EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1500

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 della Commissione, del 7 settembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/1423 [notificata con il numero C(2015) 6221] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 234 del 8.9.2015, p. 19–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/11/2016; abrogato da 32016D2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1500/oj

8.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 234/19


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1500 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2015

relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/1423

[notificata con il numero C(2015) 6221]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4 (2),

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La dermatite nodulare contagiosa è una malattia virale dei bovini, trasmessa principalmente da vettori e caratterizzata da gravi perdite, con un forte potenziale di diffusione, in particolare tramite gli spostamenti e gli scambi di animali vivi sensibili a tale malattia e dei relativi prodotti. La malattia non è rilevante per la sanità pubblica poiché il virus della dermatite nodulare contagiosa non è trasmissibile all'uomo.

(2)

La direttiva 92/119/CEE del Consiglio (4) introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, tra cui la dermatite nodulare contagiosa. Tra queste vi sono misure da adottare in caso di presenza sospetta e confermata della dermatite nodulare contagiosa in un'azienda, misure da adottare nelle zone soggette a restrizioni e ulteriori misure per lottare efficacemente contro tale malattia.

(3)

Il 20 agosto 2015 le autorità greche hanno notificato alla Commissione due focolai di dermatite nodulare contagiosa in aziende bovine con circa 200 bovini nella zona di Feres situata nell'unità regionale di Evros, in Grecia. Si tratta dei primi focolai di dermatite nodulare contagiosa nell'Unione.

(4)

La Grecia ha applicato misure nel quadro della direttiva 92/119/CEE, in particolare delimitando zone di protezione e di sorveglianza intorno ai focolai in conformità all'articolo 10 di detta direttiva.

(5)

Il rischio che il virus della dermatite nodulare contagiosa possa diffondersi ad altre zone della Grecia e ad altri Stati membri, in particolare attraverso gli scambi di bovini vivi e del relativo materiale germinale, gli spostamenti di taluni ruminanti selvatici e l'immissione sul mercato di alcuni prodotti derivati da bovini, dovrebbe essere controllato.

(6)

Per impedire la diffusione della malattia ad altre parti della Grecia, ad altri Stati membri e a paesi terzi, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2015/1423 della Commissione (5), che prevede misure provvisorie di protezione e vieta il movimento e la spedizione di bovini e del loro sperma, nonché l'immissione sul mercato di alcuni prodotti di origine animale provenienti dall'unità regionale di Evros.

(7)

A seguito della ricezione di ulteriori informazioni sulla situazione epidemiologica in Grecia, è possibile integrare tali misure con l'applicazione di misure di riduzione dei rischi.

(8)

Le definizioni utilizzate ai fini della presente decisione sono quelle previste dalla legislazione vigente, in particolare all'articolo 2 della direttiva 92/119/CEE, all'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio (6) e all'articolo 2 della direttiva 92/65/CEE del Consiglio (7). Alcuni termini specifici sono però appositamente creati e utilizzati ai fini della presente decisione e dovrebbero pertanto essere definiti nella decisione stessa.

(9)

È necessario definire la parte del territorio della Grecia che è considerata indenne da dermatite nodulare contagiosa e non soggetta alle restrizioni ai sensi della direttiva 92/119/CEE e della presente decisione. È pertanto opportuno delineare in un allegato una zona soggetta a restrizioni, tenendo conto del livello di rischio di diffusione della malattia. I confini geografici di tale zona dovrebbero essere basati sul rischio e sugli eventuali contatti individuati con l'azienda infetta, sul possibile ruolo dei vettori e sulla possibilità di svolgere controlli sufficienti sugli spostamenti di animali e prodotti. Tale zona dovrebbe comprendere le zone di protezione e di sorveglianza delimitate a norma della direttiva 92/119/CEE. Sulla base delle informazioni fornite dalla Grecia, l'intero territorio dell'unità regionale di Evros, in Grecia, dovrebbe essere considerato come zona soggetta a restrizioni.

(10)

È altresì necessario prevedere alcune restrizioni riguardanti la spedizione, da tale zona soggetta a restrizioni, di animali di specie sensibili e del loro materiale germinale nonché restrizioni all'immissione sul mercato di determinati prodotti di origine animale e di sottoprodotti di origine animale provenienti da tale zona.

