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Document 32014R0952
Commission Implementing Regulation (EU) No 952/2014 of 4 September 2014 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for Malaysia in the list of third countries, territories, zones or compartments with respect to highly pathogenic avian influenza and as regards the model veterinary certificates for the import of poultry, day-old chicks, hatching eggs, meat of poultry and farmed ratites and eggs Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 952/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014 , che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa alla Malaysia nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti in riferimento all’influenza aviaria ad alta patogenicità e per quanto riguarda i modelli di certificati veterinari per l’importazione di pollame, pulcini di un giorno, uova da cova, carne di pollame, ratiti d’allevamento e uova Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 952/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014 , che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa alla Malaysia nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti in riferimento all’influenza aviaria ad alta patogenicità e per quanto riguarda i modelli di certificati veterinari per l’importazione di pollame, pulcini di un giorno, uova da cova, carne di pollame, ratiti d’allevamento e uova Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 273 del 13.9.2014, p. 1–66
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692
13.9.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 273/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 952/2014 DELLA COMMISSIONE
del 4 settembre 2014
che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa alla Malaysia nell’elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti in riferimento all’influenza aviaria ad alta patogenicità e per quanto riguarda i modelli di certificati veterinari per l’importazione di pollame, pulcini di un giorno, uova da cova, carne di pollame, ratiti d’allevamento e uova
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare la frase introduttiva dell’articolo 8, l’articolo 8, punto 1, primo comma, l’articolo 8, punti 3 e 4, l’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 4,
visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2,
vista la direttiva 2009/158/CEE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (3), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1, l’articolo 24, paragrafo 2, l’articolo 25, l’articolo 26, paragrafo 2, e l’articolo 28, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (4) stabilisce che i prodotti rientranti nel suo campo di applicazione possano essere importati e transitare nell’Unione soltanto se provenienti da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti figuranti nelle colonne 1 e 3 della tabella di cui al relativo allegato I, parte 1. |
(2) |
Lo stesso regolamento stabilisce altresì le condizioni di certificazione veterinaria applicabili ai prodotti in questione. Tali condizioni tengono conto della necessità o meno di condizioni specifiche imposte dalla situazione sanitaria di tali paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti. Tali condizioni specifiche sono stabilite, unitamente ai modelli di certificati veterinari che devono accompagnare l’importazione dei prodotti interessati, nell’allegato I, parte 2, di detto regolamento. |
(3) |
La Malaysia figura nell’elenco dell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n 798/2008 in quanto paese terzo dal quale sono autorizzate importazioni di ovoprodotti e uova destinati al consumo umano, ma limitatamente alla regione occidentale peninsulare (MY-1). La voce relativa a tale paese terzo nell’allegato indica però che le importazioni di uova destinate al consumo umano da tale regione sono attualmente soggette a restrizioni per motivi di salute pubblica, in quanto il pertinente programma di controllo della salmonella non ha ancora ottenuto l’approvazione dall’UE in conformità al regolamento (CE) n. 2160/2003 e anche a causa di condizioni specifiche di restrizione dovute a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). |
(4) |
Secondo l’ultimo aggiornamento dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) relativo alla HPAI negli animali, la Malaysia ne è indenne da oltre due anni. È pertanto opportuno abolire le restrizioni di polizia sanitaria relative all’importazione di uova per il consumo umano dovute a HPAI e aggiornare di conseguenza la voce relativa alla Malaysia nell’allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. Le importazioni di uova per il consumo umano dovrebbero tuttavia rimanere vietate a causa delle restrizioni ancora vigenti dovute all’assenza di un programma di controllo della salmonella approvato dall’Unione. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce inoltre le condizioni per determinare se un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento sia da considerare indenne dalla malattia di Newcastle. Una delle condizioni è che non siano state effettuate vaccinazioni contro tale malattia utilizzando vaccini non conformi ai criteri riguardanti i vaccini riconosciuti contro la malattia di Newcastle, di cui all’allegato VI di detto regolamento, almeno nei 12 mesi precedenti la certificazione del veterinario ufficiale, salvo che siano rispettati gli ulteriori requisiti sanitari di cui all’allegato VII. I modelli di certificati veterinari BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP e SRA di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008 impongono la certificazione dell’ottemperanza e la menzione dell’eventuale uso di vaccini contro la malattia di Newcastle, compresi il nome e il tipo del vaccino e la data della vaccinazione. Il formato attuale di tali modelli dovrebbe essere aggiornato per consentire l’inserimento più agevole di tali informazioni sotto forma tabulare. |
