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Document 32016R0461

    Regolamento (UE) 2016/461 della Commissione, del 30 marzo 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al tasso d'inflazione dei diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali con effetto dal 1° aprile 2016 (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2016/1946

    GU L 80 del 31.3.2016, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/461/oj

    31.3.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 80/25


    REGOLAMENTO (UE) 2016/461 DELLA COMMISSIONE

    del 30 marzo 2016

    che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al tasso d'inflazione dei diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali con effetto dal 1o aprile 2016

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (1), in particolare l'articolo 12, quinto comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente all'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) le entrate dell'Agenzia europea per i medicinali sono composte da un contributo dell'Unione e da diritti pagati all'Agenzia dalle imprese. Il regolamento (CE) n. 297/95 fissa le categorie e gli importi di tali diritti.

    (2)

    È opportuno aggiornare questi diritti in rapporto al tasso d'inflazione del 2015. Il tasso d'inflazione nell'Unione, pubblicato dall'Ufficio statistico dell'Unione europea, è stato dello 0,2 % nel 2015.

    (3)

    Per motivi di semplicità è opportuno arrotondare gli importi adeguati dei diritti al centinaio di euro più vicino.

    (4)

    Il regolamento (CE) n. 297/95 dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza.

    (5)

    Per motivi di certezza del diritto il presente regolamento non dovrebbe essere applicato alle domande valide pendenti alla data del 1o aprile 2016.

    (6)

    Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 297/95, l'aggiornamento va realizzato con effetto dal 1o aprile 2016. È quindi opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi a decorrere da tale data,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 297/95 è così modificato:

    1)

    l'articolo 3 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è così modificato:

    i)

    la lettera a) è così modificata:

    al primo comma, «278 200 EUR» è sostituito da «278 800 EUR»,

    al secondo comma, «27 900 EUR» è sostituito da «28 000 EUR»,

    ii)

    la lettera b) è così modificata:

    al primo comma, «108 000 EUR» è sostituito da «108 200 EUR»,

    al secondo comma, «179 800 EUR» è sostituito da «180 200 EUR»,

    iii)

    la lettera c) è così modificata:

    al primo comma, «83 500 EUR» è sostituito da «83 700 EUR»,

    al secondo comma, «20 900 EUR e 62 600 EUR» è sostituito da «20 900 EUR e 62 700 EUR»;

    b)

    al paragrafo 2, la lettera b) è così modificata:

    i)

    al primo comma, «83 500 EUR» è sostituito da «83 700 EUR»,

    ii)

    al secondo comma, «20 900 EUR e 62 600 EUR» è sostituito da «20 900 EUR e 62 700 EUR»;

    c)

    il paragrafo 6 è così modificato:

    i)

    al primo comma, «99 800 EUR» è sostituito da «100 000 EUR»,

    ii)

    al secondo comma, «24 900 EUR e 74 800 EUR» è sostituito da «24 900 EUR e 74 900 EUR»;

    2)

    all'articolo 4, primo comma, «69 300 EUR» è sostituito da «69 400 EUR»;

    3)

    l'articolo 5 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è così modificato:

    i)

    la lettera a) è così modificata:

    al primo comma, «139 300 EUR» è sostituito da «139 600 EUR»,

    al quarto comma, «69 300 EUR» è sostituito da «69 400 EUR»;

    ii)

    la lettera b) è così modificata:

    al primo comma, «69 300 EUR» è sostituito da «69 400 EUR»,

    al secondo comma, «117 600 EUR» è sostituito da «117 800 EUR»,

    al quinto comma, «34 800 EUR» è sostituito da «34 900 EUR»;

    iii)

    la lettera c) è così modificata:

    al primo comma, «34 800 EUR» è sostituito da «34 900 EUR»,

    al secondo comma, «8 700 EUR e 26 100 EUR» è sostituito da «8 700 EUR e 26 200 EUR»;

    b)

    al paragrafo 2, la lettera b) è così modificata:

    i)

    al primo comma, «41 700 EUR» è sostituito da «41 800 EUR»,

    ii)

    al secondo comma, «10 500 EUR e 31 400 EUR» è sostituito da «10 500 EUR e 31 500 EUR»;

    c)

    al paragrafo 6, primo comma, «33 300 EUR» è sostituito da «33 400 EUR»,

    4)

    all'articolo 6, primo comma, «41 700 EUR» è sostituito da «41 800 EUR»;

    5)

    all'articolo 7, primo comma, «69 300 EUR» è sostituito da «69 400 EUR»;

    6)

    l'articolo 8 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è così modificato:

    i)

    al secondo comma, «83 500 EUR» è sostituito da «83 700 EUR»,

    ii)

    al terzo comma, «41 700 EUR» è sostituito da «41 800 EUR»,

    iii)

    al quarto comma, «20 900 EUR e 62 600 EUR» è sostituito da «20 900 EUR e 62 700 EUR»,

    iv)

    al quinto comma, «10 500 EUR e 31 400 EUR» è sostituito da «10 500 EUR e 31 500 EUR»;

    b)

    il paragrafo 2 è così modificato:

    i)

    al secondo comma, «278 200 EUR» è sostituito da «278 800 EUR»,

    ii)

    al terzo comma, «139 300 EUR» è sostituito da «139 600 EUR»,

    iii)

    al quinto comma, «3 000 EUR e 239 800 EUR» è sostituito da «3 000 EUR e 240 300 EUR»,

    iv)

    al sesto comma, «3 000 EUR e 120 100 EUR» è sostituito da «3 000 EUR e 120 300 EUR».

    Articolo 2

    Il presente regolamento non si applica alle domande valide pendenti alla data del 1o aprile 2016.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2016.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2016

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).


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