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Document 32016R0052

Regolamento (Euratom) 2016/52 del Consiglio, del 15 gennaio 2016, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione

GU L 13 del 20.1.2016, p. 2–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/52/oj

20.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 13/2


REGOLAMENTO (Euratom) 2016/52 DEL CONSIGLIO

del 15 gennaio 2016

che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom) n. 770/90 della Commissione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 31 e 32,

vista la proposta della Commissione europea, elaborata previo parere di un gruppo di personalità designate dal comitato scientifico e tecnico tra gli esperti scientifici degli Stati membri,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2013/59/Euratom (3) del Consiglio fissa le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

(2)

A seguito dell'incidente verificatosi il 26 aprile 1986 nell'impianto nucleare di Cernobyl, sono stati immesse nell'atmosfera notevoli quantità di materiali radioattivi che, in numerosi paesi europei, hanno contaminato i prodotti alimentari e gli alimenti per animali, a un livello significativo sotto il profilo sanitario. Sono state adottate misure al fine di garantire che taluni prodotti agricoli siano introdotti nell'Unione soltanto secondo modalità comuni che tutelino la salute dei consumatori, preservino l'unicità del mercato e impediscano deviazioni dei flussi commerciali.

(3)

Il regolamento (Euratom) n. 3954/87 (4) del Consiglio fissa i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva da applicare a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica che possa dar luogo a una contaminazione radioattiva significativa dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali. Tali livelli massimi ammissibili sono ancora in linea con i più recenti pareri scientifici disponibili a livello internazionale. Le basi per la fissazione dei livelli massimi ammissibili di cui al presente regolamento sono state riesaminate e descritte dalla Commissione nella pubblicazione n. 105 in materia di radioprotezione (EU Food Restriction Criteria for Application after an Accident). In particolare, tali livelli si basano su un livello di riferimento di 1 mSv all'anno per l'incremento di dose individuale efficace in caso di ingestione e sul presupposto che il 10 % degli alimenti consumati ogni anno sia contaminato. Tuttavia, per i bambini di età inferiore ad un anno si applicano presupposti diversi.

(4)

A seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Fukushima l'11 marzo 2011, la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari originari del Giappone superavano i livelli di intervento per gli alimenti applicabili in Giappone. Tale contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell'Unione e pertanto sono state adottate misure che imponevano condizioni speciali per l'importazione prodotti alimentari e di alimenti per animali originari del Giappone o da esso provenienti, conformemente al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(5)

È necessario istituire un sistema che consenta alla Comunità, in caso di incidente nucleare o di altro caso di emergenza radiologica che possa dar luogo o che abbia dato luogo a una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, di fissare i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i prodotti destinati a essere immessi sul mercato, onde proteggere la popolazione.

(6)

Come ogni altro alimento, l'acqua potabile viene ingerita direttamente o indirettamente, e incide pertanto sull'esposizione complessiva del consumatore a sostanze radioattive. Relativamente alle sostanze radioattive, il controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano è già disciplinato dalla direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio (6), ad esclusione delle acque minerali e delle acque medicinali. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai prodotti alimentari, ai prodotti alimentari secondari e agli alimenti per animali che possono essere immessi sul mercato a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica, e non alle acque destinate al consumo umano alle quali si applica la direttiva 2013/51/Euratom. Tuttavia, nel caso di un'emergenza radiologica, gli Stati membri sono liberi di scegliere di fare riferimento ai livelli massimi per gli alimenti liquidi di cui al presente regolamento, al fine di gestire l'utilizzo delle acque destinate al consumo umano.

(7)

I livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva dovrebbero applicarsi ai prodotti alimentari e agli alimenti per animali originari dell'Unione o importati da paesi terzi in base all'ubicazione e alle circostanze dell'incidente nucleare o di altra emergenza radiologica.

(8)

La Commissione deve essere informata di ogni incidente nucleare o della registrazione di livelli insolitamente elevati di radioattività in applicazione della decisione del Consiglio 87/600/Euratom (7) o in applicazione della convenzione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) sulla rapida notificazione di un incidente nucleare, del 26 settembre 1986.

(9)

Al fine di tenere in considerazione il fatto che le abitudini alimentari dei bambini durante i primi sei mesi di vita possono variare notevolmente e che vi sono, altresì, delle incertezze relative al metabolismo dei bambini durante il secondo semestre di vita, è opportuno estendere l'applicazione dei livelli massimi ammissibili ridotti per i prodotti alimentari destinati ai bambini per i primi dodici mesi di età.

