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Document 32014R1287
Commission Implementing Regulation (EU) No 1287/2014 of 28 November 2014 amending and correcting Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1287/2014 della Commissione, del 28 novembre 2014 , che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1287/2014 della Commissione, del 28 novembre 2014 , che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 348 del 4.12.2014, p. 1–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. impl. da 32021R2306
4.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 348/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1287/2014 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2014
che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettera d),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (2) prevede un periodo in cui gli organismi e le autorità di controllo possono presentare domanda di riconoscimento ai fini della conformità ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 834/2007. Poiché l'attuazione delle disposizioni relative all'importazione dei prodotti conformi è ancora in fase di valutazione e i relativi orientamenti, modelli, questionari e il necessario sistema di trasmissione elettronica sono ancora in fase di elaborazione, il termine per la presentazione delle domande da parte degli organismi e delle autorità di controllo dovrebbe essere prorogato. |
(2) |
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l'elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007. |
(3) |
Secondo le informazioni fornite da Israele, la norma di produzione applicabile è stata modificata e il riconoscimento di uno degli organismi di controllo precedentemente riconosciuti è stato ritirato. |
(4) |
Secondo le informazioni fornite dalla Tunisia, il riconoscimento di un organismo di controllo, che ha cessato le proprie attività a seguito di una fusione, è stato ritirato, mentre l'altro organismo partecipante alla fusione è stato inserito nell'elenco degli organismi di controllo riconosciuti dalla Tunisia. Il riconoscimento di altri due organismi di controllo è stato ritirato. |
(5) |
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l'elenco degli organismi e delle autorità di controllo incaricati dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza. |
(6) |
La Commissione ha ricevuto ed esaminato le domande presentate dagli organismi di controllo ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, nonché le domande di modifica delle specifiche degli organismi di controllo inclusi nell'elenco. |
(7) |
È opportuno inserire nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 gli organismi di controllo per i quali il successivo esame di tutte le informazioni ricevute ha permesso di accertare il rispetto delle disposizioni pertinenti. È opportuno modificare le specifiche degli organismi di controllo elencati in tale allegato per i quali l'esame di tutte le informazioni ricevute ha permesso di concludere che le condizioni necessarie sono soddisfatte. |
(8) |
La Commissione ha ricevuto informazioni in forma di relazioni annuali succinte, presentate entro il 31 marzo 2013 o il 28 febbraio 2014 a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1235/2008, e nell'ambito di comunicazioni con gli organismi di controllo. |
(9) |
A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1235/2008, la Commissione può in qualsiasi momento, alla luce delle informazioni ricevute o a seguito del mancato ricevimento delle informazioni richieste, modificare le specifiche o sospendere l'inclusione di un organismo di controllo nell'elenco di cui all'allegato IV dello stesso regolamento. Su tale base è opportuno modificare le specifiche degli organismi di controllo per i quali l'esame di tutte le informazioni ricevute ha permesso di concludere che le condizioni necessarie non erano più soddisfatte. |
(10) |
Il 17 giugno 2014 IMOswiss AG, elencato nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, ha informato la Commissione di avere cessato le proprie attività in Cina. Inoltre, le informazioni complementari sulla relazione annuale del 2012 fornite da IMOswiss AG il 7 marzo 2014 contenevano la dichiarazione dell'organismo di valutazione Swiss Accreditation Service secondo cui il Brasile e il Suriname non erano compresi nella sua valutazione di IMOswiss AG. IMOswiss AG è stato invitato dalla Commissione a fornire un'altra relazione di valutazione in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007, ma non ha risposto entro il termine stabilito. Questi paesi dovrebbero pertanto essere eliminati dalle specifiche di IMOswiss AG nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 fino a quando non pervengano informazioni soddisfacenti. |
(11) |
L'Organic Food Development Center rientra nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 per la Cina. La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni sulla relazione annuale di Organic Food Development Center per quanto riguarda le attività di controllo svolte nel 2012. Inoltre, a seguito di residui multipli di pesticidi rilevati in campioni di prodotti biologici importati nell'Unione dalla Cina, la Commissione ha chiesto a Organic Food Development Center di intervenire e di applicare misure di controllo rafforzate nei confronti della Cina. La Commissione non ha ricevuto alcuna risposta a tali richieste entro i termini stabiliti. È pertanto opportuno sopprimere Organic Food Development Center dall'elenco dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 fino a quando non pervengano informazioni soddisfacenti. |
(12) |
Le informazioni ricevute da IBD Certifications Ltd e Organska Kontrola, elencati nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, indicano che gli indirizzi di questi organismi sono cambiati. |
(13) |
IMO Control Private Limited ha comunicato alla Commissione cambiamenti per quanto riguarda l'indirizzo Internet. |
(14) |
L'Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l. (IMC) e CCPB Srl hanno comunicato alla Commissione di avere fuso le loro attività dal 1o luglio 2014; l'IMC ha cessato le proprie attività, mentre CCPB srl resterà attivo. L'Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l. dovrebbe quindi essere soppresso dall'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. |
(15) |
