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Document 32016R0458

    Regolamento (UE) 2016/458 del Consiglio, del 30 marzo 2016, che modifica il regolamento (UE) 2016/72 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

    GU L 80 del 31.3.2016, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/458/oj

    31.3.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 80/1


    REGOLAMENTO (UE) 2016/458 DEL CONSIGLIO

    del 30 marzo 2016

    che modifica il regolamento (UE) 2016/72 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio (1) fissa, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.

    (2)

    Il regolamento (UE) 2016/72 fissa i limiti del totale ammissibile di catture (TAC) per il cicerello a zero. Il cicerello è una specie dal ciclo vitale breve per la quale i pareri scientifici sono disponibili solo dal 22 febbraio, mentre la campagna di pesca inizia ad aprile. I limiti di cattura per tale specie dovrebbero pertanto essere modificati in linea con il parere scientifico del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM). Secondo il CIEM, il monitoraggio in tempo reale è scientificamente adeguato per determinare l'abbondanza di cicerello nella zona di gestione 1 e se ne potrebbero utilizzare i risultati per riesaminare tale parere scientifico e stabilire un TAC ad anno in corso. Tuttavia, ciò richiede che i dati (catture e campioni biologici) siano sufficienti. Il limite di cattura per il cicerello nella zona di gestione 1 dovrebbe quindi essere fissato a un livello che consenta di raccogliere dati sufficienti sull'abbondanza dello stock.

    (3)

    Secondo il parere scientifico del CIEM, le catture di razza dagli occhi piccoli nelle divisioni CIEM VIId e VIIe-k e di razza a coda corta nella sottozona CIEM IV dovrebbero essere ridotte. Di conseguenza, si dovrebbero elaborare misure di gestione locali per limitare le catture e fornire migliori informazioni scientifiche. Il CIEM ha consigliato che, nelle divisioni VIIf e VIIg, le catture di razza dagli occhi piccoli siano limitate a un massimo di 188 tonnellate. È pertanto opportuno modificare le corrispondenti tabelle sulle possibilità di pesca in modo da consentire tali catture e tali sbarchi e adeguare le disposizioni in materia di comunicazione.

    (4)

    Secondo il parere scientifico del CIEM, le catture totali di suri/sugarelli e catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa e IVa, della sottozona VI, delle divisioni VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe, nelle acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle sottozone XII e XIV dovrebbero essere fissate a 108 868 tonnellate. È pertanto opportuno correggere il TAC iniziale nella tabella sulle possibilità di pesca in modo da consentire un maggior livello delle catture corrispondente al parere scientifico del CIEM.

    (5)

    L'allegato IB del regolamento (UE) 2016/72 stabilisce che la tabella sulle possibilità di pesca per le catture accessorie nelle acque groenlandesi debba essere corretta in modo da consentire un'adeguata comunicazione di tali catture accessorie.

    (6)

    Alla luce delle consultazioni con la Norvegia, è opportuno assegnare a tale Paese 25 000 tonnellate di melù in cambio di merluzzo artico e eglefino, molva e alcune altre specie.

    (7)

    La ripartizione dei contingenti di merluzzo bianco nella sottozona CIEM I e nella divisione IIb stabilita nell'allegato IB del regolamento (UE) 2016/72 dovrebbe essere corretta per rispettare la ripartizione dei contingenti fissata nella decisione 87/277/CEE del Consiglio (2).

    (8)

    È necessario includere un codice di dichiarazione nell'allegato IF del regolamento (UE) 2016/72 per le catture accessorie di pesce specchio atlantico nella sottodivisione SEAFO B1.

    (9)

    Nella quarta riunione annuale del 2016, l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) ha fissato un TAC per il sugarello cileno. È opportuno attuare tale misura nel diritto dell'Unione.

    (10)

    È necessario correggere un errore nell'allegato IIa, appendice I, del regolamento (UE) 2016/72 in relazione allo sforzo di pesca massimo consentito, espresso in chilowatt-giorni per i Paesi Bassi nel Mare del Nord, per l'attrezzo regolamentato BT1.

    (11)

    Il numero di autorizzazioni di pesca che devono essere concesse al Venezuela per i pescherecci adibiti alla pesca dei lutiani nelle acque della Guyana francese e il numero massimo di pescherecci che possono essere presenti in ogni momento devono essere fissati nell'allegato VIII del regolamento (UE) 2016/72.