(10)

Per facilitare l'adeguamento dei livelli massimi ammissibili applicabili, in particolare per quanto attiene alle circostanze dell'incidente nucleare o di altra emergenza radiologica, è opportuno che le procedure per la revisione del regolamento di esecuzione prevedano che la Commissione consulti il gruppo di esperti di cui all'articolo 31 del trattato.

(11)

Per garantire che i prodotti alimentari e gli alimenti per animali che presentano un livello massimo di contaminazione superiore a quello applicabile non siano immessi in commercio nella Comunità, è necessario che tali livelli siano soggetti a controlli adeguati.

(12)

Per garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento sotto il profilo dell'applicabilità dei livelli massimi ammissibili, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), che deve applicarsi ai fini del presente regolamento anche se non fa riferimento all'articolo 106 bis del trattato.

(13)

La Commissione dovrebbe essere assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché, quando i progetti di atti di esecuzione basati sul presente regolamento sono discussi in seno a tale comitato, i loro rappresentanti siano in possesso, o possano avvalersi, di un'adeguata competenza in materia di protezione radiologica.

(14)

La procedura d'esame dovrebbe essere utilizzata per l'adozione di atti che rendano applicabili i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali.

(15)

Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi a taluni casi di emergenza radiologica che possano causare o abbiano causato una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, imperativi motivi di urgenza, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.

(16)

Il presente regolamento dovrebbe costituire lex specialis per quanto riguarda la procedura per adottare, e successivamente modificare, i regolamenti di esecuzione che fissano i livelli massimi ammissibili applicabili di radioattività a seguito di un caso di emergenza radiologica. Quando è evidente che i prodotti alimentari o gli alimenti per animali originari dell'Unione o importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente e che tale rischio non può essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, la Commissione è autorizzata ad adottare misure di emergenza supplementari ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002. La Commissione dovrebbe assicurare che il presente regolamento e il regolamento (CE) n. 178/2002 siano attuati in modo armonizzato. Ove possibile, i livelli massimi ammissibili applicabili e le misure d'emergenza supplementari dovrebbero essere integrati in un unico regolamento di esecuzione basato sul presente regolamento e sul regolamento (CE) n. 178/2002.

(17)

Inoltre, norme generali per l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle normative volte, segnatamente, a prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, sono stabilite nel regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(18)

In sede di elaborazione o di revisione del regolamento di esecuzione, la Commissione dovrebbe tenere conto, tra l'altro, delle seguenti circostanze: luogo, natura e entità dell'incidente nucleare o di altra emergenza radiologica all'interno o all'esterno della Comunità; natura, entità e diffusione dell'emissione individuata o prevista di sostanze radioattive nell'atmosfera, nelle acque o nel suolo e nei prodotti alimentari e negli alimenti per animali all'interno o all'esterno della Comunità; rischi radiologici della radioattività, individuata o potenziale, dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali e delle conseguenti dosi di radiazione; tipo e quantità dei prodotti alimentari e dei alimenti per animali contaminati che potrebbero essere immessi sul mercato della Comunità; livelli massimi ammissibili di contaminazione per prodotti alimentari e alimenti per animali stabiliti nei paesi terzi; importanza di tali prodotti alimentari e alimenti per animali per garantire alla popolazione un approvvigionamento alimentare adeguato; aspettative dei consumatori per quanto riguarda la sicurezza degli alimenti ed eventuali modifiche delle abitudini alimentari dei consumatori a seguito di un'emergenza radiologica.

(19)

In casi debitamente giustificati, ogni Stato membro dovrebbe avere la possibilità di chiedere di poter derogare temporaneamente ai livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva di determinati prodotti alimentari o alimenti per animali consumati nel suo territorio. Regolamenti di esecuzione dovrebbero specificare a quali prodotti alimentari e alimenti per animali sono applicabili le deroghe, i tipi di radionuclidi interessati, nonché l'ambito di applicazione geografico delle deroghe e la loro durata.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva dei:

a)

prodotti alimentari, come specificato nell'allegato I;

b)

prodotti alimentari secondari come specificati nell'allegato II;

c)

alimenti per animali, come specificati all'allegato III,

che possono essere immessi sul mercato, a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radiologica che possa causare o abbia causato una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali.

