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Document 32015D0349

Decisione di esecuzione (UE) 2015/349 della Commissione, del 2 marzo 2015 , che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito della comparsa di focolai negli Stati dell'Idaho e della California [notificata con il numero C(2015) 1315] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 60 del 4.3.2015, p. 68–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/349/oj

4.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 60/68


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/349 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2015

che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito della comparsa di focolai negli Stati dell'Idaho e della California

[notificata con il numero C(2015) 1315]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1), primo comma, l'articolo 8, punto 4), e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2007/777/CE della Commissione (2) fissa le norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili alle importazioni, al transito e al deposito, nell'Unione, di partite di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati («i prodotti»).

(2)

L'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE descrive le aree dei paesi terzi per le quali l'introduzione dei prodotti nell'Unione è soggetta a restrizioni per ragioni di polizia sanitaria e alle quali si applica la regionalizzazione. La parte 2 di tale allegato istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di tali prodotti, a condizione che essi siano stati sottoposti al trattamento pertinente di cui alla parte 4 del medesimo allegato.

(3)

Gli Stati Uniti figurano nell'elenco dell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE in quanto paese terzo dal quale sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione di partite di prodotti ottenuti da pollame, selvaggina da penna di allevamento e volatili selvatici provenienti da determinate parti del suo territorio in funzione della presenza di focolai di HPAI. Questa regionalizzazione è stata riconosciuta con la decisione 2007/777/CE, quale modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/252 della Commissione (3), in seguito alla comparsa di focolai di HPAI negli Stati dell'Oregon e di Washington. La decisione 2007/777/CE stabilisce che può essere autorizzata l'introduzione nell'Unione dei prodotti provenienti dalle aree colpite degli Stati dell'Oregon e di Washington a condizione che siano stati sottoposti al trattamento «D» descritto nell'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE («trattamento D»).

(4)

Il 20 gennaio 2015 gli Stati Uniti d'America hanno confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5N2 in un allevamento avicolo nello Stato dell'Idaho e il 23 gennaio 2015 la presenza di HPAI del sottotipo H5N8 nello Stato della California. Le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno immediatamente sospeso il rilascio di certificati veterinari per le partite dei prodotti interessati destinati ad essere introdotti nell'Unione e provenienti dai suddetti Stati e da una parte dello Stato dell'Oregon, sottoposti a restrizioni veterinarie in relazione ai nuovi focolai. Gli Stati Uniti hanno inoltre attuato una politica di abbattimento totale per contenere l'HPAI e limitarne la diffusione.

(5)

Un accordo tra l'Unione e gli Stati Uniti (4) prevede il rapido riconoscimento reciproco delle misure di regionalizzazione in caso di comparsa di focolai di malattie nell'Unione o negli Stati Uniti («l'accordo»).

(6)

A causa della presenza di HPAI negli stati dell'Idaho e della California, i prodotti ottenuti da pollame, selvaggina da penna di allevamento e volatili selvatici provenienti dai suddetti Stati e dalla parte dello Stato dell'Oregon che le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno sottoposto a restrizioni dovrebbero essere sottoposti quanto meno al «trattamento D» al fine di prevenire l'introduzione del virus HPAI nell'Unione.

(7)

L'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE andrebbe modificata di conseguenza.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2007/777/CE.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/252 della Commissione, del 13 febbraio 2015, che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi dai quali l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati è autorizzata, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 41 del 17.2.2015, pag. 52).

(4)  Accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, approvato a nome della Comunità europea con la decisione 98/258/CE del Consiglio (GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1).


ALLEGATO

All'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE la voce relativa agli Stati Uniti è sostituita dalla seguente:

«Stati Uniti

US

1/2014

L'intero paese

US-1

1/2014

L'intero territorio degli Stati Uniti, esclusa la zona US-2.

US-2

1/2014

La superficie degli Stati Uniti corrispondente a:

 

l'intero territorio dello Stato di Washington;

 

Douglas County e Malheur County nello Stato dell'Oregon;

 

Canyon County e Payette County nello Stato dell'Idaho;

 

Stanislaus County e Tuolumne County nello Stato della California.»


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