(11)

In caso di comparsa di un focolaio di dermatite nodulare contagiosa, l'articolo 19 della direttiva 92/119/CEE prevede la possibilità di applicare la vaccinazione contro tale malattia. In Grecia la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa è attualmente vietata. Il paese ha tuttavia segnalato la propria intenzione di procedere a una vaccinazione di emergenza contro la dermatite nodulare contagiosa. Il rischio di diffusione della malattia attraverso gli animali vaccinati e i relativi prodotti è diverso da quello posto dagli animali non vaccinati. Tale rischio dovrebbe pertanto essere affrontato separatamente e non essere oggetto della presente decisione.

(12)

In termini di rischio di diffusione della dermatite nodulare contagiosa, prodotti diversi comportano diversi livelli di rischio. Come indicato nel parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) in merito alla dermatite nodulare contagiosa (8), gli spostamenti di bovini vivi, di sperma bovino e di cuoi e pelli greggi di bovini infetti comportano rischi più elevati, in termini di esposizione e conseguenze, rispetto ad altri prodotti come latte e prodotti lattiero-caseari, cuoi e pelli trattati o carni fresche, preparazioni di carni e prodotti a base di carne ottenuti da bovini, poiché mancano prove scientifiche o sperimentali sul loro ruolo nella trasmissione della malattia. Le misure stabilite nella presente decisione devono pertanto essere equilibrate e proporzionate ai rischi.

(13)

Gli spostamenti di bovini vivi fuori dall'unità regionale di Evros dovrebbero continuare a essere vietati per impedire la diffusione della malattia. Secondo il parere scientifico dell'EFSA in merito alla dermatite nodulare contagiosa e secondo l'organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), la fauna selvatica (ossia taluni ruminanti selvatici esotici) potrebbe svolgere un ruolo nella trasmissione della malattia, in particolare in Africa dove la malattia è endemica. Alcune misure preventive dovrebbero pertanto applicarsi anche ai ruminanti selvatici. A tal fine, in assenza di norme più precise nella legislazione dell'Unione, dovrebbero essere utilizzate le norme internazionali appropriate per tali spostamenti previste nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE (9).

(14)

Poiché la Grecia ha chiesto un'esenzione dal divieto di spedizione di bovini destinati alla macellazione immediata da aziende situate nella zona soggetta a restrizioni, al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza, e tale esenzione è prevista all'articolo 11.11.5 del codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, è opportuno consentire la spedizione di tali partite a determinate condizioni.

(15)

Analogamente, non è possibile escludere la trasmissione della malattia attraverso sperma ed embrioni di animali della specie bovina. Dovrebbero quindi essere previste alcune misure di protezione per tali prodotti. A tal fine, in assenza di norme dell'Unione, è opportuno utilizzare il parere scientifico dell'EFSA in merito alla dermatite nodulare contagiosa e le opportune raccomandazioni del codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE.

(16)

Secondo il parere scientifico dell'EFSA in merito alla dermatite nodulare contagiosa, la trasmissione del virus di tale malattia attraverso lo sperma (monta naturale o inseminazione artificiale) è stata dimostrata in modo sperimentale e il virus è stato isolato nello sperma di tori infettati in via sperimentale. È pertanto opportuno vietare il prelievo e l'utilizzo di sperma di animali della specie bovina originari della zona soggetta a restrizioni.

(17)

Conformemente all'articolo 4.7.14 del codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, la dermatite nodulare contagiosa è classificata, in base al manuale della International Embryo Transfer Society (IETS), tra le malattie o gli agenti patogeni di categoria 4, ovvero quelli per i quali gli studi effettuati o in corso indicano che non sono ancora possibili conclusioni sul livello di rischio di trasmissione o che il rischio di trasmissione mediante trasferimento embrionale potrebbe non essere trascurabile anche nel caso in cui gli embrioni siano manipolati correttamente, in conformità a tale manuale, tra la raccolta e il trasferimento. È pertanto opportuno vietare il prelievo e l'utilizzo di embrioni di animali della specie bovina originari della zona soggetta a restrizioni.

