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Document 32017D0005
Decision (EU) 2017/468 of the European Central Bank of 26 January 2017 amending Decision ECB/2010/10 on non-compliance with statistical reporting requirements (ECB/2017/5)
Decisione (UE) 2017/468 della Banca centrale europea, del 26 gennaio 2017, che modifica la decisione BCE/2010/10 relativa all’inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica (BCE/2017/5)
Decisione (UE) 2017/468 della Banca centrale europea, del 26 gennaio 2017, che modifica la decisione BCE/2010/10 relativa all’inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica (BCE/2017/5)
GU L 77 del 22.3.2017, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/01/2023; abrog. impl. da 32022R1917
22.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 77/1 |
DECISIONE (UE) 2017/468 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 26 gennaio 2017
che modifica la decisione BCE/2010/10 relativa all’inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica (BCE/2017/5)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto del SEBC»), in particolare, gli articoli 5.1 e 34.1,
visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l’articolo 7,
visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 2157/1999 del Consiglio, del 23 settembre 1999, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4) (3),
considerando quanto segue:
(1) |
La procedura per la raccolta di informazioni sulle infrazioni e l’irrogazione di sanzioni stabilita nella decisione BCE/2010/10 (4) si è dimostrata uno strumento efficace per trattare casi di inosservanza degli obblighi di informazione statistica e pertanto dovrebbe essere estesa ai casi di inosservanza che possano verificarsi ai sensi del regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca Centrale europea (BCE/2014/48) (5). |
(2) |
Dovrebbe essere chiarito l’obbligo dei soggetti dichiaranti di rispondere alle richieste di informazioni della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali in merito a possibili casi di inosservanza dei loro obblighi di segnalazione. |
(3) |
Pertanto, è opportuno modificare la Decisione BCE/2010/10 di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche
La Decisione BCE/2010/10 è modificata come segue:
1. |
l’articolo 1 è modificato come segue:
|
2. |
l’articolo 2 è modificato come segue:
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3. |
all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
4. |
nell’articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2. Nel caso di infrazioni relative alla tempestività, la gravità dell’infrazione dipende dal numero di giornate lavorative o di ore di ritardo rispetto alla scadenza della BCE o della BCN.»; |
5. |
è inserito il seguente articolo 4 bis: «Articolo 4 bis Risposta a richieste di informazioni Il soggetti dichiaranti rispondono alle domande relative a possibili casi di inosservanza di obblighi di segnalazione statistica entro il termine stabilito dalla BCE o dalla BCN interessata.». |
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 1o aprile 2017. Essa si applica a partire dal periodo di riferimento 31 marzo 2017 per gli obblighi di segnalazione giornalieri, dal periodo di riferimento marzo 2017 per gli obblighi di segnalazioni mensili e annuali e dal primo trimestre 2017 per gli obblighi di segnalazione trimestrali.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 gennaio 2017
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.
(2) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.
(3) GU L 264 del 12.10.1999, pag. 21.
(4) Decisione BCE/2010/10 della Banca centrale europea relativa all’inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica (GU L 226 del 28.8.2010, pag. 48).
(5) Regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2014, relativo alle statistiche sui mercati monetari (BCE/2014/48) (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 97).
(*1) Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).
(*2) Regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2014, relativo alle statistiche sui mercati monetari (BCE/2014/48) (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 97).»;
(*3) Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51).»;