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Document 32016D2231
Council Decision (CFSP) 2016/2231 of 12 December 2016 amending Decision 2010/788/CFSP concerning restrictive measures against the Democratic Republic of the Congo
Decisione (PESC) 2016/2231 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo
Decisione (PESC) 2016/2231 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo
GU L 336I del 12.12.2016, p. 7–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
12.12.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
LI 336/7 |
DECISIONE (PESC) 2016/2231 DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2016
che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce l'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC (1). |
(2) |
Il 17 ottobre 2016 il Consiglio ha adottato conclusioni nelle quali ha espresso profonda preoccupazione per la situazione politica nella Repubblica democratica del Congo (RDC). In particolare, ha condannato fermamente gli atti di estrema violenza verificatisi il 19 e 20 settembre 2016 a Kinshasa, rilevando che tali atti hanno aggravato ulteriormente la situazione di stallo in cui si trova il paese a causa della mancata convocazione delle elezioni presidenziali entro il termine previsto dalla costituzione del 20 dicembre 2016. |
(3) |
Il Consiglio ha sottolineato che, al fine di creare un clima favorevole al dialogo e alle elezioni, il governo della RDC deve impegnarsi in modo chiaro a garantire il rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto e porre fine a ogni strumentalizzazione della giustizia. Inoltre, ha esortato tutti i soggetti interessati a rifiutare l'uso della violenza. |
(4) |
Il Consiglio ha altresì indicato di essere pronto a utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione, compreso il ricorso a misure restrittive nei confronti di coloro che sono responsabili di gravi violazioni dei diritti umani e incitano alla violenza e coloro che cercano di ostacolare una soluzione della crisi consensuale e pacifica, che rispetti l'aspirazione del popolo della RDC a eleggere i suoi rappresentanti. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/788/PESC. |
(6) |
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/788/PESC è così modificata:
1) |
l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 1. Le misure restrittive previste all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, sono imposte nei confronti delle persone e delle entità designate dal comitato delle sanzioni per il coinvolgimento o la prestazione di assistenza ad atti che pregiudicano la pace, la stabilità o la sicurezza nella RDC. Tali atti comprendono:
L'elenco delle persone ed entità interessate cui si applica il presente paragrafo figura nell'allegato I. 2. Le misure restrittive previste all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, sono imposte nei confronti delle persone ed entità che:
elencate nell'allegato II.»; |
2) |
l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone indicate all'articolo 3. 2. Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l'ingresso nel proprio territorio. 3. Per quanto riguarda le persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica:
Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi del presente paragrafo, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone indicate dal comitato delle sanzioni, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa. 4. Per quanto riguarda le persone di cui all'articolo 3, paragrafo 2, il paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:
5. Il paragrafo 4 si applica anche qualora lo Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). 6. Qualora uno Stato membro conceda una deroga ai sensi dei paragrafi 4 o 5, ne informa debitamente il Consiglio. 7. Per quanto riguarda le persone di cui all'articolo 3, paragrafo 2, gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 del presente articolo allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative e a quelle promosse o ospitate dall'Unione europea, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresi la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto nella RDC. 8. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta. 9. Qualora uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 4, 5, 6, 7 o 8, l'ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell'allegato II, l'autorizzazione è strettamente limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone direttamente interessate.»; |
3) |
l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 1. Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone o entità di cui all'articolo 3 o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da tali persone o entità ovvero da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, quali indicate nell'allegato I e II. 2. Non sono messi a disposizione fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone o entità di cui al paragrafo 1. 3. Per quanto riguarda le persone ed entità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono consentire deroghe alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 per fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo che siano:
4. Le deroghe di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), possono essere disposte a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni l'intenzione di autorizzare, se del caso, l'accesso a tali fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo e che il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro quattro giorni lavorativi da tale notifica. 5. Per quanto riguarda le persone ed entità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate, lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo. 6. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati per le persone ed entità inserite nell'elenco di cui all'allegato II, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo. 7. Per quanto riguarda le persone e le entità elencate nell'allegato II, le esenzioni possono essere concesse anche per i fondi e le risorse economiche necessari per scopi umanitari, quali la prestazione di assistenza o la sua agevolazione, inclusi forniture mediche e alimenti, o il trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza, o per l'evacuazione dalla RDC. 8. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che una persona o entità inclusa nell'elenco di cui all'allegato II effettui un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima della data della sua inclusione in tale elenco, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità inserita nell'elenco di cui all'allegato I o II. 9. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti rimangano soggetti al paragrafo 1.»; |
4) |
l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 1. Il Consiglio modifica l'elenco riportato nell'allegato I in funzione delle decisioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato delle sanzioni. 2. Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, stabilisce e modifica l'elenco contenuto nell'allegato II.»; |
5) |
l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 1. Qualora il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il comitato delle sanzioni inserisca nell'elenco una persona o un'entità, il Consiglio inserisce nell'allegato I tale persona o entità. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona o all'entità interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o all'entità la possibilità di presentare osservazioni. 2. Il Consiglio comunica la decisione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona o all'entità interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona o entità la possibilità di presentare osservazioni. 3. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona o l'entità interessata.»; |
6) |
l'articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 1. L'allegato I indica i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone ed entità forniti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni. 2. L'allegato I contiene altresì, se disponibili, informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone o le entità in questione. Riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. L'allegato I include altresì la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite o del comitato per le sanzioni. 3. L'allegato II indica i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone ed entità ivi menzionate. 4. L'allegato II include altresì, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone o le entità interessate. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.»; |
7) |
l'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 1. La presente decisione è, secondo i casi, riesaminata, modificata o abrogata, in particolare alla luce delle pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 2. Le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, si applicano fino al 12 dicembre 2017. Se del caso, sono prorogate o modificate qualora il Consiglio ritenga che i loro obiettivi non siano stati raggiunti.»; |
8) |
l'allegato della decisione 2010/788/PESC diventa l'allegato I e le voci che figurano in tale allegato sono sostituite dalle seguenti: «a) Elenco delle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1» e «b) Elenco delle entità di cui all'articolo 3, paragrafo 1». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
(1) Decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30).