(6) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 autorizza l’importazione nell’Unione di carni di ratiti d’allevamento destinate al consumo umano provenienti da «aziende di ratiti registrate e chiuse» in Sud Africa, purché siano soddisfatte le condizioni specifiche di cui all’allegato I. L’esperienza ha però dimostrato che è necessario precisare le condizioni di certificazione veterinaria per tale merce, in particolare per quanto riguarda la presenza di virus dell’influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI) nelle aziende di ratiti e di pollame. La condizione specifica «H» e il modello di certificato veterinario per le carni di ratiti d’allevamento destinate al consumo umano (RAT) di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbero quindi essere modificati di conseguenza. |
(7) |
Detto regolamento prevede condizioni di certificazione differenti per le importazioni dal Canada di pulcini di un giorno e di uova da cova provenienti da aziende ubicate al di fuori delle zone sottoposte a restrizioni ufficiali in seguito a LPAI, in forza di garanzie ricevute dal governo di tale paese terzo e dell’accordo veterinario (5) stipulato con esso. Risulta però opportuno stabilire le condizioni di certificazione veterinaria per l’importazione di pulcini di un giorno e uova da cova da tutti i paesi terzi dai quali tali importazioni sono autorizzate, allo scopo di uniformare tali condizioni a quelle applicate all’interno dell’Unione nel caso di un focolaio di LPAI, che comprendono sottoporre a restrizioni veterinarie ufficiali una zona del raggio di almeno 1 km attorno al luogo del focolaio. Risulta altresì opportuno applicare tali condizioni modificate per quanto riguarda la LPAI alle importazioni di ogni tipo di merci derivanti da pollame e ratiti vivi disciplinate dal regolamento (CE) n. 798/2008 da tutti i paesi terzi dai quali tali importazioni sono autorizzate. Nell’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 798/2008, la condizione specifica «L» dovrebbe quindi essere eliminata e i modelli di certificati veterinari BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP e SRA dovrebbero essere modificati di conseguenza. |
(8) |
Il regolamento (CE) n. 2160/2003 stabilisce le disposizioni relative al controllo della salmonella in diverse popolazioni di pollame nell’Unione. Esso dispone che l’iscrizione o il mantenimento negli elenchi, previsti dalla legislazione dell’Unione, di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare pollame o uova da cova contemplati da detto regolamento, e riguardanti la pertinente specie o categoria, sia subordinato alla presentazione alla Commissione, da parte del paese terzo interessato, di un programma di controllo della salmonella che presenti garanzie equivalenti a quelle dei programmi nazionali di lotta alla salmonella negli Stati membri. Le garanzie e informazioni al riguardo sono riportate anche nel pertinente modello di certificato veterinario per tali prodotti di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008. Per motivi di praticità l’indicazione e l’attestazione di dette garanzie nei modelli di certificati veterinari BPP, DOC, HEP e SRP, di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008, dovrebbero essere modificate per consentire l’uso del formato tabulare. |
(9) |
Il regolamento (UE) n. 517/2011 della Commissione (6) ha abrogato il regolamento (CE) n. 1168/2006 della Commissione (7). I riferimenti al regolamento (CE) n. 1168/2006 nel regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbero quindi essere modificati in riferimenti al regolamento (UE) n. 517/2011. |
(10) |
Il regolamento (CE) n. 853/2004 (8) stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per quanto riguarda gli operatori del settore alimentare e le definizioni da applicare. L’allegato I, punto 1.12 di detto regolamento stabilisce la definizione di «visceri», categoria che comprende i ventrigli di pollame. |
(11) |
Inoltre la decisione 2007/240/CE della Commissione (9) stabilisce i modelli standard di certificati veterinari necessari per l’importazione nell’Unione di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti d’origine animale e i certificati per il transito attraverso l’Unione dei prodotti di origine animale. Le note esplicative figuranti nell’allegato I di detta decisione dispongono l’uso dei codici del sistema armonizzato (SA), quali indicati nel sistema armonizzato dell’Organizzazione mondiale delle dogane, per compilare il riquadro I.19 del certificato. In tale sistema i ventrigli sono stomaci di animali, che restano classificati al codice SA 05.04 anche se commestibili. |