    (12)

    I limiti di cattura stabiliti nel regolamento (UE) 2016/72 si applicano dal 1o gennaio 2016. È pertanto opportuno che anche le disposizioni del presente regolamento relative ai limiti di cattura si applichino dalla stessa data. Tale applicazione retroattiva fa salvi i principi di certezza del diritto e protezione del legittimo affidamento in quanto le possibilità di pesca in questione non sono state esaurite.

    (13)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/72,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nel regolamento (UE) 2016/72 gli allegati IA, IB, IF, IJ e VIII sono modificati in conformità dell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica dal 1o gennaio 2016.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2016

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A.G. KOENDERS


    (1)  Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GU L 22 del 28.1.2016, pag. 1).

    (2)  Decisione 87/277/CEE del Consiglio, del 18 maggio 1987, concernente la ripartizione delle possibilità di catture di merluzzo bianco nella regione dello Spitzberg e dell'isola degli Orsi e nella divisione 3M quale definita dalla convenzione NAFO (GU L 135 del 23.5.1987, pag. 29).


    ALLEGATO

    1.

    L'allegato IA del regolamento (UE) 2016/72 è così modificato:

    a)

    la tabella sulle possibilità di pesca per il cicerello nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV è sostituita dalla seguente tabella:

    «Specie:

    Cicerello

    Ammodytes spp.

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV (1)

    Danimarca

    82 273  (2)

     

     

    Regno Unito

    1 799  (2)

     

     

    Germania

    126 (2)

     

     

    Svezia

    3 021  (2)

     

     

    Unione

    87 219

     

     

    TAC

    87 219

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    b)

    la tabella sulle possibilità di pesca per il melù nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV è sostituita dalla seguente tabella:

    «Specie:

    Melù

    Micromesistius poutassou

    Zona:

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV

    (WHB/1X14)

    Danimarca

    31 704  (5)

     

     

    Germania

    12 327  (5)

     

     

    Spagna

    26 878  (4)  (5)

     

     

    Francia

    22 063  (5)

     

     

    Irlanda

    24 550  (5)

     

     

    Paesi Bassi

    38 659  (5)

     

     

    Portogallo

    2 497  (4)  (5)

     

     

    Svezia

    7 842  (5)

     

     

    Regno Unito

    41 137  (5)

     

     

    Unione

    207 657  (3)  (5)

     

     

    Norvegia

    75 000

     

     

    Isole Færøer

    9 000

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    c)

    la tabella sulle possibilità di pesca per la molva nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente tabella:

    «Specie:

    Molva

    Molva molva

    Zona:

    Acque norvegesi della zona IV

    (LIN/04-N.)

    Belgio

    9

     

     

    Danimarca

    1 164

     

     

    Germania

    33

     

     

    Francia

    13

     

     

    Paesi Bassi

    2

     

     

    Regno Unito

    104

     

     

    Unione

    1 325

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.»;

    d)

    la tabella sulle possibilità di pesca per «altre specie» nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente tabella:

    «Specie:

    Altre specie

    Zona:

    Acque norvegesi della zona IV

    (OTH/04-N.)

    Belgio

    46

     

     

    Danimarca

    4 250

     

     

    Germania

    479

     

     

    Francia

    197

     

     

    Paesi Bassi

    340

     

     

    Svezia

    Non pertinente (6)

     

     

    Regno Unito

    3 188

     

     

    Unione

    8 500  (7)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC precauzionale

    e)

    la tabella sulle possibilità di pesca per le razze nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente tabella:

    «Specie:

    Razze

    Rajiformes

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IV

    (SRX/2AC4-C)

    Belgio

    221 (8)  (9)  (10)

     

     

    Danimarca

    9 (8)  (9)  (10)

     

     

    Germania

    11 (8)  (9)  (10)

     

     

    Francia

    35 (8)  (9)  (10)

     

     

    Paesi Bassi

    188 (8)  (9)  (10)

     

     

    Regno Unito

    849 (8)  (9)  (10)

     

     

    Unione

    1 313  (8)  (10)

     

     

    TAC

    1 313  (10)

     

    TAC precauzionale

    f)

    la tabella sulle possibilità di pesca per le razze nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k è sostituita dalla seguente tabella:

