicata nell'allegato I.

(6)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare le misure previste nella presente decisione.

(7)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2016/849 è così modificata:

1)

all'articolo 27, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera a) e al paragrafo 2 non si applica:

a)

qualora il comitato delle sanzioni abbia stabilito, in una valutazione caso per caso, che una deroga è necessaria per agevolare il lavoro delle organizzazioni internazionali e non governative che svolgono attività di assistenza e di soccorso nella RPDC a favore della popolazione civile;

b)

alle transazioni finanziarie con la Foreign Trade Bank o con la Korean National Insurance Company (KNIC) qualora tali transazioni riguardino esclusivamente le attività delle missioni diplomatiche nell'RPDC o le attività umanitarie svolte dalle Nazioni Unite o in coordinamento con esse.»;

2)

l'articolo 36 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 36 bis

In deroga alle misure imposte dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) e 2371 (2017), purché il comitato delle sanzioni abbia accertato che la deroga è necessaria per agevolare il lavoro delle organizzazioni internazionali e non governative che svolgono attività di assistenza e di soccorso nella RPDC a favore della popolazione civile della RPDC, l'autorità competente di uno Stato membro concede l'autorizzazione necessaria.»;

3)

l'allegato II della decisione (PESC) 2016/849 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79).

(2)  Decisione di esecuzione (PESC) 2017/1459 del Consiglio, del 10 agosto 2017, che attua la decisione (PESC) 2016/849 concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU L 208, dell'11.8.2017, pag. 38).


ALLEGATO

La seguente voce è rimossa dall'allegato II, parte II, parte B (entità) della decisione (PESC) 2016/849:

«3.

Korea National Insurance Corporation (KNIC) e relative succursali

Korea Foreign Insurance Company

Haebangsan-dong, Central District, Pyongyang, RPDC

Rahlstedter Strasse 83 a, 22149 Amburgo

Korea National Insurance Corporation of Alloway, Kidbrooke Park Road, Blackheath,

Londra SE30LW

3.7.2015

La Korea National Insurance Corporation (KNIC), società posseduta e controllata dallo Stato, genera ingenti introiti, anche in valuta estera, che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

Inoltre, la sede centrale della KNIC a Pyongyang è legata all'Office 39 del Partito dei lavoratori della Corea, un'entità designata.»


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