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Document 32015D0216

    Decisione di esecuzione (UE) 2015/216 della Commissione, del 10 febbraio 2015 , che modifica la decisione 2000/572/CE per quanto riguarda il riferimento al sistema armonizzato (SA) nel modello di certificato per le preparazioni di carni e che modifica la decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa a Israele nell'elenco dei paesi terzi o parti dei paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati [notificata con il numero C(2015) 438] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 36 del 12.2.2015, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; fine validata parziale art. 1 abrog. impl. da 32020R2235 , Date of end of validity: 20/04/2021; fine validata parziale art. 2 abrog. impl. da 32020R0692

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/216/oj

    12.2.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 36/11


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/216 DELLA COMMISSIONE

    del 10 febbraio 2015

    che modifica la decisione 2000/572/CE per quanto riguarda il riferimento al sistema armonizzato (SA) nel modello di certificato per le preparazioni di carni e che modifica la decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa a Israele nell'elenco dei paesi terzi o parti dei paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati

    [notificata con il numero C(2015) 438]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2007/777/CE della Commissione (2) fissa le norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili alle importazioni, al transito e al deposito nell'Unione di partite di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati, quali definiti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

    (2)

    L'allegato II, parte 2, di detta decisione istituisce un elenco di paesi terzi o parti dei paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di tali prodotti, a condizione che essi siano stati sottoposti al trattamento pertinente di cui alla parte 4 del medesimo allegato.

    (3)

    Israele figura nell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE quale paese da cui è autorizzata, tra l'altro, l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano, ottenuti da pollame, da selvaggina da penna di allevamento e da volatili selvatici e sottoposti a un trattamento generico («trattamento A»).

    (4)

    Nel giugno 2014 l'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione ha effettuato un audit in Israele al fine di valutare i controlli di polizia sanitaria effettuati sul pollame e sui prodotti a base di pollame destinati all'esportazione nell'Unione («l'audit del 2014»).

    (5)

    L'audit del 2014 ha individuato diverse carenze importanti, prontamente affrontate da Israele, concernenti le misure di lotta contro la malattia di Newcastle e la certificazione veterinaria dei prodotti ottenuti dal pollame destinati all'introduzione nell'Unione.

    (6)

    Nonostante l'impegno profuso e alcuni miglioramenti apportati da Israele nel campo della biosicurezza e di altre misure di prevenzione della malattia di Newcastle nel corso degli ultimi anni, continuano a verificarsi regolarmente focolai di tale malattia sia negli allevamenti domestici di pollame sia in quelli commerciali ed è improbabile che la malattia possa essere pienamente controllata ed eradicata a breve termine.

    (7)

    A causa del persistere del virus della malattia di Newcastle in Israele e del continuo verificarsi di focolai negli allevamenti commerciali di pollame è necessario prevedere maggiori garanzie per la sicurezza dell'introduzione nell'Unione di prodotti ottenuti dal pollame provenienti da Israele.

    (8)

    Data l'attuale situazione epidemiologica della malattia di Newcastle in tale paese, l'attuale «trattamento A» prescritto per Israele dalla decisione 2007/777/CE e che non prevede l'obbligo di raggiungere una temperatura specifica durante la lavorazione, non è sufficiente per eliminare i rischi per la sanità animale associati all'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano, ottenuti da carni di pollame, ratiti di allevamento e volatili selvatici.

    (9)

    È pertanto opportuno modificare l'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE al fine di richiedere l'applicazione del più rigoroso «trattamento D», in base al quale i prodotti devono essere lavorati a una temperatura di almeno 70 °C nell'intera massa in modo da inattivare ogni virus della malattia di Newcastle eventualmente presente nella materia prima.

    (10)

    A causa della situazione relativa alla sanità animale in Israele, si prevede inoltre di introdurre, mediante una modifica del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (4), restrizioni all'introduzione nell'Unione di altri prodotti ottenuti dal pollame contemplati da tale regolamento e provenienti da tale paese o di stabilire ulteriori condizioni di polizia sanitaria, tra cui test di laboratorio, per migliorare le garanzie per tali prodotti.