Il presente regolamento prevede inoltre la procedura per adottare, e successivamente modificare, i regolamenti di esecuzione che fissano i livelli massimi ammissibili.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

1)   «prodotto alimentare»: qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.

Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata nei prodotti alimentari nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento.

I «prodotti alimentari» non comprendono:

a)

gli alimenti per animali;

b)

gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano;

c)

i vegetali prima della raccolta;

d)

i prodotti medicinali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10);

e)

i prodotti cosmetici ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (11);

f)

il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e paragrafo 4, della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12);

g)

le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971;

h)

i residui e contaminanti;

i)

le acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2013/51/Euratom.

2)   «prodotti alimentari secondari»: i prodotti alimentari di relativa importanza dietetica che rappresentano soltanto un contributo marginale nel consumo alimentare della popolazione;

3)   «alimenti per animali»: qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato all'alimentazione per via orale degli animali;

4)   «immissione sul mercato»: la detenzione di prodotti alimentari o di alimenti per animali a fini di vendita, compresa l'offerta a fini di vendita, o altre forme di cessione, a titolo gratuito o oneroso, nonché la vendita, la distribuzione e altre forme di cessione.

5)   «emergenza radiologica»: una situazione o un evento non ordinario implicante una sorgente di radiazioni che richiede un'azione tempestiva intesa a mitigare gravi conseguenze negative per la salute e la sicurezza della popolazione, la qualità della vita, il patrimonio o l'ambiente, o un pericolo che potrebbe dar luogo a tali conseguenze negative.

Articolo 3

Livelli massimi ammissibili applicabili

1.   Qualora la Commissione riceva — in particolare ai sensi del sistema della Comunità per un rapido scambio di informazioni in caso di emergenza radiologica o in base alla convenzione dell'AIEA sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare del 26 settembre 1986 — comunicazione ufficiale di un incidente nucleare o di qualsiasi altro evento di emergenza radiologica che possa dar luogo o che abbia dato luogo a una significativa contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, essa adotta un regolamento di esecuzione che rende applicabili i livelli massimi ammissibili ai prodotti alimentari e agli alimenti per animali potenzialmente contaminati che potrebbero essere immessi sul mercato.

Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 4, i livelli massimi ammissibili applicabili fissati da tale regolamento di esecuzione non superano quelli stabiliti negli allegati I, II e III. Tale regolamento di esecuzione è adottato conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi alle circostanze dell'incidente nucleare o di altra emergenza radiologica, la Commissione adotta un regolamento di esecuzione immediatamente applicabile, secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

2.   Il periodo di validità dei regolamenti di esecuzione adottati ai sensi del paragrafo 1 è per quanto possibile limitato. La durata del primo regolamento di esecuzione a seguito di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radiologica non supera i tre mesi.

I regolamenti di esecuzione sono periodicamente riesaminati dalla Commissione e, se del caso, modificati in base alla natura e al luogo dell'incidente e dell'evoluzione del livello di radioattività effettivamente misurato.

3.   In sede di elaborazione o di revisione dei regolamenti di esecuzione, la Commissione prende in considerazione le norme fondamentali stabilite a norma degli articoli 30 e 31 del trattato, tra cui i principi di giustificazione e di ottimizzazione, allo scopo di mantenere l'ordine di grandezza delle dosi individuali, la probabilità dell'esposizione e il numero di individui esposti al minimo ragionevolmente possibile tenendo conto dello stato attuale delle conoscenze tecniche e di fattori economici e sociali.

In sede di revisione dei regolamenti di esecuzione, la Commissione consulta il gruppo di esperti di cui all'articolo 31 del trattato, qualora un incidente nucleare o un qualsiasi altro caso di emergenza radiologica provochino una contaminazione dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali consumati nell'UE così diffusa che, i presupposti alla base dei livelli massimi ammissibili fissati negli allegati I, II e III del presente regolamento non siano più validi La Commissione può chiedere il parere di tale gruppo di esperti in ogni altro caso di contaminazione dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali consumati nella Comunità.