ALLEGATO
È aggiunto l'allegato seguente:
«ALLEGATO II
ELENCO DELLE PERSONE E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2
A. PERSONE
|
Nome e cognome |
Informazioni identificative |
Motivi della designazione |
Data di inserimento nell'elenco |
1. |
Ilunga Kampete |
alias Gaston Hughes Ilunga Kampete; alias Hugues Raston Ilunga Kampete. NATO il 24.11.1964 a Lubumbashi, numero della carta d'identità militare: 1-64-86-22311-29. Cittadinanza congolese (RDC). |
Come comandante della guardia repubblicana (GR), Ilunga Kampete è stato responsabile delle unità della GR schierate sul terreno e coinvolte nell'uso sproporzionato della forza e della repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa. In questa veste, Ilunga Kampete è stato quindi implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani nella RDC. |
12.12.2016 |
2. |
Gabriel Amisi Kumba |
alias Gabriel Amisi Nkumba; alias «Tango Fort»; alias «Tango Four». NATO il 28.5.1964 a Malela, numero della carta d'identità militare: 1-64-87-77512-30. Cittadinanza congolese (RDC). |
Comandante della 1a zona di difesa dell'esercito congolese (FARDC) le cui forze hanno preso parte all'uso sproporzionato della forza e della repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa. In questa veste, Gabriel Amisi Kumba è stato quindi implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani nella RDC. |
12.12.2016 |
3. |
Ferdinand Ilunga Luyoyo |
NATO l'8/3/1973 a Lubumbashi. Numero di passaporto: OB0260335 (valido dal 15.4.2011 al 14.4.2016). Cittadinanza congolese (RDC). |
Come comandante del corpo antisommossa Légion Nationale d'Intervention della polizia nazionale congolese (PNC), Ferdinand Ilunga Luyoyo si è reso responsabile dell'uso sproporzionato della forza e della repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa. In questa veste, Ferdinand Ilunga Luyoyo è stato quindi implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani nella RDC. |
12.12.2016 |
4. |
Celestin Kanyama |
alias Kanyama Tshisiku Celestin; alias Kanyama Celestin Cishiku Antoine, alias Kanyama Cishiku Bilolo Célestin, alias Esprit de mort. NATO il 4.10.1960 a Kananga. Cittadinanza congolese (RDC). Numero di passaporto: OB0637580 (valido dal 20.5.2014 al 19.5.2019). Ha ottenuto il visto Schengen n. 011518403, rilasciato il 2.7.2016. |
Come commissario di polizia di Kinshasa (PNC), Celestin Kanyama si è reso responsabile dell'uso sproporzionato della forza e della repressione violenta nel settembre 2016 a Kinshasa. In questa veste, Celestin Kanyama è stato quindi implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani nella RDC. |
12.12.2016 |
5. |
John Numbi |
alias John Numbi Banza Tambo; alias John Numbi Banza Ntambo; alias Tambo Numbi. NATO il 16.8.1962 a Jadotville-Likasi-Kolwezi. Cittadinanza congolese (RDC). |
Ex ispettore generale della polizia nazionale congolese, John Numbi rimane una figura influente che è stato coinvolto in particolare nella campagna di intimidazione violenta durante le elezioni governatoriali del marzo 2016 nelle quattro province della RDC che in precedenza componevano il Katanga e, in questa veste, si è reso responsabile nell'ostacolare una soluzione consensuale e pacifica a favore di elezioni nella RDC. |
12.12.2016 |
6. |
Roger Kibelisa |
alias Roger Kibelisa Ngambaswi. Cittadinanza congolese (RDC). |
Come direttore interno del Servizio di intelligence nazionale (ANR), Roger Kibelisa è coinvolto nella campagna di intimidazione condotta da funzionari ANR nei confronti di membri dell'opposizione, tra cui arresti arbitrari e detenzione. Roger Kibelisa ha quindi minato lo stato di diritto e ostacolato una soluzione consensuale e pacifica a favore di elezioni nella RDC. |
12.12.2016 |
7. |
Delphin Kaimbi |
alias Delphin Kahimbi Kasagwe; alias Delphin Kayimbi Demba Kasangwe; alias Delphin Kahimbi Kasangwe; alias Delphin Kahimbi Demba Kasangwe; alias Delphin Kasagwe Kahimbi. NATO il 15.1.1969 (o alternativamente il: 15.7.1969) a Kiniezire/Goma. Cittadinanza congolese (RDC). Passaporto diplomatico n: DB0006669 (valido dal 13.11.2013 al 12.11.2018). |
Capo dell'organismo di intelligence militare (ex DEMIAP), parte del centro operativo nazionale, la struttura di comando e controllo responsabile di arresti arbitrari e repressione violenta a Kinshasa nel settembre 2016 e responsabile delle forze che hanno partecipato a intimidazioni e arresti arbitrari, che ostacola una soluzione consensuale e pacifica a favore di elezioni nella RDC. |
12.12.2016 |
B. ENTITÀ».