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Document 32016R0057

    Regolamento di esecuzione (UE) 2016/57 della Commissione, del 19 gennaio 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di pollame e di prodotti a base di pollame, in relazione alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nello Stato del Minnesota (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 13 del 20.1.2016, p. 49–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/57/oj

    20.1.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 13/49


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/57 DELLA COMMISSIONE

    del 19 gennaio 2016

    che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di pollame e di prodotti a base di pollame, in relazione alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nello Stato del Minnesota

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

    vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, e l'articolo 25, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Tale regolamento dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, una sua zona o un suo compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).

    (3)

    Gli Stati Uniti figurano nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo dal quale sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione dei prodotti in questione contemplati da tale regolamento, provenienti da alcune parti del suo territorio in funzione della presenza di focolai di HPAI. Tale regionalizzazione è stata riconosciuta dal regolamento (CE) n. 798/2008, quale modificato dai regolamenti di esecuzione (UE) 2015/243 (4), (UE) 2015/342 (5), (UE) 2015/526 (6), (UE) 2015/796 (7), (UE) 2015/1153 (8), (UE) 2015/1220 (9), (UE) 2015/1363 (10) e (UE) 2015/1884 (11), in seguito alla comparsa di focolai di HPAI in tale paese terzo.

    (4)

    Un accordo tra l'Unione e gli Stati Uniti (12) prevede un rapido riconoscimento reciproco delle misure di regionalizzazione in caso di comparsa di focolai di una malattia nell'Unione o negli Stati Uniti («l'accordo»).

    (5)

    Dopo ogni comparsa di un focolaio di HPAI gli Stati Uniti hanno attuato una politica di abbattimento totale per lottare contro tale malattia e limitarne la diffusione. Le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno sospeso il rilascio di certificati veterinari per le partite dei prodotti in questione destinate all'esportazione nell'Unione, provenienti da tutto il territorio degli Stati colpiti o da parti di essi che siano state sottoposte a restrizioni veterinarie e che siano soggette alle misure di regionalizzazione dell'Unione.

    (6)

    Negli Stati Uniti non sono stati rilevati altri focolai di HPAI dalla metà di giugno 2015. Non vi sono più restrizioni veterinarie in vigore per le importazioni nell'Unione di prodotti di cui alla colonna 4 della tabella dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 per l'intero territorio degli Stati Uniti, fatta eccezione per lo Stato del Minnesota. L'ultimo focolaio di HPAI in un'azienda di pollame in Minnesota è stato rilevato il 5 giugno 2015. Il 24 novembre 2015 gli Stati Uniti hanno presentato alla Commissione informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel Minnesota e sulle misure adottate per impedire il diffondersi di HPAI, comprese le operazioni di abbattimento di pollame infetto e di pollame che si trovava in aziende avicole considerate luoghi a rischio di infezione.

    (7)

    Gli Stati Uniti hanno inoltre segnalato il completamento delle misure di pulizia e di disinfezione a seguito delle operazioni di abbattimento condotte nelle aziende avicole del Minnesota. Hanno altresì comunicato che la sorveglianza necessaria per l'influenza aviaria, condotta durante un periodo di tre mesi successivo al completamento delle operazioni di abbattimento totale dopo il verificarsi dell'ultimo focolaio di HPAI nel Minnesota si è conclusa il 10 settembre 2015, con esito positivo.

    (8)

    Le informazioni fornite dagli Stati Uniti sono state esaminate dalla Commissione. Sulla base di tale valutazione, nonché degli impegni stabiliti nell'accordo e delle garanzie fornite dagli Stati Uniti, è opportuno eliminare le restrizioni relative all'introduzione nell'Unione dei prodotti di cui sopra da parte dello Stato del Minnesota e indicare la data a partire dalla quale tale Stato può essere nuovamente considerato indenne da HPAI e le importazioni nell'Unione di prodotti originari del Minnesota dovrebbero essere nuovamente autorizzate.

    (9)

    La voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 andrebbe quindi modificata per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica nel Minnesota. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008.

    (10)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008, la parte 1 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2016

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

    (2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

    (3)  Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/243 della Commissione, del 13 febbraio 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti ottenuti dal pollame possono essere importati o transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 41 del 17.2.2015, pag. 5).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/342 della Commissione, del 2 marzo 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito della comparsa di focolai negli Stati dell'Idaho e della California (GU L 60 del 4.3.2015, pag. 31).

    (6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/526 della Commissione, del 27 marzo 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame in relazione ad ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale paese (GU L 84 del 28.3.2015, pag. 30).

    (7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/796 della Commissione, del 21 maggio 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito della comparsa di ulteriori focolai in tale paese (GU L 127 del 22.5.2015, pag. 9).

    (8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1153 della Commissione, del 14 luglio 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito della comparsa di ulteriori focolai in tale paese (GU L 187 del 15.7.2015, pag. 10).

    (9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1220 della Commissione, del 24 luglio 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito della recente comparsa di focolai negli Stati dell'Indiana e del Nebraska (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 1).

    (10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1363 della Commissione, del 6 agosto 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale paese (GU L 210 del 7.8.2015, pag. 24).

    (11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1884 della Commissione, del 20 ottobre 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative al Canada e agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di pollame e prodotti a base di pollame, in relazione alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali paesi (GU L 276 del 21.10.2015, pag. 28).

    (12)  Accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, approvato a nome della Comunità europea con la decisione 1998/258/CE del Consiglio (GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1).


    ALLEGATO

    Nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 la voce per il codice US-2.10 relativa allo Stato del Minnesota degli Stati Uniti è sostituita dalla seguente:

    Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio

    Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

    Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

    Certificato veterinario

    Condizioni specifiche

    Condizioni specifiche

    Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria

    Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria

    Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella

    Modelli

    Garanzie supplementari

    Data di chiusura (1)

    Data di apertura (2)

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    6 A

    6B

    7

    8

    9

    «US — Stati Uniti

    US-2.10

    Stato del Minnesota

    WGM

    VIII

    P2

    5.3.2015

    10.9.2015

     

     

     

    POU, RAT

     

    N

    P2

     

     

     

    BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20

     

    A

     

    S3, ST1»


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