4.   Fatto salvo l'obiettivo di protezione della salute perseguito dal presente regolamento, la Commissione può, mediante regolamenti di esecuzione autorizzare qualsiasi Stato membro, su sua richiesta e alla luce di circostanze eccezionali in esso verificatesi, a derogare temporaneamente ai livelli massimi ammissibili di determinati prodotti alimentari e alimenti per animali consumati nel suo territorio. Tali deroghe sono basate su elementi scientifici e sono debitamente giustificate dalle circostanze, in particolare i fattori sociali esistenti nello Stato membro interessato.

Articolo 4

Misure restrittive

1.   Quando la Commissione adotta un regolamento di esecuzione che rende applicabili i livelli massimi ammissibili, i prodotti alimentari e gli alimenti per animali non conformi a tali livelli massimi ammissibili non possono più essere immessi sul mercato a decorrere dalla data specificata in tale regolamento di esecuzione.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i prodotti alimentari e gli alimenti per animali importati da paesi terzi sono considerati immessi sul mercato se, nel territorio doganale dell'Unione, sono sottoposti ad una procedura doganale diversa da quella del transito.

2.   Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri. Qualsiasi caso di violazione dei livelli massimi ammissibili applicabili è notificato tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF).

Articolo 5

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5.

Articolo 6

Relazioni

Nel caso di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radiologica che possa causare o abbia causato una contaminazione radioattiva significativa dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione riguarda l'attuazione delle misure adottate a norma del presente regolamento e notificate alla Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 7

Abrogazione

Il regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 (13) e (Euratom) n. 770/90 (14) della Commissione sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Parere del 9 luglio 2015 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 226 del 16.7.2014, pag. 68.

(3)  Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).

(4)  Regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11).

(5)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(6)  Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 12).

(7)  Decisione 87/600/Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1987, concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva (GU L 371 del 30.12.1987, pag. 76).

(8)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(9)  Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(10)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

(11)  Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).

(12)  Direttiva 2014/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1).

(13)  Regolamento (Euratom) n. 944/89 della Commissione, del 12 aprile 1989, che fissa i livelli massimi ammissibili di contaminazione radioattiva per i prodotti alimentari secondari a seguito di un incidente nucleare o di qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (GU L 101 del 13.4.1989, pag. 17).

(14)  Regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa i livelli massimi di radioattività ammessi negli alimenti per animali contaminati a seguito di incidenti nucleari o di altri casi di emergenza da radiazione (GU L 83 del 30.3.1990, pag. 78).


ALLEGATO I

LIVELLI MASSIMI AMMISSIBILI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

I livelli massimi ammissibili applicabili ai prodotti alimentari non eccedono i livelli seguenti:

Gruppo di isotopi/gruppo di prodotti alimentari

Prodotti alimentari (Bq/kg) (1)

Alimenti per lattanti (2)

Latte e derivati del latte (3)

Altri prodotti alimentari esclusi quelli secondari (4)

Prodotti alimentari liquidi (5)

Somma degli isotopi dello stronzio, in particolare Sr-90

75

125

750

125

Somma degli isotopi dello iodio, in particolare I-131

150

500

2 000

500

Somma degli isotopi del plutonio e degli elementi transplutonici che emettono radiazioni alfa, in particolare Pu-239 e Am-241

1

20

80

20

Somma di tutti gli altri nuclidi il cui tempo di dimezzamento supera i 10 giorni, in particolare Cs-134 e Cs-137 (6)

400

1 000

1 250

1 000


(1)  Il livello applicabile ai prodotti concentrati o essiccati è calcolato sulla base del prodotto ricostituito pronto al consumo. Gli Stati membri possono formulare raccomandazioni in materia di condizioni di diluizione per garantire il rispetto dei livelli massimi ammissibili fissati dal presente regolamento.

(2)  Per alimenti per lattanti si intendono i prodotti alimentari destinati all'alimentazione dei lattanti durante i primi 12 mesi di vita, che soddisfano le esigenze nutritive di tale categoria di persone e che vengono condizionati per la vendita al minuto in confezioni chiaramente identificabili ed etichettate come tali.

(3)  Per latte e derivati del latte si intendono i prodotti di cui ai seguenti codici NC, ivi compresi eventualmente gli adeguamenti che potrebbero esservi apportati ulteriormente: 0401 e 0402 (salvo 0402 29 11).

(4)  I prodotti alimentari secondari e i corrispondenti livelli applicabili sono stabiliti all'allegato II.