A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008, la Commissione può, in determinati casi, sopprimere dall'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 un organismo di controllo o un riferimento a una specifica categoria di prodotti o a uno specifico paese terzo correlati a detto organismo di controllo. Su tale base è opportuno sopprimere da detto elenco gli organismi di controllo per i quali l'esame di tutte le informazioni ricevute ha permesso di concludere che le condizioni necessarie non sono soddisfatte. |
(16) |
Bio Latina Certificadora rientra nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Bio Latina Certificadora era stato invitato dalla Commissione a fornire i risultati delle sue indagini su sei casi di irregolarità notificati dalla Commissione, ma non ha risposto entro il termine fissato, né dopo un sollecito. I paesi e le categorie di prodotti interessati dovrebbero pertanto essere ritirati dal campo di applicazione del suo riconoscimento, indicato nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Bio Latina Certificadora ha inoltre comunicato alla Commissione cambiamenti al proprio indirizzo che andrebbero riportati nel punto corrispondente di tale allegato. |
(17) |
Australian Certified Organic, BCS Öko-Garantie GmbH, Bioagricert S.r.l., Control Union Certifications e Organic agriculture certification Thailand rientrano nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 per «Birmania/Myanmar». In conformità alla denominazione raccomandata per l'utilizzo negli atti dell'Unione, «Birmania/Myanmar» dovrebbe essere sostituito da «Myanmar/Birmania». |
(18) |
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 355/2014 della Commissione (3), elenca Bioagricert S.r.l. quale organismo di controllo riconosciuto per la categoria di prodotti A. Poiché l'India è indicata nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 per le categorie di prodotti A e F, Bioagricert S.r.l non avrebbe potuto essere riconosciuto per l'India per tali categorie di prodotti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), dello stesso regolamento. Il riconoscimento per la categoria di prodotti A dovrebbe pertanto essere soppresso. Bioagricert S.r.l. è stato invitato dalla Commissione a non certificare prodotti che rientrano nella categoria di prodotti A sulla base dell'erroneo riferimento a tale categoria di prodotti. |
(19) |
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 829/2014 della Commissione (4), contiene un errore nel numero di codice dello Zambia per l'organismo di controllo Control Union Certifications. Tale errore dovrebbe essere rettificato. |
(20) |
È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. |
(21) |
Al fine di assicurare una tempestiva proroga del termine per la presentazione delle domande di riconoscimento ai fini della conformità a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 834/2007, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Tuttavia, per consentire agli operatori di adeguarsi alle modifiche apportate agli elenchi di cui agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, le disposizioni che modificano tali allegati dovrebbero essere applicabili soltanto dopo un periodo di tempo ragionevole. |
(22) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:
1) |
all'articolo 4, paragrafo 1, la data «31 ottobre 2014» è sostituita dalla data «31 ottobre 2015»; |
2) |
l'allegato III è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento; |
3) |
l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Tuttavia, i punti 2) e 3) dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 24 dicembre 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 355/2014 della Commissione, dell'8 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 106 del 9.4.2014, pag. 15).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 829/2014 della Commissione, del 30 luglio 2014, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 228 del 31.7.2014, pag. 9).
ALLEGATO I
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:
1) |
il testo relativo a Israele è così modificato:
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2) |
nel testo relativo alla Tunisia, il punto 5 è sostituito dal seguente:
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ALLEGATO II
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato e rettificato:
(1) |
Nel testo relativo a «Australian Certified Organic», il punto 3 è sostituito dal seguente:
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(2) |
Nel testo relativo a «BCS Öko-Garantie GmbH», il punto 3 è sostituito dal seguente:
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(3) |
Nel testo relativo a «BIOAGRIcert S.r.l.», il punto 3 è sostituito dal seguente:
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(4) |
Il testo relativo a «Bio Latina Certificadora» è modificato come segue:
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(5) |
Nel testo relativo a «CCPB Srl», il punto 3 è sostituito dal seguente:
|
(6) |
Nel testo relativo a «CERES Certification of Environmental Standards GmbH», il punto 3 è sostituito dal seguente:
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(7) |
Nel testo relativo a «Control Union Certifications», il punto 3 è sostituito dal seguente:
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(8) |
Nel testo relativo a «Ecocert SA», il punto 3 è sostituito dal seguente:
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(9) |
Il testo relativo a «Ecoglobe» è modificato come segue:
|
(10) |
Nel testo relativo a «IBD Certifications Ltd», il punto 1 è sostituito dal seguente:
. |
(11) |
Nel testo relativo a «IMOswiss AG», il punto 3 è sostituito dal seguente:
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(12) |
Nel testo relativo a «IMO Control Private Limited», il punto 2 è sostituito dal seguente:
. |
(13) |
Il testo relativo a «Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l.» è soppresso. |
(14) |
Il testo relativo a «Letis S.A.» è modificato come segue:
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(15) |
Nel testo relativo a «Organic agriculture certification Thailand», il punto 3 è sostituito dal seguente:
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(16) |
Il testo relativo a «Organic Food Development Center» è soppresso. |
(17) |
Nel testo relativo a «Organska Kontrola», il punto 1 è sostituito dal seguente:
. |
(1) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.»