(12) |
Il modello di certificato veterinario per le carni di pollame (POU) di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008 alle Note, parte I, menziona in relazione al punto I.19 i codici SA 02.07 e 02.08. Affinché il certificato possa comprendere i ventrigli di pollame si dovrebbe aggiungere alle Note il codice SA 05.04. |
(13) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2012 della Commissione (10) autorizza la Danimarca ad applicare alle uova destinate a tale Stato membro le garanzie speciali riguardanti le salmonelle stabilite dal regolamento (CE) n. 853/2004. Il modello di certificato veterinario per le uova (E) di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe pertanto essere modificato per tenere conto del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2012. Inoltre in tale modello di certificato veterinario il riferimento al regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio (11), ora abrogato, dovrebbe essere sostituito da un riferimento all’allegato VII, parte VI, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). |
(14) |
L’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(15) |
Si dovrebbe prevedere un lasso di tempo ragionevole prima che i modelli di certificati veterinari modificati diventino obbligatori, in modo da consentire agli Stati membri e al settore di adeguarsi alle nuove condizioni prescritte da tali modelli. |
(16) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i vegetali, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (CE) n. 798/2008
L’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Misure transitorie
L’introduzione nell’Unione di partite di merci disciplinate dal regolamento (CE) n. 798/2008 accompagnate da un certificato veterinario compilato in conformità al modello adatto di certificato veterinario BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, POU, RAT o E, di cui all’allegato I, parte 2, del regolamento (CE) n. 798/2008, nella versione precedente le modifiche introdotte dall’articolo 1 del presente regolamento, continua ad essere autorizzata per un periodo transitorio fino al 14 marzo 2015, a condizione che il certificato veterinario sia stato firmato entro il 14 gennaio 2015.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(2) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.
(3) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.
(4) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GL L 226 del 23.8.2008, pag. 1).
(5) Decisione 1999/201/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 71 del 18.3.1999, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) n. 517/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizione di attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo dell’Unione per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di Salmonella nelle ovaiole di Gallus gallus e che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 e il regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione (GU L 138 del 26.5.2011, pag. 45).
(7) Regolamento (CE) n. 1168/2006 della Commissione, del 31 luglio 2006, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nelle ovaiole di Gallus gallus e modifica il regolamento (CE) n. 1003/2005 (GU L 211 dell’1.8.2006, pag. 4).
(8) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
(9) Decisione 2007/240/CE della Commissione, del 16 aprile 2007, che istituisce nuovi certificati veterinari per l’introduzione nella Comunità di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti d’origine animale nell’ambito delle decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 95/328/CE, 96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/666/CE, 2002/613/CE, 2003/56/CE, 2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE, 2003/881/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE, 2004/639/CE e 2006/168/CE (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 37).
(10) Regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2012 della Commissione, del 22 maggio 2012, relativo all’estensione alle uova destinate alla Danimarca delle garanzie speciali riguardanti le salmonelle stabilite dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 23.5.2012, pag. 8).
(11) Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova (GU L 186 del 7.7.2006, pag. 1).
(12) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato:
1) |
la parte 1 è sostituita dalla seguente: «PARTE 1 Elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti
|
2) |
la parte 2 è così modificata:
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(1) I prodotti, compresi quelli trasportati via mare su rotte d’altura, fabbricati prima di questa data possono essere importati nell’Unione per un periodo di 90 giorni a partire da questa data.
(2) Solo i prodotti fabbricati dopo questa data possono essere importati nell’Unione.
(3) Conformemente all’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).
(4) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese, che verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.
(5) Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.
(6) Nel seguito inteso come lo Stato di Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la Striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.»;