    «Specie:

    Razze

    Rajiformes

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

    (SRX/67AKXD)

    Belgio

    725 (11)  (12)  (13)  (14)

     

     

    Estonia

    4 (11)  (12)  (13)  (14)

     

     

    Francia

    3 255  (11)  (12)  (13)  (14)

     

     

    Germania

    10 (11)  (12)  (13)  (14)

     

     

    Irlanda

    1 048  (11)  (12)  (13)  (14)

     

     

    Lituania

    17 (11)  (12)  (13)  (14)

     

     

    Paesi Bassi

    3 (11)  (12)  (13)  (14)

     

     

    Portogallo

    18 (11)  (12)  (13)  (14)

     

     

    Spagna

    876 (11)  (12)  (13)  (14)

     

     

    Regno Unito

    2 076  (11)  (12)  (13)  (14)

     

     

    Unione

    8 032  (11)  (12)  (13)  (14)

     

     

    TAC

    8 032  (13)  (14)

     

    TAC precauzionale

    Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

    g)

    la tabella sulle possibilità di pesca per le razze nelle acque dell'Unione della zona VIId è sostituita dalla seguente tabella:

    «Specie:

    Razze

    Rajiformes

    Zona:

    Acque dell'Unione della zona VIId

    (SRX/07D.)

    Belgio

    87 (15)  (16)  (17)

     

     

    Francia

    729 (15)  (16)  (17)

     

     

    Paesi Bassi

    5 (15)  (16)  (17)

     

     

    Regno Unito

    145 (15)  (16)  (17)

     

     

    Unione

    966 (15)  (16)  (17)

     

     

    TAC

    966 (17)

     

    TAC precauzionale

    h)

    la tabella sulle possibilità di pesca per i suri/sugarelli e catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe, nelle acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV è sostituita dalla seguente tabella:

    «Specie:

    Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

    Trachurus spp.

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

    (JAX/2A-14)

    Danimarca

    10 629  (18)  (20)

     

     

    Germania

    8 294  (18)  (19)  (20)

     

     

    Spagna

    11 312  (20)  (22)

     

     

    Francia

    4 269  (18)  (19)  (20)  (22)

     

     

    Irlanda

    27 621  (18)  (20)

     

     

    Paesi Bassi

    33 276  (18)  (19)  (20)

     

     

    Portogallo

    1 090  (20)  (22)

     

     

    Svezia

    675 (18)  (20)

     

     

    Regno Unito

    10 002  (18)  (19)  (20)

     

     

    Unione

    107 168

     

     

    Isole Færøer

    1 700  (21)

     

     

    TAC

    108 868

     

    TAC analitico

    2.

    L'allegato IB del regolamento (UE) 2016/72 è così modificato:

    a)

    la tabella sulle possibilità di pesca per il merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente tabella:

    «Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone I e II

    (COD/1N2AB.)

    Germania

    2 405

     

     

    Grecia

    298

     

     

    Spagna

    2 682

     

     

    Irlanda

    298

     

     

    Francia

    2 207

     

     

    Portogallo

    2 682

     

     

    Regno Unito

    9 328

     

     

    Unione

    19 900

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.»;

    b)

    la tabella sulle possibilità di pesca per il merluzzo bianco nelle zone I e IIb è sostituita dalla seguente tabella:

    «Specie:

    Merluzzo bianco

    Gadus morhua

    Zona:

    I e IIb

    (COD/1/2B.)

    Germania

    6 593  (25)

     

     

    Spagna

    13 192  (25)

     

     

    Francia

    3 122  (25)

     

     

    Polonia

    2 728  (25)

     

     

    Portogallo

    2 643  (25)

     

     

    Regno Unito

    4 403  (25)

     

     

    Altri Stati membri

    495 (23)  (25)

     

     

    Unione

    33 176  (24)

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    c)

    la tabella sulle possibilità di pesca per l'eglefino nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente tabella:

    «Specie:

    Eglefino

    Melanogrammus aeglefinus

    Zona:

    Acque norvegesi delle zone I e II

    (HAD/1N2AB.)

    Germania

    267

     

     

    Francia

    160

     

     

    Regno Unito

    820

     

     

    Unione

    1 247

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.»;

    d)

    la tabella sulle possibilità di pesca per altre specie (catture accessorie) nelle acque groenlandesi è sostituita dalla seguente tabella:

    «Specie:

    Catture accessorie (26)

    Zona:

    Acque groenlandesi

    (B-C/GRL)

    Unione

    1 126

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC precauzionale

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    3.