(18)

Non esistono prove scientifiche o sperimentali della trasmissione del virus agli animali sensibili attraverso carni fresche, preparazioni di carni o prodotti a base di carne. Sebbene il parere scientifico dell'EFSA in merito alla dermatite nodulare contagiosa indichi che il virus può sopravvivere nella carne per un periodo di tempo non definito, il divieto vigente nell'Unione di somministrare ai ruminanti proteine derivate da ruminanti escluderebbe la possibilità di un'improbabile trasmissione per via orale di eventuali virus. Per evitare qualsiasi rischio di diffusione della malattia, l'immissione sul mercato di carni fresche, preparazioni di carni o prodotti a base di carne ottenuti da bovini originari dell'unità regionale di Evros dovrebbe essere consentita solo nel caso in cui le carni fresche siano state prodotte da bovini tenuti in aziende indenni da malattia situate nella zona soggetta a restrizioni, al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza delimitate. Tali carni dovrebbero essere immesse sul mercato esclusivamente nel territorio della Grecia.

(19)

La spedizione di partite di carni fresche, preparazioni di carni e prodotti a base di carne ottenuti da tali carni fresche prodotte da animali tenuti al di fuori della zona soggetta a restrizioni e trasformati in stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni, al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza, può inoltre essere autorizzata a determinate condizioni.

(20)

Il colostro, il latte e i prodotti lattiero-caseari utilizzati come alimenti per animali possono svolgere un ruolo importante nella diffusione della malattia, soprattutto quando non sono stati trattati termicamente o acidificati in misura sufficiente da inattivare il virus.

(21)

La Grecia ha chiesto l'esenzione dal divieto di spedizione di latte pastorizzato e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano provenienti da stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni, al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza. Poiché il parere scientifico dell'EFSA sui rischi per la sanità animale derivanti dall'alimentazione degli animali con prodotti lattiero-caseari pronti all'uso senza ulteriore trattamento (10) specifica con maggiore precisione alcuni metodi in grado di ridurre i rischi di diffusione della dermatite nodulare contagiosa attraverso il latte e i prodotti lattiero-caseari, è possibile autorizzare la spedizione di partite di latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano a determinate condizioni.

(22)

Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (11) stabilisce le misure di attuazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), compresi i requisiti per la lavorazione sicura dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati. Per prevenire la diffusione della dermatite nodulare contagiosa, l'immissione sul mercato di sottoprodotti di origine animale non trasformati deve essere vietata. I riferimenti ai sottoprodotti di origine animale trasformati nella presente decisione devono essere letti come riferimenti alle norme in materia di sanità animale di cui al regolamento (UE) n. 142/2011.

(23)

Le misure di cui alla presente decisione dovrebbero sostituire le misure provvisorie di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia previste nella decisione di esecuzione (UE) 2015/1423. Tale decisione dovrebbe pertanto essere abrogata.

(24)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   La presente decisione stabilisce alcune misure di protezione e controllo in materia di sanità animale in relazione alla dermatite nodulare contagiosa confermata in Grecia.

2.   In caso di contrasto, le misure di cui alla presente decisione sostituiscono le misure adottate dalla Grecia nel quadro della direttiva 92/119/CEE.

3.   Le deroghe previste agli articoli 4, 5, 6 e 7 non si applicano ai bovini vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa e ai relativi prodotti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)   «bovini»: ungulati appartenenti alle specie Bos taurus, Bos indicus, Bison bison e Bubalus bubalis;

b)   «zona soggetta a restrizioni»: parte del territorio di uno Stato membro di cui all'allegato della presente decisione comprendente l'area in cui è stata confermata la dermatite nodulare contagiosa e le zone di protezione e sorveglianza delimitate a norma dell'articolo 10 della direttiva 92/119/CEE.

Articolo 3

Divieto di spostamento e spedizione di alcuni animali e dei relativi sperma ed embrioni e di immissione sul mercato di alcuni prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale

1.   La Grecia vieta la spedizione dei seguenti prodotti dalla zona soggetta a restrizioni ad altre parti della Grecia, ad altri Stati membri e a paesi terzi:

a)

bovini vivi e ruminanti selvatici in cattività;

b)

sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie bovina.

2.   La Grecia vieta l'immissione sul mercato al di fuori della zona soggetta a restrizioni dei seguenti prodotti ottenuti da bovini e ruminanti selvatici tenuti o cacciati nella zona soggetta a restrizioni:

a)

carni fresche, preparazioni di carni e prodotti a base di carne ottenuti da tali carni fresche;

b)

colostro, latte e prodotti lattiero-caseari derivati da bovini;

c)

cuoi e pelli freschi di bovini e ruminanti selvatici, diversi da quelli di cui alla lettera d);

d)

sottoprodotti di origine animale non trasformati ottenuti da bovini e ruminanti selvatici, tranne quelli destinati e inoltrati, sotto il controllo ufficiale dell'autorità competente, allo smaltimento o alla trasformazione in un impianto riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009 situato sul territorio greco.