    (11)

    L'allegato II della decisione 2000/572/CE della Commissione (5) stabilisce il modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria relativo alle preparazioni di carni provenienti da paesi terzi e destinate alla Comunità europea e l'allegato III contiene un modello di certificato per il transito e l'immagazzinamento delle preparazioni di carni. Conformemente alla parte I delle note figuranti in tali modelli di certificato i prodotti destinati all'importazione o al transito nell'Unione dovrebbero essere descritti con un riferimento ai pertinenti codici SA 02.10, 16.01 e 16.02.

    (12)

    Alcuni prodotti alimentari di origine avicola definiti come preparazioni di carni non sono tuttavia contemplati da tali codici SA. Al fine di consentire la corretta certificazione di tali prodotti occorre aggiungere il codice SA 02.07 nella parte I delle note figuranti nel modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria relativo alle preparazioni di carni provenienti da paesi terzi e destinate alla Comunità europea e in quello per il transito e l'immagazzinamento delle preparazioni di carni.

    (13)

    Al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi la presente decisione dovrebbe prevedere un periodo transitorio per consentire di introdurre nell'Unione partite di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano ottenuti da pollame, selvaggina da penna di allevamento e volatili selvatici, nonché partite di preparazioni di carni prodotte, inviate o in viaggio verso l'Unione prima dell'entrata in vigore della presente decisione.

    (14)

    A fini di trasparenza del mercato e in ossequio al diritto internazionale pubblico, è opportuno precisare che la copertura dei certificati è limitata al territorio dello Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania, che dovrebbero figurare nell'allegato II, parte 2.

    (15)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni 2000/572/CE e 2007/777/CE.

    (16)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Modifiche della decisione 2000/572/CE

    Gli allegati II e III della decisione 2000/572/CE sono modificati conformemente all'allegato I della presente decisione.

    Articolo 2

    Modifiche della decisione 2007/777/CE

    L'allegato II della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

    Articolo 3

    Disposizioni transitorie in relazione alle modifiche della decisione 2007/777/CE

    Per un periodo transitorio che termina il 28 febbraio 2015, continuano a essere autorizzati l'importazione e il transito nell'Unione di partite originarie di Israele, comprese quelle trasportate via mare su rotte d'altura, di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati ottenuti da pollame, selvaggina da penna di allevamento e volatili selvatici e sottoposti al trattamento generico A di cui all'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE, come prescritto dalla decisione stessa prima delle modifiche apportate dalla presente decisione, purché tali partite siano accompagnate da un certificato sanitario e di polizia sanitaria conforme alla decisione 2007/777/CE, compilato, firmato e recante una data non successiva al 31 gennaio 2015.

    Articolo 4

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2015

    Per la Commissione

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

    (2)  Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).

    (3)  Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

    (4)  Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

    (5)  Decisione 2000/572/CE della Commissione, dell'8 settembre 2000, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di preparazioni di carni in provenienza dai paesi terzi nella Comunità (GU L 240 del 23.9.2000, pag. 19).


    ALLEGATO I

    Nell'allegato II e nell'allegato III della decisione 2000/572/CE, modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria relativo alle preparazioni di carni provenienti da paesi terzi e destinate alla Comunità europea e modello per il transito/l'immagazzinamento, nella parte I delle note, la riga «— Casella di riferimento I.19: utilizzare l'adeguato codice del sistema armonizzato (CSA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 02.10, 16.01 o 16.02.» è sostituita dalla seguente:

    «—

    Casella di riferimento I.19: utilizzare l'adeguato codice del sistema armonizzato (SA) dell'Organizzazione mondiale delle dogane: 02.07, 02.10, 16.01 o 16.02.»


    ALLEGATO II

    L'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CEE è così modificato:

    1.

    la voce relativa a Israele è sostituita dalla seguente:

    «IL (****)

    Israele

    B

    B

    B

    B

    D

    D

    A

    B

    B

    XXX

    A

    D

    XXX»

    2.

    È aggiunta la seguente nota a piè di pagina:

    «(****)

    Nel seguito inteso come lo Stato di Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la Striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.»


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