    Nell'allegato IF del regolamento (UE) 2016/72, la tabella sulle possibilità di pesca per il pesce specchio atlantico nella sottodivisione SEAFO B1 è sostituita dalla seguente tabella:

    «Specie:

    Pesce specchio atlantico

    Hoplostethus atlanticus

    Zona:

    Sottodivisione SEAFO B1 (27)

    (ORY/F47NAM)

    TAC

    0 (28)

     

    TAC precauzionale

    4.

    Nell'allegato IJ del regolamento (UE) 2016/72, la tabella sulle possibilità di pesca per il sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO è sostituita dalla seguente tabella:

    «Specie:

    Sugarello cileno

    Trachurus murphyi

    Zona:

    Zona della convenzione SPRFMO

    (CJM/SPRFMO)

    Germania

    7 067,15

     

     

    Paesi Bassi

    7 660,06

     

     

    Lituania

    4 917,5

     

     

    Polonia

    8 455,29

     

     

    Unione

    28 100

     

     

    TAC

    Non pertinente

     

    TAC analitico

    Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.».

    5.

    Nell'allegato IIA, appendice 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/72, lo sforzo di pesca massimo consentito, espresso in chilowatt-giorni, per i Paesi Bassi per l'attrezzo regolamentato BT1 è sostituito da «999 808».

    6.

    L'allegato VIII del regolamento (UE) 2016/72 è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO VIII

    LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

    Stato di bandiera

    Attività di pesca

    Numero di autorizzazioni di pesca

    Numero massimo di navi presenti nello stesso momento

    Norvegia

    Aringa, a nord di 62° 00′ N

    da fissare

    da fissare

    Isole Færøer

    Sgombro, zone VIa (a nord di 56° 30′ N), IIa, IVa (a nord di 59° N)

    Sugarello, zone IV, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIIe, VIIf, VIIh

    14

    14

    Aringa, a nord di 62° 00′ N

    20

    da fissare

    Aringa, IIIa

    4

    4

    Pesca industriale di busbana norvegese, zone IV, VIa (a nord di 56° 30′ N) (incluse le catture accessorie inevitabili di melù)

    14

    14

    Molva e brosmio

    20

    10

    Melù, zone II, IVa, V, VIa (a nord di 56° 30′ N), VIb, VII (a ovest di 12° 00′ O)

    20

    20

    Molva azzurra

    16

    16

    Venezuela (29)

    Lutiani (acque della Guyana francese)

    45

    45


    (1)  Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

    (2)  Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di limanda, merlano e sgombro possono essere imputate fino al 2 % del contingente (OT1/*2A3A4) a condizione che non più del 9 % in totale di detto contingente per i cicerelli sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IID:

    Zona: Acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

     

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

     

    (SAN/234_1)

    (SAN/234_2)

    (SAN/234_3)

    (SAN/234_4)

    (SAN/234_5)

    (SAN/234_6)

    (SAN/234_7)

    Danimarca

    12 263

    4 717

    59 428

    5 659

    0

    206

    0

    Regno Unito

    268

    103

    1 299

    124

    0

    5

    0

    Germania

    19

    7

    91

    9

    0

    0

    0

    Svezia

    450

    173

    2 182

    208

    0

    8

    0

    Unione

    13 000

    5 000

    63 000

    6 000

    0

    219

    0

    Totale

    13 000

    5 000

    63 000

    6 000

    0

    219

    0»;

    (3)  Condizione speciale: dai contingenti dell'Unione nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV (WHB/*NZJM1) e nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (WHB/* NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen: 149 506

    (4)  Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone VIIIc, IX e X e le acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

    (5)  Condizione speciale: entro il limite del quantitativo di accesso totale di 21 500 tonnellate per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Færøer (WHB/*05-F.): 9,2 %»;

    (6)  Contingente di “altre specie” assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.

    (7)  Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.»;

    (8)  Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque dell'Unione della zona IV (RJH/04-C.), razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/2AC4) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

    (9)  Contingente di catture accessorie. Queste specie non possono costituire più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    (10)  Non si applica alla razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque dell'Unione della zona IIa e alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.»;

    (11)  Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/67AKXD), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.