Articolo 4

Deroga al divieto di spedizione di bovini vivi e ruminanti selvatici in cattività destinati alla macellazione immediata e di spedizione di carni fresche, preparazioni di carni e prodotti a base di carne ottenuti da tali animali

1.   In deroga al divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente può autorizzare la spedizione di bovini e ruminanti selvatici in cattività da aziende situate nella zona soggetta a restrizioni, al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza, ad un macello situato in altre parti della Grecia, purché:

a)

gli animali siano rimasti sin dalla nascita, o negli ultimi 28 giorni, in un'azienda in cui non sia stato segnalato ufficialmente alcun caso di dermatite nodulare contagiosa durante tale periodo;

b)

gli animali siano stati sottoposti ad ispezione clinica al momento del carico e non presentassero sintomi clinici di dermatite nodulare contagiosa;

c)

gli animali siano trasportati per la macellazione immediata direttamente al macello, senza soste o operazioni di scarico;

d)

il macello sia designato per la macellazione di tali animali dall'autorità competente;

e)

l'autorità competente responsabile del macello sia stata informata dall'autorità competente di spedizione dell'intenzione di inviare i bovini e notifichi l'arrivo degli animali a quest'ultima;

f)

al momento dell'arrivo al macello gli animali siano tenuti e macellati separatamente dagli altri animali entro meno di 36 ore.

2.   Qualsiasi spedizione di bovini e di ruminanti selvatici in cattività a norma del paragrafo 1 avviene solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

il mezzo di trasporto è stato adeguatamente pulito e disinfettato prima e dopo il carico di tali animali in conformità all'articolo 9;

b)

prima e durante il trasporto gli animali sono protetti contro gli attacchi di insetti vettori.

3.   L'autorità competente garantisce che le carni fresche, le preparazioni di carni e i prodotti a base di carne ottenuti da tali animali siano immessi sul mercato conformemente alle prescrizioni di cui rispettivamente agli articoli 5 e 6.

Articolo 5

Deroga al divieto di immissione sul mercato di carni fresche e preparazioni di carni di bovini e ruminanti selvatici

1.   In deroga al divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), l'autorità competente può autorizzare l'immissione sul mercato di partite di carni fresche, esclusi frattaglie e cuoi e pelli freschi, ottenute da bovini e ruminanti selvatici provenienti dalla zona soggetta a restrizioni, al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza, e delle relative preparazioni di carni, purché le carni fresche e le preparazioni di carni siano state ottenute da animali:

a)

tenuti in aziende nella zona soggetta a restrizioni alle quali non si applicavano restrizioni a norma della direttiva 92/119/CEE; oppure

b)

macellati prima del 21 agosto 2015.

L'autorità competente garantisce che le partite di cui al presente paragrafo non siano spedite ad altri Stati membri o paesi terzi.

2.   L'autorità competente autorizza la spedizione ad altri Stati membri di partite di carni fresche e preparazioni di carni prodotte da tali carni fresche ottenute da bovini tenuti e macellati al di fuori della zona soggetta a restrizioni solo a condizione che le partite siano accompagnate da un certificato ufficiale con la seguente attestazione:

«Carni fresche o preparazioni di carni conformi alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 [C(2015)6221] della Commissione, del 7 settembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia».

Articolo 6

Deroga al divieto di immissione sul mercato di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di bovini e ruminanti selvatici

1.   In deroga al divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), l'autorità competente può autorizzare l'immissione sul mercato di partite di prodotti a base di carne ottenuti da carni fresche di bovini e ruminanti selvatici provenienti dalla zona soggetta a restrizioni, al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza, purché le carni fresche siano state ottenute da animali:

a)

tenuti in aziende della zona soggetta a restrizioni alle quali non si applicavano restrizioni a norma della direttiva 92/119/CEE; oppure

b)

macellati prima del 21 agosto 2015; oppure

c)

tenuti e macellati al di fuori della zona soggetta a restrizioni.

2.   L'autorità competente autorizza l'immissione sul mercato dei prodotti a base di carne di cui al paragrafo 1, conformi alle condizioni di cui alle lettere a) o b) di tale paragrafo, solo sul territorio della Grecia, purché tali prodotti siano stati sottoposti a un trattamento non specifico in grado di garantire che la loro superficie di taglio non presenti più le caratteristiche delle carni fresche.

