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Document 32016R0891

    Regolamento (UE) 2016/891 del Consiglio, del 6 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) 2016/72 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

    GU L 151 del 8.6.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/891/oj

    8.6.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 151/1


    REGOLAMENTO (UE) 2016/891 DEL CONSIGLIO

    del 6 giugno 2016

    che modifica il regolamento (UE) 2016/72 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2016/72 (1) del Consiglio stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.

    (2)

    Ai fini della gestione delle possibilità di pesca del cicerello nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV, l'allegato IID del regolamento (UE) 2016/72 definisce sette zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura specifici.

    (3)

    A norma del regolamento (UE) 2016/72, modificato dal regolamento (UE) 2016/458 del Consiglio (2), il totale ammissibile di catture (TAC) per il cicerello nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa e IIIa e della sottozona CIEM IV è fissato a 87 219 tonnellate, mentre il limite di cattura per il cicerello nella zona di gestione 1 è fissato a 13 000 tonnellate, al fine di consentire alla Danimarca di effettuare un esercizio di monitoraggio in tempo reale per ottenere indicazioni più precise sullo stato reale dello stock, conformemente al parere espresso dal CIEM riguardo a una richiesta specifica.

    (4)

    Dall'analisi dei risultati del monitoraggio in tempo reale delle dimensioni dello stock risulta che i limiti di cattura per il cicerello nella zona 1 avrebbero dovuto essere mantenuti a 5 000 tonnellate come inizialmente raccomandato dal CIEM per questa zona.

    (5)

    In tali circostanze, il TAC dovrebbe essere ridotto di 8 000 tonnellate. Sulla base dell'impegno assunto dalla Danimarca prima dell'adozione del regolamento 2016/458, tale riduzione dovrebbe operare nei confronti della sotto-quota danese nella zona di gestione 3. Tale riduzione costituisce una soluzione ad hoc alla luce di una inattesa riduzione sostanziale nelle possibilità di pesca per il cicerello indicata nel parere scientifico del CIEM alla luce degli impegni specifici assunti dallo Stato membro interessato. Ciò non pregiudica il criterio della stabilità relativa e non costituirà un precedente per casi futuri.

    (6)

    La biomassa e il reclutamento dello stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia sono tra i più elevati nelle serie temporali storiche, il che consente di fissare un TAC precauzionale più elevato per il 2016 conformemente alla strategia di gestione valutata dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) nel 2014.

    (7)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/72.

    (8)

    Poiché la modifica dei limiti di cattura incide sulle attività economiche e sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.

    (9)

    I limiti di cattura stabiliti nel regolamento (UE) 2016/72 si applicano dal 1o gennaio 2016. È pertanto opportuno che anche le disposizioni del presente regolamento relative ai limiti di cattura si applichino a decorrere dalla stessa data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell'allegato IA del regolamento (UE) 2016/72:

    a)

    la tabella relativa alle possibilità di pesca per il cicerello nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Cicerello

    Ammodytes spp.

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV (3)

    Danimarca

    74 273  (4)

     

     

    Regno Unito

    1 799  (4)

     

     

    Germania

    126 (4)

     

     

    Svezia

    3 021  (4)

     

     

    Unione

    79 219

     

     

    TAC

    79 219

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    b)

    la tabella relativa alle possibilità di pesca per l'acciuga nella zona VIII è sostituita dalla seguente:

    «Specie:

    Acciuga

    Engraulis encrasicolus

    Zona:

    VIII

    (ANE/08.)

    Spagna

    29 700

     

     

    Francia

    3 300

     

     

    Unione

    33 000

     

     

    TAC

    33 000

     

    TAC analitico».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, il 6 giugno 2016

    Per il Consiglio

    Il presidente

    H.G.J. KAMP


    (1)  Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).

    (2)  Regolamento (UE) 2016/458 del Consiglio, del 30 marzo 2016, che modifica il regolamento (UE) 2016/72 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca (GU L 80 del 31.3.2016, pag. 1).

    (3)  Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

    (4)  Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di limanda, merlano e sgombro possono essere imputate fino al 2 % del contingente (OT1/*2A3A4) a condizione che non più del 9 % in totale di detto contingente per i cicerelli sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito, secondo quanto definito all'allegato IID:

    Zona:

    acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

     

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

     

    (SAN/234_1)

    (SAN/234_2)

    (SAN/234_3)

    (SAN/234_4)

    (SAN/234_5)

    (SAN/234_6)

    (SAN/234_7)

    Danimarca

    12 263

    4 717

    51 428

    5 659

    0

    206

    0

    Regno Unito

    268

    103

    1 299

    124

    0

    5

    0

    Germania

    19

    7

    91

    9

    0

    0

    0

    Svezia

    450

    173

    2 182

    208

    0

    8

    0

    Unione

    13 000

    5 000

    55 000

    6 000

    0

    219

    0

    Totale

    13 000

    5 000

    55 000

    6 000

    0

    219

    0»;


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