    (12)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIId (SRX/*07D.) fatti salvi i divieti di cui agli articoli 13 e 46 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D.), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/*07D.) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente. Questa condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

    (13)  Non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata), tranne nelle acque dell'Unione delle zone VIIf e VIIg. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza dagli occhi piccoli nelle acque dell'Unione delle zone VIIf e VIIg (RJE/7FG.) superiori a quelli indicati in appresso:

    Specie:

    Razza dagli occhi piccoli

    Raja microocellata

    Zona:

    Acque dell'Unione delle zone VIIf e VIIg

    (RJE/7FG.)

    Belgio

    17

     

     

    Estonia

    0

     

     

    Francia

    76

     

     

    Germania

    0

     

     

    Irlanda

    25

     

     

    Lituania

    0

     

     

    Paesi Bassi

    0

     

     

    Portogallo

    0

     

     

    Spagna

    21

     

     

    Regno Unito

    49

     

     

    Unione

    188

     

     

    TAC

    188

     

    TAC precauzionale

    Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIId e comunicato sotto il seguente codice: (RJE/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 46 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

    (14)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata effettuate nella zona VIIe possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate e a condizione che non costituiscano più di 40 kg in peso vivo per bordata di pesca. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 46 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (RJU/67AKXD). Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

    Specie:

    Razza ondulata

    Raja undulata

    Zona:

    Acque dell'Unione della zona VIIe

    (RJU/67AKXD)

    Belgio

    9

     

     

    Estonia

    0

     

     

    Francia

    41

     

     

    Germania

    0

     

     

    Irlanda

    13

     

     

    Lituania

    0

     

     

    Paesi Bassi

    0

     

     

    Portogallo

    0

     

     

    Spagna

    11

     

     

    Regno Unito

    26

     

     

    Unione

    100

     

     

    TAC

    100

     

    TAC precauzionale

    Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIId e comunicato sotto il seguente codice: (RJU/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 46 del presente regolamento per le zone ivi specificate.»;

    (15)  Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/07D.) e razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/07D.) sono comunicate separatamente.

    (16)  Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza fiorita (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*67AKD) sono comunicate separatamente. Questa condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

    (17)  Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata nella zona coperta dal presente TAC possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate e a condizione che non costituiscano più di 40 kg in peso vivo per bordata di pesca. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 46 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (RJU/07D.). Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:;

    Specie:

    Razza ondulata

    Raja undulata

    Zona:

    Acque dell'Unione della zona VIId

    (RJU/07D.)

    Belgio

    1

     

     

    Francia

    9

     

     

    Paesi Bassi

    0

     

     

    Regno Unito

    2

     

     

    Unione

    12

     

     

    TAC

    12

     

    TAC precauzionale

    Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIIe e comunicato sotto il seguente codice: (RJU/*67AKD). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 46 del presente regolamento per le zone ivi specificate.»;

    (18)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nelle acque dell'Unione delle zone IIa o IVa prima del 30 giugno 2016 può essere imputato al contingente relativo alle acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId (JAX/*4BC7D).

    (19)  Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIId (JAX/*07D.). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*07D.).

    (20)  Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di pesce tamburo, merlano e sgombro possono essere imputate fino al 5 % del contingente (OTH/*2A-14) a condizione che non più del 9 % in totale di detto contingente per i suri/sugarelli sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    (21)  Limitato alle zone IVa, VIa (solo a nord di 56° 30′ N), VIIe, VIIf e VIIh.

    (22)  Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIIIc (JAX/*08C2). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*08C2).».

    (23)  Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.

    (24)  L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona di Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

    (25)  Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per cala. Le catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.»;

    (26)  Le catture accessorie di granatieri (Macrourus spp.) devono essere comunicate in linea con le seguenti tabelle sulle possibilità di pesca: granatieri nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV (GRV/514GRN) e granatieri nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.)».

    (27)  Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

    a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,

    a nord dal parallelo di latitudine 20° S,

    a sud dal parallelo di latitudine 28° S e

    a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

    (28)  Fatta eccezione per una cattura accessoria autorizzata di 4 tonnellate (ORY/*F47NA).».

    (29)  Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento della Guyana francese, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guyana. Copia di questo contratto debitamente vidimato deve essere aggiunta alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.»


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