L'autorità competente garantisce che le partite di cui al presente paragrafo non siano spedite ad altri Stati membri o paesi terzi.

3.   L'autorità competente autorizza la spedizione ad altri Stati membri delle partite di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), solo a condizione che i prodotti a base di carne siano stati sottoposti ad un trattamento specifico in un recipiente chiuso ermeticamente con un valore Fo pari o superiore a tre e siano accompagnati da un certificato ufficiale con la seguente attestazione:

«Prodotti a base di carne conformi alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 [C(2015)6221] della Commissione, del 7 settembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia».

4.   L'autorità competente autorizza la spedizione ad altri Stati membri delle partite di prodotti a base di carne di cui al paragrafo 1, lettera c), solo a condizione che tali prodotti siano stati sottoposti a un trattamento non specifico in grado di garantire che la loro superficie di taglio non presenti più le caratteristiche delle carni fresche e siano accompagnati da un certificato ufficiale con la seguente attestazione:

«Prodotti a base di carne conformi alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 [C(2015)6221] della Commissione, del 7 settembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia».

Articolo 7

Deroga al divieto di spedizione e di immissione sul mercato di latte e di prodotti lattiero-caseari

1.   In deroga al divieto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), l'autorità competente può autorizzare l'immissione sul mercato di latte destinato al consumo umano ottenuto da bovini nella zona soggetta a restrizioni, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, e dei relativi prodotti lattiero-caseari a condizione che il latte e i prodotti lattiero-caseari siano stati sottoposti ad un trattamento di cui all'allegato IX, parte A, punti da 1.1 a 1.5, della direttiva 2003/85/CE del Consiglio (13).

2.   L'autorità competente autorizza la spedizione ad altri Stati membri di partite di latte e prodotti lattiero-caseari di cui al paragrafo 1 solo a condizione che le partite siano accompagnate da un certificato ufficiale con la seguente attestazione:

«Latte o prodotti lattiero-caseari conformi alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 [C(2015)6221] della Commissione, del 7 settembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia».

Articolo 8

Bollo sanitario speciale per le carni fresche, le preparazioni di carni e i prodotti a base di carne di cui rispettivamente all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 6, paragrafo 2

La Grecia provvede affinché le carni fresche, le preparazioni di carni e i prodotti a base di carne di cui rispettivamente all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 6, paragrafo 2, siano contrassegnati con un bollo sanitario speciale o un marchio di identificazione che non sia ovale e non possa essere confuso con:

a)

il bollo sanitario per le carni fresche di cui all'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (14);

b)

il marchio di identificazione per le preparazioni di carni e i prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di bovini di cui all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

Articolo 9

Prescrizioni relative ai veicoli per il trasporto, alla pulizia e alla disinfezione

1.   L'autorità competente provvede affinché, per ogni veicolo che sia stato a contatto con le specie sensibili nella zona soggetta a restrizioni e che intenda lasciare tale zona, l'operatore o il conducente di tale veicolo fornisca elementi di prova da cui risulti che, dopo l'ultimo contatto con gli animali, il veicolo è stato pulito e disinfettato in modo tale da inattivare il virus della dermatite nodulare contagiosa.

2.   L'autorità competente dovrebbe definire le informazioni che l'operatore/il conducente del veicolo per bestiame deve presentare per dimostrare che la necessaria disinfezione sia stata effettuata.

Articolo 10

Prescrizioni relative alle informazioni

La Grecia informa la Commissione e gli altri Stati membri, nel quadro del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, dei risultati delle attività di sorveglianza effettuate per quanto riguarda la dermatite nodulare contagiosa nella zona soggetta a restrizioni.

Articolo 11

Abrogazione

La decisione di esecuzione (UE) 2015/1423 è abrogata.

Articolo 12

Applicazione

La presente decisione si applica fino al 30 ottobre 2015.

Articolo 13

Destinatari

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(4)  Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/1423 della Commissione, del 21 agosto 2015, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia (GU L 222 del 25.8.2015, pag. 7).

(6)  Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64).

(7)  Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

(8)  EFSA Journal 2015; 13(1):3986. [73 pagg.].

(9)  24a edizione, 2015.

(10)  EFSA Journal (2006) 347, pag. 1.

(11)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

(12)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

(13)  Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1).

(14)  Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).

(15)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).


ALLEGATO

Grecia:

Le seguenti unità regionali in Grecia:

unità regionale di Evros


Top