(5)  Gli alimenti liquidi sono quelli definiti ricompresi nel codice 2009 e nel capitolo 22 della nomenclatura combinata. I valori sono calcolati tenendo conto del consumo di acqua di rubinetto; gli stessi valori possono essere applicabili all'acqua potabile a discrezione delle competenti autorità degli Stati membri.

(6)  Il carbonio 14, il trizio e il potassio 40 non sono compresi nel presente gruppo.


ALLEGATO II

LIVELLI MASSIMI AMMISSIBILI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA DEI PRODOTTI ALIMENTARI SECONDARI

1.

Elenco dei prodotti alimentari secondari

Codice NC

Designazione

0703 20 00

Agli (freschi e refrigerati)

0709 59 50

Tartufi (freschi e refrigerati)

0709 99 40

Capperi (freschi e refrigerati)

0711 90 70

Capperi (temporaneamente conservati, ma non idonei al consumo nello stato in cui sono presentati)

ex 0712 39 00

Tartufi (secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati)

0714

Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago

0814 00 00

Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche

0903 00 00

Matè

0904

Pepe del genere Piper; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati

0905 00 00

Vaniglia

0906

Cannella e fiori di cinnamomo

0907 00 00

Garofani (antofilli, chiodi e steli)

0908

Noci moscate, macis, amomi e cardamomi

0909

Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi; bacche di ginepro

0910

Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie

1106 20

Farine, semolini e polveri di sago, di radici o tuberi della voce 0714

1108 14 00

Fecola di manioca

1210

Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellet; luppolina

1211

Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati, eccetto le piante e parti di piante utilizzate per la produzione alimentare

1301

Gomma lacca; gomme, gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali

1302

Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati

1504

Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1604 31 00

Caviale

1604 32 00

Succedanei del caviale

1801 00 00

Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto

1802 00 00

Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao

1803

Pasta di cacao, anche sgrassata

2003 90 10

Tartufi (preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico)

2006 00

Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

2102

Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati

2936

Provitamine e vitamine, naturali o riprodotte per sintesi (compresi i concentrati naturali) e loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, miscelati o non fra loro, anche disciolti in qualsiasi soluzione

3301

Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

2.

I livelli massimi ammissibili da applicare ai prodotti alimentari secondari di cui al punto 1, non eccedono i livelli seguenti:

Gruppo di isotopi

Bq/kg

Somma degli isotopi dello stronzio, in particolare Sr-90

7 500

Somma degli isotopi dello iodio, in particolare I-131

20 000

Somma degli isotopi del plutonio e degli elementi transplutonici che emettono radiazioni alfa, in particolare Pu-239e Am-241

800

Somma di tutti gli altri nuclidi il cui tempo di dimezzamento supera i 10 giorni, in particolare Cs-134 e Cs-137 (1)

12 500


(1)  Il carbonio 14, il trizio e il potassio 40 non sono compresi nel presente gruppo.


ALLEGATO III

LIVELLI MASSIMI AMMISSIBILI DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA NEGLI ALIMENTI PER ANIMALI

I livelli massimi ammissibili per la somma di cesio-134 e cesio-137 non eccedono i livelli seguenti:

Mangimi per

Bq/kg (1)  (2)

Suini

1 250

Pollame, agnelli, vitelli

2 500

Altri

5 000


(1)  Tali livelli dovrebbero contribuire all'osservanza dei massimi livelli consentiti per i prodotti alimentari; essi non garantiscono di per se stessi tale osservanza in ogni circostanza e lasciano impregiudicata la necessità di controllare i livelli di contaminazione nei prodotti animali destinati al consumo umano.

(2)  Tali livelli si applicano agli alimenti per animali pronti per il consumo.


ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (Euratom) n. 3954/87

Regolamento (Euratom) n. 944/89

Regolamento (Euratom) n. 770/90

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 2

 

 

Articolo 2

Articolo 2, paragrafo 1

 

 

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1

 

 

Articolo 3, paragrafo 2

 

 

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafi 3 e 4

 

 

Articolo 4

 

 

Articolo 5

 

 

Articolo 6, paragrafo 1

 

 

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 2

 

 

Articolo 4, paragrafo 2

 

Articolo 2

 

Allegato II, punto 2

Articolo 5

Articolo 7

 

 

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 3

Articolo 2

Articolo 8

Allegato

 

 

Allegato I

 

Allegato

 

Allegato II, punto 1

 

 

Allegato

Allegato III

Allegato IV


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